Ordinanza cautelare 17 giugno 2021
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/01/2023, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00151/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso in data 11.2.2021 dal Prefetto di Milano – Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 12.2.2021, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 12.2.2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei suoi confronti, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 10/06/2021 il ricorrente ha proposto reclamo contro la reiezione dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
Con memoria depositata in data 09/11/2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso avendo superato il reddito previsto per il diritto alle misure di accoglienza.
All’udienza del 29 novembre 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. Il Collegio accoglie l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alla fase cautelare, in quanto le pretese che l'interessato intende far valere non apparivano manifestamente infondate al momento della proposizione del ricorso ed a tale data sussisteva il requisito reddituale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate. Ammette il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato limitatamente alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.