Ordinanza collegiale 23 gennaio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2025, proposto da AR TT, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
della sentenza del Tribunale di Livorno - sezione lavoro n. 360/2020, pubblicata il 20/11/2020, a definizione del giudizio iscritto al n. RG 855/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa ST AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso ritualmente notificato, l’istante indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 360 del 20 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 855/2018, ha adottato il seguente dispositivo: “- accerta il diritto di TT AR al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato presso scuole statali, e per l’effetto condanna il MIUR ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 corrispondente all’esatta ricostruzione sulla base del riconoscimento dell’intera anzianità di servizio prestata pre-ruolo;
- condanna il MIUR al pagamento a favore di TT AR degli arretrati maturati sulla base di quanto statuito al punto precedente, quantificati in € 28.821,65 per il periodo dal 1.9.2005 al 30.9.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel limite del divieto di cumulo ex legge 724/1994, nonché alle differenze retributive maturande fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della CTU liquidate con separato decreto;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti”.
1.2 La ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi legali, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, nonché di fissare la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) D. Lgs. n. 104/2010, con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio rappresentando di aver eseguito la sentenza, come da documentazione depositata in data 30.12.2025.
3. Con ordinanza n. 161/2026 il Collegio ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 18.02.2026, ritenendo opportuno interloquire con la parte ricorrente sulla possibile definizione del giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Con memoria depositata in data 16.02.2026 parte istante ha precisato di aver ricevuto solo la somma di euro 1148,15 (come da cedolino depositato in atti) e, pertanto, che la sentenza in epigrafe non è stata integralmente eseguita, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 360 del 20 novembre 2020, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 4 febbraio 2021;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Livorno del 16 maggio 2024.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto, ad eccezione di quanto già riconosciuto e corrisposto in favore della ricorrente in esecuzione della sentenza in epigrafe indicata.
5.1. Non risulta, infatti, documentato dagli atti di causa che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata interamente eseguita, essendo stato prodotto dal Ministero resistente il decreto di ricostruzione della carriera n. 613 del 22 maggio 2021 che ha annullato e sostituito il precedente decreto prot. n. 500 del 13.07.2015, ma non è stato comprovato l’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute alla ricorrente in esecuzione del giudicato per cui è causa. Parte ricorrente ha invece depositato il cedolino relativo ad agosto 2021 dal quale emerge la liquidazione della somma di euro 1.148,15 a titolo di “ ARRETRATO RICOSTRUZIONE CARRIERA A.P.” .
5.2 Di conseguenza, nei limiti sopra precisati, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza a corrispondere alla parte ricorrente la somma liquidata a suo favore con la sentenza indicata in epigrafe.
5.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
6. Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “ dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
6. Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 30 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a. in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme alla stessa dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza sino al saldo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IA CC, Presidente
ST AL, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ST AL | RO IA CC |
IL SEGRETARIO