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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2207/2023 R.G., avente ad oggetto la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa da:
VA (C.F.: , nata a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), via
Salceto n. 91, presso lo studio dell'avv. Caterina Baldo del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siena (SI), via
Camollia n. 65, presso lo studio dell'avv. Chiara Salvatici del foro di Siena, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 15.1.2025.
Pubblico Ministero: parere favorevole in data 10.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha chiesto dichiararsi la separazione Persona_1 personale con il coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio con Controparte_1 quest'ultimo in Poggibonsi (SI), in data 10.5.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 5, parte 1, anno 2000, con il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che i coniugi hanno costituito la propria casa familiare in Poggibonsi, via Campotatti n. 1, nella casa in comproprietà di entrambi, gravata da mutuo fondiario contratto con la Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; che le discussioni e i contrasti tra le parti hanno minato la serenità familiare e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, disponendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale al , con CP_1 accollo a carico di quest'ultimo delle rate del mutuo e delle spese ordinarie e straordinarie e con impegno della a trasferirsi altrove, nonché dando atto che le parti sono economicamente Per_1 indipendenti, con rinuncia alle reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento e di assegni alimentari l'uno nei confronti dell'altra.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la richiesta di assegnazione della casa familiare in suo favore richiesta dalla ricorrente, in quanto inammissibile e infondata stante la mancanza dei presupposti di legge, nonché la richiesta di suddivisione delle spese relative alla casa coniugale in deroga alle norme di legge e chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati, di pronunciare la separazione tra gli stessi e, in via riconvenzionale, di pronunciare, decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
All'udienza del 15.5.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., presenti le parti personalmente,
i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni
2 di separazione e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come da scrittura depositata in atti con cui le parti hanno dato atto di voler mutare la separazione da giudiziale in consensuale, insistendo altresì nella domanda di scioglimento del matrimonio decorso il termine di legge, con dichiarazione di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Il Tribunale di Siena ha, pertanto, dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 399/2024, pubblicata in data 24.5.2024, alle condizioni concordate dalle parti, e ha disposto la rimessione sul ruolo dinanzi alla giudice relatrice, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 15 gennaio
2025 e contestualmente disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, con attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note scritte per l'udienza del 15.1.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni già formulate.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto concordemente che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione. In particolare:
“ART. 1 – Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno con il diritto di fissare la propria residenza ove meglio riterrà.
La IG si impegna a provvedere entro il termine massimo di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza Per_1 alla variazione della residenza anagrafica così da uniformare tale profilo formale alla mutata situazione di fatto.
ART. 2 – Questioni relative al mantenimento
I coniugi mutuamente rinunciano a qualsiasi forma di assegno alimentare o contributo al proprio mantenimento.
ART.3 – Questioni relative alla casa coniugale
La IG , ai fini di un soddisfacente assetto dei rapporti personali e patrimoniali tra i comparenti, Persona_1 si impegna a trasferire in piena proprietà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza,
3 servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati, al SI , già proprietario della quota indistinta Controparte_1 di ½, che si impegna ad acquistare, la propria quota su porzione di fabbricato sito nel Comune di Poggibonsi (SI),
Loc. Campotatti n.1 e precisamente la quota di ½ di appartamento di civile abitazione ubicato al piano terreno, composto da soggiorno - pranzo, cucinotto, ingresso, bagno, camera, due ripostigli sottoscala ed una veranda a livello, con annesso resede esclusivo della superficie complessiva di circa metri quadrati 787 (settecentottantasette), il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 43 particella 2, subalterni graffati 24, 36 e 38, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, rendita euro 429,95. Confini: proprietà proprietà Parte_2 Pt_3 salvo altri e più precisi confini.
La vendita sarà comprensiva del diritto di comproprietà della IG in ragione di 1/6 della porzione Per_1 di terreno dove sono ubicati il deposito e il depuratore per fognature acque reflue, distinta quale bene comune CP_2 non censibile al foglio 43, particella 2 dal subalterno 37 (bene comune ai subalterni 19, 23 e 24 della particella 2 del Foglio 43), nonché del diritto di comproprietà della IG in ragione di 1/6 sull'appezzamento di Per_1 terreno agricolo ad uso strada campestre sito in Poggibonsi, località Campotatti, della superficie complessiva di circa metri quadrati 471 (quattrocentosettantuno), distinto al Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi foglio 43 particella 394, semin arbor, classe 3, are 4.71, reddito euro 1,34, reddito euro 1,09, confini proprietà Persona_2
strada provinciale di Castagnoli, salvo altri e più precisi confini. Le parti sono a conoscenza Parte_2 Per_3 che quest'ultima particella è gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei proprietari degli appezzamenti di terreno limitrofi.
I beni da trasferire sono meglio individuati nella copia dell'atto di compravendita di provenienza della proprietà della IG stipulato a rogito del Notaio in data 27.04.2007 repertorio n. Per_1 Persona_4
19.883 raccolta n. 3278, registrato a Poggibonsi il 3 maggio 2007 al n. 839 serie 1T e trascritto a Siena il 4 maggio 2007 al n. 2775-2778 R.P, nonché nella planimetria catastale allegati al presente atto (all.2-3), con dichiarazione di entrambe le parti che quest'ultima corrisponde allo stato dei luoghi.
La IG attesta espressamente che gli immobili di cui sopra sono conformi alle norme urbanistiche e Per_1 alla vigente normativa catastale, come da relazione di conformità che si impegna a produrre entro la data del rogito unitamente all'Attestazione di Prestazione Energetica. La regolarità urbanisticocatastale è condizione essenziale per la compravendita. Le spese necessarie per tutta la documentazione tecnica, come per qualsiasi altra documentazione comunque richiesta dal notaio rogante prescelto dall'acquirente SI , saranno divise al 50% tra le parti. CP_1
Quanto al prezzo di acquisto della casa coniugale, si precisa quanto segue. I coniugi sono proprietari pro-indiviso per la quota del 50% ciascuno del citato bene, sul quale grava un mutuo ipotecario, contratto solidalmente tra le parti in data 27 aprile 2007 con la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a, oggi Intesa Sanpaolo s.p.a, con atto a rogito
4 del Notaio registrato a Poggibonsi il 3 maggio 2007 al n°840 serie 1T repertorio n. Persona_4
19.884 raccolta n. 3279, le cui rate mensili sono per la maggior parte state pagate personalmente dal SI . CP_1
La IG si obbliga al trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sopra indicato Per_1 in favore del SI , dietro corresponsione del prezzo concordemente stabilito in euro 17.000,00 CP_1
(diciassettemila/00) che il si impegna a versare alla IG quanto ad euro 5.000,00 ( Parte_4 Per_1 cinquemilaeuro/00), a titolo di acconto prezzo, entro e non oltre il giorno dell'udienza di separazione (15.05.2024), somma che la IG si obbliga a restituire immediatamente al SI in caso di mancato Per_1 CP_1 perfezionamento del rogito, quanto ad € 12.000,00 (dodicimilaeuro/00) a saldo al momento del rogito notarile e alla condizione che il SI abbia ottenuto dall'istituto bancario mutuante l'autorizzazione scritta CP_1 all'accollo integrale del pagamento delle rate residue del mutuo con liberazione della stessa da ogni vincolo.
Al fine del trasferimento, pertanto, sarà condizione essenziale l'ottenimento da parte della banca mutuante del documento attestante l'accollo del mutuo ipotecario del SI con liberatoria integrale della IG CP_1
Per_1
In caso di buon esito dell'istruttoria della banca Intesa Sanpaolo s.p.a circa la fattibilità dell'accollo liberatorio, il SI , al solo fine del trasferimento di proprietà suddetto, si accollerà integralmente il debito residuo fino CP_1 all'estinzione del mutuo.
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, come da separato foglio sottoscritto in data 13 aprile 2024.
Le parti chiedono sin da ora di usufruire delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74, in quanto si tratta di accordi e trasferimenti funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
ART.4 Altre questioni patrimoniali
I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa Sanpaolo s.p.a - filiale di Poggibonsi - avente Iban [...]. Essendo stato il suddetto conto alimentato unicamente dal SI , il saldo residuo al momento dell'estinzione verrà integralmente versato sul conto CP_1 corrente intestato in via esclusiva allo stesso.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
5 2. Preliminarmente, il tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473-bis.47, co. 1,
c.p.c..
Ancora preliminarmente, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti possono proporre “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale” anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedibile decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Nel caso di specie, la domanda di scioglimento del matrimonio è stata introdotta dal convenuto CP_1
con la propria comparsa di costituzione e risposta e reiterata da entrambe le parti nelle
[...] proprie conclusioni congiunte dinanzi alla giudice relatrice in sede di domanda di separazione.
Ebbene deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., atteso che la sentenza di separazione personale è passata in giudicato (v. certificazione ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. in atti).
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, infatti, che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10.5.2000 in Poggibonsi (SI) e che sono comparsi dinanzi alla giudice relatrice nel presente procedimento con riferimento alla domanda di separazione, con successiva pronuncia della sentenza di separazione n. 399/2024 pubblicata in data 24.5.2024, passata in giudicato.
La circostanza della mancata riconciliazione dei coniugi, ribadita con le note di trattazione scritta, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far data dall'avvenuta comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale e sino ad oggi.
La proposizione di domanda congiunta con riferimento allo scioglimento del matrimonio,
l'insistenza nella domanda e la conferma dell'impossibilità di riconciliazione, consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, conseguentemente, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6 In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poter accogliere le condizioni delle parti, come sopra riportate, in quanto conformi agli interessi delle stesse, oltre che non contrarie a disposizioni di legge.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto in tal senso dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, visto l'art. 473-bis.49 c.p.c., nonché la l. 898/1970, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda comune delle parti, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.5.2000 in Poggibonsi (SI) tra , nata a [...] in data [...], e Persona_1
, nato a [...] in data [...], e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi (SI), Anno 2000, atto n. 5, parte
I, alle condizioni congiunte trascritte in parte motiva e da intendersi qui integralmente riportate;
− dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Poggibonsi (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2207/2023 R.G., avente ad oggetto la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa da:
VA (C.F.: , nata a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), via
Salceto n. 91, presso lo studio dell'avv. Caterina Baldo del foro di Siena, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siena (SI), via
Camollia n. 65, presso lo studio dell'avv. Chiara Salvatici del foro di Siena, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
1 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 15.1.2025.
Pubblico Ministero: parere favorevole in data 10.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha chiesto dichiararsi la separazione Persona_1 personale con il coniuge , esponendo di aver contratto matrimonio con Controparte_1 quest'ultimo in Poggibonsi (SI), in data 10.5.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi al n. 5, parte 1, anno 2000, con il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che i coniugi hanno costituito la propria casa familiare in Poggibonsi, via Campotatti n. 1, nella casa in comproprietà di entrambi, gravata da mutuo fondiario contratto con la Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; che le discussioni e i contrasti tra le parti hanno minato la serenità familiare e che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Alla luce di tali premesse, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, disponendo l'assegnazione dell'abitazione coniugale al , con CP_1 accollo a carico di quest'ultimo delle rate del mutuo e delle spese ordinarie e straordinarie e con impegno della a trasferirsi altrove, nonché dando atto che le parti sono economicamente Per_1 indipendenti, con rinuncia alle reciproche pretese di contributo al proprio mantenimento e di assegni alimentari l'uno nei confronti dell'altra.
Emesso il decreto presidenziale di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. e ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la richiesta di assegnazione della casa familiare in suo favore richiesta dalla ricorrente, in quanto inammissibile e infondata stante la mancanza dei presupposti di legge, nonché la richiesta di suddivisione delle spese relative alla casa coniugale in deroga alle norme di legge e chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati, di pronunciare la separazione tra gli stessi e, in via riconvenzionale, di pronunciare, decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
All'udienza del 15.5.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 473-bis.21 c.p.c., presenti le parti personalmente,
i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alle condizioni
2 di separazione e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte, come da scrittura depositata in atti con cui le parti hanno dato atto di voler mutare la separazione da giudiziale in consensuale, insistendo altresì nella domanda di scioglimento del matrimonio decorso il termine di legge, con dichiarazione di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Il Tribunale di Siena ha, pertanto, dichiarato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 399/2024, pubblicata in data 24.5.2024, alle condizioni concordate dalle parti, e ha disposto la rimessione sul ruolo dinanzi alla giudice relatrice, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 15 gennaio
2025 e contestualmente disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, con attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con note scritte per l'udienza del 15.1.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni già formulate.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto concordemente che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione. In particolare:
“ART. 1 – Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno con il diritto di fissare la propria residenza ove meglio riterrà.
La IG si impegna a provvedere entro il termine massimo di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza Per_1 alla variazione della residenza anagrafica così da uniformare tale profilo formale alla mutata situazione di fatto.
ART. 2 – Questioni relative al mantenimento
I coniugi mutuamente rinunciano a qualsiasi forma di assegno alimentare o contributo al proprio mantenimento.
ART.3 – Questioni relative alla casa coniugale
La IG , ai fini di un soddisfacente assetto dei rapporti personali e patrimoniali tra i comparenti, Persona_1 si impegna a trasferire in piena proprietà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza,
3 servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati, al SI , già proprietario della quota indistinta Controparte_1 di ½, che si impegna ad acquistare, la propria quota su porzione di fabbricato sito nel Comune di Poggibonsi (SI),
Loc. Campotatti n.1 e precisamente la quota di ½ di appartamento di civile abitazione ubicato al piano terreno, composto da soggiorno - pranzo, cucinotto, ingresso, bagno, camera, due ripostigli sottoscala ed una veranda a livello, con annesso resede esclusivo della superficie complessiva di circa metri quadrati 787 (settecentottantasette), il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 43 particella 2, subalterni graffati 24, 36 e 38, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, rendita euro 429,95. Confini: proprietà proprietà Parte_2 Pt_3 salvo altri e più precisi confini.
La vendita sarà comprensiva del diritto di comproprietà della IG in ragione di 1/6 della porzione Per_1 di terreno dove sono ubicati il deposito e il depuratore per fognature acque reflue, distinta quale bene comune CP_2 non censibile al foglio 43, particella 2 dal subalterno 37 (bene comune ai subalterni 19, 23 e 24 della particella 2 del Foglio 43), nonché del diritto di comproprietà della IG in ragione di 1/6 sull'appezzamento di Per_1 terreno agricolo ad uso strada campestre sito in Poggibonsi, località Campotatti, della superficie complessiva di circa metri quadrati 471 (quattrocentosettantuno), distinto al Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi foglio 43 particella 394, semin arbor, classe 3, are 4.71, reddito euro 1,34, reddito euro 1,09, confini proprietà Persona_2
strada provinciale di Castagnoli, salvo altri e più precisi confini. Le parti sono a conoscenza Parte_2 Per_3 che quest'ultima particella è gravata da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei proprietari degli appezzamenti di terreno limitrofi.
I beni da trasferire sono meglio individuati nella copia dell'atto di compravendita di provenienza della proprietà della IG stipulato a rogito del Notaio in data 27.04.2007 repertorio n. Per_1 Persona_4
19.883 raccolta n. 3278, registrato a Poggibonsi il 3 maggio 2007 al n. 839 serie 1T e trascritto a Siena il 4 maggio 2007 al n. 2775-2778 R.P, nonché nella planimetria catastale allegati al presente atto (all.2-3), con dichiarazione di entrambe le parti che quest'ultima corrisponde allo stato dei luoghi.
La IG attesta espressamente che gli immobili di cui sopra sono conformi alle norme urbanistiche e Per_1 alla vigente normativa catastale, come da relazione di conformità che si impegna a produrre entro la data del rogito unitamente all'Attestazione di Prestazione Energetica. La regolarità urbanisticocatastale è condizione essenziale per la compravendita. Le spese necessarie per tutta la documentazione tecnica, come per qualsiasi altra documentazione comunque richiesta dal notaio rogante prescelto dall'acquirente SI , saranno divise al 50% tra le parti. CP_1
Quanto al prezzo di acquisto della casa coniugale, si precisa quanto segue. I coniugi sono proprietari pro-indiviso per la quota del 50% ciascuno del citato bene, sul quale grava un mutuo ipotecario, contratto solidalmente tra le parti in data 27 aprile 2007 con la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a, oggi Intesa Sanpaolo s.p.a, con atto a rogito
4 del Notaio registrato a Poggibonsi il 3 maggio 2007 al n°840 serie 1T repertorio n. Persona_4
19.884 raccolta n. 3279, le cui rate mensili sono per la maggior parte state pagate personalmente dal SI . CP_1
La IG si obbliga al trasferimento della quota di proprietà pari ad ½ dell'immobile sopra indicato Per_1 in favore del SI , dietro corresponsione del prezzo concordemente stabilito in euro 17.000,00 CP_1
(diciassettemila/00) che il si impegna a versare alla IG quanto ad euro 5.000,00 ( Parte_4 Per_1 cinquemilaeuro/00), a titolo di acconto prezzo, entro e non oltre il giorno dell'udienza di separazione (15.05.2024), somma che la IG si obbliga a restituire immediatamente al SI in caso di mancato Per_1 CP_1 perfezionamento del rogito, quanto ad € 12.000,00 (dodicimilaeuro/00) a saldo al momento del rogito notarile e alla condizione che il SI abbia ottenuto dall'istituto bancario mutuante l'autorizzazione scritta CP_1 all'accollo integrale del pagamento delle rate residue del mutuo con liberazione della stessa da ogni vincolo.
Al fine del trasferimento, pertanto, sarà condizione essenziale l'ottenimento da parte della banca mutuante del documento attestante l'accollo del mutuo ipotecario del SI con liberatoria integrale della IG CP_1
Per_1
In caso di buon esito dell'istruttoria della banca Intesa Sanpaolo s.p.a circa la fattibilità dell'accollo liberatorio, il SI , al solo fine del trasferimento di proprietà suddetto, si accollerà integralmente il debito residuo fino CP_1 all'estinzione del mutuo.
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di proprietà comune, come da separato foglio sottoscritto in data 13 aprile 2024.
Le parti chiedono sin da ora di usufruire delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art.19 della legge 6 marzo 1987 n.74, in quanto si tratta di accordi e trasferimenti funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
ART.4 Altre questioni patrimoniali
I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa Sanpaolo s.p.a - filiale di Poggibonsi - avente Iban [...]. Essendo stato il suddetto conto alimentato unicamente dal SI , il saldo residuo al momento dell'estinzione verrà integralmente versato sul conto CP_1 corrente intestato in via esclusiva allo stesso.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
5 2. Preliminarmente, il tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473-bis.47, co. 1,
c.p.c..
Ancora preliminarmente, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. le parti possono proporre “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale” anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, procedibile decorso il termine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Nel caso di specie, la domanda di scioglimento del matrimonio è stata introdotta dal convenuto CP_1
con la propria comparsa di costituzione e risposta e reiterata da entrambe le parti nelle
[...] proprie conclusioni congiunte dinanzi alla giudice relatrice in sede di domanda di separazione.
Ebbene deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., atteso che la sentenza di separazione personale è passata in giudicato (v. certificazione ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. in atti).
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalla documentazione depositata in atti emerge, infatti, che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 10.5.2000 in Poggibonsi (SI) e che sono comparsi dinanzi alla giudice relatrice nel presente procedimento con riferimento alla domanda di separazione, con successiva pronuncia della sentenza di separazione n. 399/2024 pubblicata in data 24.5.2024, passata in giudicato.
La circostanza della mancata riconciliazione dei coniugi, ribadita con le note di trattazione scritta, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente oltre il termine previsto dalla legge a far data dall'avvenuta comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale e sino ad oggi.
La proposizione di domanda congiunta con riferimento allo scioglimento del matrimonio,
l'insistenza nella domanda e la conferma dell'impossibilità di riconciliazione, consentono di escludere con ragionevole certezza che la comunione spirituale e materiale dei coniugi possa essere ricostituita.
Deve, conseguentemente, pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mandando alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di pertinenza, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6 In ordine alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene di poter accogliere le condizioni delle parti, come sopra riportate, in quanto conformi agli interessi delle stesse, oltre che non contrarie a disposizioni di legge.
3. In considerazione dell'accordo raggiunto in tal senso dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, visto l'art. 473-bis.49 c.p.c., nonché la l. 898/1970, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda comune delle parti, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.5.2000 in Poggibonsi (SI) tra , nata a [...] in data [...], e Persona_1
, nato a [...] in data [...], e trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggibonsi (SI), Anno 2000, atto n. 5, parte
I, alle condizioni congiunte trascritte in parte motiva e da intendersi qui integralmente riportate;
− dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
− ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Poggibonsi (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Paolo Bernardini)
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