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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Lucia GESUMMARIA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo iscritto al n. 191 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata Parte_1
al ricorso di secondo grado, dal Prof. Avv.to Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello, alla via Miglioili, n.9;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi, Irene Nisio e
Giovanni Rotondano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Di Dono, n.3/A.
APPELLATA
1 OGGETTO: Impugnativa di licenziamento per giusta causa- Appello avverso la sentenza n. 861/2024 pubblicata in data 26 novembre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato perché ritorsivo con tutte le conseguenze ex art.18 commi 1 e 2; accertare l'avvenuto demansionamento con condanna dell'appellata al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale subito da liquidarsi secondo equità; in subordine, qualora il licenziamento dovesse essere considerato legittimo, condannare la società appellata al pagamento del mancato preavviso di 4 mensilità, oltre accessori;
in ogni caso, accertare e dichiarare che alcun danno patrimoniale e relativo alla domenda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società può essere attribuito all'appellante; con vittoria delle spese del giudizio”;
Per la società appellata: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza respingere l'appello con vittoria delle spese del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Potenza in data 30 settembre 2020, , assunto quale operaio nel giugno 1994, già Parte_1
responsabile dal 2002 presso SATA s.p.a., esponeva che dal gennaio 2014 il suo rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta.
In data 4 febbraio 2019 riceveva comunicazione verbale che dal giorno successivo avrebbe dovuto svolgere le mansioni di tecnologo, assegnato all'Ente qualità e, quindi, dal novembre 2019, senza preventiva ed adeguata formazione, veniva incaricato del controllo qualità nel nuovo insediamento PMC2 mediante attività di GP12.
2 In data 26 febbraio 2020 riceveva contestazione disciplinare per omessa procedura di controllo qualità su 17 vetture SX e 23 vetture DX, cui seguivano le giustificazioni ed il licenziamento del 10 marzo 2020, impugnato copn lettera trasmessa a mezzo raccomndata del 30 marzo 2020.
Ritenuta la nullità del licenziamento per la sua ritorsività, chiedeva al giudice adito condannarsi la società datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello di effettiva ripresa del lavoro e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto del suo demansionamento.
In subordine, chiedeva condannarsi la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità, oltre accessori.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritulmente costituitosi il contraddittorio, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso ed, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarsi il ricorrente al pagamento della somma di euro 46.556,10, oltre accessori come per legge, vinte le spese.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 26 novembre 2024, il giudice adito respingeva il ricorso e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, condannava il lavoratore al pagamento, in favore della società, della somma di euro 46.556,10, oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, riteneva il giudicante di potersi escludere il carattere ritorsivo del licenziamento impugnato ed, invece, provata la debenza della somma di cui alla spiegata riconvenzionale, corrispondente alle penali applicate alla convenuta da in conseguenza delle condotte poste in essere dal lavoratore.
3 Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 27 dicembre
2024, , insistendo su tutte le domande azionate e respinte dal Parte_1
primo giudice e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c,. lette le note autorizzate, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
In termini generali, deve precisarsi che il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore essenzialmente quindi di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (Cass. 14928/2015).
Si è, dunque, in presenza di un licenziamento ritorsivo laddove l'atto di recesso sia finalizzato all'espulsione dei lavoratori scomodi per comportamenti sgraditi al datore di lavoro, ma del tutto legittimi.
Tale ipotesi di recesso, pertanto, è riconducibile all'alveo dei licenziamenti nulli per motivo illecito determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro.
Dunque, l'esistenza di un motivo legittimo di licenziamento tendenzialmente ne esclude il carattere ritorsivo;
nel caso in cui, invece, risulti insussistente la ragione posta a base del licenziamento, è possibile verificare se esso sia ritorsivo. Tuttavia, la giurisprudenza richiede al lavoratore un rigoroso adempimento dell'onere probatorio.
4 Il licenziamento per ritorsione costituisce, come anticipato, l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito con nullità quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
La nullità per motivo illecito, ex art. 1345 c.c., richiede che: il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente;
il motivo illecito abbia carattere determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro.
In sostanza, in ipotesi di domanda che adduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causa posta a fondamento del recesso (Cass.
31526/2019; Cass. 9468/2019).
La rilevanza del motivo illecito, dunque, può venir meno in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di licenziamento: “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass.
11353/2019); “l'esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento” (Cass.
14197/2018).
Dunque, l'accertamento del motivo illecito deve logicamente seguire l'avvenuta esclusione di una legittima giustificazione della scelta datoriale;
tuttavia, l'assenza di quest'ultima non porta a ritenere automaticamente sussistente un motivo illecito.
Il licenziamento ritorsivo, infatti, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.
20232/2010).
È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l'intento ritorsivo del datore di lavoro.
Come già enunciato in precedenza l'esistenza di un motivo legittimo di licenziamento
5 tendenzialmente ne esclude il carattere ritorsivo.
Nel caso in esame il lavoratore ha, in sostanza, non contestato che si fossero verificate anomalie non controllate nel montaggio di componenti maniglia – appiglio o di mancanza in di tali componenti in due casi, nonché di montaggio di componenti errato, come si evince dal contenuto della sua lettera di giustificazioni del 3 marzo
2020, ponendo, però, in luce come fosse complicata l'attività di controllo da svolgere da solo su 7 linee automatizzate, facendo, altresì, presente di non aver ricevuto una formazione adeguata nei tre mesi intercorsi tra l'attribuzione delle mansiioni di tecnologo, novembre 2019 e la contestazione disciplinare del 26 febbraio 2020, pari a complessive sette ore, avendo, invece, per oltre venti anni svolto le diverse mansioni di capo UTE.
Le descritte circostanze inducono il Collegio a ritenere di poter escludere il carattere ritorsivo del licenziamento, non essendo stata raggiunta dal lavoratore la prova dell'intento ritorsivo e che il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante del licenziamento intimato, pur emergendo, alla luce dei fatti contestati e della loro oggettiva gravità, la sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, elemento, però, da solo non sufficiente a dimostrare la ritorsione.
La ritenuta sproporzione del licenziamento irrogato consente l'applicazione del comma V dell'art.18 S.d.L. e, conseguentemente, va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con condanna della società convenuta al pagamento di un'indennnità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, iniziato nel marzo 2002 e delle dimensioni della società appellata.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria riproposta in questa sede dal lavoratore sia perché non risulta provato il dedotto demansionamento sia perché
6 non risulta provato che fosse ingiustificato la volontà datoriale di non consentire l'espletamento da parte di del turno notturno. Pt_1
Va accolto, invece, il motivo di appello relativo alla condanna di al Pt_1
pagamento della somma di euro 46.556,10, oggetto di domanda riconvenzionale azionata in primo grado dalla società convenuta a titolo di risarcimento del danno subito dalla medesima datrice di lavoro per il mancato controllo sul montaggio errato dei componenti di cui alla lettera di contestazione, non risultando provato l'effettiva entità del danno subito, certamente non essendo ancorabile tale prova alla richiesta avanzata da stante anche l'inammissibilità per tardività della documentazione depositata dalla società appellata solo in questo grado, pur essendosi la stessa formata antecedentemente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentezna, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa con effetto dalla lettera di licenziamento del 10 marzo 2020 e deve condannarsi la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengomo liquidate come in dispositivo ai sensid el D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M. n.147/2022 valore indeterminabile parametro medio epurato della fase istruttoria solo per il giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n°191 del ruolo generale appelli dell'anno 2024, promosso da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.861/2024 del 26 novembre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduziuone disattesa, così provvede:
7 1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarara risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa con effetto dalla lettera di licenziamento del 10 marzo 2020 e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori come per legge.
2) Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per l'altra metà e che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro , 9.257,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel.
Dr. Lucia GESUMMARIA Consigliere ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo iscritto al n. 191 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata Parte_1
al ricorso di secondo grado, dal Prof. Avv.to Francesco Di Ciommo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello, alla via Miglioili, n.9;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado, dagli Avv.ti Paolo de Berardinis, Vincenzo Mozzi, Irene Nisio e
Giovanni Rotondano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via Di Dono, n.3/A.
