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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2021 avente ad oggetto
DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
promossa da:
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato da/presso avv. Sabrina Sartini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ) nata a [...], il [...], rappresentata, Controparte_1 C.F._2 difesa ed elettivamente domiciliata da/presso avv. Ester Cioccolanti, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/06/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da foglio depositato telematicamente in data 03/06/2025, e di seguito riportate:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 residenza presso il padre genitore collocatario e attualmente con il medesimo domiciliato in Torino Corso Re Umberto n.
9. Il padre si farà carico in forma diretta del suo mantenimento. La madre lo terrà con sé nel fine settimana a week end alternati, sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. La sig.ra
pagina 1 di 4 contribuirà al mantenimento del figlio in forma diretta nelle suddette Controparte_1 Per_1 occasioni di incontro e visita.
2) Il sig. si fa carico in forma diretta del mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne mente autosufficiente, attualmente domiciliato presso il Torino Corso Re Umberto n. 9 e con lui residente.
La sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio in forma diretta nelle Controparte_1 Per_2 occasioni di incontro e visita. Per_ Le parti si danno atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della medesima.
3) Il sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli Parte_1
e nella misura del 100%. Per_2 Per_1
4) Al fine di dare una risoluzione definitiva ad ogni loro rapporto i IG.ri e Controparte_1 convengono altresì quanto segue: Parte_1
4.1 il sig. si accolla il pagamento per intero delle rate mensili residue del mutuo Parte_1 ipotecario stipu on la BCC in data 26 novembre Controparte_2
2009, a rogito Notaio rep.n.23.353, racc.n.10.523, fino ad estinzione del mutuo Persona_4 stesso, con rinuncia all di surroga nei confronti della condebitrice sig.ra CP_1 per tutti gli importi versati e da versare e con impegno a tenere indenne la medesima dal
[...] pagamento delle predette rate residue e relativi accessori;
4.2 l'ex casa coniugale sita in Chiaravalle (AN), Via Mancinelli n.38, costituita da un appartamento con annessa corte esclusiva di pertinenza, dislocato ai piani seminterrato, primo e secondo e da un locale garage pertinenziale posto al piano seminterrato, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 19 mapp.690, sub 5 cat. A/2, classe 4 consistenza vani 9 (appartamento e corte) e sub.3,cat.C/6 classe 5, consistenza mq 45 (garage), rimarrà con i mobili ed arredi ivi situati nella detenzione esclusiva della IG.ra , senza obbligo di versamento di Controparte_1 indennità per l'uso esclusivo, sino all'avvenuta esti tto mutuo ipotecario gravante sull'immobile, con rinuncia del sig. a qualsiasi pretesa di indennizzo per l'uso Parte_1 esclusivo pregresso e futuro;
le parti convengono che all'avvenuta estinzione del suddetto mutuo ipotecario e cancellazione di ipoteca, il predetto immobile verrà posto in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti, a meno che entrambe le parti accettino un diverso accordo;
4.3 La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile di Controparte_1 mantenimento/alimenti e rinuncia altresì ad ogni pretesa ed azione nei confronti del IG. Pt_1 relativamente al pagamento di pregresse somme dovute a titolo di mantenime
[...] corrisposte dal IG. dichiarando di nulla più avere a pretendere da quest'ultimo a tale Parte_1 titolo;
4.4 Il IG. e la sig.ra rinunciano ad ogni altra domanda Parte_1 Controparte_1 formulata nel presente giudizio e dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, comunque connessa all'oggetto del presente procedimento;
5. le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premesso: - di aver contratto matrimonio con Parte_1 Per_ a Chiaravalle il 16/12/2001; - che da tale matrimonio sono nati i figli Controparte_1 pagina 2 di 4 a Jesi, il 13/05/2002), (a Jesi, il 29/08/2003) e (a Pt_1 Persona_5 Persona_6
Jesi, in data 02/05/2008); - che con provvedimento del 21/11/2018 è stata omologata la separazione consensuale;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso stesso.
2. Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cpc.
3. si è costituita in giudizio insistendo per l'accoglimento di condizioni Controparte_1 difformi, senza tuttavia opporsi alla pronuncia sul vincolo.
3. L'istruttoria del giudizio si è svolta attraverso prove orali e documentali e, all'udienza del 04/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno formulato conclusioni congiunte, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, essendo ravvisabili tutti i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 13352 del 21/11/2018, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 13/11/2018. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, n. 2), lett. b), Legge n. 898/1970; non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione, nonché il trasferimento fuori regione del ricorrente, inducono a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 16/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 46, parte II, serie A dell'anno 2001.
6. Le condizioni di divorzio prospettate dalle parti sono conformi alla situazione delle parti (che hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere reciprocamente, con rinuncia all'assegno divorzile da parte della resistente) e agli interessi dei figli, e, in particolare, del secondogenito, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed il terzogenito, ancora minorenne (in favore dei quali è stato previsto il contributo al mantenimento in via diretta da parte di ciascun genitore, giustificato anche dalle disponibilità economiche del padre, di gran lunga superiori a quelle materne).
Nulla deve disporsi con riferimento alla figlia primogenita, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita materna, quale genitore non collocatario, pur dovendo tener conto della distanza tra i rispettivi domicili, è tale da garantire un rapporto costante madre-figlio, considerata anche l'età di quest'ultimo); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non si ravvisano profili di coazione del minore.
pagina 3 di 4 Il collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
a Chiaravalle (AN) il 16/12/2001 e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di detto Comune al n. 46, parte II, serie A dell'anno 1998 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 03/06/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2021 avente ad oggetto
DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
promossa da:
( ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato da/presso avv. Sabrina Sartini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ) nata a [...], il [...], rappresentata, Controparte_1 C.F._2 difesa ed elettivamente domiciliata da/presso avv. Ester Cioccolanti, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/06/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da foglio depositato telematicamente in data 03/06/2025, e di seguito riportate:
“1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 residenza presso il padre genitore collocatario e attualmente con il medesimo domiciliato in Torino Corso Re Umberto n.
9. Il padre si farà carico in forma diretta del suo mantenimento. La madre lo terrà con sé nel fine settimana a week end alternati, sette giorni durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. La sig.ra
pagina 1 di 4 contribuirà al mantenimento del figlio in forma diretta nelle suddette Controparte_1 Per_1 occasioni di incontro e visita.
2) Il sig. si fa carico in forma diretta del mantenimento del figlio Parte_1 Per_2 maggiorenne mente autosufficiente, attualmente domiciliato presso il Torino Corso Re Umberto n. 9 e con lui residente.
La sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio in forma diretta nelle Controparte_1 Per_2 occasioni di incontro e visita. Per_ Le parti si danno atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della medesima.
3) Il sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli Parte_1
e nella misura del 100%. Per_2 Per_1
4) Al fine di dare una risoluzione definitiva ad ogni loro rapporto i IG.ri e Controparte_1 convengono altresì quanto segue: Parte_1
4.1 il sig. si accolla il pagamento per intero delle rate mensili residue del mutuo Parte_1 ipotecario stipu on la BCC in data 26 novembre Controparte_2
2009, a rogito Notaio rep.n.23.353, racc.n.10.523, fino ad estinzione del mutuo Persona_4 stesso, con rinuncia all di surroga nei confronti della condebitrice sig.ra CP_1 per tutti gli importi versati e da versare e con impegno a tenere indenne la medesima dal
[...] pagamento delle predette rate residue e relativi accessori;
4.2 l'ex casa coniugale sita in Chiaravalle (AN), Via Mancinelli n.38, costituita da un appartamento con annessa corte esclusiva di pertinenza, dislocato ai piani seminterrato, primo e secondo e da un locale garage pertinenziale posto al piano seminterrato, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 19 mapp.690, sub 5 cat. A/2, classe 4 consistenza vani 9 (appartamento e corte) e sub.3,cat.C/6 classe 5, consistenza mq 45 (garage), rimarrà con i mobili ed arredi ivi situati nella detenzione esclusiva della IG.ra , senza obbligo di versamento di Controparte_1 indennità per l'uso esclusivo, sino all'avvenuta esti tto mutuo ipotecario gravante sull'immobile, con rinuncia del sig. a qualsiasi pretesa di indennizzo per l'uso Parte_1 esclusivo pregresso e futuro;
le parti convengono che all'avvenuta estinzione del suddetto mutuo ipotecario e cancellazione di ipoteca, il predetto immobile verrà posto in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso al 50% tra le parti, a meno che entrambe le parti accettino un diverso accordo;
4.3 La sig.ra rinuncia alla domanda di assegno divorzile di Controparte_1 mantenimento/alimenti e rinuncia altresì ad ogni pretesa ed azione nei confronti del IG. Pt_1 relativamente al pagamento di pregresse somme dovute a titolo di mantenime
[...] corrisposte dal IG. dichiarando di nulla più avere a pretendere da quest'ultimo a tale Parte_1 titolo;
4.4 Il IG. e la sig.ra rinunciano ad ogni altra domanda Parte_1 Controparte_1 formulata nel presente giudizio e dichiarano di non avere altro reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, comunque connessa all'oggetto del presente procedimento;
5. le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, premesso: - di aver contratto matrimonio con Parte_1 Per_ a Chiaravalle il 16/12/2001; - che da tale matrimonio sono nati i figli Controparte_1 pagina 2 di 4 a Jesi, il 13/05/2002), (a Jesi, il 29/08/2003) e (a Pt_1 Persona_5 Persona_6
Jesi, in data 02/05/2008); - che con provvedimento del 21/11/2018 è stata omologata la separazione consensuale;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso stesso.
2. Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 cpc.
3. si è costituita in giudizio insistendo per l'accoglimento di condizioni Controparte_1 difformi, senza tuttavia opporsi alla pronuncia sul vincolo.
3. L'istruttoria del giudizio si è svolta attraverso prove orali e documentali e, all'udienza del 04/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno formulato conclusioni congiunte, chiedendo che la causa fosse riservata in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, essendo ravvisabili tutti i presupposti previsti dalla Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 13352 del 21/11/2018, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 13/11/2018. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, n. 2), lett. b), Legge n. 898/1970; non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione, nonché il trasferimento fuori regione del ricorrente, inducono a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Chiaravalle (AN) il 16/12/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 46, parte II, serie A dell'anno 2001.
6. Le condizioni di divorzio prospettate dalle parti sono conformi alla situazione delle parti (che hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere reciprocamente, con rinuncia all'assegno divorzile da parte della resistente) e agli interessi dei figli, e, in particolare, del secondogenito, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ed il terzogenito, ancora minorenne (in favore dei quali è stato previsto il contributo al mantenimento in via diretta da parte di ciascun genitore, giustificato anche dalle disponibilità economiche del padre, di gran lunga superiori a quelle materne).
Nulla deve disporsi con riferimento alla figlia primogenita, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita materna, quale genitore non collocatario, pur dovendo tener conto della distanza tra i rispettivi domicili, è tale da garantire un rapporto costante madre-figlio, considerata anche l'età di quest'ultimo); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non si ravvisano profili di coazione del minore.
pagina 3 di 4 Il collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
a Chiaravalle (AN) il 16/12/2001 e trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di detto Comune al n. 46, parte II, serie A dell'anno 1998 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 03/06/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiaravalle (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 2/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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