Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 189/2021 R.G.L. promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ),
Parte 2 (c.f. C.F. 2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. MANDANICI VINCENZO, che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti,
contro
Controparte_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. CALVO FABRIZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Licenziamento per giusta causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12 febbraio 2021 Parte 1 Parte 2 e
[...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di far dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera datata 10/07/2020 per insussistenza del fatto materiale contestato. I ricorrenti hanno esposto che in data 12/06/2020 (episodio non oggetto di causa) il capo settore macellerie CP 1 , Sig. PE_1 sulla base di accertamenti effettuati in loro assenza, contestava ai ricorrenti la mancata indicazione dei prezzi di alcuni prodotti esposti sui banchi macelleria e redigeva una relazione con cui contestava loro di non aver aggiornato i prezzi e non aver applicato la dovuta scontistica;
adducevano che tali inadempienze non erano a loro imputabili e che il giorno seguente fornivano la propria versione dei fatti all'ispettore Persona 2
Aggiungevano che lo stesso Pt 3 quando i rapporti non erano ancora incrinati, aveva rivelato che l'azienda poneva in essere delle tattiche scorrette nei confronti dei dipendenti: periodicamente, al fine di dimostrare il potere assoluto dell'azienda nei confronti dei lavoratori, si individuava un malcapitato di turno, si progettava un piano preordinato a dimostrare la negligenza o inadempienza del dipendente, e poi lo si attuava così da incutere timore e pressione psicologica nei confronti di tutti gli altri sottoposti.
Evidenziavano che il Sig. PE 1 da tempo stava tentando di attuare questo modus procedendi nei loro confronti, che si erano sempre invece riusciti a scagionare, come da ultimo accaduto rispetto agli addebiti del 12 giugno.
In relazione ai fatti oggetto di contestazione e successivo licenziamento, avvenuti tra il
17 ed il 18 giugno 2020, i ricorrenti esponevano che, in seguito ad un'ispezione effettuata dal dott. e dal sig. PE 1 la sera del 17 giugno, PEsona 3
intorno alle ore 23.00, e proseguita la mattina seguente del 18 giugno 2020, il dott. PE_3 basandosi sulla rilevazione e raffrontando le foto con le vaschette di merce esposta nei banchi refrigerati presenti la mattina seguente, ha formulato la seguente tesi accusatoria:
n. 2 vaschette, contenenti fesa di IN, la sera prima recavano etichetta con data preincarto 16 giugno, mentre la mattina del 18 - le medesime due vaschette - risultavano esposte nei banchi, con etichetta recante data preincarto del 18 giugno stesso.
Le n. 2 vaschette (del peso rispettivamente di 0,548 kg e 0,414 kg), sarebbero quindi state confezionate il 16/06/2020 e poi -secondo la tesi accusatoria - riconfezionate e riprezzate con etichetta recante la data 18/06/2020. I ricorrenti evidenziavano che le vaschette di fesa in questione appartenevano al "lotto 08059834", prodotto da AIA
S.p.A., da consumare entro il 22/06/22.
I ricorrenti respingevano le accuse, sostenendo che le due vaschette di fesa di IN incriminate differivano da quelle rilevata la sera precedente, sia per peso, sia per le nervature e le caratteristiche dei tagli di carne;
evidenziando altresì che la mattina del 18 giugno erano esposte anche molte altre confezioni di IN, oltre quelle per cui è causa;
che avevano esibito la busta del sottovuoto della fesa di IN, che era stata presa in consegna dagli ispettori;
che furono ispezionati anche i bidoni della spazzatura e che nulla di anomalo era stato rinvenuto;
che il PE 3 per discutere dell'accaduto, convocava il PE 1 nei locali del punto vendita adibiti ad ufficio, portando con sé tutta la documentazione ed etichettatura inerente le carni;
terminata la discussione, il PE_3 tornava dai ricorrenti al banco macelleria, minimizzava gli episodi pregressi col PE_1 ed intimava ai ricorrenti di produrre le etichette originarie delle due vaschette (quelle con data preincarto 16 giugno); che, dopo lunghe ricerche, le etichette in questione
"miracolosamente” spuntavano fuori dal mazzo di documenti di cui il PE 3 si era impossessato prima di andare a discutere col PE 1 in ufficio;
che, dopo circa un'ora,
i due ricorrenti venivano convocati dal Dr. PE 3 perché sottoscrivessero verbale accettando l'addebito dovuto ad una presunta svista lavorativa. Gli istanti non hanno aderito alla proposta e sono stati immediatamente sospesi;
hanno dedotto di aver effettuato fono-registrazione del colloquio col PE_3 a dimostrazione del reale accadimento dei fatti e del tenore - a tratti intimidatorio- della discussione.
Ne era seguita, quindi, la contestazione disciplinare con lettera raccomandata del
19.06.2020 con cui si contestava ai ricorrenti che in occasione del sopralluogo serale del
17 giugno 2020 erano esposte per la vendita n. 2 vaschette di fesa di IN con data preincarto 16.06.2020 e per complessivi kg 0,950. Nella mattina del 18.06.2020 Lei ed il Suo Collega, per come da Voi stesso dichiarato e confermato, avete deciso ed eseguito l'asportazione delle etichette dalle 2 vaschette, apponendovi una nuova data di confezionamento e, segnatamente, quella del 18.06.2020. Tale attività, come a Lei noto,
è categoricamente vietata dalle disposizioni aziendali e di legge, anche penali, trattandosi di riprezzamento che si sostanzia in un aggiornamento della data in etichetta, con sostituzione ed apposizione di quella del 18.06.2020.
La suddetta merce doveva, in ogni caso, essere eliminata anche per il palese stato di avaria, essendo con ogni evidenza (colore ormai scuro e odore fetido) comunque inidonea per la vendita, tant'è che è stata eliminata siccome ormai scarto, rifiuto.
Nonostante la contestazione della sussistenza degli addebiti, con lettera del 23.06.2020, ne era seguito il licenziamento disciplinare in data 10.07.2020.
I ricorrenti esponevano che erano stati rigettati il ricorso ex art. 700 cpc ed il proposto reclamo per insussistenza del periculum in mora.
Esponevano che l'operazione contestata di rietichettatura delle vaschette di fesa di
IN posto che l'ispezione notturna del giorno precedente era avvenuta alla sola presenza del Pt 3 e del PE 3 poteva essere avvenuta, secondo logica, solo la mattina del 18 giugno quando era in corso l'ispezione mattutina o stava per iniziare, evidenziando, l'assenza di alcun interesse dei ricorrenti ad attuare tale condotta, a maggior ragione mentre era in corso l'ispezione. Aggiungevano che la carne nei vassoi può essere posta in vendita entro i 3 giorni dalla data recata dall'etichetta di preincarto.
L'etichetta originaria recava la data del 16/06/2020 e quindi la fesa di IN, la mattina del 18/06/2020, poteva ancora essere posta in vendita, quindi non si capisca la ragione per la quale avrebbero dovuto rietichettare le vaschette.
Evidenziavano che nella ispezione mattutina del 18 giugno non era stata mossa alcuna contestazione sull'aspetto della carne e sul suo stato di conservazione, mentre nella contestazione disciplinare del 19 giugno 2020 veniva elevata una nuova accusa, ovvero che la merce doveva, in ogni caso, essere eliminata anche per il palese stato di avaria, essendo con ogni evidenza (colore ormai scuro e odore fetido) comunque inidonea per la vendita tant'è che è stata eliminata siccome ormai scarto, rifiuto.
I ricorrente sostenevano la falsità delle accuse mosse loro evidenziando che la prova della falsità degli addebiti emergeva dalla stessa documentazione prodotta dalla società in sede cautelare ed in particolare dalla rilevazione del 17 giugno 2020, laddove il PE 3 ed il PE 1 nell'elencare le "referenze” presenti nel banco, hanno contrassegnato con asterisco (*) le confezioni di merce per le quali, l'indomani 18 giugno, sarebbero scaduti i tre giorni, come previsto dalla “istruzioni operative interne- gestione preincarti della macelleria" secondo le quali la merce può stare in vendita solo tre giorni;
che le due confezioni di fesa di IN che erano comprese nell'elenco stilato la sera del 17 giugno- non erano contrassegnate con l'asterisco e nulla di anomalo era stato evidenziato sullo stato di conservazione, sull'aspetto e sull'odore della carne;
evidenziavano che la merce con asterisco corrispondeva quasi interamente con la bolla di scarto redatta il
18.06.2020 alle ore 07.34.
I ricorrenti contestavano l'addebitabilità dei fatti deducendo che materialmente, neanche se lo avessero voluto, avrebbero potuto rietichettare con nuova data le vaschette di fesa, in quanto solo il Direttore del punto vendita o il PE 1 sono in possesso della password per entrare nel sistema informatico che governa la bilancia e così cambiare la data da stampare sull'etichetta.
I ricorrenti, poi, evidenziavano una serie di “stranezze” esponendo che le vaschette di IN incriminate non figuravano nella lista degli scarti del 18 giugno ore 07:34 (doc.
B4), salvo, poi, essere inserite nella bolla scarti redatta alle ore 10:34 (doc. B5); che non rispondeva al vero che la mattina del 18 giugno non vi fosse altre carne di IN in vendita, avendo proceduto ad affettare e porre sui banconi circa 4 Kg di fesa di IN appartenente ad altro lotto (08068900). In sintesi, i ricorrenti sostenevano di a) non aver riprezzato e rimesso in vendita la merce e b) di non aver lasciato in vendita della merce avariata che doveva essere avviata allo smaltimento come rifiuto.
I ricorrenti chiedevano, quindi, di dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato con lettera datata 10.07.2020 per insussistenza del fatto materiale contestato e conseguentemente, ordinare alla società Controparte_1 di reintegrarli nel posto di lavoro con condanna a corrispondere l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 del D.lgs
23/2015 dal licenziamento fino alla reintegra, oltre accessori, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, condannare la società a corrispondere la indennità massima ex art. 3 comma 1 del d.lgs 23/2015, oltre accessori.
2- Si è costituita la società Controparte 2 con memoria depositata l'11.05.2021, con cui ha contestato la ricostruzione dei fatti esposti dai ricorrenti, rivendicando la legittimità del licenziamento intimato il 10.07.2020 e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. Ha esposto che nessun intento persecutorio aveva messo in atto l'azienda, né il dipendente PE 1 evidenziando che i ricorrenti sono stati licenziati per aver riprezzato e rimesso in vendita della merce e lasciato in vendita della merce avariata che doveva essere avviata allo smaltimento come rifiuto, condotte violative delle disposizioni igienico sanitarie, organizzative e gestionali tassativamente imposte a tutela del consumatore.
La società esponeva che la verifica presso il reparto macelleria del punto vendita di
Milazzo era già stata programmata da tempo e ben prima dei fatti del 12.06.2020; che la sera del giorno 17.06.2020, come da programmazione, intorno alle ore 23,00-23,30, i signori PE 3 e PE 1 effettuarono un controllo della merce esposta nei banchi finalizzata al riscontro nella giornata successiva dell'esatta applicazione della gestione delle referenze esposte;
che rilevavano n. 4 confezioni di fesa di IN a fette: due confezionate il 16.06.2020 (del peso di 0,548 kg e 0,414 kg) e due confezionate il
17.06.2020 (del peso di 0,482 kg e 0,640 kg); che l'indomani mattina alle ore 8,30 circa
(il punto vendita apriva al pubblico alle ore 8,00) - mentre i signori Pt 1 e Pt 2 erano già in servizio, rispettivamente, dalle ore 6,54 e dalle ore 6,26- al banco erano esposte solo quattro confezioni di fesa di IN: le due confezionate in data
17.06.2020 ed altre due con data incarto 18.06.2020, queste ultime dal peso di 0,546 kg e 0,412 kg. A questo punto, il signor PE_3 chiese la bolla degli scarti della mattina del
18.06.2020 e appurò che la bolla scarti predisposta alle ore 7,34, contenente, appunto, gli scarti della mattina, non includeva alcuna confezione di fesa di IN;
che i signori PE 3 e PE 1 riscontrarono che le due confezioni di fesa di IN recanti data incarto 18.06.2020 erano di colore scuro ed emanavano un odore fetido, palesemente incompatibile con un incarto di meno di un'ora; che le due confezioni avevano lo stesso peso delle due vaschette del 16.06.2020, atteso che, a fronte del peso indicato nelle etichette del 16.06.2020 di 0,548 e 0,412, il diverso peso era di 0,546 e 0,412, vale a dire quello fisiologico, e le tracce delle nervature assumevano, parimenti, evidenti simmetrie;
che, in un primo momento, il signor Pt_2 affermò di aver lui eseguito la lavorazione ma negò il riprezzamento delle due vaschette;
che alla richiesta di esibizione della busta del sottovuoto della fesa di IN che dicevano di aver lavorato, i signori Pt 1 e
Pt 2 , tuttavia, non esibirono alcuna busta del sottovuoto, la quale non fu ritrovata neppure nel bidone, né vi erano tagli aperti di fesa, né il foglio di tracciabilità evidenziava avvenute lavorazioni di fesa di IN. PE converso, nel bidone furono rinvenute le due vaschette, prive però del relativo contenuto, della detta fesa;
che, a fronte di tali evidenze, i signori Pt 1 e Pt 2 cambiarono versione e confermarono che avevano sconfezionato le dette vaschette per trasformarle, ma che per errore le riconfezionarono senza effettuare alcuna trasformazione;
che il signor PE_3 chiese le etichette della merce ed in un primo momento non furono fornite, dicendo, i ricorrenti, di non sapere dove fossero finite, salvo poco dopo essere fornite dal Pt 2 , il quale disse che erano andate a finire sul banco di lavorazione coperte da altro e, pertanto, non visibili. Le etichette, tuttavia, erano stropicciate;
che, a questo punto, il signor PE 3 presa le vaschette e tutta la documentazione per redigere un verbale dell'accaduto e si spostò nel box ufficio. Nel frattempo, Pt 1 e Pt 2 rimasero da soli nel reparto macelleria ed al rientro del PE 3 azionarono la fonoregistrazione prodotta in atti con il chiaro intento di cercare, maldestramente, di precostituirsi una prova tentando di registrare una sorta di ritrattazione di quanto in precedenza dichiarato.
