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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1083/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 28 febbraio 1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Luca Carrera presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 22.06.1999, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 952, P 1 R01 anno 1999
In regime di separazione dei beni.
Con 2 figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
27.01.2002, entrambi cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Milano Via Stendhal, 72, condotta in locazione dalla Signora che Pt_1
ivi vi risiede coi due figli e resta assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda e la Per_1 Per_2
dota, il signor vendo già da tempo asportato dalla stessa ogni proprio bene ed effetto personale Pt_2
e avendo trasferito altrove la propria residenza;
i canoni di locazione e tutti gli oneri accessori relativi al predetto immobile, nessuno escluso (spese condominiali, imposte, utenze ecc...), rimarranno integralmente ed esclusivamente a carico della Signora Pt_1
2) Il Signor a decorrere dal mese di febbraio 2025 incluso, sta versando e verserà alla Parte_2
Signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio la Parte_1 Per_2 somma mensile di € 250,00=(duecentocinquanta/00 euro), per 12 mensilità annue, somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario all'ordine di alle coordinate iban già Parte_1
comunicate separatamente, anticipatamente entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al rapporto indici ISTAT costo della vita dicembre 2025/ dicembre 2024 (prima rivalutazione febbraio 2026).
3) Il signor oncorrerà nella misura del 50 % alle spese extra assegno relative al figlio Pt_2 Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per studio (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dal corso di laurea frequentato o comunque ad esso necessaria;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese per studio (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, ecc.); e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti in questa sede in relazione al mantenimento del figlio e a quanto previsto alla successiva clausola 5 Per_2 in relazione al pagamento della TARI per l'appartamento di Via Stendhal 72.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) Le parti concordano che il pagamento della TARI relativa all'immobile di via Stendhal, ivi incluse eventuali more e sanzioni per pagamenti tardivi, sia e resti a carico integrale del signor sino Pt_2 all'annualità 2023 inclusa, e sia invece a carico integrale della signora a partire dal 2024 Pt_1 incluso;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, ognuna facendosi carico al 50% dell'onere per il versamento del Contributo Unificato, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi difensori, Avv. Roberto Diena e Avv. Vincenzo Luca Carrera, che hanno sottoscritto il ricorso per separazione anche per conferma di ciò e per autentica delle firme, al beneficio della solidarietà sui compensi legali ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne non autosufficiente, non sono in contrasto con gli Per_2 interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Milano il 22 giugno 1999;
2) Ordina al Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Spese al definitivo;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 gennaio 2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Roberto Diena presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 28 febbraio 1959 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Luca Carrera presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 22.06.1999, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 952, P 1 R01 anno 1999
In regime di separazione dei beni.
Con 2 figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
27.01.2002, entrambi cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Milano Via Stendhal, 72, condotta in locazione dalla Signora che Pt_1
ivi vi risiede coi due figli e resta assegnata alla stessa, con tutto quanto l'arreda e la Per_1 Per_2
dota, il signor vendo già da tempo asportato dalla stessa ogni proprio bene ed effetto personale Pt_2
e avendo trasferito altrove la propria residenza;
i canoni di locazione e tutti gli oneri accessori relativi al predetto immobile, nessuno escluso (spese condominiali, imposte, utenze ecc...), rimarranno integralmente ed esclusivamente a carico della Signora Pt_1
2) Il Signor a decorrere dal mese di febbraio 2025 incluso, sta versando e verserà alla Parte_2
Signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio la Parte_1 Per_2 somma mensile di € 250,00=(duecentocinquanta/00 euro), per 12 mensilità annue, somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario all'ordine di alle coordinate iban già Parte_1
comunicate separatamente, anticipatamente entro il giorno 8 (otto) di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al rapporto indici ISTAT costo della vita dicembre 2025/ dicembre 2024 (prima rivalutazione febbraio 2026).
3) Il signor oncorrerà nella misura del 50 % alle spese extra assegno relative al figlio Pt_2 Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per studio (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dal corso di laurea frequentato o comunque ad esso necessaria;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese per studio (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, ecc.); e) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) I ricorrenti dichiarano di trovarsi in condizioni di totale indipendenza economica e dichiarano, altresì, di aver compiutamente definito e regolamentato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia rapporto economico-finanziario-patrimoniale tra essi intercorrente e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo e/o ragione, a parte gli impegni sottoscritti in questa sede in relazione al mantenimento del figlio e a quanto previsto alla successiva clausola 5 Per_2 in relazione al pagamento della TARI per l'appartamento di Via Stendhal 72.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) Le parti concordano che il pagamento della TARI relativa all'immobile di via Stendhal, ivi incluse eventuali more e sanzioni per pagamenti tardivi, sia e resti a carico integrale del signor sino Pt_2 all'annualità 2023 inclusa, e sia invece a carico integrale della signora a partire dal 2024 Pt_1 incluso;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, ognuna facendosi carico al 50% dell'onere per il versamento del Contributo Unificato, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi difensori, Avv. Roberto Diena e Avv. Vincenzo Luca Carrera, che hanno sottoscritto il ricorso per separazione anche per conferma di ciò e per autentica delle firme, al beneficio della solidarietà sui compensi legali ex art. 13, comma 8, L.P.F.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne non autosufficiente, non sono in contrasto con gli Per_2 interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Milano il 22 giugno 1999;
2) Ordina al Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Spese al definitivo;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG