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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 109 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA assistito da avv. Parte_1 C.F._1
RAMO' FRANCESCO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA Controparte_1
assistito dagli avv. (in proprio) e C.F._2 Controparte_1
CARATOZZOLO MASSIMO e nei confronti di: Parte_2
codice fiscale partita iva assistita dagli avv. FERRANDINO VINCENZO e P.IVA_1
SIRENA ANDREA e nei confronti di: , Cod. Fisc. CP_2 C.F._3
assistita dall' avv. Mauro Cerulli
[...]
Oggetto della causa: responsabilità professionale.
Conclusioni assunte dall' attore “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Parte_1
contrariis reiectis, accertare, per tutti i motivi indicati nelle premesse dell'atto di citazione datato 01.11.2022 l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. CP_1
e per l'effetto condannare lo stesso, o per esso qualora venga accolta la domanda di
[...]
garanzia dal medesimo proposta nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la
(ritualmente chiamata in garanzia dal convenuto medesimo) al Parte_2
risarcimento di tutti i danni subiti da , patrimoniali e non patrimoniali, presenti Parte_1
e futuri, nella misura di euro 15.495,00 o in quella diversa, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quanto ritenuto ed individuato nella CTU a firma Arch. depositata in data 09.04.2024; con vittoria delle spese e compensi Persona_1
di causa e di ctp, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni assunte dal convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale di Savona, contrariis reiectis, in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata;
in via subordinata, valutata la buona fede del convenuto, per quanto esposto nelle
1 premesse, ridurre proporzionalmente il “quantum” risarcitorio richiesto dall'attore; e, in ogni eventuale caso di soccombenza, dichiarare tenuta e condannare la Parte_2
a tenere il conchiudente indenne e/o garantito e/o manlevato da tutte le somme che fosse condannato a pagare a seguito del presente giudizio, in esecuzione della polizza di assicurazione n. 130/06/2150 o della polizza n. 130/17/4519 o della polizza n. 4 130/18/4618 o della polizza n. 130/20/4696 con la stessa stipulate. Vinte le spese”.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata n via Parte_2
pregiudiziale, previo differimento - a norma degli artt. 167 e 269 c.p.c. - della data di prima udienza allo scopo di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini a comparire, autorizzare la chiamata in causa dell'Avvocato ; - in merito alla domanda CP_2 proposta dal Signor nei confronti dell'Avvocato : - in via Parte_1 Controparte_1
principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata e disporre condanna solidale degli
Avvocato e al risarcimento del danno;
- in merito alla Controparte_1 CP_2 domanda proposta dall'Avvocato nei confronti di Controparte_1 Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la
[...] inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai Parte_2
fatti per cui è causa, per tutti i motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
.- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- per questa denegata ipotesi condannare l'Avvocato a rimborsare ad CP_2 Parte_2
ex art. 1916 c.c. le somme che dovesse corrispondere in eccesso rispetto alla quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata : “respingere ogni CP_2 domanda formulata nei confronti dell'avv. in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto e comunque da tempo prescritta. Vinte le spese."
2 ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- -assumendo il colpevole inadempimento di una prestazione Parte_1
professionale- ha citato chiedendo il risarcimento del danno quantificato in Controparte_1
euro 15.495,00 o nella diversa somma accertata in causa.
Il convenuto ha contestato la domanda e chiamato in garanzia l' Parte_2
suo assicuratore per la responsabilità civile professionale.
[...]
La terza chiamata -sul presupposto che l' attore avesse conferito incarico professionale anche all' avv. ha ottenuto l' estensione del contraddittorio assumendo la Controparte_2
responsabilità solidale e paritaria nella causazione del danno.
L' avv. ha contestato la domanda;
ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2
sostenendo che l' erronea identificazione dei dati catastali del box fosse ascrivibile esclusivamente all'avv. ed, eventualmente, a all'epoca Controparte_1 Persona_2
amministratore del complesso condominiale in cui era ubicato il box oggetto del preliminare che era stato convenuto dall' attore con la società costruttrice.
