Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1604/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] C.F._1
, nato a [...]-Mestre, il 16.01.2000, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
e nata a [...]-Mestre, il 10.06.2003, (C.F. ), Parte_2 C.F._3
residente in [...],
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Manola Sguoto, del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Riviera Email_1
Magellano n. 5 – sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._4
in Chirignago – Venezia, Via Ivancich n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Margherita Salzer del Foro di Venezia (pec: Email_2
presso il cui studio – sito in Venezia – Mestre, Via Torre Belfredo, n. 55 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-
ter in data 9.01.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 14.01.2025;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 , Parte_1 CP_1
e – premesso che aveva intrattenuto
[...] Parte_2 Parte_1
una relazione more uxorio con il resistente e che dalla loro unione Controparte_2
erano nati due figli, (nato a [...]-Mestre, il 16.01.2000) e (nata a [...]- CP_1 Pt_2
Mestre, il 10.06.2003) – chiedevano a questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di mantenimento nei confronti della prole, demandando altresì il pagamento di una somma di denaro a titolo di arretrati del mantenimento non corrisposto.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dai ricorrenti aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 21.05.2024, a seguito di discussione dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“Riconoscimento a carico del signor in favore del figlio di un Controparte_2 CP_1
contributo al mantenimento nella misura di € 300 mensili rivalutabili come per legge con decorrenza dal prossimo giugno 2024 (pagamento entro l'ultimo giorno del mese) sino ai sei mesi successivi al conseguimento della laurea, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale da corrispondersi dal padre direttamente in favore del figlio.
Riconoscimento a titolo di arretrati per il mantenimento del solo della somma di € CP_1
3.000. N.R.G. 1604/2024
Nulla quanto alla figli . Pt_2
Spese compensate.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 14.01.2025, in cui le parti confermavano le condizioni di cui sopra. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
Ebbene ritiene questo Tribunale non vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico, così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della prole.
Il Collegio ritiene dunque di dove provvedere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente (nato a [...]-Mestre, il 16.01.2000) sia Controparte_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero