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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6805 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 327 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Marcello Stanislao e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Meinardi, giusta procura in atti
Attore
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2358, pubblicata il 17.7.2013, il tribunale di Napoli rigettava la domanda con cui , sulla premessa di essere usufruttario dello stabile in Parte_1
Mondragone, alla via ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, aveva chiesto, previo accertamento della occupazione senza titolo del primo piano del detto immobile da parte di (nuda proprietaria), la condanna di questa al rilascio CP_1 dell'immobile e al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, quantificati nella somma di euro 10.000,00.
In motivazione il tribunale deduceva che:
- l'attore, pur affermando di avere alienato alla la nuda proprietà, riservandosi CP_1
l'usufrutto, non aveva fornito adeguata prova degli assunti;
- dall'atto di vendita non emergeva alcuna riserva di usufrutto, ma solo che alla era CP_1 stata alienata la nuda proprietà;
- mancava anche la prova che i venditori fossero i pieni proprietari dell'immobile, per cui, in assenza di tale prova, non poteva desumersi che gli alienanti si fossero riservati l'usufrutto.
2.Con sentenza n. 2907, pubblicata il 23.07.2021, al Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello promosso da e condannava questi al pagamento delle Parte_1 spese del grado di appello.
In motivazione deduceva che:
-è pacifico che il pieno proprietario possa alienare esclusivamente la nuda proprietà;
- le clausole del contratto rivelavano che la vendita aveva avuto ad oggetto la sola nuda proprietà;
- dall'art. 7 del contratto di vendita del 2009 emergeva che sull'immobile non gravavano oneri di natura reale o personale, il che contrastava con l'ipotesi, adombrata dal tribunale, che sull'immobile gravasse un usufrutto intestato a terzi soggetti, diversi dai venditori;
- nell'art. 2 del contratto di vendita si leggeva che il fabbricato era stato edificato su terreno pervenuto alla parte alienante, per cui, per il principio dell'accessione, anche il fabbricato doveva essere in piena proprietà degli alienanti;
, nel corso del giudizio, non aveva ma i contestato che gli alienanti fossero pieni CP_2 proprietari dell'immobile; anzi, aveva dedotto che l'atto in questione era “contrassegnato da una palese carenza quanto alla precisazione della effettiva compressione alla piena proprietà dei cespiti acquistati dalla convenuta” (pag.3 della comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado) e che, prima della stipula del rogito, “nonostante ne fosse all'epoca pieno proprietario”, il RT non aveva avanzata mai alcuna richiesta di pagamento di canone locativo;
-l'alienazione era stata fatta dai coniugi comproprietari, in regime di comunione legale,
e - il cui decesso avveniva il 9 agosto 2009; Parte_1 Controparte_3
-in assenza di una specifica previsione nel contratto, doveva ritenersi che il diritto di usufrutto facesse capo ad entrambi i coniugi, nella forma del cousufrutto – e non dell'usufrutto congiuntivo -, destinato a consolidarsi con la nuda proprietà per effetto del decesso dei singoli beneficiari;
-pertanto, al momento del decesso di , la quota di usufrutto di questa non Controparte_3 si era accresciuta al marito superstite, , ma si era consolidata con la nuda Parte_1 proprietà di , rendendola, dunque, pro quota, piena proprietaria;
CP_1
-da ciò derivava l'infondatezza non solo della domanda risarcitoria, in ragione della occupazione del primo piano dell'immobile, ma anche della domanda di rilascio proposta nei confronti della piena proprietaria pro quota;
-seppure con diversa motivazione, la sentenza di primo grado doveva confermarsi.
3. proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione, il denunciava la violazione e la falsa Pt_1 applicazione degli art. 132, 156 n. 2, 161, 162 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.
Il lamentava che la corte d'appello, pur avendo affermato, in motivazione, che il Pt_1 tribunale aveva errato e non accertare la titolarità in capo all'attore, del diritto di usufrutto per la quota del 50% sull'immobile, aveva poi, nel dispositivo, confermato la sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza n. 30447/2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché regolasse anche le spese del giudizio di legittimità.
In motivazione deduceva che:
-il tribunale aveva rigettato la domanda attorea (che comprendeva anche l'accertamento del diritto di usufrutto, oltre al rilascio del bene e al risarcimento del danno), poiché aveva ritenuto non provata la titolarità, in capo al , del diritto di usufrutto sul bene oggetto Pt_1 di giudizio;
-la Corte distrettuale aveva affermato che sul punto la motivazione della sentenza di primo grado doveva essere corretta, in quanto dagli elementi in atti risultava provata la titolarità, in capo al , del diritto di usufrutto per la quota del 50%, anziché del 100%, come Pt_1 richiesto;
-la restante quota del 50%, infatti, secondo la Corte distrettuale, era di spettanza della moglie dell'attore, con cui questi era in comunione legale dei beni, e alla morte di questa, si era consolidata con la nuda proprietà di , la quale era quindi divenuta piena CP_1 proprietaria per la quota di ½ dell'immobile;
-le domande avanzate contro la convenuta, affermava il giudice di appello, dovevano rigettarsi, non perchè l'attore non avesse dato prova del diritto di usufrutto, ma perché
non poteva essere considerata occupante abusiva di un bene di cui era piena CP_1 proprietaria per la quota di ½;
-la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado, senza tenere conto che il tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di usufrutto di cui il aveva chiesto Pt_1
l'accertamento;
-la Corte distrettuale non avrebbe dovuto rigettare l'appello, ma avrebbe dovuto accoglierlo parzialmente, dichiarando titolare del diritto di usufrutto per la quota di ½ Parte_1 sull'immobile in Mondragone (CE), alla via ON AR n. 7, distinto nel NCEU al foglio 26, part. 705, sub 4.
5. ha riassunto il giudizio ed ha chiesto, in riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, di accertare il suo diritto di usufrutto, nella misura di un mezzo, sull'immobile in Mondragone (CE) alla via ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub.
4, autorizzando la trascrizione della sentenza.
Con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio;
con distrazione.
6. Non si è costituita . CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va confermata la contumacia di , già dichiarata con l'ordinanza del CP_1
17.5.2023.
2.La domanda merita accoglimento.
2.1.Come già accertato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2907/2021 - con statuizione non oggetto di impugnazione – era titolare – insieme alla Parte_1 moglie - dell'usufrutto sull'immobile sito in Mondragone (CE) alla via Controparte_3
ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, la cui nuda proprietà veniva alienata a con atto del 2009. CP_1
2.2. A seguito del decesso di , la quota di usufrutto intestata a questa Controparte_3
(pari al 50%) non si era accresciuta in favore del marito , ma si era Parte_1 consolidata con la nuda proprietà di , la quale era dunque divenuta piena CP_1 proprietaria nella misura del 50% dell'immobile.
2.3. Da ciò deriva che, dopo il consolidamento della metà dell'usufrutto, in origine intestato a , con la nuda proprietà già intestata a , Controparte_3 CP_1 Parte_1
è rimasto intestatario di un usufrutto sull'immobile oggetto di giudizio nella restante misura del 50%.
2.4. Pertanto, deve essere dichiarato titolare del diritto di usufrutto Parte_1 sull'immobile in Mondragone (CE) alla via napoleone AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, nella misura del 50%.
3.Non deve essere ordinata la trascrizione al Conservatore dei RRII.
La trascrizione, infatti, è oggetto di un onere, il cui adempimento è rimesso alle parti interessate,
L'unico obbligo gravante sull'autorità giudiziaria è quello imposto dall'art. 2668, secondo comma, c.c., norma che impone al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione delle domande, ove queste siano rigettate, o nel caso in cui il giudizio si sia estinto.
4.Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese non solo del giudizio di legittimità – come disposto dalla Corte di cassazione – e del presente grado di giudizio, ma anche dei precedenti gradi.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha, in fatti, statuito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. 29056/2024) ed anche che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. SSUU 32906/2022; 20289/2015).
4.2. L'art. 92 cpc prevede che le spese possano essere compensate, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza.
Una delle ipotesi di reciproca soccombenza è quella in cui vengono accolte solo alcune delle domande avanzate dall'attore (cfr. Cass. SSUU 32061/2022).
4.3. Nella specie, alcune delle domande avanzate dal sono state rigettate (quelle Pt_1 relative ai danni ed l rilascio dell'immobile) mentre è stata accolta, solo in parte, la domanda di accertamento, in capo al , della titolarità del diritto di usufrutto Pt_1
Pertanto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta e dichiara che è titolare, nella misura del 50%, del diritto di Parte_1 usufrutto gravante sull'immobile in Mondragone (CE) alla via ON AR n. 7, in
NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4;
b) compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 327 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Marcello Stanislao e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Meinardi, giusta procura in atti
Attore
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2358, pubblicata il 17.7.2013, il tribunale di Napoli rigettava la domanda con cui , sulla premessa di essere usufruttario dello stabile in Parte_1
Mondragone, alla via ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, aveva chiesto, previo accertamento della occupazione senza titolo del primo piano del detto immobile da parte di (nuda proprietaria), la condanna di questa al rilascio CP_1 dell'immobile e al risarcimento dei danni per illegittima occupazione, quantificati nella somma di euro 10.000,00.
In motivazione il tribunale deduceva che:
- l'attore, pur affermando di avere alienato alla la nuda proprietà, riservandosi CP_1
l'usufrutto, non aveva fornito adeguata prova degli assunti;
- dall'atto di vendita non emergeva alcuna riserva di usufrutto, ma solo che alla era CP_1 stata alienata la nuda proprietà;
- mancava anche la prova che i venditori fossero i pieni proprietari dell'immobile, per cui, in assenza di tale prova, non poteva desumersi che gli alienanti si fossero riservati l'usufrutto.
2.Con sentenza n. 2907, pubblicata il 23.07.2021, al Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello promosso da e condannava questi al pagamento delle Parte_1 spese del grado di appello.
In motivazione deduceva che:
-è pacifico che il pieno proprietario possa alienare esclusivamente la nuda proprietà;
- le clausole del contratto rivelavano che la vendita aveva avuto ad oggetto la sola nuda proprietà;
- dall'art. 7 del contratto di vendita del 2009 emergeva che sull'immobile non gravavano oneri di natura reale o personale, il che contrastava con l'ipotesi, adombrata dal tribunale, che sull'immobile gravasse un usufrutto intestato a terzi soggetti, diversi dai venditori;
- nell'art. 2 del contratto di vendita si leggeva che il fabbricato era stato edificato su terreno pervenuto alla parte alienante, per cui, per il principio dell'accessione, anche il fabbricato doveva essere in piena proprietà degli alienanti;
, nel corso del giudizio, non aveva ma i contestato che gli alienanti fossero pieni CP_2 proprietari dell'immobile; anzi, aveva dedotto che l'atto in questione era “contrassegnato da una palese carenza quanto alla precisazione della effettiva compressione alla piena proprietà dei cespiti acquistati dalla convenuta” (pag.3 della comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado) e che, prima della stipula del rogito, “nonostante ne fosse all'epoca pieno proprietario”, il RT non aveva avanzata mai alcuna richiesta di pagamento di canone locativo;
-l'alienazione era stata fatta dai coniugi comproprietari, in regime di comunione legale,
e - il cui decesso avveniva il 9 agosto 2009; Parte_1 Controparte_3
-in assenza di una specifica previsione nel contratto, doveva ritenersi che il diritto di usufrutto facesse capo ad entrambi i coniugi, nella forma del cousufrutto – e non dell'usufrutto congiuntivo -, destinato a consolidarsi con la nuda proprietà per effetto del decesso dei singoli beneficiari;
-pertanto, al momento del decesso di , la quota di usufrutto di questa non Controparte_3 si era accresciuta al marito superstite, , ma si era consolidata con la nuda Parte_1 proprietà di , rendendola, dunque, pro quota, piena proprietaria;
CP_1
-da ciò derivava l'infondatezza non solo della domanda risarcitoria, in ragione della occupazione del primo piano dell'immobile, ma anche della domanda di rilascio proposta nei confronti della piena proprietaria pro quota;
-seppure con diversa motivazione, la sentenza di primo grado doveva confermarsi.
3. proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione, il denunciava la violazione e la falsa Pt_1 applicazione degli art. 132, 156 n. 2, 161, 162 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 cpc, per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.
Il lamentava che la corte d'appello, pur avendo affermato, in motivazione, che il Pt_1 tribunale aveva errato e non accertare la titolarità in capo all'attore, del diritto di usufrutto per la quota del 50% sull'immobile, aveva poi, nel dispositivo, confermato la sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza n. 30447/2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché regolasse anche le spese del giudizio di legittimità.
In motivazione deduceva che:
-il tribunale aveva rigettato la domanda attorea (che comprendeva anche l'accertamento del diritto di usufrutto, oltre al rilascio del bene e al risarcimento del danno), poiché aveva ritenuto non provata la titolarità, in capo al , del diritto di usufrutto sul bene oggetto Pt_1 di giudizio;
-la Corte distrettuale aveva affermato che sul punto la motivazione della sentenza di primo grado doveva essere corretta, in quanto dagli elementi in atti risultava provata la titolarità, in capo al , del diritto di usufrutto per la quota del 50%, anziché del 100%, come Pt_1 richiesto;
-la restante quota del 50%, infatti, secondo la Corte distrettuale, era di spettanza della moglie dell'attore, con cui questi era in comunione legale dei beni, e alla morte di questa, si era consolidata con la nuda proprietà di , la quale era quindi divenuta piena CP_1 proprietaria per la quota di ½ dell'immobile;
-le domande avanzate contro la convenuta, affermava il giudice di appello, dovevano rigettarsi, non perchè l'attore non avesse dato prova del diritto di usufrutto, ma perché
non poteva essere considerata occupante abusiva di un bene di cui era piena CP_1 proprietaria per la quota di ½;
-la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado, senza tenere conto che il tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di usufrutto di cui il aveva chiesto Pt_1
l'accertamento;
-la Corte distrettuale non avrebbe dovuto rigettare l'appello, ma avrebbe dovuto accoglierlo parzialmente, dichiarando titolare del diritto di usufrutto per la quota di ½ Parte_1 sull'immobile in Mondragone (CE), alla via ON AR n. 7, distinto nel NCEU al foglio 26, part. 705, sub 4.
5. ha riassunto il giudizio ed ha chiesto, in riforma della sentenza Parte_1 di primo grado, di accertare il suo diritto di usufrutto, nella misura di un mezzo, sull'immobile in Mondragone (CE) alla via ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub.
4, autorizzando la trascrizione della sentenza.
Con vittoria di spese dei tre gradi di giudizio;
con distrazione.
6. Non si è costituita . CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va confermata la contumacia di , già dichiarata con l'ordinanza del CP_1
17.5.2023.
2.La domanda merita accoglimento.
2.1.Come già accertato dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 2907/2021 - con statuizione non oggetto di impugnazione – era titolare – insieme alla Parte_1 moglie - dell'usufrutto sull'immobile sito in Mondragone (CE) alla via Controparte_3
ON AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, la cui nuda proprietà veniva alienata a con atto del 2009. CP_1
2.2. A seguito del decesso di , la quota di usufrutto intestata a questa Controparte_3
(pari al 50%) non si era accresciuta in favore del marito , ma si era Parte_1 consolidata con la nuda proprietà di , la quale era dunque divenuta piena CP_1 proprietaria nella misura del 50% dell'immobile.
2.3. Da ciò deriva che, dopo il consolidamento della metà dell'usufrutto, in origine intestato a , con la nuda proprietà già intestata a , Controparte_3 CP_1 Parte_1
è rimasto intestatario di un usufrutto sull'immobile oggetto di giudizio nella restante misura del 50%.
2.4. Pertanto, deve essere dichiarato titolare del diritto di usufrutto Parte_1 sull'immobile in Mondragone (CE) alla via napoleone AR n. 7, in NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4, nella misura del 50%.
3.Non deve essere ordinata la trascrizione al Conservatore dei RRII.
La trascrizione, infatti, è oggetto di un onere, il cui adempimento è rimesso alle parti interessate,
L'unico obbligo gravante sull'autorità giudiziaria è quello imposto dall'art. 2668, secondo comma, c.c., norma che impone al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione delle domande, ove queste siano rigettate, o nel caso in cui il giudizio si sia estinto.
4.Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese non solo del giudizio di legittimità – come disposto dalla Corte di cassazione – e del presente grado di giudizio, ma anche dei precedenti gradi.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha, in fatti, statuito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. 29056/2024) ed anche che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Cass. SSUU 32906/2022; 20289/2015).
4.2. L'art. 92 cpc prevede che le spese possano essere compensate, in tutto o in parte, in caso di reciproca soccombenza.
Una delle ipotesi di reciproca soccombenza è quella in cui vengono accolte solo alcune delle domande avanzate dall'attore (cfr. Cass. SSUU 32061/2022).
4.3. Nella specie, alcune delle domande avanzate dal sono state rigettate (quelle Pt_1 relative ai danni ed l rilascio dell'immobile) mentre è stata accolta, solo in parte, la domanda di accertamento, in capo al , della titolarità del diritto di usufrutto Pt_1
Pertanto, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta e dichiara che è titolare, nella misura del 50%, del diritto di Parte_1 usufrutto gravante sull'immobile in Mondragone (CE) alla via ON AR n. 7, in
NCEU al foglio 26, part. 705, sub. 4;
b) compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini