Art. 3. null a osta, da parte della competente Sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verra' trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216 .
Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verra' fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Tale trattenuta verra' anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1.
Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verra' fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.