La società ha, poi, richiamato le disposizioni aziendali in materia di controllo della carne e dei preincartati, evidenziando che era noto a tutti i dipendenti che la violazione delle disposizioni aziendali di cui ai punti da 12 a 17 avrebbe determinato il licenziamento del responsabile, integrando gli estremi di una frode in commercio nel caso di riprezzamento e di collocazione in commercio di sostanze destinate all'alimentazione pericolose alla salute pubblica nel caso di prodotto avariato o tenuto per un periodo superiore alla shelf life indicata dall'azienda e sopra riportata, nonché la disarticolazione della tracciabilità
e del sistema di tutela del patrimonio aziendale e del consumatore, espressamente dichiarate dall'azienda come primarie ed inderogabili. La società ha dedotto la inconferenza della osservazione avversaria a tenore della quale la carne in discussione apparteneva ad un lotto "da consumare entro il 22.6.22", evidenziando che il processo di alterazione dei prodotti carnei è accelerato dalla relativa esposizione, manipolazione o conservazione, sicché è del tutto normale che, nel caso in cui la carne sia prelevata dal lotto cui appartiene, si deteriori in tempi inferiori rispetto a quelli previsti per il lotto intero.
Esponeva che nessuna stranezza fosse ravvisabile nella circostanza che la bolla di scarto delle fette di IN di cui si discute sia stata emessa soltanto alle 10,34 e ciò in quanto solo nella mattinata del 18.6.20, gli ispettori si sono potuti avvedere che tali fette di IN, contenute nelle vaschette illecitamente riprezzate dai ricorrenti, si erano deteriorate e, perciò, hanno provveduto ad avviare la procedura di scarto, che culmina con l'emissione della relativa bolla ad opera dell'assistente di filiale.
Ha ribadito che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la mattina del 18 giugno
2020, quando intervennero gli ispettori per la verifica, al banco erano esposte le quattro confezioni di fesa di IN in questione, mentre le ulteriori fette di fesa furono esposte dai ricorrenti sul banco solo nel successivo corso della mattinata.
La società resistente ha richiamato le disposizioni del c.c.n.l. di settore e del regolamento disciplinare, al fine di giustificare la legittimità del licenziamento, ribadendo la gravità delle condotte poste in essere dai ricorrenti, evidenziando che le inadempienze riscontrate sono particolarmente gravi e riguardano, peraltro, prodotti destinati all'alimentazione umana, tali da integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 515 e 444 del c.p., richiamando giurisprudenza penale e civile a sostegno.
Sulla fonoregistrazione prodotta dai ricorrenti, la società ha evidenziato che trattasi di appena qualche minuto a fronte di circa due ore di conversazione, di talché è evidente la limitatissima portata della stessa, altro non è che il disperato tentativo dell'autore della stessa di sovvertire quanto indubbiamente in precedenza dichiarato in ordine al riprezzamento ed alle ragioni addotte dagli stessi ricorrenti (errore di esecuzione, confusione) ed al rinvenimento delle etichette.
Ha evidenziato, quindi, che la sanzione espulsiva è ampiamente giustificata ed adeguata alla gravità della condotta, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. In via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del licenziamento, ha eccepito che non può trovare applicazione il regime della tutela reale di cui alla L. 300/1970, potendosi al più liquidare solo un indennizzo non superiore a 4 mensilità in considerazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti (poco più di due anni). Ancora in via subordinata, qualora i licenziamenti fossero dichiarati illegittimi, dal quantum debeatur, andrebbe detratto quanto percepito per eventuale nuova occupazione trovata dai ricorrenti, nonché quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione (c.d. aliunde perceptum) ed andrebbe operata la riduzione del risarcimento, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 2 C.C., per non aver i ricorrenti provato di essersi attivati per trovare un'altra occupazione.
3- La causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e all'udienza del
04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, viene decisa come segue.
4- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1 L'oggetto della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento è che i dipendenti Pt 2 e Pt 1 avrebbero violato le disposizioni aziendali aggiornando la data di confezionamento di due vaschette di fesa di Pt 4 con data preincartato 16 giugno 2020 per complessivi Kg 0,950, ridatandola al 18 giugno 2020, merce che, come confermato dal colore scuro e dal cattivo odore, non poteva essere oggetto né di riprezzamento, né di rilavorazione, oltre ad aver violato la procedura di tracciabilità.
4.2- La complessiva valutazione dell'istruttoria svolta ha dato sostanziale conferma delle contestazioni mosse ai ricorrenti dal datore di lavoro. 4.3- Il teste PEsona 3 sentito all'udienza del 09.11.2011, dipendente della CP 1 con la qualifica di responsabile controllo della qualità, ha riferito di trovarsi nel punto CP_1 di Milazzo già dal 17 giugno per effettuare dei controlli della merce in vendita e che la sera del 17 aveva constatato, mediante foto, la presenza nel banco frigo delle carni di due vaschette di fesa di IN datate 16 giugno 2020. La mattina del 18 giugno, intorno alle 08.30, ha dichiarato di aver constatato che le due confezioni di IN con data 16 giugno erano state sostituite con due vaschette datate
18 giugno;
ha ricordato che le due confezioni pesavano circa 0,500 Kg ciascuno e di aver notato che il colore della carne era un po' più scuro del normale e l'odore della carne era rancido.
Il teste ha riferito che il controllo presso il punto vendita di Milazzo era stato programmato da circa 10 giorni prima;
ha riferito che l'ispezione sia del 17 giugno intorno alle 23 che del successivo 18, intorno alle 8,30, fu eseguita insieme all'ispettore
Persona 4 Ha riferito che al loro arrivo il giorno 18 giugno, alle ore 8,30, i
.
ricorrenti erano già in servizio presso il supermercato e di non sapere quale fosse l'orario iniziale poiché in alcuni punti vendita iniziano a lavorare alle 6, in altri dopo le 6.
