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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Diego Rosario Pinto PRESIDENTE
Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. Dott. Nicola Saracino CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7101 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4. 10.
2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
T R A
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, sig. (C.F: ), con sede legale Parte_1 C.F._1
in Roma alla Via Tor de' Schiavi n. 129, rappresentata e difesa, dall'Avv.
Arturo Cancrini (C.F. – Pec: C.F._2
– Fax: 06.56561640) ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Piazza San Bernardo 101
(00187), giusta procura speciale alle liti redatta su foglio separato ma materialmente congiunta al presente atto, dunque da considerarsi in calce ai sensi dell'art. 83, III comma c.p.c. e art 10 D.P.R. n. 123/2001 (con indicazione dei seguenti recapiti per eventuali comunicazioni: pec:
Fax: 0656561640); Email_1
APPELLANTE
E
r.g. n. 1 (C.F. Controparte_1
) in persona del Curatore Antonio Di Paola, rappresentato e difeso, P.IVA_3
giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Luca Ciai (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso il suo studio in Roma, Via Emanuele Pessagno, n. 11; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni di rito di cui agli artt. 133,
comma 3, 134, comma3 e 176, comma 2, c. p. c. al fax n. 065627827, ovvero all'indirizzo PEC Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare - Appello avverso la sentenza n. 5812/2018 del Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, pubblicata il 19/03/2018
CONCLUSIONI: All'udienza del 04.10.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, parzialmente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Dichiara l'indebito pagamento ex art. 2033 c.c. della complessiva somma di euro 146.100, 47 effettuato in favore della parte convenuta;
- Condanna la convenuta al pagamento in favore del della CP_1
somma di euro 146.100,47 oltre interessi della domanda al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi euro 4.000 per compenso oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA oltre euro 668.55 per spese esenti.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di appello ritualmente notificato La Parte_2 ha proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere integralmente il presente appello e, per
l'effetto, in riforma e/o annullamento parziale della sentenza impugnata, così provvedere:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 5812/2018, resa dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione Fallimentare, Dott.ssa Coluccio, depositata in cancelleria
e pubblicata in data 19.03.2018, pronunciata a definizione del giudizio di cui al N.R.G. 41915/2014 e non notificata.
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con il favore delle spese, con accessori, per il doppio grado di giudizio”.
Si costituiva il per chiedere di Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità ed il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al rimborso di spese e funzioni di lite del grado.
Con provvedimento in data 30. 10. 2018 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
Con ordinanza in data 11. 12. 2019 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 4. 10. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
L'appellante ha proposto due motivi di appello.
Con il primo ha lamentato la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 2033, 2041 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.c. rispetto all'onere della prova, all'assenza di giusta causa ed all'avvenuto pagamento, nonché
l'erronea valutazione degli elementi probatori posti a sostegno dell'azione.
r.g. n. 3 Il giudice di primo grado avrebbe posto alla base della propria decisione una valutazione parziale ed erronea dei supporti probatori allegati agli atti, invertendo la ripartizione dell'onere della prova.
Il , infatti, avrebbe provato nel corso del giudizio di primo Controparte_1
grado che le fatture emesse nei confronti della , e mai contestate, erano CP_1
riferibili al contratto di subappalto stipulato fra le parti in data 9.6.2011 e da un successivo contratto di subappalto integrativo del 4.1.2012; tuttavia, il Tribunale avrebbe travisato il consuntivo dei lavori deducendo erroneamente che le lavorazioni sarebbero state eseguite solo in parte e, nello specifico, per un corrispettivo da corrispondersi a saldo per l'ammontare totale di 37.126, 66 euro, valutando erroneamente le fatture considerandole emesse a titolo di anticipazione e non a titolo di quietanza del pagamento del corrispettivo a saldo delle prestazioni effettuate.
In tal modo il giudice di prime cure avrebbe invertito l'onere della prova in capo a , ritenendo che la stessa non avesse prodotto in Parte_1
giudizio alcuna prova circa l'avvenuta realizzazione delle opere, così decidendo in contrasto con la giurisprudenza consolidata secondo cui spetta all'attore dimostrare che il versamento effettuato assurge ad indebito e, per l'effetto, che le prestazioni oggetto di pagamento non erano state effettivamente mai svolte.
Il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
La Corte osserva che l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia.
In particolare, rispetto al caso di specie occorre prendere le mosse dal principio secondo il quale «chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta»
r.g. n. 4 (v. Cass., sez. 3, 14/05/2012, n. 7501; Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557; Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11294).
Sul punto, si è chiarito che, poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo
(unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (v. Cass., sez. 3, 13/02/1998, n. 1557).
L'onere della prova, cioè, grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Al riguardo va precisato che l'onere probatorio, gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio di riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (v. Cass. ord. n. 8018/2021).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c. c.; il Tribunale, infatti, non ponendosi in linea con i superiori principi, ha accolto la domanda di restituzione, facendo gravare sull'odierna appellante l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente versata in eccesso da parte del [...]
[...] ma senza correttamente valutare le prove Parte_4
documentali prodotte nel giudizio di primo grado.
Infatti, il appellato non ha fornito la prova della mancata CP_1
esecuzione delle opere, né ha fornito elementi univoci, precisi e concordanti dai quali potesse desumersi tale circostanza.
Invero, dalla documentazione prodotta emerge che la prima fattura reca la dicitura “in acconto”, mentre le altre fatture fanno riferimento “ai lavori eseguiti” o “in esecuzione”, tutti elementi che inducono a ritenere che in realtà i lavori erano stati eseguiti.
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
appellato, non è stata fornita la prova che i pagamenti di cui si discute siano stati effettuati senza una causa che li giustificasse.
Alla luce delle ragioni che precedono il primo motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c. p. c.; il motivo deve ritenersi assorbito dall'esito favorevole all'appellante del presente giudizio, che impone una diversa regolazione delle spese di lite tra le parti.
Alla stregua delle considerazioni sinora esposte l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto, e per l'effetto deve essere respinta la domanda proposta dal . CP_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5812/2018 emessa dal Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, pubblicata in data 19/03/2018, così provvede:
r.g. n. 6 A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda proposta dal ME appellato;
B) Condanna il appellato al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali del doppio Parte_5
grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado di giudizio in € 7.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 7.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, degli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, ed al rimborso del CU.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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