La vertenza è stata istruita documentalmente e con l' esecuzione di una consulenza affidata all' architetta . Persona_1
Non essendo stato possibile comporre la lite, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopraindicate.
II.- La domanda appare fondata.
Risulta infatti provata la responsabilità professionale in quanto l'erronea indicazione catastale è stata recepita nella sentenza in cui è stata accolta la domanda di esecuzione specifica e, successivamente, nell'atto di trascrizione.
Sussiste, quindi, il pregiudizio consistente nell' acquisto di un cespite differente e di minor consistenza rispetto a quello che era stato oggetto di compromesso.
In particolare, è provata documentalmente l' erronea indicazione catastale della autorimessa come indicata nel giudizio a suo tempo instaurato dall'attore con il patrocinio del convenuto per ottenere l' esecuzione specifica del contratto preliminare di acquisto del box dal costruttore. Anche a seguito di assenza di contestazione sulla indicazione catastale da parte del costruttore -che pure, nel giudizio aveva svolto domanda di risoluzione del preliminare assumendo l' inadempimento dell' odierno attore- l' errata indicazione è stata recepita nella sentenza di accoglimento della domanda (cfr. provvedimento giudiziario agli atti).
3 L' erronea indicazione costituisce una negligenza professionale rilevante ai sensi del capoverso dell'art. 1176 c.c. che ha causato un danno rilevante consistente nel minor valore del bene effettivamente acquistato come appurato nella consulenza resa in corso di causa (cfr., edite nella Banca Dati Giuffrè: Corte appello Napoli n.4699\2024: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato”. Cassazione civile n.15743\2024: “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente”).
All'esito di accertamenti compendiati nella relazione redatta con argomentazioni logiche e motivate, la consulente dell' ufficio ha ritenuto che il box n. 333 in proprietà dell' attore abbia un valore inferiore di €. 9.052,00 rispetto al box n. 234 oggetto di compromesso;
ha anche riscontrato le osservazioni svolte dal CTP dell' attore, geometra . Pt_1
Condividendosi le considerazioni della CTU, vanno, quindi, respinte le censure alla consulenza reiterate in comparsa conclusionale dall'attore.
L' importo riconosciuto dalla consulente costituisce il danno risarcibile conseguente alla responsabilità professionale oggetto di causa.
va, quindi, condannato al pagamento di €. 9.052,00 oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi decorrenti dal giorno di trascrizione della sentenza del Tribunale n. 15\2015 sino al saldo.
III.- In relazione alla polizza di R.C professionale stipulata, non risultando fondate le eccezioni svolte dalla NI, quest' ultima va, quindi, condannata a manlevare CP_1
dal pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno nonché di tutte le spese
[...]
processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta la condanna nei confronti di all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta. Controparte_1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, infatti, le spese giudiziali disposte a carico dell' assicurato ed in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell' obbligazione risarcitoria ed, ai sensi dell' art. 1917 c.c., devono ritenersi gravare sull' assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza, come conseguenza automatica della chiamata in causa in garanzia della NI, in quanto
4 costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Corte di Appello di
Milano, Sez. II 3 febbraio 2021 n. 352).
Nel merito delle eccezioni svolte dalla , non è condivisibile la Parte_2
tesi secondo cui avrebbe escusso la polizza assicurativa contraddistinta dal Controparte_1
codice numerico 130\20\4696 valida dal 31 dicembre 2020. Come risulta infatti alla pag. 3 della comparsa di costituzione, il convenuto ha chiesto di essere garantito “in forza del contratto n. polizza 130204696 (cfr. doc. 10 ultima quietanza di pagamento premio 2022/23) già antecedentemente individuato con n. polizza 130/06/2150, poi sostituita da polizza n.
130/17/4519, poi sostituita con polizza n. 130/18/4618, da ultimo poi n. 130/20/4696 sempre stipulata tramite l'agenzia Assita spa con l' ”. Parte_2
Risulta, allora, idonea la chiamata in garanzia della compagnia con cui il convenuto è assicurato da tempo e, quindi, con la polizza n. 130/06/2150 poi sostituita con la n.
130/17/4519, poi con la n. 130/18/4618 ed, infine, con la n. 130/20/4696, senza soluzione di continuità.
L' Assicurazione non può, quindi, escludere la garanzia considerando unicamente la produzione dell' ultima polizza.
Significativamente, inoltre, ha chiarito la dinamica dei contratti Controparte_1
assicurativi nella prima memoria utile modificando anche le conclusioni per escludere ogni dubbio senza che, evidentemente, tale circostanza possa ritenersi una non consentita mutatio libelli.
Parimenti, considerando che tutte le polizze stipulate coprono il medesimo rischio, è irrilevante la giurisprudenza indicata dalla NI.
Infondata appare anche l' eccezione di dolo dell' assicurato in quanto –considerando la giurisprudenza indicata dalla stessa terza chiamata- non può seriamente sostenersi che l' avv. abbia avuto la coscienza e volontà di cagionare l' evento dannoso oggetto di causa. CP_1
Tale danno, invece, a ben vedere, come risulta dalla cronistoria della vicenda dettagliatamente ricapitolata dall' attore in comparsa conclusionale, appare avvenuto a seguito di una serie di anomale e sfortunate circostanze.
Del resto anche la stessa compagnia -diversamente da quanto effettuato con CP_2
non ha chiamato in causa il signor essendo consapevole delle difficoltà che
[...] Per_2
avrebbe avuto nel provarne una qualche eventuale corresponsabilità.
5 Infondata, infine, l' eccezione secondo cui il danno esulerebbe dall' ambito della garanzia esistendo apposite categorie professionali che si occupano dell' esecuzione di ricerche catastali. L' opzione tra eseguire le visure in proprio oppure di delegarle compete al difensore che, quindi, proprio come nel caso in esame, risponde dell' errata indicazione catastale.
La NI va, quindi, condannata a manlevare sia di quanto Controparte_1
liquidato a titolo di risarcimento danni nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle di
CTU, di cui è stata disposta la condanna all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta.
IV.- L' assicurazione, in via subordinata, ove disposta la manleva in favore di CP_1
ha chiesto la condanna di a rimborsarle ex art. 1916 c.c. le somme che
[...] CP_2
dovesse corrispondere in eccesso rispetto alla quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato (cfr. conclusioni riportate in epigrafe).
L' istanza non è ammissibile ed è infondata in quanto, seppure fa riferimento al diritto di surrogazione dell'assicuratore previsto dall' art. 1916 c.c., la compagnia in realtà ha avanzato una domanda regresso senza, tuttavia, aver ancora pagato il debito costituto dal versamento dell' indennità risarcitoria come sopra liquidata.
La sovrapposizione degli istituti giuridici risulta evidente considerando le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale: “5.- Condanna dell'Avvocato CP_2
in via di regresso e/o rivalsa ex art. 1916 c.c.
[...]
Come abbiamo detto, il Signor conferì incarico congiunto agli Avvocati Pt_1
e , incontestatamente e come del resto risulta dal mandato a Controparte_1 CP_2 margine dell'atto introduttivo il giudizio presupposto. Entrambi avevano quindi l'obbligo, discendente contratto stipulato col cliente, di rendere scrupolosamente la prestazione professionale e di verificare la conformità della prestazione del collega ai canoni di diligenza esigibile.
Pertanto, entrambi rispondono dell'inadempimento e delle conseguenze dannose, in solido sul piano esterno e, internamente, in misura paritaria.
Seppure la polizza di operi per l'intero debito solidale, è fatto Parte_2
salvo il diritto di rivalsa/regresso nei confronti dei corresponsabili, regresso comunque garantito, in via di surroga, dall'art. 1916 c.c.
Conseguentemente, in ipotesi di condanna della NI a manlevare l'Assicurato, dovrà essere disposta condanna dell'Avvocato a rifondere ad CP_2 Parte_3
[...] [...] le somme che essa fosse condannata ad indennizzare in eccesso alla quota minimale
[...] del 50% imputabile all'Avvocato ovvero a quella differente ritenuta di Controparte_1
giustizia”.
L' Assicurazione, tuttavia, non avendo pagato l' indennità, non ha titolo di surrogarsi nei diritti dell' assicurato eventualmente sussistenti verso terzi responsabili e, tantomeno, di agire in regresso (domanda, peraltro, neppure espressamente avanzata).
Il diritto di surrogazione costituisce, infatti, una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito che produce effetti quando l' assicurazione comunica al terzo di surrogarsi dopo aver proceduto al pagamento dell' indennità sulla base di quanto dovuto contrattualmente (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 5246/1994: “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile …, ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ..”;.- Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/05/2007: La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro…”. Sez. III,
25/03/2002, n.4211: “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., si perfeziona con il concorso di due elementi: uno oggettivo, costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennità, indipendentemente dall'esibizione della quietanza;
l'altro soggettivo, costituito dalla comunicazione della volontà di surrogarsi, che può assumere qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio”).
Seppure l'argomentazione difensiva indicata dal Tribunale non è stata prospettata nel corso del giudizio da , si tratta di una questione esclusivamente in diritto;
non CP_2
vanno, quindi, concesse le memorie previste dal capoverso dell'art. 101 cpc (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di
7 solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
V.- SPESE PROCESSUALI
a.- Relativamente alla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
le spese processuali vanno poste a carico di in applicazione del
[...] Controparte_1
principio della soccombenza;
vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 15.495 come indicato in atto di citazione;
parimenti le spese di
CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
Come già evidenziato, la NI va, quindi, condannata a manlevare CP_1
dal pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno nonché di tutte le spese
[...]
processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta la condanna nei confronti di all' esito del giudizio, dedotta la franchigia eventualmente convenuta. Controparte_1
b.- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza anche in relazione al rapporto processuale instaurato tra nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2
rilevano al riguardo l' infondatezza delle eccezioni avanzate dalla Assicurazione. Tali spese vanno liquidate come indicato in dispositivo, applicando i parametri medi in relazione al detto valore della controversia.
c.- Le spese processuali seguono parimenti il principio della soccombenza in relazione al rapporto processuale instaurato dall' nei confronti di;
Parte_2 CP_2
vanno liquidate come indicato in dispositivo, applicando i parametri medi in relazione al detto valore della controversia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
8 Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara l'inesatto adempimento colpevole di in relazione Controparte_1
ai fatti di causa e conseguentemente lo condanna al risarcimento del danno subito dall' attore;
2.- liquida il danno in €. 9.052,00 con rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di trascrizione della sentenza resa dal Tribunale n. 15\2015 sino al saldo;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in €. 264 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, Parte_1
oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già liquidate Controparte_1
nel corso del giudizio con separato provvedimento;
5.- condanna la a manlevare dal pagamento sia Parte_2 Controparte_1
di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno sia di quanto liquidato a titolo di spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta nei suoi confronti la condanna all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta;
6.- respinge la domanda formulata ai sensi dell'art. 1916 c.c dalla Parte_2
nei confronti di;
[...] CP_2
7.- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, Controparte_1
oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
8.- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
che liquida in €. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, CP_2
previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 02/01/2025
Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data 10 gennaio
2025
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Savona
Sezione civile
Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente
s e n t e n z a nella causa n. 109 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2023 promossa da: codice fiscale, partita IVA assistito da avv. Parte_1 C.F._1
RAMO' FRANCESCO nei confronti di: codice fiscale, partita IVA Controparte_1
assistito dagli avv. (in proprio) e C.F._2 Controparte_1
CARATOZZOLO MASSIMO e nei confronti di: Parte_2
codice fiscale partita iva assistita dagli avv. FERRANDINO VINCENZO e P.IVA_1
SIRENA ANDREA e nei confronti di: , Cod. Fisc. CP_2 C.F._3
assistita dall' avv. Mauro Cerulli
[...]
Oggetto della causa: responsabilità professionale.
Conclusioni assunte dall' attore “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Parte_1
contrariis reiectis, accertare, per tutti i motivi indicati nelle premesse dell'atto di citazione datato 01.11.2022 l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. CP_1
e per l'effetto condannare lo stesso, o per esso qualora venga accolta la domanda di
[...]
garanzia dal medesimo proposta nei confronti della propria compagnia di assicurazione, la
(ritualmente chiamata in garanzia dal convenuto medesimo) al Parte_2
risarcimento di tutti i danni subiti da , patrimoniali e non patrimoniali, presenti Parte_1
e futuri, nella misura di euro 15.495,00 o in quella diversa, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito, oltre agli interessi e al danno da svalutazione monetaria, in ogni caso in misura non inferiore a quanto ritenuto ed individuato nella CTU a firma Arch. depositata in data 09.04.2024; con vittoria delle spese e compensi Persona_1
di causa e di ctp, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Conclusioni assunte dal convenuto “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale di Savona, contrariis reiectis, in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata;
in via subordinata, valutata la buona fede del convenuto, per quanto esposto nelle
1 premesse, ridurre proporzionalmente il “quantum” risarcitorio richiesto dall'attore; e, in ogni eventuale caso di soccombenza, dichiarare tenuta e condannare la Parte_2
a tenere il conchiudente indenne e/o garantito e/o manlevato da tutte le somme che fosse condannato a pagare a seguito del presente giudizio, in esecuzione della polizza di assicurazione n. 130/06/2150 o della polizza n. 130/17/4519 o della polizza n. 4 130/18/4618 o della polizza n. 130/20/4696 con la stessa stipulate. Vinte le spese”.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata n via Parte_2
pregiudiziale, previo differimento - a norma degli artt. 167 e 269 c.p.c. - della data di prima udienza allo scopo di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini a comparire, autorizzare la chiamata in causa dell'Avvocato ; - in merito alla domanda CP_2 proposta dal Signor nei confronti dell'Avvocato : - in via Parte_1 Controparte_1
principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata e disporre condanna solidale degli
Avvocato e al risarcimento del danno;
- in merito alla Controparte_1 CP_2 domanda proposta dall'Avvocato nei confronti di Controparte_1 Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la
[...] inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai Parte_2
fatti per cui è causa, per tutti i motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
.- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia prevista;
- per questa denegata ipotesi condannare l'Avvocato a rimborsare ad CP_2 Parte_2
ex art. 1916 c.c. le somme che dovesse corrispondere in eccesso rispetto alla quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Conclusioni assunte dalla terza chiamata : “respingere ogni CP_2 domanda formulata nei confronti dell'avv. in quanto infondata in fatto ed in CP_2
diritto e comunque da tempo prescritta. Vinte le spese."
2 ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- -assumendo il colpevole inadempimento di una prestazione Parte_1
professionale- ha citato chiedendo il risarcimento del danno quantificato in Controparte_1
euro 15.495,00 o nella diversa somma accertata in causa.
Il convenuto ha contestato la domanda e chiamato in garanzia l' Parte_2
suo assicuratore per la responsabilità civile professionale.
[...]
La terza chiamata -sul presupposto che l' attore avesse conferito incarico professionale anche all' avv. ha ottenuto l' estensione del contraddittorio assumendo la Controparte_2
responsabilità solidale e paritaria nella causazione del danno.
L' avv. ha contestato la domanda;
ha eccepito la prescrizione del diritto CP_2
sostenendo che l' erronea identificazione dei dati catastali del box fosse ascrivibile esclusivamente all'avv. ed, eventualmente, a all'epoca Controparte_1 Persona_2
amministratore del complesso condominiale in cui era ubicato il box oggetto del preliminare che era stato convenuto dall' attore con la società costruttrice.
