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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1110 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. FURLÒ LUIGIA, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, come specificate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da Parte_1 Parte_2 loro sottoscritto, in data 29/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 05/09/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO (NA) (al N. 17, Parte I, Anno 2005). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figlie, nata il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno specificato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 28/05/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
B) Sciogliere la comunione legale del regime patrimoniale;
C) Disporre l'affido condiviso della prole con residenza fissa presso la madre e con disciplina, al contempo, del diritto di visita del padre;
D) Tenuto conto dell'età delle figlie e della distanza del IG. , per ragioni di Parte_1 lavoro, le parti stabiliscono che il diritto di visita sarà gestito compatibilmente tra le eIGenze delle parti (nei periodi in cui il IG. rientra in Italia -festività, Parte_1 permessi e vacanze estive- concorderà modalità e tempi di visita per la prole con la IG.ra
); Pt_2 E) Il IG. si obbliga, entro il 5 di ogni mese, al versamento della complessiva Parte_1 somma di €650,00 così divisa: €300,00 cadauna per le figlie ed €50,00 per la IG.ra ; gli importi previsti a titolo di mantenimento della prole e del coniuge;
si Pt_2 intendono assoggettati alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali di riferimento;
F) Il IG. si dichiara obbligato a concorrere, almeno nella misura del 50% Parte_1 alle spese di natura straordinaria (mediche e paramediche non coperte dal S.S.N.) e quelle scolastiche a favore delle minori, documentate;
le spese extra-assegno si intendono individuate secondo il Protocollo d'Intesa tra il COA ed il Tribunale di Nola attualmente vigente;
G) Da accordi tra le parti, l'A.U. sarà trattenuto interamente dalla IG.ra ; Pt_2 H) Autorizzare i genitori al rilascio/rinnovo del passaporto per le minori;
I) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1110 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) (al N. 17, Parte
I, Anno 2005) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 27/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice