Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2023, proposto da
NT RL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Commissione Giudicatrice, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI LL, LV PO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto prot. m_pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045201 del 30/11/2022, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale si dispone: “gli aspiranti ..., RL NT, ..., sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall’USR Campania, per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica””;
b) del verbale prot. n. 4993 del 21/11/2022, richiamato nel Decreto impugnato sub a), mai comunicato al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati partecipanti alla procedura, ha proposto l’esclusione dell’aspirante RL NT;
c) della nota prot. n. 5168 del 02/12/2022, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, D.S. Prof.ssa Daniela Tagliaferro, con la quale, in riscontro all’istanza di reinserimento in graduatoria presentata dal ricorrente in data 30/11/2022, si comunica al docente che “In riferimento all’oggetto e all’istanza prodotta dal candidato, a seguito dell’esclusione disposta dall’U.S.R. per la Campania in data 30/11/2022, si precisa che nella fattispecie il provvedimento è stato emanato alla stregua della normativa tuttora vigente, D.P.R. n. 19/2016.
Inoltre, si evidenzia che il candidato è sprovvisto del requisito di ammissione previsto dalla legge n. 1081/2022 - art. 3 - comma 1 - lettera d: “avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.
Infine si chiarisce che ai sensi dell’art. 3 comma 4 Legge n. 1081/2022: “ i candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale”;
d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0045858 del 5/12/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata;
e) della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 maggio 2022, n. 1081, per la classe di concorso A027 “MATEMATICA E FISICA” per la Regione Campania, allegata al Decreto impugnato sub d), nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
f) del Decreto n. 1081 del 06/05/2022 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di indizione della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, nella parte in cui, all’art. 3, rubricato “Requisiti di ammissione”, prevede: “1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ...”, se e per quanto non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso degli esami previsti dall’Allegato 1 al D.M. 354/1998, di accedere alla procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A-27 – Matematica e Fisica;
g) del medesimo art. 3, comma 1, nella parte in cui, alla lettera d), richiede quale requisito di accesso l’ “avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”, se e per quanto non consente la partecipazione alla procedura a coloro i quali abbiano un giudizio pendente finalizzato ad ottenere il riconoscimento giuridico del servizio non prestato a causa di un illegittimo provvedimento di depennamento, già annullato con sentenza;
h) della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non consente ai Laureati in Ingegneria V.O., in possesso degli esami previsti dall’Allegato 1 al D.M. 354/1998, di accedere all’insegnamento di Matematica e Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado (A-27 – Matematica e Fisica), nonostante consenta agli stessi di accedere all’insegnamento di Fisica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (classe di concorso A–20 – Fisica) e di Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado (A-26 – Matematica), purché il piano di studi abbia compreso determinati crediti formativi;
i) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale, bandita con D.D. 1081/2022, gestita dall’USR Campania, per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”.
Con memoria depositata il 18 febbraio 2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del ricorso in quanto nelle more del giudizio ha conseguito l’abilitazione per la classe di concorso A027.
Rilevato che, a fronte di ciò, non resta al Collegio che prendere atto del venire meno del suo interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Ed invero, il processo amministrativo possiede quale caratteristica peculiare quello della natura soggettiva della giurisdizione esercitata, di conseguenza appartiene alla piena disponibilità della parte sia l’introduzione del giudizio sia la sua prosecuzione. Corollario di questo principio è quello secondo cui il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Qualora il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse di agire il giudice amministrativo deve procedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso nel rispetto del principio dispositivo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).
Ritenuto che la natura meramente processuale della decisione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ER, Presidente
RI LU, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU | AO ER |
IL SEGRETARIO