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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 376/2023 + 377/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella cause iscritte ai nn..
376/2023 + 377/2023 R.G., promosse da:
P.IV , con sede legale in Parma, Via Parte_1 P.IV_1
Strasburgo n. 31/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luca Burtone del Foro di Catania e Vito Tirrito del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Luca Burtone sito in Catania, Via Timoleone
n. 23;
RICORRENTE contro
Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_1
Abbeveratoia 71/a;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso in riassunzione depositato in data 27.04.2023 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio
[...]
e Controparte_1 [...]
e proponendo Controparte_2
opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2021006483/DDL emesso dall in data 16.09.2021 nonché avverso l'invito a CP_1
regolarizzare emesso dall in data 31.12.2021; CP_2
- che, in particolare, la società ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto, illegittime
e, comunque, infondate, in tutto o in parte, le pretese di cui al VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2021006483/DDL DEL 16/09/2021 e dell'invito a regolarizzare richiamati in atti e confermare tutte le contribuzioni che con lo stesso per effetto dello stesso sono state annullate nei confronti dei IG.ri
, , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in subordine: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto, illegittime
e, comunque, infondate, in tutto o in parte, le pretese di cui al VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2021006483/DDL DEL 16/09/2021 e dell'invito a regolarizzare richiamati in atti e laddove vengano confermati in tutto o in parte gli annullamenti delle contribuzioni relative ai IG.ri Parte_2 , e/o condannare l Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
all'immediata restituzione di quanto risulta, come da prospetti inseriti nel verbale, essere stato versato all' per i relativi periodi. CP_2
In ogni caso con vittoria di onorari, spese vive, spese generali, iva e cpa come per legge oltre accessori e con la maggiorazione prevista dall'art. 1 bis del D.M 55/2014 art. 4 comma 8 del medesimo D.M. 55/2014.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 26.06.2023, si costituiva in giudizio
, eccependo Controparte_2
in via preliminare l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro e chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione dell'opposizione;
- che, con memoria difensiva depositata in data 03.07.2023, si costituiva in giudizio
Controparte_1
, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione e
[...]
chiedendone la reiezione;
- che, con ordinanza del 08.01.2024, il Giudice disponeva la riunione del giudizio di cui al R.G. 377/2023 alla presente causa1;
- che, con ordinanza del 08.01.2024, il Giudice disponeva la separazione dei giudizi relativi ai rapporti tra e da un lato nonché tra Parte_1 CP_2
dall'altro; Parte_1 CP_1
- che, all'udienza del 11.03.2025, il procuratore di non Parte_1
compariva, e il procuratore di dava atto dell'avvenuta definizione della causa CP_1
in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese processuali, come da atto che produceva;
dava atto, inoltre, che la somma concordata era stata integralmente corrisposta dalla società ricorrente, come da quietanza che produceva. Il medesimo procuratore, dunque, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti2;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causa iscritta a ruolo in data 27.04.2023 a seguito del ricorso in riassunzione, depositato in pari data da a mezzo il quale lo stesso aveva convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820220001330061000, formato in data 08.10.2022 notificato in data 20.10.2022, e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto e riunione del presente procedimento alla causa avente RG 3207/2022, CP_
- Dichiarare illegittimo l'atto emesso dall in violazione degli art.li 24 e 25 del D.L.vo 46/99 e comunque infondata ogni pretesa in esso contenuta. quindi CP_ condannare l a rifondere le spese processuali oltre spese generali, IV e CPA come per legge.” 2 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella cause iscritte ai nn..
376/2023 + 377/2023 R.G., promosse da:
P.IV , con sede legale in Parma, Via Parte_1 P.IV_1
Strasburgo n. 31/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luca Burtone del Foro di Catania e Vito Tirrito del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Luca Burtone sito in Catania, Via Timoleone
n. 23;
RICORRENTE contro
Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_1
Abbeveratoia 71/a;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso in riassunzione depositato in data 27.04.2023 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio
[...]
e Controparte_1 [...]
e proponendo Controparte_2
opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2021006483/DDL emesso dall in data 16.09.2021 nonché avverso l'invito a CP_1
regolarizzare emesso dall in data 31.12.2021; CP_2
- che, in particolare, la società ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto, illegittime
e, comunque, infondate, in tutto o in parte, le pretese di cui al VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2021006483/DDL DEL 16/09/2021 e dell'invito a regolarizzare richiamati in atti e confermare tutte le contribuzioni che con lo stesso per effetto dello stesso sono state annullate nei confronti dei IG.ri
, , e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in subordine: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte in fatto e diritto, illegittime
e, comunque, infondate, in tutto o in parte, le pretese di cui al VERBALE UNICO DI
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2021006483/DDL DEL 16/09/2021 e dell'invito a regolarizzare richiamati in atti e laddove vengano confermati in tutto o in parte gli annullamenti delle contribuzioni relative ai IG.ri Parte_2 , e/o condannare l Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_2
all'immediata restituzione di quanto risulta, come da prospetti inseriti nel verbale, essere stato versato all' per i relativi periodi. CP_2
In ogni caso con vittoria di onorari, spese vive, spese generali, iva e cpa come per legge oltre accessori e con la maggiorazione prevista dall'art. 1 bis del D.M 55/2014 art. 4 comma 8 del medesimo D.M. 55/2014.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 26.06.2023, si costituiva in giudizio
, eccependo Controparte_2
in via preliminare l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro e chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione dell'opposizione;
- che, con memoria difensiva depositata in data 03.07.2023, si costituiva in giudizio
Controparte_1
, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione e
[...]
chiedendone la reiezione;
- che, con ordinanza del 08.01.2024, il Giudice disponeva la riunione del giudizio di cui al R.G. 377/2023 alla presente causa1;
- che, con ordinanza del 08.01.2024, il Giudice disponeva la separazione dei giudizi relativi ai rapporti tra e da un lato nonché tra Parte_1 CP_2
dall'altro; Parte_1 CP_1
- che, all'udienza del 11.03.2025, il procuratore di non Parte_1
compariva, e il procuratore di dava atto dell'avvenuta definizione della causa CP_1
in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese processuali, come da atto che produceva;
dava atto, inoltre, che la somma concordata era stata integralmente corrisposta dalla società ricorrente, come da quietanza che produceva. Il medesimo procuratore, dunque, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti2;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causa iscritta a ruolo in data 27.04.2023 a seguito del ricorso in riassunzione, depositato in pari data da a mezzo il quale lo stesso aveva convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37820220001330061000, formato in data 08.10.2022 notificato in data 20.10.2022, e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto e riunione del presente procedimento alla causa avente RG 3207/2022, CP_
- Dichiarare illegittimo l'atto emesso dall in violazione degli art.li 24 e 25 del D.L.vo 46/99 e comunque infondata ogni pretesa in esso contenuta. quindi CP_ condannare l a rifondere le spese processuali oltre spese generali, IV e CPA come per legge.” 2 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)