La vertenza è stata istruita documentalmente e con l' esecuzione di una consulenza affidata all' architetta . Persona_1
Non essendo stato possibile comporre la lite, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopraindicate.
II.- La domanda appare fondata.
Risulta infatti provata la responsabilità professionale in quanto l'erronea indicazione catastale è stata recepita nella sentenza in cui è stata accolta la domanda di esecuzione specifica e, successivamente, nell'atto di trascrizione.
Sussiste, quindi, il pregiudizio consistente nell' acquisto di un cespite differente e di minor consistenza rispetto a quello che era stato oggetto di compromesso.
In particolare, è provata documentalmente l' erronea indicazione catastale della autorimessa come indicata nel giudizio a suo tempo instaurato dall'attore con il patrocinio del convenuto per ottenere l' esecuzione specifica del contratto preliminare di acquisto del box dal costruttore. Anche a seguito di assenza di contestazione sulla indicazione catastale da parte del costruttore -che pure, nel giudizio aveva svolto domanda di risoluzione del preliminare assumendo l' inadempimento dell' odierno attore- l' errata indicazione è stata recepita nella sentenza di accoglimento della domanda (cfr. provvedimento giudiziario agli atti).
3 L' erronea indicazione costituisce una negligenza professionale rilevante ai sensi del capoverso dell'art. 1176 c.c. che ha causato un danno rilevante consistente nel minor valore del bene effettivamente acquistato come appurato nella consulenza resa in corso di causa (cfr., edite nella Banca Dati Giuffrè: Corte appello Napoli n.4699\2024: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato”. Cassazione civile n.15743\2024: “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente”).
All'esito di accertamenti compendiati nella relazione redatta con argomentazioni logiche e motivate, la consulente dell' ufficio ha ritenuto che il box n. 333 in proprietà dell' attore abbia un valore inferiore di €. 9.052,00 rispetto al box n. 234 oggetto di compromesso;
ha anche riscontrato le osservazioni svolte dal CTP dell' attore, geometra . Pt_1
Condividendosi le considerazioni della CTU, vanno, quindi, respinte le censure alla consulenza reiterate in comparsa conclusionale dall'attore.
L' importo riconosciuto dalla consulente costituisce il danno risarcibile conseguente alla responsabilità professionale oggetto di causa.
va, quindi, condannato al pagamento di €. 9.052,00 oltre rivalutazione Controparte_1
ed interessi decorrenti dal giorno di trascrizione della sentenza del Tribunale n. 15\2015 sino al saldo.
III.- In relazione alla polizza di R.C professionale stipulata, non risultando fondate le eccezioni svolte dalla NI, quest' ultima va, quindi, condannata a manlevare CP_1
dal pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno nonché di tutte le spese
[...]
processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta la condanna nei confronti di all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta. Controparte_1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, infatti, le spese giudiziali disposte a carico dell' assicurato ed in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell' obbligazione risarcitoria ed, ai sensi dell' art. 1917 c.c., devono ritenersi gravare sull' assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza, come conseguenza automatica della chiamata in causa in garanzia della NI, in quanto
4 costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito (cfr. Corte di Appello di
Milano, Sez. II 3 febbraio 2021 n. 352).
Nel merito delle eccezioni svolte dalla , non è condivisibile la Parte_2
tesi secondo cui avrebbe escusso la polizza assicurativa contraddistinta dal Controparte_1
codice numerico 130\20\4696 valida dal 31 dicembre 2020. Come risulta infatti alla pag. 3 della comparsa di costituzione, il convenuto ha chiesto di essere garantito “in forza del contratto n. polizza 130204696 (cfr. doc. 10 ultima quietanza di pagamento premio 2022/23) già antecedentemente individuato con n. polizza 130/06/2150, poi sostituita da polizza n.
130/17/4519, poi sostituita con polizza n. 130/18/4618, da ultimo poi n. 130/20/4696 sempre stipulata tramite l'agenzia Assita spa con l' ”. Parte_2
Risulta, allora, idonea la chiamata in garanzia della compagnia con cui il convenuto è assicurato da tempo e, quindi, con la polizza n. 130/06/2150 poi sostituita con la n.
