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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110090899020000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110090899020000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'intimazione di pagamento n.
29620239006121158/000 contestando di non essere debitore delle somme che gli venivano richieste, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
-n. 29620110090899020000 relativa a Ritenute alla fonte IRPEF dell'anno 2008;
-n. 29620150009627658000 relativa a IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale e IVA dell'anno
2011;
-n. 29620170021711758000 relativa a Ritenute IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale e
Ritenute sull'indennità per cessazione del rapporto di lavoro dell'anno 2013; -n. 29620170023635444000 relativa a IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale.
Eccepiva il ricorrente di non aver ricevuto la valida notifica delle indicate cartelle di pagamento e, conseguentemente,l'estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito sia per le somme richieste a titolo di tributi, che per quelle richieste a titolo di interessi e di sanzioni. Lamentava, inoltre, vizi del procedimento che aveva condotto alla formazione delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate D.P. di Palermo si costituiva in data 31.10.2024, deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività. Deduceva, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso depositando documentazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non presentava controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa è stata attratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dei termini di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Dall'esame della documentazione, prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, si evince che l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata con le forme e le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale in data 26.10.2023 e spedizione in pari data della raccomandata a/r n.
NPA140005732799. La raccomandata informativa non è stata ritirata dal contribuente entro i dieci giorni successivi alla spedizione;
sicchè, la notifica dell'atto deve considerarsi perfezionata in data 05.11.2023.
Il ricorso risulta notificato all'Ufficio in data 13.03.2024 e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, il ricorrente si è costituito in giudizio in data 11.07.2024 allorchè era spirato il termine di trenta giorni decorrente dalla proposizione dell'impugnazione stabilito, anche questo a pena di inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, liquidate in euro 1.927,20. Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3382/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239006121158000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110090899020000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110090899020000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150009627658000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170021711758000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170023635444000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'intimazione di pagamento n.
29620239006121158/000 contestando di non essere debitore delle somme che gli venivano richieste, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
-n. 29620110090899020000 relativa a Ritenute alla fonte IRPEF dell'anno 2008;
-n. 29620150009627658000 relativa a IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale e IVA dell'anno
2011;
-n. 29620170021711758000 relativa a Ritenute IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale e
Ritenute sull'indennità per cessazione del rapporto di lavoro dell'anno 2013; -n. 29620170023635444000 relativa a IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale.
Eccepiva il ricorrente di non aver ricevuto la valida notifica delle indicate cartelle di pagamento e, conseguentemente,l'estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito sia per le somme richieste a titolo di tributi, che per quelle richieste a titolo di interessi e di sanzioni. Lamentava, inoltre, vizi del procedimento che aveva condotto alla formazione delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate D.P. di Palermo si costituiva in data 31.10.2024, deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività. Deduceva, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso depositando documentazione.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione non presentava controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa è stata attratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dei termini di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Dall'esame della documentazione, prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, si evince che l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata con le forme e le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale in data 26.10.2023 e spedizione in pari data della raccomandata a/r n.
NPA140005732799. La raccomandata informativa non è stata ritirata dal contribuente entro i dieci giorni successivi alla spedizione;
sicchè, la notifica dell'atto deve considerarsi perfezionata in data 05.11.2023.
Il ricorso risulta notificato all'Ufficio in data 13.03.2024 e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, il ricorrente si è costituito in giudizio in data 11.07.2024 allorchè era spirato il termine di trenta giorni decorrente dalla proposizione dell'impugnazione stabilito, anche questo a pena di inammissibilità, dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione 7, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo, liquidate in euro 1.927,20. Palermo, 20 gennaio 2026
*Firmato digitalmente