Articolo 702 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 716Articolo 703
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
28 agosto 2022
Art. 702. Riservatari 1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata ((iniziale e triennale)) possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:
a) diplomati presso le scuole militari; b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori; e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; f) figli di militari deceduti in servizio.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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