Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG N. 6823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6823/2024 promosso da: nella persona dell'avv. Andreia Beatrice Ghioca, in Parte_1
qualità di tutore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosanna Niglio e Leonardo Zipoli
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Gori e Controparte_1
Tommaso Bendinelli
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
Conclusioni formulate dalle parti come segue: il ricorrente, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate il 03.03.2025, ha concluso “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso: - Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della Sig.ra Controparte_1
pagina 1 di 8
- dichiarare in ogni caso l'inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione per i motivi esposti al punto 2) della propria di Comparsa di Costituzione e risposta;
Nel merito: via principale: rigettare le domande formulate dal ricorrente per tutti i motivi meglio indicati nella propria Comparsa di Costituzione e risposta;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della richiesta avanzata dalla ricorrente, ridurre l'avversa pretesa nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria: insiste affinché, re melius perpensa: - sia disposta C.T.U. medico legale – occorrendo tramite rogatoria internazionale - al fine di verificare le condizioni di salute del Sig. e con costi a carico della parte Parte_1
ricorrente; - siano richieste informazioni – tramite rogatoria internazionale – all'Autorità fiscale del Granducato del Lussemburgo sui rediti percepiti e dichiarati dal Sig.
[...]
nello stesso Paese;
e sul suo patrimonio, inclusivo delle somme Parte_1 depositati su eventuali conti correnti a lui intestati;
- siano chiesti all' in CP_2 applicazione dell'art. 213 C.P.C., informazioni sugli importi accreditati a favore della
Sig.ra in esecuzione della sentenza di separazione. Con vittoria di spese e CP_1 competenze del presente Giudizio”;
Fatto e diritto
1. per mezzo del proprio tutore avv. Andreia Beatrice Ghioca, Parte_1
ha introdotto con ricorso il presente giudizio finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione stabilite dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 10.08.2015 n. 2784. Ha prodotto documentazione sanitaria attestante l'intervenuta ed irrecuperabile infermità mentale del ricorrente medesimo ed il suo ricovero presso una struttura sanitaria specializzata. Ha lamentato, quindi, la sopravvenuta incapacità totale del tutelato al lavoro e, quindi, la conseguente sua riduzione del suo reddito, che era stato specifico elemento di pagina 2 di 8 valutazione per l'attribuzione degli assegni di mantenimento in sede di separazione giudiziale nella misura di € 2.000,00 in favore della nella misura di € 400,00 CP_1
sempre alla stessa ma destinati al figlio e nella misura di ulteriori € CP_1 Per_1
400,00 direttamente assegnati al predetto figlio per un totale di € 2.800,00 mensili. Il ricorrente, tramite il proprio tutore, ha quindi evidenziato come il proprio attuale reddito consisterebbe solamente nel trattamento pensionistico erogato dall' per la pensione di CP_2
vecchiaia, oltre ad una pensione supplementare in ragione dei versamenti a suo tempo eseguiti dal ricorrente quale lavoratore dello spettacolo. In seguito, poi, alla richiesta della all' di pagamento diretto del mantenimento ad ella dovuto per € 2.400,00 CP_1 CP_2
mensili, la somma residua percepita dallo ed unica sua fonte di reddito, Pt_1 risulterebbe essere di circa € 600,00 mensili, totalmente insufficienti al suo sostentamento.
Il ricorrente ha anche rappresentato l'inderogabile necessità di essere collocato permanentemente presso una struttura medica specializzata con allegazione dei presumibili costi di degenza. Ha, quindi, concluso chiedendo la revoca integrale del mantenimento disposto in favore del figlio ormai maggiorenne, con residenza da anni Persona_2 in Gran Bretagna e perciò da ritenersi indipendente, sia direttamente per € 400,00 che indirettamente tramite il versamento effettuato alla madre, per ulteriori € 400,00. Ha chiesto, poi, la revoca, o la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, dell'assegno di mantenimento di € 2.000,00 in favore della resistente.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita nel presente giudizio
[...]
eccependo la presunta carenza di potere del tutore ed una asserita Controparte_1
carenza documentale. La resistente ha assunto, poi, che lo non avrebbe mai Pt_1
rispettato le condizioni poste dalla sentenza di separazione e che la situazione economica del ricorrente non avrebbe subito alcuna variazione. Ha precisato che, da aprile 2024, a seguito di notifica all' della richiesta di pagamento diretto ex art. 473 bis 37 cpc, la CP_2 resistente riceverebbe la ridotta somma di € 1.569,57 mensili, in luogo di € 2.400,00 di cui alla sentenza di separazione, e di poter ella contare solamente su una pensione minima di ulteriori € 428,17 mensili, del tutto insufficienti al suo sostentamento, anche in considerazione della procedura esecutiva in essere sulla ex casa coniugale. Ha concluso chiedendo nel merito, in via principale, di rigettare le domande formulate dal ricorrente, in via subordinata, di ridurre l'avversa pretesa nella diversa somma ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 8 3. All'udienza di prima comparizione dell'8.01.2025 il Giudice, ritenendo che la causa non necessitasse di ulteriore istruttoria, stante anche la copiosa documentazione allegata, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Il difensore del ricorrente ha ribadito la legittimazione processuale del tutore in forza del decreto di nomina del Tribunale del Lussemburgo depositato con traduzione giurata. Ha rilevato anche che, come da certificato di residenza allegato agli atti del giudizio, il figlio , CP_3 Per_1
ormai trentaseienne, risulta residente a [...], in Gran Bretagna, a far data dal 28 ottobre
2020 e, quindi, non avrebbe più diritto ad alcun mantenimento, ha segnalato, infine,
l'urgenza di un provvedimento di natura economica, anche temporaneo, posto che lo sarebbe ricoverato presso un ospedale lussemburghese senza un luogo dove poter Pt_1 tornare in quanto la compagna avrebbe sostituito le chiavi dell'appartamento dove risiedeva anche il ricorrente impedendone così l'accesso, anche al tutore. Il difensore della resistente, di contro, si è riportato integralmente alla propria comparsa ed ha contestato le deduzioni avversarie, in particolare relativamente alla carenza di poteri dell'ads.
4. Con ordinanza del 9.01.2025, su richiesta della resistente il Collegio ha CP_1
concesso alla stessa un termine per il deposito di una memoria sulla documentazione depositata dalla Tutela del ricorrente in data 6.01.2025. Con la predetta memoria la resistente, oltre a contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto disporsi CTU sulla persona dello CH, se del caso tramite rogatoria internazionale, che fossero disposte, ancora con rogatoria internazionale, indagini tributarie presso l'autorità fiscale del
Granducato del Lussemburgo per accertare eventuali redditi percepiti dal ricorrente, e che fossero richieste all' informazioni ex art. 213 cpc sugli importi accreditati alla CP_2 in esecuzione della sentenza di separazione. All'udienza del 22.01.2025 il CP_1
ricorrente, quindi, ha eccepito la tardività della richiesta di CTU e di rogatoria internazionale, ha chiesto il rigetto della richiesta informativa ex art. 213 cpc all' CP_2
posto che la documentazione pensionistica già depositata dal ricorrente sarebbe stata esauriente ed ha quindi insistito per l'adozione di un provvedimento urgente in materia economica.
5. Con Ordinanza del 29.01.2025 il Collegio ha rigettato la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso da parte della resistente accertando la piena legittimazione ad agire del tutore avv. Beatrice Ghioca da ritenersi sussistente alla luce dei poteri ad esso pagina 4 di 8 conferiti dal Giudice del Lussemburgo nel Dossier n° 579/23 (TAL-2023-09560) Jugement
n° 155/24, ha rigettato altresì tutte le istanze istruttorie avanzate dalla resistente in forza della idonea produzione documentale del ricorrente, ha revocato in via provvisoria ed urgente l'assegno di mantenimento in favore del figlio sia per la parte Persona_2 erogata direttamente dal ricorrente (€ 400,00) sia per quella corrisposta alla madre per il figlio (€ 400,00), ed ha rinviato per conclusioni all'udienza a trattazione scritta del
02.04.2025 concedendo termine per il deposito di conclusionali e repliche.
6. All'udienza del 02.04.2025, quindi, il Giudice, lette le comparse finali delle parti, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
7. Quanto alle istanze istruttorie, reiterate dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, il Collegio ribadisce che, in ragione del principio che pone l'onere probatorio a carico del ricorrente, le richieste istruttorie della resistente debbano essere ritenute superflue e, pertanto, debbano essere rigettate;
in particolare, secondo il Collegio, risulta superflua la richiesta di informativa ex art. 213 c.p.c. all' , atteso che risultano già CP_2 desumibili dagli atti gli importi accreditati a favore della da parte dell' in CP_1 CP_2
esecuzione della sentenza di separazione.
8. Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per l'asserita carenza di potere del tutore avv. Andreia Beatrice Ghioca, il Collegio ritiene, come già precisato nell'ordinanza collegiale del 29.01.2025, che la legittimazione del tutore sia da ritenersi sussistente alla luce dei poteri ad esso conferiti dal Giudice del Lussemburgo nel
Dossier n° 579/23 (TAL-2023-09560) Jugement n° 155/24. Per tale motivo, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del tutore sollevata dalla resistente.
9. Quanto alla richiesta del ricorrente di revoca del contributo di mantenimento per il figlio il Collegio osserva che, dalla documentazione prodotta e dalle Persona_2
dichiarazioni delle parti, emerge che lo stesso ha 36 anni e vive a Londra già da tempo. La residenza in una città come Londra, dove il costo della vita è elevato, deve essere ritenuto un indicatore di indipendenza economica del figlio con la conseguente supposizione che egli sia in grado di provvedere al proprio mantenimento senza dover far affidamento sul supporto economico da parte del padre, non sussistendo più le condizioni per l'obbligo di mantenimento. Si suppone, infatti, che il figlio , riuscendo a vivere Per_1
pagina 5 di 8 autonomamente a Londra, disponga di un reddito adeguato a coprire le spese di alloggio, trasporti, alimentazione e altre necessità quotidiane. Pertanto, la capacità del figlio di mantenersi a Londra è un indicatore significativo della sua indipendenza economica con la conseguenza che deve essere accolta la richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento (diretto ed indiretto) a favore del figlio . Per_1
10. Quanto alla richiesta del ricorrente di revocare, o ridurre nella misura ritenuta di giustizia, l'assegno di mantenimento di € 2.000,00 in favore della resistente Controparte_1
il Collegio osserva quanto segue. In sede di separazione nel 2015, con addebito
[...]
al ricorrente, è stato stabilito a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della pari da € 2.000,00 mensili. Allora la situazione reddituale dello era CP_1 Pt_1 rappresentata da redditi derivanti da trattamento pensionistico quantificabile in circa €
4.450,00 mensili (anni 2011 – 2013), da introiti derivanti dalla ancora intesa attività di musicista del ricorrente (sebbene non più giovanissimo) che per l'anno 2010 sarebbero stati di circa € 41.000,00 annui, oltre ai guadagni per l'attività di insegnamento all'estero. Dalla pronuncia della separazione, però, le condizioni economiche dello risultano Pt_1
effettivamente essere peggiorate, come dimostrato dalla documentazione depositata, percependo ora, in definitiva, un trattamento pensionistico mensile di € 600,00 mensili con il quale il medesimo non riesce a sostenere neppure le spese per il vitto e l'alloggio. Il ricorrente, infatti, ad oggi quasi 86enne, non è in grado di svolgere le attività di vita quotidiane e di gestire le proprie finanze per fare fronte alle esigenze di vita. Risulta affetto dagli esiti di una emorragia cerebrale che ha interessato l'emisfero sinistro e che ha determinato profonde limitazioni dell'attività motoria, disturbi cognitivi ed incapacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita. Per tali motivi gli è stato nominato un tutore ed ovviamente non è più in grado di suonare o di insegnare. L'unico reddito percepito dal medesimo è rappresentato dalla pensione erogata dall' per un importo CP_2 lordo annuo (come da CU 2023 e 2022) di € 56.000,00 circa lordi, pari ad un trattamento netto di circa € 3.000,00 mensili (per 13 mensilità). In particolare, lo è titolare di Pt_1 due pensioni erogate dall' di cui la principale ammonta ad € 2.300,00 mensili CP_2
(pensione di vecchiaia per lavoratori dipendenti) oltre ad una pensione supplementare di €
600,00 mensili circa derivante dai versamenti dallo stesso effettuati come lavoratore dello spettacolo. Appare evidente l'impossibilità di corrispondere alla moglie un assegno di pagina 6 di 8 mantenimento di € 2.000,00 mensili. In questo delineato contesto di precarietà la resistente ha, quindi, notificato al ricorrente una richiesta al fine di ottenere direttamente dall' il CP_2
pagamento del contributo per il mantenimento dovuto per lei stessa e per il figlio con la conseguenza che attualmente il ricorrente sta percependo un importo di pensione pari ad €
600,00 e l'Amministratore di Sostegno non è in grado di fare fronte alle esigenze primarie di vita e, soprattutto, non ha possibilità di collocare il ricorrente in una struttura sanitaria adeguata (è allegato una spesa preventivata di € 3.408,50 mensili, oltre spese di entrata e mediche). La del resto, necessita comunque di un assegno di mantenimento per CP_1
garantire il suo sostentamento, come già stabilito nella sentenza di separazione laddove veniva precisato che “è emerso dagli atti che tra i coniugi vi fosse un ménage consolidato, concordato o, quantomeno, accettato da entrambi, per cui l'unico a lavorare ed a produrre redditi era il Maestro CH ed è pacifico che la moglie non disponesse né disponga ad oggi di mezzi propri. Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in suo favore, neanche contestato nell'an da controparte”. La resistente, infatti, 78enne, ha difficoltà nella deambulazione, ha una invalidità del 66%, problemi di salute che la costringono a dover ricorrere all'aiuto di terze persone per le necessità quotidiane, percepisce una pensione di vecchiaia pari ad € 428,18 mensili ed è in corso una procedura di esecuzione immobiliare sulla casa familiare. (RGE 83/2007). Premesso quanto sopra, il
Collegio ritiene che la riduzione dell'assegno di mantenimento da € 2.000,00 ad € 1.200,00 mensili sia da ritenersi equa e proporzionata alle nuove condizioni economiche del ricorrente, pur continuando a garantire un adeguato supporto economico alla resistente.
10. Stante l'esito complessivo del giudizio, le relative spese vengono integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra istanza, domanda e eccezione disattesa, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Firenze n.
2784/2015, così provvede in via definitiva:
1) rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla resistente;
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del tutore sollevata dalla resistente;
pagina 7 di 8 3) accoglie la domanda del ricorrente di revoca del contributo di mantenimento direttamente ed indirettamente dallo stesso versato per il figlio Persona_2
4) riduce l'assegno separativo posto a carico del ricorrente per il Parte_1 mantenimento della resistente da € 2.000,00 mensili ad € 1.200,00 Controparte_1
mensili.
5) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
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