Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario N. 28/2025 R.G. P.U. promosso su ricorso depositato
DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) titolare dell'omonima impresa individuale CP_1 C.F._1
(P.IVA ), con sede in LG (CO), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea P.IVA_1
Fenoglio e Lorenzo Fenoglio;
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore (c.f. (C.F. CP_1
) titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA ). Con C.F._1 P.IVA_1
decreto del 17.02.2025, è stata fissata udienza al 31.03.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al giudice designato.
Con ricorso depositato in data 28.03.2025, il debitore ha proposto domanda ex art. 44 CCII, riservandosi di presentare, entro il termine concesso dal Tribunale, la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure di richiedere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei
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Giudice delegato, il P.M. non si è opposto alla concessione del termine di cui all'art. 44, co. 1 lett. a
CCII richiesto dal debitore.
Con decreto del 31.03.2025, pubblicato il 1.04.2025, il Tribunale ha dato atto che la domanda ex art. 44 CCII era stata proposta dal debitore entro la prima udienza fissata nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato su ricorso del P.M., nel rispetto, quindi, del termine di cui all'art. 40, co. 10 CCII. Richiamato l'art. 7, co. 2 CCII, secondo il quale, in caso di proposizioni di più domande, è necessario esaminare in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione di cui all'articolo
45, comma 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2. Con il medesimo provvedimento è stato nominato il dott. quale Commissario Persona_1
Giudiziale, sono stati disposti gli obblighi informativi periodici a carico del debitore, è stato ordinato il versamento della somma di 5.000,00 euro per le spese della procedura ed è stata fissata udienza al
9.06.2025 dinnanzi al Tribunale per l'esame e la discussione in merito all'ammissibilità della proposta e del piano. Con decreto del 1.04.2024, il Giudice delegato ha, altresì, confermato le misure protettive ex art. 54, co. 2 primo e secondo periodo CCII nei confronti di tutti i creditori, stabilendone la durata in mesi quattro decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Con atto depositato in data 04.06.2025, il Commissario Giudiziale ha segnalato che, nel termine concesso dal Tribunale scaduto al 31.05.2025 (sessanta giorni decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, co. 2 CCII, avvenuta il 1.04.2025), il debitore ha omesso di presentare la proposta definitiva di concordato preventivo o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione richiesta dalla legge. Il Commissario, inoltre, ha segnalato che il debitore non ha, altresì, rispettato gli obblighi informativi su di esso gravanti, omettendo di depositare la seconda relazione sulla situazione
2 economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa da effettuarsi entro il termine del 14.05.2025, come disposto dal Tribunale con il decreto del 31.03.2025.
All'udienza del 9.06.2025, il procuratore del ricorrente ha chiesto una proroga del termine di efficacia delle misure protettive nonché del termine per il deposito del piano e della proposta, deducendo che i precedenti difensori del debitore avevano rinunciato al mandato, come risulta agli atti del procedimento. Il debitore, peraltro, trovandosi frequentemente all'estero, avrebbe conferito incarico ai nuovi difensori, non appena possibile. Il P.M., preso atto del mancato deposito del piano e della proposta nel termine concesso dal Tribunale, ha domandato di revocarsi le misure protettive e di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore.
Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, deve osservarsi che, nel termine concesso dal
Tribunale ai sensi dell'art. 44, co. 1 lett. a CCII (scaduto il 31.05.2025), l'imprenditore non ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, né ha domandato l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.
L'istanza di proroga del termine di cui all'art. 44 co. 1 lett. a), proposta dal procuratore del debitore all'udienza del 9.06.2025 quindi, in primo luogo, risulta inammissibile poiché proposta dopo la scadenza del termine concesso dal Tribunale. Come è noto, in secondo luogo, il suddetto termine può essere prorogato su istanza del debitore solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Nel caso di specie, oltre alla genericità dei motivi addotti dal debitore, non è stato predisposto né prodotto alcun progetto di regolazione della crisi, sicché l'istanza di proroga merita di essere rigettata. Come rilevato altresì dal
Commissario Giudiziale, peraltro, il debitore non ha rispettato gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 44, co. 1 lett. c), come disposti con il richiamato decreto del 31.03.2025, e tale grave violazione giustifica la revoca del provvedimento di concessione dei termini (art. 44, co. 2 CCII), impedendo vieppiù la concessione di una ulteriore proroga. Tali circostanze giustificano per se, altresì, la revoca delle misure protettive confermate con decreto del 1.04.2024, come richiesto dal
P.M. essendo evidente, peraltro, che le misure non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.
Stante il rigetto dell'istanza di proroga del termine cui all'art. 44 co. 1 lett. a) e la revoca delle misure protettive concesse, è possibile esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal P.M., reiterata all'udienza del 9.06.2025.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
3 Come già rilevato, sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata LG (CO).
è titolare dell'omonima impresa individuale che esercita attività commerciale avente CP_1 ad oggetto prevalentemente la “riparazione e manutenzione di attrezzature elettriche” (cfr. visura camerale in atti).
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, l'imprenditore non possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d, CCII, atteso che sussistono debiti scaduti di ammontare superiore ad euro cinquecentomila, sussistendo, quindi, anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve ritenersi che, nel caso di specie, il debitore versi in stato di insolvenza, come riconosciuto dallo stesso con dichiarazioni di carattere confessorio (cfr. ricorso ex art. 44 CCII p. 3). Invero,
l'imprenditore risulta gravato da una ingente esposizione debitoria pari a circa 1.334.476,18 euro nei confronti dell'Erario, sussistendo crediti iscritti a ruolo, non rateizzati né sospesi, e derivanti dal sistematico mancato pagamento delle plurime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati al debitore a partire dall'anno 2012. L'imprenditore, inoltre, risulta gravato da ulteriori debiti nei confronti di cessionaria del credito vantato originariamente da Unipol Banca s.p.a.,,e Controparte_2 derivante dall'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo nonché nei confronti di (secondo quando dichiarato dal Controparte_3
debitore, i due crediti ammontano rispettivamente a 76.717,42 euro e 3.255,91 euro, cfr elenco creditori allegato al ricorso ex art. 44 CCII). Lo stesso debitore, inoltre, ha dichiarato di essere socio unico della Global Tecnich S.r.l., società che versa altresì in stato di insolvenza (cfr. ricorso ex art. 44 CCII p. 5). Come emerge, altresì, dall'unica relazione periodica depositata in data 15.04.2025 nonché dalle dichiarazioni fiscali prodotte, l'imprenditore non possiede risorse sufficienti a garantire il regolare pagamento dei predetti debiti derivanti dalle obbligazioni inadempiute. Ritiene il Collegio che tutte le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, trovandosi in stato di insolvenza, e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi.
P.Q.M.
4 1) RIGETTA l'istanza di proroga del termine di cui all'art. 44, co. 1 lett. a) CCII proposta dal debitore;
2) REVOCA le misure protettive confermate con il decreto del 01.04.2025 emesso dal giudice delegato;
3) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. CP_1
) titolare dell'omonima impresa individuale (P.IVA ), C.F._1 P.IVA_1
con sede in LG (CO);
4) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
5) NOMINA Curatore il dott. soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. Persona_1
358 codice della crisi;
6) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
7) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 13.10.2025 ore 11.00 davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di
Como (stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
9) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
10) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
5 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Como, in data 09.06.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate
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