Il teste ha confermato le circostanze da n. 6 an 22 (eccetto sub. 16 circostanza non ammessa) della memoria di costituzione: [ovvero che nella mattina del 18 giugno erano esposte quattro confezioni di fesa di IN -le due confezionate in data 17.06.2020 ed altre due con data incarto
18.06.2020-; che chiese la bolla degli scarti della mattina del 18.06.2020 e che la bolla scarti predisposta alle ore 7,34 non includeva alcuna confezione di fesa di IN ma solo Parte_5
coniglio porzionato, filetto bovino adulto, involtini suino provola e cipolla, macinato scelto Parte_5 PE cipollata siciliana e pollo busto Halal CF x4; che a questo punto i signori e PE 1 entrarono nel reparto macelleria e chiesero chi avesse effettuato la lavorazione della fesa di IN e che in un primo momento il signor Pt 2 affermò di aver lui eseguito la lavorazione;
che alla contestazione del riprezzamento delle due vaschette in considerazione sia dello stato della merce che del fatto che le confezioni del 16, non erano esposte al banco né scartate, il Pt 2 replicò negando di averlo effettuato, PE trattandosi di merce che avevano lui ed il Pt 1 appena lavorato, accusando il di averle messe
-
lui; che chiese ai signori Pt 1 e Pt 2 di esibirgli la busta del sottovuoto della fesa di IN che dicevano di aver lavorato;
che i signori Pt 1 e Pt 2, tuttavia, non esibirono alcuna busta del sottovuoto, la quale non fu ritrovata neppure nel bidone e che non vi erano tagli aperti di fesa, né il foglio di tracciabilità evidenziava avvenute lavorazioni di fesa di IN;
che nel bidone furono rinvenute le due vaschette, prive però del relativo contenuto, della detta fesa;
che a fronte dell'emergere delle circostanze di cui sopra i signori Pt 1 e Pt 2 cambiarono versione e dichiararono che avevano sconfezionato le dette vaschette per trasformarle, ma che per errore le riconfezionarono senza effettuare alcuna trasformazione;
che chiese le etichette della merce ed in un primo momento non furono fornite dicendo di non sapere dove fossero finite, salvo poco dopo essere fornite dal Pt 2 , il quale disse che erano andate a finire sul banco di lavorazione coperti da altro e, pertanto, non visibili;
che le etichette erano stropicciate;
che, al fine di rietichettare la merce, è sufficiente poggiare le vaschette sulla pesatrice presente in macelleria, che emette automaticamente le nuove etichette con la nuova data;
che solo nella mattinata del 18.6.20 gli ispettori si sono avveduti che le fette di IN di cui si discute, contenute nelle vaschette riprezzate dai ricorrenti, si erano deteriorate e, perciò, hanno provveduto ad avviare la procedura di scarto, che culmina con l'emissione della relativa bolla ad opera dell'assistente di filiale;
che le disposizioni aziendali in materia di controllo della carne impongono agli operatori di macelleria, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, fermo restando il limite inderogabile della Parte_6 determinato dall'assicurazione qualità, di controllare quotidianamente le singole confezioni per verificare che le referenze non abbiano subito alterazioni (presenza di siero, rigonfiamento della confezione, colore differente da quello effettivo); che le confezioni ancora idonee possono essere lasciate per le vendita, mentre tutte le confezioni che presentano alterazione devono essere ritirate dalla vendita, sconfezionate e avviate allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale;
che le disposizioni aziendali vietano, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, di tenere esposto nel banco frigo il macinato e i prodotti da esso derivati per più di due giorni, compreso quello del confezionamento, e alla fine del secondo giorno o al più all'inizio del terzo giorno, ma comunque prima dell'apertura, devono essere eliminati avviando la procedura di gestione degli scarti, con verifica, in contraddittorio con l'assistente di filiale, emissione della bolla di scarto e stoccaggio del rifiuto all'interno del bidone a chiusura ermetica destinato allo smaltimento dei sottoprodotti di originale animale;
che le disposizioni aziendali vietano, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, di tenere esposto nel banco frigo la carne fresca affettata, come tutte le altre referenze (con l'eccezione del macinato e dei prodotti da esso derivati, per il quale vale quanto indicato al punto precedente), per più di tre giorni, compreso quello del confezionamento, e alla fine del terzo giorno o al più all'inizio del quarto giorno, ma comunque prima dell'apertura, devono essere eliminati avviando la procedura di gestione degli scarti, con verifica, sempre in contraddittorio con l'assistente di filiale, emissione della bolla di scarto e stoccaggio del rifiuto all'interno del bidone a chiusura ermetica destinato allo smaltimento dei sottoprodotti di originale animale;
che le disposizioni aziendali consentono, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, la lavorazione di un prodotto carneo con trasformazione in un altro (per esempio un busto di pollo può essere trasformato in cosce di pollo), ma si deve tracciare la suddetta trasformazione, tramite il modulo trasformazione ed il prodotto risultante dalla trasformazione non può comunque superare la shelf-life del prodotto trasformato, e così, nell'esempio fatto, se il busto di pollo è confezionato giorno uno e trasformato giorno tre, alla fine dello stesso giorno tre, o al più tardi la mattina del 4 prima dell'apertura, deve comunque essere gestito come scarto;
che le disposizioni aziendali vietano, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, espressamente lo sconfezionamento del preincarto ed il riconfezionamento del contenuto con apposizione nell'etichetta di una data diversa da quella dell'originario preincarto e a questa successiva, con espresso avvertimento che il mancato rispetto della sopra indicata disposizione determina l'avvio del procedimento disciplinare con il licenziamento a carico del dipendente;
che le disposizioni aziendali nel caso di merce non idonea o che comunque ha superato la shelf-life impongono all'addetto di macelleria, ora come ai tempi dei fatti di causa come prima, di avvisare immediatamente l'assistente di filiale per la verifica della merce in contraddittorio con quest'ultimo e la compilazione della bolla di scarto da parte dell'assistente o facente funzioni e che subito dopo la redazione della bolla scarti da parte dell'assistente di filiale il prodotto deve essere collocato all'interno del bidone categoria C].
In relazione alla circostanza n. 23) ( Vero o no che l'importanza degli adempimenti descritti e l'assoluta priorità in tal senso nell'espletamento delle mansioni era stata costantemente segnalata, sin dalla formazione effettuata in occasione dell'assunzione e anche successivamente, ai signori Pt 1 e
Pt 2 come a tutti gli altri addetti, da parte dei suoi diretti superiori (assistente di filiale, capo settore, responsabile qualità), avendo espressamente evidenziato che la violazione delle disposizioni di cui ai superiori punti da 17 a 23 avrebbe determinato il licenziamento del responsabile integrando gli estremi di una frode in commercio nel caso di riprezzamento e di collocazione in commercio di sostanze destinate all'alimentazione pericolose alla salute pubblica nel caso di prodotto avariato o tenuto per un periodo superiore alla shelf life indicata dall'azienda e sopra riportata, nonché la disarticolazione della tracciabilità e del sistema di tutela del patrimonio aziendale e del consumatore, espressamente dichiarate dall'azienda come primarie ed inderogabili?), il teste ha dichiarato di avere lui stesso provveduto alla formazione dei ricorrenti al momento della loro assunzione, istruendoli sulla procedura da seguire per la messa in commercio della carne. Ha confermato, poi, la circostanza n. 24, ovvero che il codice disciplinare, il codice etico, il regolamento aziendale, la disposizione del 07.04.2016, le istruzioni operative per la gestione degli incarti e per la gestione scarti nel punto vendita di Milazzo sono stati sempre affissi nella bacheca collocata all'interno dell'ufficio ove è posizionato il badge.
Il teste ha infine precisato di non aver messo gli asterischi sulle due vaschette di IN perché la sera del 17 giugno, oltre ad un leggero imbrunimento della carne, ha ritenuto che potesse essere messa in vendita e di essersi avveduto soltanto la mattina seguente che la carne aveva anche un odore rancido.
In merito alla differenza di peso di 25 gg di una delle due vaschette di fesa di IN, ha chiarito che il calo di peso è dovuta alla perdita di acqua della carne.
