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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 16.09.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata negli Stati Uniti d'America in data Parte_1
15.03.1982, , nata negli Stati Uniti d'America in data il Parte_2
03.01.1962, , nata negli Stati Uniti Parte_3
d'America in data 07.12.1991, quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata negli Persona_1
Stati Uniti d'America in data 13.12.2010, nonché la medesima Parte_4
unitamente a , nella qualità di esercente la
[...] Parte_5 responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore , nata negli Stati Persona_2
1 Uniti d'America in data 11.11.2016, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Via Livraghi n.
1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Paiano che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 01.02.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, Parte_1 [...]
, quest'ultima in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nonché la Persona_1 medesima , unitamente a , nella Parte_3 Parte_5 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore Persona_2 adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_1 ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti Persona_3 dai documenti depositati di cui agli allegati nn. 4, 5 e 11 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati
Uniti d'America in data 05.10.1921, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 21.04.1943 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui ai docc. nn. 9 e 10 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente (al tempo Persona_4 minorenne).
2 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
non si è costituito, dovendosene dichiarare pertanto in questa sede la contumacia. CP_1
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana ( ) e che Persona_3 quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero ( , al Persona_4 tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza,
l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la Controparte_1 naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
3 Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto lo stesso non ha provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 144/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 16.09.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 discussa, in data 16.09.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata negli Stati Uniti d'America in data Parte_1
15.03.1982, , nata negli Stati Uniti d'America in data il Parte_2
03.01.1962, , nata negli Stati Uniti Parte_3
d'America in data 07.12.1991, quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata negli Persona_1
Stati Uniti d'America in data 13.12.2010, nonché la medesima Parte_4
unitamente a , nella qualità di esercente la
[...] Parte_5 responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore , nata negli Stati Persona_2
1 Uniti d'America in data 11.11.2016, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Via Livraghi n.
1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Paiano che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 01.02.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024, Parte_1 [...]
, quest'ultima in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nonché la Persona_1 medesima , unitamente a , nella Parte_3 Parte_5 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore Persona_2 adivano, ai sensi degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei Controparte_1 ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome e la data di nascita risultanti Persona_3 dai documenti depositati di cui agli allegati nn. 4, 5 e 11 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata negli Stati
Uniti d'America in data 05.10.1921, (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana, in data 21.04.1943 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui ai docc. nn. 9 e 10 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita del figlio primo discendente (al tempo Persona_4 minorenne).
2 Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
non si è costituito, dovendosene dichiarare pertanto in questa sede la contumacia. CP_1
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o ai ricorrenti il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L. 555/1912.
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di ava cittadina italiana ( ) e che Persona_3 quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta naturalizzazione, in data successiva alla nascita del figlio, primo discendente, nato all'estero ( , al Persona_4 tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi dei ricorrenti, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi i ricorrenti.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori […] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età […], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912) - il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza,
l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n. 1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), essendo la Controparte_1 naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'avo.
3 Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024, n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto lo stesso non ha provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 144/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa
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