APPELLATA
1 OGGETTO: Impugnativa di licenziamento per giusta causa- Appello avverso la sentenza n. 861/2024 pubblicata in data 26 novembre 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato perché ritorsivo con tutte le conseguenze ex art.18 commi 1 e 2; accertare l'avvenuto demansionamento con condanna dell'appellata al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale subito da liquidarsi secondo equità; in subordine, qualora il licenziamento dovesse essere considerato legittimo, condannare la società appellata al pagamento del mancato preavviso di 4 mensilità, oltre accessori;
in ogni caso, accertare e dichiarare che alcun danno patrimoniale e relativo alla domenda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società può essere attribuito all'appellante; con vittoria delle spese del giudizio”;
Per la società appellata: “Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza respingere l'appello con vittoria delle spese del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Potenza in data 30 settembre 2020, , assunto quale operaio nel giugno 1994, già Parte_1
responsabile dal 2002 presso SATA s.p.a., esponeva che dal gennaio 2014 il suo rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della convenuta.
In data 4 febbraio 2019 riceveva comunicazione verbale che dal giorno successivo avrebbe dovuto svolgere le mansioni di tecnologo, assegnato all'Ente qualità e, quindi, dal novembre 2019, senza preventiva ed adeguata formazione, veniva incaricato del controllo qualità nel nuovo insediamento PMC2 mediante attività di GP12.
2 In data 26 febbraio 2020 riceveva contestazione disciplinare per omessa procedura di controllo qualità su 17 vetture SX e 23 vetture DX, cui seguivano le giustificazioni ed il licenziamento del 10 marzo 2020, impugnato copn lettera trasmessa a mezzo raccomndata del 30 marzo 2020.
Ritenuta la nullità del licenziamento per la sua ritorsività, chiedeva al giudice adito condannarsi la società datrice di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello di effettiva ripresa del lavoro e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto del suo demansionamento.
In subordine, chiedeva condannarsi la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità, oltre accessori.
Articolava mezzi istruttori e depositava documentazione.
Ritulmente costituitosi il contraddittorio, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso ed, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarsi il ricorrente al pagamento della somma di euro 46.556,10, oltre accessori come per legge, vinte le spese.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 26 novembre 2024, il giudice adito respingeva il ricorso e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale spiegata dalla società resistente, condannava il lavoratore al pagamento, in favore della società, della somma di euro 46.556,10, oltre accessori di legge nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.500,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, riteneva il giudicante di potersi escludere il carattere ritorsivo del licenziamento impugnato ed, invece, provata la debenza della somma di cui alla spiegata riconvenzionale, corrispondente alle penali applicate alla convenuta da in conseguenza delle condotte poste in essere dal lavoratore.
3 Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato il 27 dicembre
2024, , insistendo su tutte le domande azionate e respinte dal Parte_1
primo giudice e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso di secondo grado, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a sua volta concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c,. lette le note autorizzate, la Corte d'Appello adita si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
In termini generali, deve precisarsi che il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore essenzialmente quindi di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (Cass. 14928/2015).
Si è, dunque, in presenza di un licenziamento ritorsivo laddove l'atto di recesso sia finalizzato all'espulsione dei lavoratori scomodi per comportamenti sgraditi al datore di lavoro, ma del tutto legittimi.
Tale ipotesi di recesso, pertanto, è riconducibile all'alveo dei licenziamenti nulli per motivo illecito determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro.
Dunque, l'esistenza di un motivo legittimo di licenziamento tendenzialmente ne esclude il carattere ritorsivo;
nel caso in cui, invece, risulti insussistente la ragione posta a base del licenziamento, è possibile verificare se esso sia ritorsivo. Tuttavia, la giurisprudenza richiede al lavoratore un rigoroso adempimento dell'onere probatorio.
4 Il licenziamento per ritorsione costituisce, come anticipato, l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito con nullità quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
La nullità per motivo illecito, ex art. 1345 c.c., richiede che: il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente;
il motivo illecito abbia carattere determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro.
In sostanza, in ipotesi di domanda che adduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causa posta a fondamento del recesso (Cass.
31526/2019; Cass. 9468/2019).
La rilevanza del motivo illecito, dunque, può venir meno in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di licenziamento: “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass.
11353/2019); “l'esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento” (Cass.
14197/2018).
Dunque, l'accertamento del motivo illecito deve logicamente seguire l'avvenuta esclusione di una legittima giustificazione della scelta datoriale;
tuttavia, l'assenza di quest'ultima non porta a ritenere automaticamente sussistente un motivo illecito.
Il licenziamento ritorsivo, infatti, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.
20232/2010).
È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l'intento ritorsivo del datore di lavoro.
Come già enunciato in precedenza l'esistenza di un motivo legittimo di licenziamento
5 tendenzialmente ne esclude il carattere ritorsivo.
Nel caso in esame il lavoratore ha, in sostanza, non contestato che si fossero verificate anomalie non controllate nel montaggio di componenti maniglia – appiglio o di mancanza in di tali componenti in due casi, nonché di montaggio di componenti errato, come si evince dal contenuto della sua lettera di giustificazioni del 3 marzo
2020, ponendo, però, in luce come fosse complicata l'attività di controllo da svolgere da solo su 7 linee automatizzate, facendo, altresì, presente di non aver ricevuto una formazione adeguata nei tre mesi intercorsi tra l'attribuzione delle mansiioni di tecnologo, novembre 2019 e la contestazione disciplinare del 26 febbraio 2020, pari a complessive sette ore, avendo, invece, per oltre venti anni svolto le diverse mansioni di capo UTE.
Le descritte circostanze inducono il Collegio a ritenere di poter escludere il carattere ritorsivo del licenziamento, non essendo stata raggiunta dal lavoratore la prova dell'intento ritorsivo e che il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante del licenziamento intimato, pur emergendo, alla luce dei fatti contestati e della loro oggettiva gravità, la sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, elemento, però, da solo non sufficiente a dimostrare la ritorsione.
La ritenuta sproporzione del licenziamento irrogato consente l'applicazione del comma V dell'art.18 S.d.L. e, conseguentemente, va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con condanna della società convenuta al pagamento di un'indennnità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro, iniziato nel marzo 2002 e delle dimensioni della società appellata.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria riproposta in questa sede dal lavoratore sia perché non risulta provato il dedotto demansionamento sia perché
6 non risulta provato che fosse ingiustificato la volontà datoriale di non consentire l'espletamento da parte di del turno notturno. Pt_1
Va accolto, invece, il motivo di appello relativo alla condanna di al Pt_1
pagamento della somma di euro 46.556,10, oggetto di domanda riconvenzionale azionata in primo grado dalla società convenuta a titolo di risarcimento del danno subito dalla medesima datrice di lavoro per il mancato controllo sul montaggio errato dei componenti di cui alla lettera di contestazione, non risultando provato l'effettiva entità del danno subito, certamente non essendo ancorabile tale prova alla richiesta avanzata da stante anche l'inammissibilità per tardività della documentazione depositata dalla società appellata solo in questo grado, pur essendosi la stessa formata antecedentemente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
Quindi, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentezna, deve dichiararsi risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa con effetto dalla lettera di licenziamento del 10 marzo 2020 e deve condannarsi la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori come per legge.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale e vengomo liquidate come in dispositivo ai sensid el D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D. M. n.147/2022 valore indeterminabile parametro medio epurato della fase istruttoria solo per il giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di reclamo iscritto al n°191 del ruolo generale appelli dell'anno 2024, promosso da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.861/2024 del 26 novembre 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduziuone disattesa, così provvede:
7 1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarara risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa con effetto dalla lettera di licenziamento del 10 marzo 2020 e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori come per legge.
2) Condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per l'altra metà e che liquida, per intero, quanto al primo grado, in complessivi euro , 9.257,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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