Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 14/02/2022, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 01680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Finocchito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota -OMISSIS-, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, con la quale è stata dichiarata la improcedibilità, ai sensi dell’art. 5, co. 1, L.R. n. 19/1986, dell’istanza di parere idrogeologico finalizzato alla sanatoria edilizia di n. 3 serre;
- della conseguente nota prot. -OMISSIS- del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, di presa d’atto del predetto parere e di chiusura negativa della pratica di permesso di costruire in sanatoria relativa a n. 3 serre presentata dalla ditta ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che:
- l’impugnato diniego di permesso di costruire in sanatoria, fondato sul parere negativo rilasciato dal Servizio Territoriale di Lecce del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, appare per alcuni versi inidoneamente motivato rispetto ai rilievi critici articolati dalla parte dapprima in fase procedimentale e, ora, ulteriormente esplicitati con il proposto atto di gravame;
- sembra in questa prospettiva opportuno, piuttosto che rinviare ogni valutazione sul punto alla fase di merito, accogliere la formulata istanza cautelare ai soli fini del riesame, disponendo dunque che l’Amministrazione intimata rivaluti il parere negativo, tenendo motivatamente conto delle circostanze in fatto e in diritto evidenziate dalla difesa del ricorrente, tanto in sede procedimentale quanto in questa sede processuale;
- tale riesame dovrà fondarsi su un’interpretazione restrittiva della locuzione di zone “ soggette a vincolo forestale ” (di cui all’art. 5 della legge regionale n. 19/1986), che pare limitata al vincolo sui boschi o foreste, tale da non includere il vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;
- va fissato, allo scopo, il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe nei sensi e con il termine precisati in motivazione.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio del 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.