Articolo 1 della Legge 15 dicembre 1949, n. 1050
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1950
Art. 1.
La competenza per vacazione, la indennita' di soggiorno e la indennita' chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180 , ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1950