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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2290/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2290/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Monica Esposito;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Monica Esposito;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Pisa il 12.10.1996 e che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni non Parte_2 Parte_3 economicamente autosufficienti. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 06/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 25.09.2025, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Pisa il 12.10.1996 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 154 parte 2 Serie B anno 1996.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. lascerà la casa coniugale e le relative pertinenze, libere da propri CP_1 effetti personali, entro e non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso.
3. La Sig.ra si impegna ad acquistare ed il Sig. si impegna a vendere Pt_1 CP_1 la quota del 50% dell'abitazione coniugale sita in Livorno, Borgo Sant'Iacopo 175 iscritta al catasto fabbricati del Comune di Livorno al F 26 P 317 sub 20 piano 3 int. 7 scala B cat A/2 cl. 5 e F 26 P 317 sub 56 piano SI cat C/6 cl. 3 per il prezzo di euro 143.000. Il prezzo stabilito è inferiore di circa € 50.000 rispetto al valore attuale medio ponderato di mercato dell'immobile in considerazione dell'onere di contributo al mantenimento futuro dei figli che rimarrà in capo alla madre.
4. Il mutuo contratto dal Sig. con l'istituto di credito Intesa San Paolo ai fini CP_1 dell'acquisto dell'immobile sarà estinto dal medesimo Sig. contestualmente CP_1 all'atto di compravendita. Fino all'atto di compravendita le rate del mutuo continueranno ad essere pagate dal Sig. mentre le spese condominiali CP_1 ordinarie saranno pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come le spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data del rogito. L'atto di compravendita sarà stipulato entro e non oltre tre mesi dalla data del deposito della sentenza di separazione.
5. Tutti gli arredi dell'abitazione coniugale rimarranno in proprietà esclusiva della Sig.ra fatta eccezione della seguente mobilia che verrà portata via dal Sig. Pt_1
entro tre mesi dal rogito, e precisamente: un tavolo da fumo, un mobile CP_1 porta TV, un mobile pensile, un tavolo da pranzo con 6 sedie, una credenza, una vetrina. Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 16.12.25
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2290/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Monica Esposito;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Monica Esposito;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Pisa il 12.10.1996 e che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni non Parte_2 Parte_3 economicamente autosufficienti. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 06/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.09.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 25.09.2025, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Pisa il 12.10.1996 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 154 parte 2 Serie B anno 1996.
DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. lascerà la casa coniugale e le relative pertinenze, libere da propri CP_1 effetti personali, entro e non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso.
3. La Sig.ra si impegna ad acquistare ed il Sig. si impegna a vendere Pt_1 CP_1 la quota del 50% dell'abitazione coniugale sita in Livorno, Borgo Sant'Iacopo 175 iscritta al catasto fabbricati del Comune di Livorno al F 26 P 317 sub 20 piano 3 int. 7 scala B cat A/2 cl. 5 e F 26 P 317 sub 56 piano SI cat C/6 cl. 3 per il prezzo di euro 143.000. Il prezzo stabilito è inferiore di circa € 50.000 rispetto al valore attuale medio ponderato di mercato dell'immobile in considerazione dell'onere di contributo al mantenimento futuro dei figli che rimarrà in capo alla madre.
4. Il mutuo contratto dal Sig. con l'istituto di credito Intesa San Paolo ai fini CP_1 dell'acquisto dell'immobile sarà estinto dal medesimo Sig. contestualmente CP_1 all'atto di compravendita. Fino all'atto di compravendita le rate del mutuo continueranno ad essere pagate dal Sig. mentre le spese condominiali CP_1 ordinarie saranno pagate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, così come le spese condominiali straordinarie deliberate fino alla data del rogito. L'atto di compravendita sarà stipulato entro e non oltre tre mesi dalla data del deposito della sentenza di separazione.
5. Tutti gli arredi dell'abitazione coniugale rimarranno in proprietà esclusiva della Sig.ra fatta eccezione della seguente mobilia che verrà portata via dal Sig. Pt_1
entro tre mesi dal rogito, e precisamente: un tavolo da fumo, un mobile CP_1 porta TV, un mobile pensile, un tavolo da pranzo con 6 sedie, una credenza, una vetrina. Spese di lite al definitivo;
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 16.12.25
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra