Ordinanza collegiale 12 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2019
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/04/2023
N. 01263/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02303/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Fresta, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A)riguardo al ricorso principale:
- dell’ordinanza -OMISSIS- del Comune di Carini;
- della nota informativa della Polizia Municipale di Carini protocollo -OMISSIS-;
- di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti;
B) riguardo ai motivi aggiunti:
- del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, di immissione in possesso, -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale gli esponenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-, con la quale il Comune di Carini, ravvisando una lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 380/2001, ha prescritto a -OMISSIS--quale responsabile di alcuni abusi edilizi nonché comproprietaria con -OMISSIS- delle p.lle -OMISSIS-- ed al medesimo -OMISSIS- l’immediata sospensione dei lavori nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere, con trascrizione della medesima ordinanza nei registri immobiliari.
In particolare i ricorrenti, comproprietari di un fabbricato realizzato sull’area sopra descritta, sono stati destinatari, insieme ad altri soggetti e ciascuno per i propri immobili, dell’ordinanza avversata, la quale ha altresì previsto l’acquisizione di diritto, trascorsi novanta giorni dalla notifica, delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune e la demolizione delle opere abusive.
La sussistenza di queste ultime è stata accertata dalla Polizia Municipale di Carini con nota prot. -OMISSIS-, da cui è risultata la realizzazione, in assenza di titoli edilizi, dell’ampliamento di un preesistente fabbricato a due elevazioni fuori terra, con edificazione di un servizio igienico di mq 8 in muratura con copertura in travi e tegole, di un portico di mq 45 in travi, tavole e tegole e di un magazzino in muratura ad una elevazione fuori terra di circa mq 10 con copertura in travi, tavole e tegole.
Di tale ordinanza i ricorrenti ne lamentano l’illegittimità per violazione della L. n. 241/990, del D.P.R. n. 380/2001, D. Lgs. n. 42/2004, L. n. 7/8/1942, L. n.1150/1942, L. n. 765//1967, L. n. 10/1977, L.R. n.71/1978, L.R. n. 37/1985 e per vizio di eccesso di potere.
1.1. Si è costituito il Comune di Carini, che ha confutato le censure, concludendo per il rigetto della domanda.
2. Per mezzo di motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza -OMISSIS- di acquisizione gratuita di diritto al patrimonio disponibile del Comune degli immobili abusivi, della quale è prospettata l’illegittimità in via derivata.
3. Con ordinanza -OMISSIS-, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza del 14 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso principale e per motivi aggiunti, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondati, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dagli assunti già espressi in sede cautelare.
5.1. Nello specifico con le prime tre censure parte ricorrente lamenta che Comune di Carini non avrebbe indicato gli elementi da cui evincere la lottizzazione abusiva, difettando il provvedimento di motivazione. Le opere presenti sull’area non avrebbero inoltre comportato una trasformazione urbanistica e sarebbero in parte regolarizzabili ed in parte da demolire con ripristino dello stato originario.
L’assunto va disatteso.
Giova premettere che secondo costante e condivisibile giurisprudenza ai fini della configurabilità della lottizzazione abusiva negoziale o cartolare “ il frazionamento del terreno non deve avvenire mediante operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ben potendo realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, che risulti idonea a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area ” ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 30 settembre 2022, n. 8402).
Ciò chiarito la statuizione avversata contiene, sotto il profilo della motivazione, una chiara specificazione del compendio di elementi -corroborati per relationem dagli esiti del sopralluogo e da documentazione fotografica anche satellitare- dai quali è dato evincere la lottizzazione abusiva di un’unità fondiaria agricola mediante la creazione numerosi lotti, interessati da opere edili in assenza dei necessari permessi e nulla osta. Nello specifico, l’accesso al complesso immobiliare avviene tramite una strada di larghezza pari a m 3,50 circa, chiusa da un cancello elettrico, che partendo da via -OMISSIS- insiste su porzione delle particelle rispettivamente classificate ai numeri -OMISSIS-, in cui sono realizzate opere di sottofondo per l’energia elettrica. Sull’area insistono una serie di manufatti che ne hanno determinato la trasformazione da zona agricola in zona residenziale. Tale trasformazione è stata preceduta dalla vendita, da parte dell’originario proprietario del vasto fondo agricolo, dell’area in diversi lotti acquistati da distinti contraenti.
In sostanza, il terreno è stato oggetto di una vendita frazionata in lotti di dimensione ridotta, come tale incompatibile con una la destinazione agli usi agricoli, lotti poi trasferiti a soggetti diversi, tra cui i ricorrenti, che hanno permanentemente alterato la destinazione urbanistica.
In senso contrario a quanto accertato dall’Ente non può assumere rilievo la deduzione che il fabbricato degli esponenti, prima dell’indebito frazionamento, fosse una casa rurale poi ampliata e trasformata, assumendo dirimente rilievo l’ampio e comprovato intervento costitutivo di una lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 D.P.R. n. 380/2001.
5.2. Priva di fondamento, da ultimo, è la denunciata violazione delle garanzie procedimentali, poiché ad avviso di granitica giurisprudenza le determinazioni con cui sono accertati abusi edilizi non devono essere precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, con riferimento ai quali non sono richiesti apporti partecipativi dei destinatarii ( ex multis , T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19 ottobre 2020, n. 622).
6. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Comune, quantificate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.