4.4- Quanto riferito dal teste PEsona 3 ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste Testimone 1 all'udienza del 10.05.2022, caposettore merceologico carni da febbraio 2016.
Il PE 1 ha confermato che la mattina del 18 giugno stava procedendo ad un controllo della carne insieme al dott. PE 3 sia nelle celle che nei banchi vendita e di aver notato che alcune vaschette di fese di IN presentavano un colore più scuro del normale e di aver quindi proceduto al controllo del confezionamento, avvedendosi, da un controllo sui files in loro possesso, che la carne in questione era stata datata 16 giugno e successivamente ridatata 18 giugno. Il teste ha riferito di aver chiesto, insieme al PE_3 chi avesse proceduto alla lavorazione della carne ed al relativo riprezzamento e
"entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di aver effettuato tali attività; anzi in primo momento aveva dichiarato di essere stato solo il IR e successivamente lo hanno dichiarato entrambi".
Il teste ha riferito che all'epoca dei fatti vi era anche un altro macellaio che però non era presente la mattina del 18 giugno. Ha aggiunto "non abbiano effettuato altri controlli perché i dipendenti avevano ammesso di aver lavorato la carne". In relazione allo stato della carne, il teste ha riferito che avevano notato "già la sera del 17 che le due confezioni di fesa di IN avevano un colore diverso da quello delle altre confezioni, ma poiché non erano in scadenza non abbiamo messo l'asterisco sull'allegato 8". Ha aggiunto che la mattina seguente, intorno alle 8:30, lui ed il PE 3 sono tornati in supermercato e lì erano presenti i ricorrenti che già lavoravano, non sapendo dire quando abbiano iniziato. Ha riconosciuto le due vaschette di fesa di IN nell'allegato fotografico n. 10 della memoria di costituzione. Il teste ha precisato che "poiché abbiamo riferito al IR che non si trovavano le vaschette datate 16/6/20, il IR modificò la sua versione, dicendo che la carne era stata lavorata da lui e dal Pt 1
Preciso che, inizialmente, il IR ammise di aver riprezzato la carne. Anche il successivamente ammise di aver lavorato e riprezzato la carne. Entrambi i Pt 1
ricorrenti ci riferivano che la carne di fesa di IN doveva essere lavorata entro il
18/6/20, ma poiché si erano confusi, anziché trasformarla avevano modificato la data di preincarto. A prescindere dalla data di preincarto, qualora il prodotto non abbia determinati requisiti di colore e di odore, non può essere trasformata. Quella fesa di IN non poteva essere trasformata perché non aveva i requisiti richiesti. La fesa di IN era confezionata con una pellicola microforata per cui si poteva sentire l'odore della carne". Il PE_1 ha aggiunto che i ricorrenti non hanno esibito la busta del sottovuoto, che non fu ritrovata nemmeno nel bidone degli scarti, così come non fu rinvenuto il foglio di tracciabilità relativo alla lavorazione della fesa di IN.
Il PE 1 ha confermato che nel bidone furono rinvenute le vaschette vuote, affermando che la fesa di IN era stata posizionata su due vaschette nuove con la data del
18.06.20.
Il teste ha confermato le circostanze di prova articolate da parte resistente in memoria ed ha aggiunto che la mattina del 18 giugno lui ed il PE 3 si sono accorti che la carne di IN era deteriorata e di aver quindi provveduto a trattarla come scarto e la relativa bolla è stata emessa dal responsabile della filiale.
5- I ricorrenti hanno, nelle loro difese, sostenuto che:
a) differiva il peso delle vaschette di fesa di IN, così come differivano le nervature e le caratteristiche dei tagli di carne.
Orbene, nell'elenco delle rilevazioni del 17 giugno 2020 ore 23,00 sono inserite quattro vaschette di fesa di IN (cfr all. B2 del ricorso): 2 confezionate il 17 giugno e 2 confezionate il 16 giugno.
L'indomani mattina le confezioni di IN sono sempre quattro, come riferito dai testi Per 3 e Pt 3 ovvero quelle confezionate il 17 giugno e ad altre due "nuove" confezionate il 18 giugno, mentre non sono state rivenute, la mattina seguente, le confezioni che la sera precedente erano datate 16 giugno, confezioni che non risultano presenti nemmeno nella bolla degli scarti del 18 giugno delle ore 07.34 (doc.11 memoria di costituzione e doc. B4 ricorso).
Le due confezioni “nuove" datate 18 giugno presentavano sostanzialmente lo stesso peso di quelle che, la sera precedente, erano datate 16 giugno e la lieve di differenza di peso rilevata è stata logicamente spiegata dal teste PE_3 come un calo dovuto al rilascio di acqua da parte della carne.
Che fossero solo quattro le confezioni di IN esposte nel banco la sera del 17 giugno trova conferma nell'elenco delle rilevazioni, non contestato dai ricorrenti.
b) I ricorrenti hanno poi sostenuto che la mattina del 18 giugno erano esposte anche molte altre confezioni di IN, oltre quelle per cui è causa. ,escusso all'udienza del 09.11.2021, ha Sulla circostanza il teste Testimone_2
riferito di trovarsi presso il punto vendita in Milazzo in un giorno della metà di giugno
2020, intorno alle 9 del mattino, e di trovarsi precisamente vicino al banco frigo della carne e di aver visto i ricorrenti con altre due o tre persone ma di non sapere l'oggetto della conversazione e chi fossero;
dopo aver messo sul carrello il vassoio della carne bianca, fesa di IN, i ricorrenti gli hanno detto che non poteva acquistare la carne, né potevano metterla in vendita perché era in corso un controllo;
ha aggiunto che il colore della carne bianca di quel mattino posta nel bancone sembrava tutta normale, tant'è che ero intento ad acquistarli. Se non ricordo male nel bancone c'erano circa 10 confezioni di IN. PE quanto io ricordi la carne che io ho messo nel carrello non era scaduta.
Si osserva che la deposizione del teste Tes 2 risale a fatti verificatesi intorno alle 9 del mattino (verso le ore 09:00), come dallo stesso dichiarato, mentre l'ispezione mattutina da parte del PE 3 e del PE 1 si è svolta intorno alle 8,30.
Quindi non può escludersi che, al momento dell'accesso del Tes_2, i macellai avessero lavorato ed esposto altra carne.
Del resto, lo stesso Tes 2 ha riferito che, dopo aver posizionato sul carrello il vassoio delle carni bianche, fesa di IN, i ricorrenti gli dissero che non poteva acquistarlo e non potevano metterli in vendita perché erano in corso dei controlli: quindi se ne può logicamente inferire che quanto visto dal Tes 2 si riferisca ad un momento successivo rispetto all'avvio dei controlli da parte del PE 3 e del PE 1 iniziato intorno alle 08,30 del mattino del 18 giugno.
La deposizione del teste, quindi, non appare utile a sconfessare la ricostruzione dei testi
PE 3 e Pt 3
c) I ricorrenti, in ricorso, hanno sostenuto che avevano esibito la busta del sottovuoto, che era stata presa in consegna dagli ispettori.
Tale circostanza è stata smentita da quanto dichiarato dal teste PE 3 e dal teste PE 1
i quali hanno riferito che, invece, la mattina del 18 giugno fu chiesto ai signori Pt 1
e Pt 2 di esibire la busta del sottovuoto della fesa di IN che dicevano di aver lavorato ma che loro non esibirono alcuna busta del sottovuoto, la quale non fu ritrovata neppure nel bidone e che non vi erano tagli aperti di fesa, né il foglio di tracciabilità evidenziava avvenute lavorazioni di fesa di IN.
d) I ricorrenti hanno dedotto che nel bidone non fu rinvenuto nulla di anomalo: tale circostanza è smentita dalla deposizione dei testi PE 3 e Pt 3 i quali hanno confermato che nel bidone furono rinvenute le due vaschette di fesa, prive però del relativo contenuto.
e) I ricorrenti hanno sostenuto che il PE_3 aveva intimato loro di produrre le etichette originarie delle due vaschette, quelle con data preincarto 16 giugno, etichette che, dopo lunghe ricerche, “miracolosamente" spuntavano fuori dal mazzo di documenti di cui il
PE 3 si era impossessato prima di andare a discutere col PE 1 in ufficio (cfr pag.
10 del ricorso, punto 15).
La circostanza appare smentita da quanto dichiarato dai testi PE 3 e Pt 3 i quali hanno, invece, dichiarato che le etichette della merce, in un primo momento, non furono fornite dicendo di non sapere dove fossero finite, salvo poco dopo essere fornite dal
Pt 2 il quale disse che erano andate a finire sul banco di lavorazione coperte da
,
altro e, pertanto, non visibili, confermando altresì che le etichette erano stropicciate.
Tale circostanza trova, peraltro, sostanziale riscontro nella fonoregistrazione prodotta in atti dagli stessi ricorrenti.
f) In merito alla fonoregistrazione, non può non evidenziarsi che la stessa non attiene a tutti i momenti dell'ispezione mattutina del 18 giugno, ma “fotografa" solo i momenti finali dell'accaduto, per 4 minuti e 43 secondi, allorquando il PE 3 stava procedendo a redigere il verbale ispettivo;
di talchè, essa non può che offrire una visione solo parziale e limitata dell'accaduto.
Dall'ascolto della registrazione, non appare che il dott. PE 3 abbia usato un tono intimidatorio nei confronti dei dipendenti.
Il colloquio tra il PE 3 e i due dipendenti si avvia con un tono "istituzionale" dell'ispettore che li avvisa che, come da procedura, deve sospenderli cautelarmente.
Quindi la comunicazione della sospensione viene effettuata immediatamente, all'inizio del colloquio (cfr audio), a cagione dei fatti contestati, e non già perché i dipendenti si sarebbero rifiutati di sottoscrivere il verbale contenente l'ammissione dell'addebito dovuto ad una svista, come dedotto in ricorso.
Poi nel corso dei pochi minuti di registrazione, l'ispettore, più che usare un tono intimidatorio, sembra "perdere la pazienza" a fronte della negazione, da parte dei ricorrenti, di quello che sostiene essergli stato detto in precedenza e, ancor di più perde la pazienza, quanto il IR nega di essere stato lui a dargli le etichette.
Il PE 3 dice di aver eseguito la notte precedente un controllo e di aver riscontrato l'anomalia per cui è causa e comunica loro che, come da procedura, deve sospenderli in maniera cautelare. Il Parte 2 dice: "Noi abbiamo dichiarato tutte cose insolite, cose che pensiamo che sono potute succedere non che non che è stato in quel modo...".
PE_3 dice: “Io ho scritto in data 17 giugno 2020 alle ore 23 circa io sottoscritto [...] procedevo ad un controllo [ ]PEsona 3
IR Con il collega PEsona 5 giusto c'era anche lui...
PE 3 - Ah no, era un pro forma, dopo lo tagliamo... Ad un controllo (???) chiuso atto a verificare la qualità e corretta lavorazione delle carni all'interno del laboratorio di macelleria affinché il consumatore possa sempre comprare carne fresca e sicura. Si è proceduto a fotografare e registrare tramite modulistica allegata giacenze tutte le vaschette preincartate presenti all'interno dei banchi refrigerati, carni rosse e bianche.
In data 17, ieri, erano esposte due vaschette di fesa di IN (vedi foto allegate), quelle che vi ho fatto vedere, con data preincarto 16 e in maniera fraudolenta -in maniera fraudolenta vuol dire andando contro procedura- e disattendendo.... i Sig. consapevoli di disattendere la proceduraParte 1 e Parte_2
aziendale...'
Il IR risponde: "No, no, no, non siamo consapevoli perché noi abbiamo detto "è
potuto essere"...
Orbene, vi è legittimamente da chiedersi, a cosa si riferisca il Pt 2 laddove dice di aver detto "è potuto essere”, se non probabilmente al fatto che prima, fuori dalla registrazione, avrebbe reso una differente versione dell'accaduto, anche solo in via ipotetica e possibilistica?
Più vanti il PE 3 dice: "A me mi dispiace questa situazione...Io devo fare il mio lavoro.
Poi io l'ho ascoltata, l'ho ascoltata quello che mi ha detto e ho anche scritto qui... I
Sigg.ri e dichiarano che trattasi di una svista durante ... Mi haParte 1
....
parlato di questo lei?"
E Pt 2 risponde: "Si si, noi abbiamo. L'unica cosa che ....."
PE 3 "Una svista, un errore"
IR: "Bravo, perfetto" (si sente in sottofondo) Per 3 PE 6 vuol dire un errore. Io glielo ho scritto, di solito non lo scrivo" (come a voler in un certo senso mitigare la posizione dei dipendenti)
IR: "PEò purtroppo dopo tutto quello che è successo io non posso dire che è una svista. Ma dopo tutte le cose incongruenti che sono successe nelle settimane scorse io posso pensare che è fatta una cosa pure apposta, che io non l'ho fatto, che le etichette..." E allora, il IR in un primo momento pare confermare di aver detto essersi trattato di una svista, di un errore, salvo, poi aggiungere che dopo tutto ciò che è successo, potrebbe pensare essersi trattata di una "cosa pure apposta".
PE 3 continua: "Ma se le etichette me le ha date lei ?"
E Pt 2 risponde: "Le etichette le abbiamo trovate sul banco, giusto? non gliele ho date io. Si cercavano perchè lei non trovava.“.
Quindi, è lo stesso IR che conferma che le etichette sono state trovate sul banco, diversamente da quanto dedotto in ricorso, laddove invece è stato sostenuto che le etichette, dopo lunghe ricerche, “miracolosamente” spuntavano fuori dal mazzo di documenti di cui il PE_3 si era impossessato prima di andare a discutere col PE_1 in ufficio.
Più avanti il IR dichiara che le etichette non sono state date da lui ma che sono state trovate sul tavolo (Io non glielo ho date. Si sono trovate sul tavolo) e anche l'altro lavoratore, conferma che erano appoggiate sul tavolo.Pt 1 Poi il Pt 2 più avanti, a fronte della dichiarazione del PE 3 che la situazione si '
poteva sistemare e che loro la vogliono evidentemente sistemare a modo loro, dice "non cerchiamo di evidenziare la situazione per com'è, è inutile, picchi una svista, non è che...".
E il PE 3 replica: Pt 2 tu me le hai date le etichette in mano a me? Chi me le ha date le etichette?".
E il IR risponde: "Ascolti abbiamo detto meno male, PE_7"
E il PE 3 "meno male che le abbiamo trovate"
E il IR: "giraumu supra u bancu e si sono trovate"
Si sovrappongono le voci e il PE 3 dice: “meno male che le abbiamo trovate, eccole, tagliate col coltello". Il Pt 2 dice: "giraumu e si sono trovate queste etichette..."
La registrazione si conclude con la comunicazione che i dipendenti sono ufficialmente sospesi.
Quindi, dall'ascolto della fonoregistrazione, sembrerebbe emergere che i dipendenti, in un primo momento, avrebbe dichiarato che poteva essersi trattato di una svista, di un errore, salvo poi - a registrazione avviata- dire che, visto ciò che era accaduto nelle settimane precedenti, poteva trattarsi di "una cosa pure apposta".
Entrambi poi ammettono che le etichette furono trovate sul banco, diversamente da quanto sostenuto in ricorso. 6 Ritiene il Tribunale che gli elementi evidenziati dai ricorrenti non siano decisivi al fine di sostenere l'illegittimità del licenziamento :
I ricorrenti hanno sostenuto l'assenza di alcun interesse (cui prodest) a porre in essere 6.1-
una tale condotta proprio mentre era in corso l'ispezione la mattina del 18 giugno.
Si osserva, innanzitutto, che sia il teste PE_3 che il teste PE 1 hanno riferito che la mattina del 18 giugno, quando ebbe inizio l'ispezione, intorno alle 8,30, i dipendenti
Pt 2 e Pt 1 erano già a lavoro.
Il fatto che possa trattarsi di un'azione non utile per loro, non esclude che la stessa possa essere accaduta, come confermato dai testi PE 3 e Pt 3
Del resto, non si spiegherebbe altrimenti che la sera del 17 giugno le vaschette di fesa di IN erano quattro (due del 16 giugno e due del 17 giugno) e la mattina del 18 giugno, intorno alle 8:30, le vaschette di fesa erano sempre quattro, secondo quanto riferito dai testi PE 3 e PE_1 due del 17 giugno e due del 18 giugno.
C'è da chiedersi: che fine hanno fatto le vaschette del 16 giugno, che risultavano in elenco la sera del 17, se non ci sono più nel banco della carne la mattina seguente e non figurano neanche tra gli alimenti inclusi nella bolla di scarto del 18 giugno ore 07,34 ?
Nessuna valida spiegazione è stata fornita dai ricorrenti.
6.2- Non può poi farsi a meno di evidenziare che i ricorrenti, diversamente da quanto allegato in ricorso, hanno sostanzialmente ammesso, come emerge dalla fonoregistrazione in atti, che le etichette del 16 giugno sono state rinvenute sul banco di lavoro e non saltate fuori
"miracolasamente” dal mazzo di documenti dell'ispettore PE 3
I testi PE 3 e Pt 3 hanno confermato che le vaschette vuote, senza carne, sono state rinvenute nel bidone e che le etichette sono state rinvenute sul banco di lavoro.
Irrilevante è che la carne potesse essere in vendita entro i 3 giorni dalla data recata 6.3-
dall'etichetta di preincarto.
I ricorrenti hanno dedotto che l'etichetta originaria recava la data del 16/06/2020 e quindi la fesa di IN la mattina del 18/06/2020 poteva ancora essere posta in vendita. La circostanza è irrilevante, così come quella secondo cui che la scadenza del lotto a cui apparteneva la carne fosse quella del 22.06.2020, posto che ai dipendenti è stato contestato anche di aver proceduto alla ri-prezzatura e ri-datazione di uno stesso prodotto, condotta di per sé contraria alle regole aziendali.
Il fatto che non sia stato mossa alcuna contestazione sullo stato di conservazione della 6.4-
carne la mattina del 18 giugno, non può desumersi dalla registrazione audio prodotta in atti, che "fotografa" solo i momenti finali dell'accaduto. PEaltro, nella contestazione dell'addebito del 19 giugno -sede in cui sono stati definitivamente consacrati i fatti contestati si fa espresso riferimento allo stato di conservazione del prodotto che, per colore ed odore, non poteva essere messo in vendita, come confermato dai testi PE 3 e PE 1
Nessuna prova della falsità degli addebiti loro mossi emerge -come sostenuto dalla 6.5-
stessa documentazione prodotta dalla società in sede cautelare ed in particolare dalla rilevazione del 17 giugno 2020, laddove il PE 3 ed il Per 1 nell'elencare le
"referenze" presenti nel banco, hanno contrassegnato con asterisco (*) le confezioni di merce per le quali, l'indomani 18 giugno, sarebbero scaduti i tre giorni, evidenziando che le due confezioni di fesa di IN (che erano comprese nell'elenco stilato la sera del 17) non erano, però, contrassegnate con l'asterisco e nulla di anomalo era stato evidenziato sullo stato di conservazione, sull'aspetto e sull'odore della carne;
evidenziavano che la merce con asterisco corrispondeva quasi interamente con la bolla di scarto redatta il 18.06.2020 alle ore 07.34.
Il teste PE 3 ha precisato, sul punto, di non aver messo gli asterischi sulle due vaschette di IN la sera del 17 giugno perché, oltre ad un leggero imbrunimento della carne, ha ritenuto che potesse essere messa in vendita e di essersi avveduto soltanto la mattina seguente che la carne aveva anche un odore rancido, tant'è che è stata inserita nella bolla degli scarti del 18 giugno redatta successivamente (doc. B 5 ricorso bolla scarti delle
10.34).
La stessa cosa ha riferito il teste PE 1 che ha dichiarato che avevano notato "già la sera del 17 che le due confezioni di fesa di IN avevano un colore diverso da quello delle altre confezioni, ma poiché non erano in scadenza non abbiamo messo l'asterisco sull'allegato 8"; il teste ha aggiunto che la mattina seguente la carne non presentava requisiti di colore ed odore che ne consentissero la messa in vendita ed anche la trasformazione del prodotto;
ha aggiunto che la carne era ricoperta da una pellicola microforata che consentiva di sentirne l'odore.
Non vi sono elementi per ritenere che tale ricostruzione dei fatti non sia veritiera o logicamente contraddittoria, in ragione del normale deperimento della carne a distanza di oltre nove ore (mattina 18 giugno ore 8,30) dal primo rilevamento (sera 17 giugno, ore 23).
Non appare, poi, priva di logica la spiegazione fornita dalla società nella memoria di costituzione, laddove ha evidenziato che, al di là della data di scadenza, la manipolazione delle vaschette, la loro apertura, può portare ad un più rapido deterioramento dello stato della merce.
6.6- I ricorrenti hanno contestato l'addebitabilità dei fatti deducendo che materialmente,
neanche se lo avessero voluto, avrebbero potuto ri-etichettare con nuova data le vaschette di fesa, sostenendo che solo il Direttore del punto vendita o il PE 1 sono in possesso della password per entrare nel sistema informatico che governa la bilancia e così cambiare la data da stampare sull'etichetta.
La circostanza è stata smentita dalla deposizione dei testi PE 3 e Pt 3 i quali hanno confermato, invece, che, al fine di rietichettare la merce, è sufficiente poggiare le vaschette sulla pesatrice presente in macelleria, che emette automaticamente le nuove etichette con la nuova data (circostanza 16 bis, della memoria di costituzione).
Nessuna dimostrazione in contrario hanno fornito i ricorrenti.
Puripotizzando, come sostenuto dai ricorrenti, rispondente al vero che il PE 1 avesse 6.7-
maturato dei sentimenti di astio nei loro confronti, non si comprende, invero, quale sarebbe la ragione di preconcetta avversità che avrebbe dovuto indurre il PE_3 a rendere una versione dei fatti non veritiera.
C'è da chiedersi: quali sarebbero le ragioni dell'astio preconcetto del PE_3
Non viene in alcun modo dimostrato quali sarebbero i motivi che avrebbero dovuto indurre l'ispettore PE_3 a mettere in atto un piano persecutorio nei confronti dei ricorrenti, precostituendo prove e rendendo dichiarazioni non veritiere.
7- Andando alle presunte stranezze evidenziate dai ricorrenti:
7.1 Nessuna stranezza si rinviene nella circostanza che le vaschette di IN
incriminate non figurino nella lista degli scarti del 18 giugno ore 07:34 (doc. B4), salvo, poi, essere inserite nella bolla scarti redatta alle ore 10:34 (doc. B5), atteso che, come confermato dai testi Tes 3e Pt 3 la carne non fosse idonea alla vendita è emerso solo la mattina del 18 giugno (vedi quanto già detto sul punto), quindi appare logico che esse risultassero nella bolla di scarto del 18 giugno ore 10:34.
7.2. Non appare dimostrato, dalle prove raccolte, che la mattina del 18 giugno, alle ore
08:30, fosse esposta tanta altra carne bianca.
La circostanza è stata smentita dai testi PE 3 e Pt 3 ed anche il teste Tes 2, pur avendo detto che nel banco frigo c'erano circa dieci confezioni di IN, ha però dichiarato di essersi recato al supermercato verso le 09.00 e che i ricorrenti gli dissero che la merce non poteva essere acquistata perché erano in corso dei controlli: quindi il teste ha riferito su fatti accaduti in un momento temporalmente successivo rispetto al controllo delle 08:30.
Il documento di tracciabilità prodotto dai ricorrenti (n. A3722 N 0.00 163) potrebbe essere utile a dimostrare, in ipotesi, che essi abbiano lavorato quel lotto di carne nella giornata del 18 giugno, ma non anche che quella merce fosse esposta nel banco della carne alle ore 8,30, al momento della ispezione mattutina da parte del PE 3 e del
PE 1
I testi PE 3 e Pt 3 hanno riferito che vi è stata un'iniziale confessione dell'accaduto,
prima da parte del Pt 2 e poi anche da parte del Pt 1 che hanno confermato di aver lavorato e riprezzato la carne;
salvo, poi, ritrattare la deposizione, riferendo che la carne era stata riposizionata per errore nel banco vendita, mentre era loro intenzione procedere alla trasformazione del prodotto.
I testi PE 3 e Pt 3 hanno invece riferito che la carne, la mattina del 18 giugno, non poteva essere oggetto nemmeno di trasformazione, in quanto oltre al colore più scuro del normale, presentava un cattivo odore.
8- Non sussistono, invero, serie e comprovate ragioni per dubitare dell'attendibilità dei testi Pt 3 e PE 3 i quali hanno entrambi riferito che i due ricorrenti hanno ammesso, in prima battuta, le proprie responsabilità, salvo, poi, cercare di fornire una diversa ricostruzione dell'accaduto.
I ricorrenti sostengono che il PE 1 non fosse presente la sera del 17 giugno e che ciò troverebbe conferma dell'audio-registrazione prodotta in atti.
Dall'ascolto della fonoregistrazione, emerge che il PE 3 nel dare lettura pedissequa del verbale, dice: “In data 17 giugno 2020, alle ore 23:00 circa, il sottoscritto PEsona 3
[...] procedeva ad un controllo (incomprensibile) chiuso atto a verificare ..."; a questo punto il Pt 2 dice: "con il collega Testimone 4 giusto c'era anche lui?" '
e il PE 3 risponde “ah no, no, è un proforma, dopo lo tagliamo questo qua".
Questa frase si potrebbe in effetti prestare ad una non chiara interpretazione, potendosi però anche intendere nel senso che il Parte 7 quale nel dare lettura del verbale proforma aveva dato atto solo della sua presenza nella ispezione serale-, alla domanda del Pt 2 sulla presenza anche del collega PE_1 non risponde che questi non c'era, ma che avrebbe dopo "tagliato” il proforma (espressione impropria), probabilmente a voler intendere che avrebbe rettificato la parte iniziale del verbale.
Questa frase, di per sè, proprio perché si presta ad una non chiara interpretazione, non appare sufficiente a sconfessare la presenza del PE 1 durante la ispezione serale (di cui si dà atto in tutti i provvedimenti successivi), presenza che è stata, invece, confermata da entrambi i testi in sede giudiziale sotto il vincolo del prestato giuramento di legge.
9- Di scarso rilievo appare, poi, l'accaduto del 12 giugno 2020, che non è oggetto di contestazione, per giustificare la correlazione con l'accaduto del 17/18 giugno o le ragioni di risentimento del PE 1 posto che il teste PE_3 ha riferito che il controllo di qualità presso il punto vendita di Milazzo, svoltosi a partire dal giorno 17, era stato programmato circa dieci giorni prima.
E poi, si ribadisce, non si comprende quale sarebbe la ragione di risentimento, di astio, di avversità preconcetta, di cui sarebbe portatore il PE 3 che nessuna correlazione ha avuto con l'episodio del 12 giugno e con quello del 13 maggio.
10- Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare legittimo il licenziamento irrogato ai ricorrenti, atteso che gli elementi evidenziati dai ricorrenti non appaiono tali da sconfessare gli accadimenti come contestati dalla società e pienamente confermati in sede giudiziale dai testi PE_3 e PE_1 condotte come quella di rietichettatura del preincartato di macelleria vietate dalle disposizioni aziendali richiamate ed allegate alla memoria di costituzione (cfr doc.16 e seguenti) e su cui i dipendenti erano stati espressamente formati ( doc. 18 e 19- attestati di formazione di Pt 2 e Pt 1
,
tale da legittimare la massima sanzione espulsiva, in aderenza al dettato dell'art. 238 del
C.C.N.L e degli art. 233 comma 1 e 2 richiamati.
11- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 189/2021 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.000,00 (di cui € 3.000,00 per fase di studio, euro
1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.500,00 per fase istruttoria ed euro 2.500,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04 Aprile 2025.
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano