Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
(P.IVA ), già Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Marina di Carrara
[...]
(MS), Viale Cristoforo Colombo n. 4 bis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Tommaso Bertuccelli (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata nel suo studio, sito in Viareggio (LU), Via Virgilio, n. 162;
-Appellante
-contro-
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via F. Vezzani, n. 266, rappresentata CP_2
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Scarpa
elettivamente domiciliata;
-Appellata
-per la riforma- della sentenza n. 2956/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.11.23 e notificata in data 28.11.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in composizione collegiale,
Collegio eletto, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e istanza, in accoglimento delle doglianze formulate da parte appellante, riformare integralmente la Sentenza n. 2956/2023, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Genova in data in data 27.11.2023, pubblicata in data 27.11.2023 e notificata in data 28.11.2023, e conseguentemente, revocata ogni contraria statuizione contenuta nella decisione appellata, accogliere tutte le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante nel giudizio a quo, qui da intendersi interamente richiamate, riproposte
e ritrascritte, ivi comprese le istanze istruttorie, con particolare riferimento all'audizione dei soggetti che hanno svolto la previa trattativa con , per l'effetto condannando Controparte_2
l'appellata al pagamento delle spese e dei costi di lite per ambo i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis: 1) previa ogni ritenuta pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità e/o manifesta infondatezza dell'avversario appello rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza n.2956/2023 del Tribunale di Genova con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore del difensore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. 2) Nel subordinato caso di modifica della sentenza ex adverso impugnata voglia comunque accogliere le conclusioni così come svolte nel giudizio di primo grado e di seguito ritrascritte: A) Previo rigetto della avversaria eccezione di incompetenza del Tribunale di Genova a emettere il decreto ingiuntivo opposto nonché a decidere il merito della domanda con lo stesso formulata e previo altresì accoglimento della eccezione svolta dall'esponente di incompetenza del Tribunale di Genova
a decidere in ordine alle avversarie domande riconvenzionali e di compensazione svolte in relazione a pretesi danni e
contro
-crediti inerenti la costruzione n.575 per Parte_3
essere la decisione devoluta ad un Collegio arbitrale chiamato a decidere secondo diritto con procedimento rituale a sensi dell'art.27 del contratto di appalto d'opera commessa AC575NA stipulato tra e in data 18.09.2015, Controparte_3 Controparte_2
confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando la avversaria opposizione e domande tutte perché inammissibili, improponibili, anche per litispendenza, nonché infondate in fatto ed in diritto, e comunque dichiarare tenuta e condannare per le causali di cui in narrativa la
[...] al pagamento in favore di dell'importo capitale Controparte_3 Controparte_2 di € 83.416,12, o la diversa somma meglio vista dal Giudice Ill.mo operando altresì la riduzione ex art. 1384 c.c. delle pretese penali se applicabili, oltre interessi ex D.L.231/02 dalla scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo. B) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio. 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio sempre con distrazione ex ar.93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.05.19, la (oggi CP_4 Controparte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4106/2019 Parte_1
emesso dal Tribunale di Genova a favore della per il pagamento di euro Controparte_2
83.416,12 quale corrispettivo per forniture di materiali.
In particolare, l'originaria opponente lamentava:
- l'incompetenza del giudice adito, in quanto nei contratti da cui traeva origine la pretesa creditoria, e precisamente all'articolo 9, vi sarebbe stata una clausola compromissoria per la devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale;
- il divieto di parcellizzazione del presunto credito;
- la carenza delle condizioni di ammissibilità della tutela monitoria, non sussistendo il carattere dell'esigibilità del credito;
- l'esistenza di controcrediti per penali da ritardo, nonché la sussistenza di gravi vizi e difetti delle forniture eseguite dalla in relazione ai quali vi sarebbe stato un controcredito CP_2
pari a euro 384.046,56 che veniva fatto oggetto di apposita domanda riconvenzionale.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la previa richiesta di concessione della CP_2
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, eccepiva in via preliminare l'incompetenza del
Tribunale di Genova a decidere in ordine alle avversarie domande riconvenzionali e di compensazione, e contestava nel merito le argomentazioni avversarie.
Con sentenza parziale del 12.11.2019, il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza in ordine alle domande riconvenzionali e a quella di compensazione relative al natante 575.
La causa veniva poi istruita documentalmente e decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “RIGETTA l'opposizione al decreto indicato nella motivazione, che conferma anche in punto provvisoria esecutività. RIGETTA le domande riconvenzionali dell'opponente. RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. svolte reciprocamente tra le parti. CONDANNA a rimborsare alla controparte le spese Controparte_3 di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto concluso inter partes sarebbe stata invalida per difetto di specifica approvazione scritta e di previa trattativa individuale, come già statuita con l'ordinanza del 23.10.19;
- non avrebbe operato una illegittima parcellizzazione del proprio credito, perché il CP_2
presente giudizio di opposizione avrebbe avuto ad oggetto la fornitura di materiali diversi da quelli presi in considerazione nel decreto ingiuntivo n. e non anche la loro installazione, “con una rilevante differenza di oggetto che consente di escludere la sussistenza della connessione tra titoli richiesta nelle note sentenze n. 4090/4091 del 2017.” (pag. 3 della sentenza impugnata);
- la clausola inerente alla non cedibilità del credito sarebbe stata parimenti invalida per difetto di specifica approvazione scritta e di previa trattativa individuale;
- la doglianza dell'originaria opponente circa il mancato invio, da parte di dei CP_2 Pt_4 sarebbe stata infondata perché quest'ultima avrebbe fornito prova documentale riguardo il corretto invio della documentazione;
- le argomentazioni di in ordine ai pretesi ritardi di controparte e ai vizi Parte_1
riscontranti nel natante n. 577 non sarebbero state condivisibili perché, quanto alle prime, la stessa originaria opponente avrebbe dato atto della regolare esecuzione delle prestazioni senza segnalare alcun ritardo e, quanto alle seconde, esse avrebbero riguardato le lavorazioni, mentre la presente causa avrebbe avuto ad oggetto la fornitura delle merci.
Con atto di citazione in appello notificato in data 28.12.23, Parte_1
impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
Col primo motivo (“ERRONEO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL PRIMO GRADO
CIRCA L'INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL MONITORIO, COME
SUBITO ECCEPITA (EXCEPTIO COMPROMISSI) CON L'ATTO DI CP_5
OPPOSIZIONE SEMPLICISTICO RICHIAMO ALL'ERRONEO CONTENUTO
DELL'ORDINANZA DEL 5.11.2019 ERRONEA ED APODITTICA “INTEGRAZIONE”
MOTIVAZIONALE OPERATIVITÀ E VINCOLATIVITÀ DELLA CLAUSOLA
COMPROMISSORIA SUB ART. 9 DEI CONTRATTI IN ATTI”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe errato nel ritenere che i contratti dedotti in causa fossero condizioni generali predisposte per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali di forniture merci e lavorazioni e che la clausola compromissoria ivi prevista sarebbe stata invalida in quanto non espressamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Sul punto, osservava: Parte_1
- che il fatto che si trattasse di condizioni generali predisposte per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali di forniture merci e lavorazioni sarebbe stato smentito dalla circostanza che, per il natante n. 575, il regolamento contrattuale tra le stesse parti sarebbe stato diverso;
- che controparte avrebbe sottoscritto specificamente la clausola 9 del contratto;
- che la stessa per il natante n. 575, non avrebbe agito dinanzi all'Autorità CP_2 giudiziaria, avendo ritenuto di dover rispettare la clausola arbitrale.
Inoltre, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di considerare che, come risultante dalle mail prodotte agli atti, le parti avrebbero svolto trattative finalizzate alla conclusione dell'affare ed esitate nel regolamento contrattuale dedotto in causa.
Col secondo motivo (ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA LA VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI PARCELLIZZAZIONE ERRONEA VALUTAZIONE CIRCA
L'INESIGIBILITÀ DEL PRETESO CREDITO ERRONEO CONVINCIMENTO CIRCA
L'INSUSSISTENZA DELLE POSTE INDENNITARIE E RISARCITORIE A CREDITO DI
TISG), l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui essa aveva respinto le sue argomentazioni in tema di illegittimo frazionamento del credito e di inesigibilità degli importi ex adverso reclamati per mancato rispetto della clausola di incedibilità contrattualmente prevista.
Sul punto, sosteneva che controparte avrebbe chiesto ed ottenuto due distinti Controparte_6
decreti ingiuntivi per asseriti crediti riguardanti la medesima commessa (C. 577), così violando il divieto di parcellizzazione del credito, per come articolato dalle sentenze nn. 4090 e 4091 del
2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Inoltre, l'originaria opponente evidenziava che il primo Giudice, avrebbe errato nel ritenere che la clausola che imponeva l'indicazione nelle fatture della dicitura “il credito derivante dalla presente fattura non è cedibile” a pena di inesigibilità sarebbe stata vessatoria e non approvata specificamente, e ciò per le stesse ragioni sopra illustrate con riguardo alla clausola compromissoria.
Quanto, infine, alle poste indennitarie e risarcitorie, i DDT e le “richieste SAL” emesse dalla stessa avrebbero confermato i ritardi rispetto ai termini contrattuali con Controparte_2 conseguente debenza delle penali contrattualmente stabilite, ed avrebbero dovuto essere considerati come una confessione stragiudiziale.
Col terzo motivo (“ERRONEA STATUIZIONE SULLE SPESE DI LITE SOCCOMBENZA
RECIPROCA”), l'appellante sosteneva che, avendo il Tribunale di Genova rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nel caso di CP_2 specie si sarebbe verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca, con conseguente illegittimità della statuizione del primo Giudice di porre le spese di lite a suo esclusivo carico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.07.24, si costituiva in giudizio la società contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, CP_2
sostenendo:
- riguardo al primo motivo di appello, che esso sarebbe infondato in quanto le clausole contenute nell'ordine lavori (OLAV) e nell'ordine forniture (ORFO) non avrebbero valore contrattuale, consistendo essi in moduli prestastampati non oggetto di trattativa tra le parti;
che, comunque, l'unico contratto realmente concluso tra le parti sarebbe stato quello del 09.03.18, in cui sarebbe stata assente qualsiasi clausola compromissoria;
che negli OLAV e negli ORFO ex adverso prodotti sarebbero stati cumulativamente indicati lavorazioni e forniture già eseguite rispetto cui sarebbe residuato solo il pagamento, che non era stato effettuato in ragione della pretesa avversaria di voler seguire la propria procedura amministrativa interna;
che le condizioni generali di contratto, nel caso di specie, sarebbero state predisposte unilateralmente da e che tale clausola, pacificamente rientrante nel disposto del comma Parte_1 secondo dell'art. 1341 c.c., sarebbe stata invalida per non essere stata specificamente approvata per iscritto;
- quanto al secondo motivo, che, nella fattispecie in esame, non vi sarebbe stata alcuna parcellizzazione del credito, trattandosi di crediti derivanti da prestazioni e rapporti contrattuali diversi;
che le clausole di cui agli articoli 7 e 8 degli ordini ex adverso prodotti sarebbero state vessatorie e non specificamente approvate per iscritto;
che la clausola di cui all'articolo 8 sarebbe nulla per indeterminatezza perché essa non specificherebbe quale ulteriore documentazione sarebbe stata richiesta oltre al che le pretese avversarie riguardanti le Pt_4
penali per i ritardi nelle forniture sarebbero infondate e, a tutto voler concedere, gli unici ritardi suscettibili di dar luogo ad una condanna di a titolo di penale sarebbero stati quelli CP_2
relativi alle fatture nn. 210/18 e 15/19;
- quanto al terzo motivo, che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda ex art. 96 c.p.c. avrebbe natura meramente accessoria e il suo eventuale rigetto non determinerebbe la sussistenza di soccombenza reciproca.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento, nei limiti e nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre prendere posizione in ordine alla qualificazione dei documenti prodotti dall'appellante sub 3) e, in particolare, degli scritti allegati alle fatture azionate in monitorio da CP_2
In particolare, la produzione, nel suo insieme, consiste in n. 6 fatture, ciascuna delle quali risulta accompagnata da una prima pagina contenente la descrizione delle prestazioni eseguite o da eseguirsi e alcuni riferimenti alle precedenti offerte del fornitore, alla garanzia, alle modalità di trasporto della merce e alle penali, e una seconda pagina contenente le “clausole contrattuali”.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, la tesi di parte appellata, secondo cui detti documenti non rivestirebbero natura contrattuale, risolvendosi in meri atti ricognitivi di prestazioni già eseguite, non merita condivisione.