130/17/4519, poi con la n. 130/18/4618 ed, infine, con la n. 130/20/4696, senza soluzione di continuità.
L' Assicurazione non può, quindi, escludere la garanzia considerando unicamente la produzione dell' ultima polizza.
Significativamente, inoltre, ha chiarito la dinamica dei contratti Controparte_1
assicurativi nella prima memoria utile modificando anche le conclusioni per escludere ogni dubbio senza che, evidentemente, tale circostanza possa ritenersi una non consentita mutatio libelli.
Parimenti, considerando che tutte le polizze stipulate coprono il medesimo rischio, è irrilevante la giurisprudenza indicata dalla NI.
Infondata appare anche l' eccezione di dolo dell' assicurato in quanto –considerando la giurisprudenza indicata dalla stessa terza chiamata- non può seriamente sostenersi che l' avv. abbia avuto la coscienza e volontà di cagionare l' evento dannoso oggetto di causa. CP_1
Tale danno, invece, a ben vedere, come risulta dalla cronistoria della vicenda dettagliatamente ricapitolata dall' attore in comparsa conclusionale, appare avvenuto a seguito di una serie di anomale e sfortunate circostanze.
Del resto anche la stessa compagnia -diversamente da quanto effettuato con CP_2
non ha chiamato in causa il signor essendo consapevole delle difficoltà che
[...] Per_2
avrebbe avuto nel provarne una qualche eventuale corresponsabilità.
5 Infondata, infine, l' eccezione secondo cui il danno esulerebbe dall' ambito della garanzia esistendo apposite categorie professionali che si occupano dell' esecuzione di ricerche catastali. L' opzione tra eseguire le visure in proprio oppure di delegarle compete al difensore che, quindi, proprio come nel caso in esame, risponde dell' errata indicazione catastale.
La NI va, quindi, condannata a manlevare sia di quanto Controparte_1
liquidato a titolo di risarcimento danni nonché delle spese processuali, ivi comprese quelle di
CTU, di cui è stata disposta la condanna all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta.
IV.- L' assicurazione, in via subordinata, ove disposta la manleva in favore di CP_1
ha chiesto la condanna di a rimborsarle ex art. 1916 c.c. le somme che
[...] CP_2
dovesse corrispondere in eccesso rispetto alla quota di responsabilità attribuita al proprio assicurato (cfr. conclusioni riportate in epigrafe).
L' istanza non è ammissibile ed è infondata in quanto, seppure fa riferimento al diritto di surrogazione dell'assicuratore previsto dall' art. 1916 c.c., la compagnia in realtà ha avanzato una domanda regresso senza, tuttavia, aver ancora pagato il debito costituto dal versamento dell' indennità risarcitoria come sopra liquidata.
La sovrapposizione degli istituti giuridici risulta evidente considerando le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale: “5.- Condanna dell'Avvocato CP_2
in via di regresso e/o rivalsa ex art. 1916 c.c.
[...]
Come abbiamo detto, il Signor conferì incarico congiunto agli Avvocati Pt_1
e , incontestatamente e come del resto risulta dal mandato a Controparte_1 CP_2 margine dell'atto introduttivo il giudizio presupposto. Entrambi avevano quindi l'obbligo, discendente contratto stipulato col cliente, di rendere scrupolosamente la prestazione professionale e di verificare la conformità della prestazione del collega ai canoni di diligenza esigibile.
Pertanto, entrambi rispondono dell'inadempimento e delle conseguenze dannose, in solido sul piano esterno e, internamente, in misura paritaria.
Seppure la polizza di operi per l'intero debito solidale, è fatto Parte_2
salvo il diritto di rivalsa/regresso nei confronti dei corresponsabili, regresso comunque garantito, in via di surroga, dall'art. 1916 c.c.
Conseguentemente, in ipotesi di condanna della NI a manlevare l'Assicurato, dovrà essere disposta condanna dell'Avvocato a rifondere ad CP_2 Parte_3
[...] [...] le somme che essa fosse condannata ad indennizzare in eccesso alla quota minimale
[...] del 50% imputabile all'Avvocato ovvero a quella differente ritenuta di Controparte_1
giustizia”.
L' Assicurazione, tuttavia, non avendo pagato l' indennità, non ha titolo di surrogarsi nei diritti dell' assicurato eventualmente sussistenti verso terzi responsabili e, tantomeno, di agire in regresso (domanda, peraltro, neppure espressamente avanzata).
Il diritto di surrogazione costituisce, infatti, una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito che produce effetti quando l' assicurazione comunica al terzo di surrogarsi dopo aver proceduto al pagamento dell' indennità sulla base di quanto dovuto contrattualmente (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 5246/1994: “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile …, ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ..”;.- Sez. 3, sentenza n. 11457 del 17/05/2007: La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro…”. Sez. III,
25/03/2002, n.4211: “La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., si perfeziona con il concorso di due elementi: uno oggettivo, costituito dal pagamento da parte dell'assicuratore dell'indennità, indipendentemente dall'esibizione della quietanza;
l'altro soggettivo, costituito dalla comunicazione della volontà di surrogarsi, che può assumere qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio”).
Seppure l'argomentazione difensiva indicata dal Tribunale non è stata prospettata nel corso del giudizio da , si tratta di una questione esclusivamente in diritto;
non CP_2
vanno, quindi, concesse le memorie previste dal capoverso dell'art. 101 cpc (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/01/2024, n.822: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di
7 solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d'ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).
V.- SPESE PROCESSUALI
a.- Relativamente alla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
le spese processuali vanno poste a carico di in applicazione del
[...] Controparte_1
principio della soccombenza;
vanno liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia pari ad €. 15.495 come indicato in atto di citazione;
parimenti le spese di
CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
Come già evidenziato, la NI va, quindi, condannata a manlevare CP_1
dal pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno nonché di tutte le spese
[...]
processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta la condanna nei confronti di all' esito del giudizio, dedotta la franchigia eventualmente convenuta. Controparte_1
b.- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza anche in relazione al rapporto processuale instaurato tra nei confronti della;
Controparte_1 Parte_2
rilevano al riguardo l' infondatezza delle eccezioni avanzate dalla Assicurazione. Tali spese vanno liquidate come indicato in dispositivo, applicando i parametri medi in relazione al detto valore della controversia.
c.- Le spese processuali seguono parimenti il principio della soccombenza in relazione al rapporto processuale instaurato dall' nei confronti di;
Parte_2 CP_2
vanno liquidate come indicato in dispositivo, applicando i parametri medi in relazione al detto valore della controversia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
8 Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara l'inesatto adempimento colpevole di in relazione Controparte_1
ai fatti di causa e conseguentemente lo condanna al risarcimento del danno subito dall' attore;
2.- liquida il danno in €. 9.052,00 con rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di trascrizione della sentenza resa dal Tribunale n. 15\2015 sino al saldo;
3.- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
che liquida in €. 264 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, Parte_1
oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4.- pone definitivamente a carico di le spese del CTU già liquidate Controparte_1
nel corso del giudizio con separato provvedimento;
5.- condanna la a manlevare dal pagamento sia Parte_2 Controparte_1
di quanto liquidato a titolo di risarcimento danno sia di quanto liquidato a titolo di spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, di cui è stata disposta nei suoi confronti la condanna all' esito del giudizio dedotta la franchigia eventualmente convenuta;
6.- respinge la domanda formulata ai sensi dell'art. 1916 c.c dalla Parte_2
nei confronti di;
[...] CP_2
7.- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. 5.077,00 per compensi al difensore, Controparte_1
oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
8.- condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2
che liquida in €. 5.077,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, CP_2
previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso il 02/01/2025
Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data 10 gennaio
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