Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00681/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento di diniego emesso dall’Istituto Comprensivo di -OMISSIS- in data 04/11/2025 prot. n.-OMISSIS-, comunicato in data 04/11/2025, a fronte dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 06/10/2025;
nonché per l’accertamento:
del diritto d'accesso dell'istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. SS MP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 06/10/2025 la docente -OMISSIS- chiedeva all’Istituto Comprensivo -OMISSIS- l’accesso a “ tutte le dichiarazioni dei genitori, o qualsiasi altra documentazione, verbali o altro, nei confronti dell'insegnante -OMISSIS- relativi all’anno scolastico 2024-25” nonché a “tutta la documentazione relativa al parziale spostamento dell'insegnante in classe diversa da quella dell'anno scorso, con dimezzamento dell'orario nella classe IV B […] e il completamento orario in altra classe, con altro allievo ”.
La richiesta era motivata dall’esigenza – come espressamente indicato – di tutelare i propri diritti lavorativi, personali e professionali, anche con riferimento alla propria dignità e immagine, essendo venuta a conoscenza di affermazioni rese nei suoi confronti al punto da aver determinato il suo parziale allontanamento dalla classe.
Con provvedimento del 04/11/2025, prot. n. -OMISSIS-, l’Amministrazione respingeva l’istanza affermando che “ non essendo in corso procedimento disciplinare in danno della Sua assistita, ed essendo l’assegnazione dei docenti alle classi atto del -OMISSIS- […] non si ravvisano allo stato elementi sufficienti per accogliere la richiesta di accesso ad atti ”.
Avverso tale diniego la docente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., sostenendo che l’Amministrazione non avesse contestato l’esistenza degli atti richiesti, ma si fosse limitata a richiamare ragioni estranee rispetto a quelle poste a fondamento dell’istanza, che riguardavano esclusivamente le dichiarazioni e segnalazioni rese nei suoi confronti.
L’Amministrazione si costituiva sostenendo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’accesso perché mancherebbe un interesse diretto, concreto e attuale; affermava inoltre che le segnalazioni ricevute erano generiche, informali e prive di elementi circostanziati, richiamando la circostanza che non vi fosse alcun procedimento disciplinare e che la rimodulazione dell’orario fosse stata preventivamente condivisa con la docente.
Questo Tribunale, con l’Ordinanza n. -OMISSIS- del 2026, ordinava all'Amministrazione resistente di depositare una relazione di chiarimenti in merito all'esistenza degli atti e documenti oggetto dell'istanza ostensiva della ricorrente, con particolare riguardo:
a) alle segnalazioni pervenute al -OMISSIS- da parte della rappresentante di classe, relative alla classe 3^B della Scuola primaria nell'anno scolastico 2024/25;
b) agli atti, anche di natura informale, formati o comunque detenuti dall'Istituto in relazione alle predette segnalazioni e alla conseguente rimodulazione dell'assegnazione oraria della docente ricorrente;
c) all'eventuale documentazione relativa al colloquio svoltosi nella prima settimana del settembre 2025 tra il -OMISSIS- e la docente -OMISSIS-;
d) a qualsivoglia atto o documento, comunque denominato, da cui risultino le ragioni poste alla base della diversa assegnazione delle classi per l'anno scolastico 2025/26 rispetto all'anno precedente;
L’Amministrazione, in adempimento all’Ordinanza n. -OMISSIS- del 2026, confermava l’esistenza delle segnalazioni, specificando che le stesse provenivano dalla rappresentante di classe, e descriveva il loro contenuto, pur definendole generiche; aggiungeva che non era stata svolta alcuna verbalizzazione del colloquio con la docente e che l’unico documento custodito consisteva nella stampa di e‑mail della rappresentante di classe. Ribadiva infine che detta documentazione sarebbe da qualificarsi come comunicazione “personale e riservata”.
La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
Come evidenziato, l’Amministrazione contesta la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, sostenendo che la docente non abbia indicato un adeguato nesso di strumentalità con una situazione giuridicamente tutelata e che l’accesso non possa riguardare comunicazioni informali prive dei requisiti dell’atto amministrativo.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
In primo luogo, l’interesse della docente risulta chiaramente e puntualmente esplicitato nella motivazione dell’istanza, dove si afferma che l’accesso è richiesto per “ tutelare i propri diritti lavorativi e i propri diritti personali, ivi compresi […] quelli relativi alla dignità professionale e all’immagine, avendo contezza di quanto affermato nei Suoi confronti tanto da provocare un parziale allontanamento dalla classe ove insegnava e individuare gli autori delle dichiarazioni ”.
Si tratta di un interesse immediatamente collegato alle dichiarazioni rese sulla sua persona, le quali – come ammesso dalla stessa Amministrazione – sono state poste a base della rimodulazione dell’assegnazione oraria.
È dunque evidente il collegamento tra la situazione giuridica dell’istante e la documentazione richiesta: la docente mira a conoscere le affermazioni che la riguardano e che hanno inciso sulla sua posizione lavorativa. Ciò è più che sufficiente a integrare l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 l. 241/1990.
Quanto alla pretesa “informalità” delle segnalazioni, essa non incide sulla loro ostensibilità, poiché l’accesso documentale riguarda qualunque documento detenuto dalla PA, indipendentemente dalla sua formalizzazione.
Quanto al merito, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego in quanto motivato con argomentazioni non pertinenti rispetto all’oggetto dell’istanza.
La doglianza è fondata.
Il diniego individua due ragioni: assenza di procedimento disciplinare e natura privatistica dell’atto di assegnazione alle classi. Tuttavia, entrambe non si confrontano con l’effettivo oggetto dell’accesso, che era limitato all’acquisizione delle segnalazioni e della documentazione utilizzata per giustificare lo spostamento della docente.
L’Amministrazione non contesta l’esistenza della documentazione richiesta, anzi, conferma l’esistenza almeno delle e‑mail inviate dalla rappresentante di classe e del loro utilizzo nelle valutazioni del -OMISSIS-.
Non appare dunque ragionevole sostenere che tali documenti non siano ostensibili: essi sono detenuti dalla PA, riguardano direttamente l’interessata e hanno inciso sulla sua posizione professionale. Ciò è sufficiente a radicare il suo diritto di accesso.
La qualificazione delle e‑mail come “personali e riservate” non è idonea ad escluderne l’ostensione nei confronti del soggetto cui si riferiscono; né il carattere generico delle segnalazioni può legittimare il diniego, giacché la ricorrente ha diritto di conoscere anche dichiarazioni prive di riscontri, proprio perché potenzialmente lesive della propria immagine.
Acclarato il diritto all’ostensione, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti per poter disporre l’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti eventualmente menzionati nella documentazione da ostendere, come richiesto, in udienza, dal difensore dell’Amministrazione resistente.
Come ribadito, anche recentemente, dalla giurisprudenza “ Il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione. Non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione che in questo caso difetta del tutto, circa la sussistenza di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione ” (cfr. Cons. Stato, Sentenza n. 1199 del 2026).
L’Amministrazione, del resto, non ha rappresentato alcuna esigenza di tutela della riservatezza dell’autore della segnalazione, limitandosi, come evidenziato, a chiedere l’oscuramento dei dati.
Il ricorso deve dunque essere accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da versare al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
SS MP, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS MP | Ida OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.