Ed invero, analizzando la produzione in esame, si evince, anzitutto, che i documenti sono stati formati in un momento precedente all'esecuzione di alcune prestazioni contrattuali. A titolo d'esempio, si veda pag. 2 del doc. 3) del fascicolo di primo grado dell'appellante, in cui si legge che il documento è stato sottoscritto in data 12.10.18 e che la scadenza per l'esecuzione delle attività relative ai “materiali a completamento impianti zona on consegna a scalare dal Pt_5
15/10/18 al 15/11/18” si sarebbe verificata il 15.11.18.
Inoltre, si evidenzia che, in corrispondenza della voce “Penali”, viene disposto che il fornitore
“dovrà” rispettare il programma di consegne previsto nell'ordine e che, in caso di inosservanza dei termini, “avrà” diritto ad addebitare una penale. Controparte_7
Da ultimo, e ancor più significativamente, l'argomentazione di tesa a negare la natura CP_2 contrattuale delle scritture de quibus appare sconfessata dall'apposizione delle sottoscrizioni del cliente ( oggi e del fornitore Controparte_3 Parte_1 ( in corrispondenza delle clausole contrattuali riportate in allegato a Controparte_2
tutte le fatture versate in atti.
Pertanto, deve concludersi sul punto nel senso che i cd. “OLAV” e “ORFO” di cui al doc. 3) del fascicolo di primo grado di parte appellante debbono qualificarsi come veri e propri contratti disciplinanti i rapporti di fornitura in essere tra le parti.
Ciò premesso, si ritiene che sia fondato il primo motivo d'appello formulato da
[...]
Parte_1
Ed invero, deve anzitutto osservarsi che la clausola n. 9) presente in tutti i contratti versati in atti dall'appellante recita “Qualsiasi controversia traente origine dal rapporto verrà devoluta alla decisione di un Arbitro unico, che deciderà in via irrituale, da nominarsi da parte del
Presidente del Tribunale di Massa”.
Tale previsione contrattuale costituisce pacificamente una clausola compromissoria, come tale rientrante tra le pattuizioni che debbono essere approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, c. 2 c.c.
Al riguardo, si rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” (Cass. Civ., Sez. III,
14.02.24, n. 4126). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “come risulta inequivocamente dal testo dell'art. 1341 cod. civ. e come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, un contratto è qualificabile "per adesione" solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass., sez. 3, sentenza del 19 maggio 2006, n. 11757; Cass., sez. 3, sentenza del 30 gennaio 2008, n. 2110).” (Cass. Civ., Sez. I, 15.04.15, n. 7605).
Nel caso di specie, si ritiene che i contratti versati in atti dall'appellante sub doc. 3), diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, non siano stati imposti a secondo il CP_2 modello del “contratto per adesione”, perché gli stessi paiono essere stati oggetto di trattative tra le parti, e ciò per le seguenti ragioni.
Anzitutto, si osserva che in tutti i documenti de quibus, prima dell'elenco delle clausole da approvarsi specificamente, è presente la seguente frase: “Si approvano e si accettano, espressamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., le seguenti clausole, come trattate individualmente tra le parti”.
Quest'ultima precisazione (“come trattate individualmente tra le parti”) appare supportata dai seguenti elementi testuali, desunti dal doc. 3) del fascicolo di prime cure di parte appellante:
- a pag. 2 si legge “rif. Vs. e-mail del 31/08/2018” e, nella sezione “Note”, “rif. Vs. offerta tramite e-mail del 31/08/2018 e del 30/09/2018”;
- alle pagg. 5 e 7 si legge “rif. Vs. offerta n° 115/18del 04/09/2018 e n° 124/2018 del
26/09/2018 ed accordi economici, in data 04/10/2018, col vs. sig. S. Calascimbetta”;
- a pag. 9 si legge “rif. Vs. offerta tramite e-mail del 31/08/2018 e del 30/09/2018”;
- a pag. 12 si legge “rif. Vs. offerta n° 143/18 del 05/12/2018 ed accordi economici, in data 17/12/2018, col vs. sig. S. Calascimbetta”;
- a pag. 15 si legge “Vs. documenti di trasporto n. 069/19 del 31/01/19”.
Tali riferimenti, ad avviso di questa Corte, alludono a precedenti comunicazioni tra le parti, nell'ambito delle quali sono state evidentemente discusse le condizioni economiche poi esitate negli OLAV e ORFO per cui è causa.
Risulta, inoltre, prodotta in atti un'offerta (n. 129/18) formulata da e indirizzata a CP_2
(oggi , con cui la prima, con riferimento alla Controparte_3 Parte_1
costruzione navale n. 577 oggetto del presente giudizio, proponeva all'odierna appellante
“migliore offerta” per la fornitura dei materiali.
Si deve inoltre evidenziare che, come emerge dal doc. 45) allegato dall'originaria opposta alla prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. in prime cure, prima della stipula del contratto relativo all'OLAV 2018 - 756, aveva inviato a una comunicazione via mail Pt_1 Parte_1 CP_2 con cui aveva richiesto a quest'ultima di prendere visione e di sottoscrivere le condizioni contrattuali e, nella medesima produzione, risulta inclusa la risposta dell'odierna appellata di
“conferma d'ordine”.
La sussistenza di preventive negoziazioni tra le parti del presente giudizio appare poi comprovata dalla presenza di cancellature e di modifiche apportate manualmente sui documenti contrattuali in esame (cfr. pagg. 5, 7, 9, 12, 13 e 15 del doc. 3) dell'originaria opponente).
Infine, come allegato da parte appellante e non specificamente contestato dall'appellata, le condizioni contrattuali convenute rispetto alla costruzione navale n. 575 (non oggetto di causa) erano diverse rispetto a quelle disciplinanti la commessa n. 577, il che sarebbe idoneo ad escludere che le condizioni medesime siano utilizzate da per regolare in modo Parte_1
uniforme i propri rapporti contrattuali coi fornitori.
Pertanto, nella fattispecie de qua può concludersi che e Parte_1 [...]
abbiano condotto una trattativa specificamente incentrata sulle condizioni CP_2
contrattuali regolanti le forniture oggetto di causa, con la conseguenza che, in applicazione del citato principio della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi che i contratti stipulati tra le parti siano stati predisposti unilateralmente da un contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Nonostante le considerazioni appena svolte sarebbero di per sé sufficienti ai fini dell'accoglimento del primo motivo di gravame, si osserva, inoltre, che ha Controparte_2
sottoscritto tutti i contratti di cui al doc. 3) di parte opponente in primo grado e ciò ha fatto, come dedotto dall'appellante con allegazione non specificamente contestata ex adverso,
“proprio nello spazio vicino al dettagliato riepilogo di tali clausole” (pag. 13 dell'appello).
Del resto, come ricordato sopra, aveva contattato via mail prima Parte_1 CP_2 della conclusione dei contratti richiedendo l'invio dell'ordine firmato, con indicazione di prendere visione e di accettare tutte le condizioni contrattuali.
In definitiva, il primo motivo d'appello merita accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve darsi applicazione alla clausola n. 9) dei contratti prodotti dall'originaria opponente sub doc. 3) in prime cure e conseguentemente dichiararsi l'incompetenza di questa Corte a favore dell'Arbitro unico, da nominarsi in conformità dell'anzidetta disposizione contrattuale.
Si precisa inoltre che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore eccepisca l'operatività della clausola compromissoria, “viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. Civ., Sez. I, 28.07.99, n. 8166).
Ne deriva che occorre in questa sede dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Genova, n. 1184 del 08.04.19.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, in considerazione della natura della decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, riformando la Parte_1
sentenza n. 2956/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.11.23 e notificata in data
28.11.23,
- Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1184/2019, emesso dal Tribunale di Genova in data 08.04.19;
- Dichiara l'incompetenza di questa Corte per essere competente l'Arbitro unico, da nominarsi in conformità della clausola n. 9) dei contratti prodotti dall'originaria opponente sub doc. 3) nel giudizio di primo grado;
- Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 7.052 oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge, e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.160 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 07.05.25.
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni