Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6512/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Michele Geronimo;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda resistente quale c.p.s. tecnico di radiologia presso l'UOC di radiodiagnostica del P.O. della - ha affermato di Pt_2 aver ottenuto sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in ordine al risarcimento da usura psico-fisica per il mancato godimento del riposo settimanale in ragione dello svolgimento, dal 2014 al 2017, di servizio di pronta disponibilità attiva ed ha dedotto, per un verso, che dopo il deposito del ricorso di cui al giudizio precedente ha continuato a svolgere servizio di pronta disponibilità attiva senza godere del riposo settimanale e, per altro verso, che nella presente sede intende anche rivendicare il risarcimento del danno da usura psico-fisica per aver lavorato, sempre nel periodo dal 2014 al 2017 di cui al precedente giudizio, per sette giorni continuativi senza riposo settimanale. Sulla base di tanto parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica – appunto legato sia all'espletamento di servizio di pronta disponibilità attiva senza successivo godimento di riposo compensativo a partire dall'anno 2018
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<l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (così, in particolare, in motivazione, già Cass. Sez. Lav., sent. 16 marzo 1996, n. 2205, Rv. 496381- 01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 13 maggio 2000, n. 6160, Rv. 536478-01; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343, Rv. 608887-01). Ne consegue, pertanto, che, "qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabili premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo il "petitum" del primo" (Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1986, n. 6991, Rv. 449071-01)>> (si veda Cass. civ. 5486/2019). Ciò posto, va nuovamente osservato che la precedente sentenza intervenuta tra le medesime parti (pacificamente passata in giudicato) fa riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla mancata fruizione di riposo settimanale e che medesima domanda è stata spiegata in relazione al medesimo periodo anche nella presente sede.
2 A nulla vale evidenziare, sul punto, che nel precedente giudizio il ricorrente aveva prospettato di aver lavorato in assenza di riposo settimanale in quanto in servizio di pronta disponibilità attiva mentre in questo giudizio il ricorrente abbia prospettato di aver lavorato in assenza di riposo settimanale in quanto in servizio (semplicemente) per sette giorni continuativi perché quest'ultima è una questione di fatto incidente sulla medesima domanda risarcitoria. Con riferimento alla domanda inerente alle annualità a partire del 2018 (non interessate dal precedente giudizio) deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva),
o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e
3 obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto, nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del
4 necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la non le ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva in assenza del riposo settimanale deve ritenersi dimostrato dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. rilevazioni presenze) in relazione alle seguenti settimane tra quelle indicate in ricorso: Anno 2018 1) 23-29 Luglio (7 g.) Anno 2019
1) 4-10 Marzo (7 g.)
2) 10-16 Giugno (7 g.)
3) 25 Novembre – 1 Dicembre(PD)
4) 16-22 Dicembre(PD) Anno 2020
1) 30 Dicembre – 5 Gennaio(PD)
2) 27 Gennaio – 2 Febbraio(PD)
3) 9-15 Marzo(7 g.)
5) 8-14 Giugno(PD)
6) 21-27 Settembre (PD)
7) 28 Settembre – 4 Ottobre (PD)
8) 16-22 Novembre (PD) Anno 2021
1) 12-18 Aprile (PD)
2) 19-25 Aprile (PD)
3) 10-16 Maggio (PD)
4) 28 Giugno – 4 Luglio (PD)
5) 5-11 Luglio (PD)
6) 1-7 Novembre (PD) Anno 2022
1) 24-30 Gennaio (PD)
2) 31 Gennaio – 5 Febbraio (PD)
3) 18-24 Luglio (PD)
5 4) 29 Agosto – 4 Settembre (PD)
5) 19-25 Settembre (PD) Anno 2023 1)13-19Febbraio. Orbene, sostiene parte ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). In ragione di tanto, alla parte ricorrente spetta il danno da usura psico-fisica da mancato riposo in relazione alle settimane come analiticamente indicate innanzi. L'eccezione di prescrizione (decennale) sollevata da parte resistente è infondata ove solo si ponga mente al fatto il ricorso introduttivo ha interrotto il termine estintivo in relazione ai tutti i frangenti di cui innanzi. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di
6 Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale e non invece quella del lavoro straordinario festivo. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata. Del resto la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, per tutto quanto sopra esposto, in giornate feriali che avrebbero dovuto essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria;
anche per questo motivo, dunque, l'indennizzo sulla base della maggiorazione del lavoro straordinario appare eccessivo. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione a ciascuna delle settimane come innanzi analiticamente elencate oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda spiegata in relazione alle annualità dal 2014 al 2017;
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno da usura psico-fisica legato all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva nelle settimane come elencate in motivazione e senza fruire del riposo settimanale da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in ciascuna delle settimane elencate in motivazione oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi di svolgimento della
7 pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- compensa le spese di lite.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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