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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4416/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 25.09.2025 al n.r.g.v.g. 4416/2025 con- giuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. CLAUDIA SAPINI, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio ha eletto domicilio e
(C.F. , con l'Avv. CHIARA MUSSI, presso il cui Parte_2 C.F._2 studio ha eletto domicilio con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 24.09.2025 dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di
[...] Per_1
[...
nato il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio resterà affidato congiuntamente ai genitori ma collocato prevalentemente Per_2 presso la madre.
2) Nei finesettimana starà con i genitori in maniera alternata, qualora il lavoro del Sig. Per_2
lo permetta dal venerdì dopo il lavoro del padre alla domenica sera alle ore 20.30, altrimen- Pt_2 ti dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera alle 20,30 e ciò salvo diverso accordo tra le parti che, a mero titolo esemplificativo, possa permettere al papà di tenere presso di sé Per_1
[...
dal venerdì sera nel fine settimana di sua spettanza, qualora gli orari lavorativi glielo consen- tano.
3) Durante la settimana, starà con il padre per due giorni (prelevandolo direttamente Per_2 all'uscita dall'istituto scolastico e tenendolo con sé sino alle 21.00, quando lo riaccompagnerà alla casa materna), che i ricorrenti concorderanno settimanalmente, in base alle esigenze lavorative degli stessi.
4) Il periodo di festività Natalizia, verrà trascorso da , ad anni alterni, dalla mattina alle Per_2
10,00 del 24 dicembre, alla sera alle 20.30 del 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 di- cembre sino alle ore 20.30 del 6 gennaio, con l'altro genitore. Decorse le festività, le visite ripren- deranno secondo il criterio ordinario (ossia, se il minore ha trascorso il fine settimana prima dell'inizio delle vacanze natalizie con la mamma, passerà con il papà quello successivo alle feste, o viceversa). 5) In ordine alle festività Pasquali - da intendersi quale intero periodo di chiusura della scuola – trascorrerà ad anni alterni, i primi 3 giorni con un genitore (dalla mattina ore Per_2
10.00 del primo giorno, sino alle 20,30 del terzo) ed i restanti 3 con l'altro (dalle 20,30 del quarto giorno, sino alle 20,30 del sesto).
6) Relativamente al Carnevale ambrosiano - da intendersi quale festività decorrente dal giovedì
“grasso” alla domenica – starà ad anni alterni, da giovedì mattina alle 10.00 a venerdì Per_2 sera alle 20.30, con un genitore e da venerdì sera alle 20.30 a domenica sera alle 20.30 con l'altro.
7) In merito alle vacanze estive, (ossia dalla fine della scuola / asilo sino al giorno di ripresa) cia- scuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio 15 giorni (anche non consecutivi), che verranno tra loro concordati e comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori eventualmente valute-
2 ranno concordemente, l'ampliamento o la riduzione dei suddetti periodi sempre in base alle esigen- ze di ES
8) Il giorno del compleanno di , i genitori potranno trascorrerlo insieme, concordando di Per_2 intesa le modalità di festeggiamento. In difetto di accordo, festeggerà il giorno del suo Per_2 compleanno con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, così come quello della Festa del Papà e della Mamma, saranno festeggiati dal genitore interessato con , indipendentemente dal giorno di competenza o meno, a semplice richie- Per_2 sta.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il Sig. verserà alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma di €.500,00 (cinquecento) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. I ricor- renti concordano che detta somma ricomprenda anche i buoni mensa. Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute/rimborsate per 50% da ciascun genitore ed a tal fine, le medesime saranno individuate e disciplinate come nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, adottato nel giugno 2025 e a cui si farà riferimento anche qualora dovessero sopravvenire integrazioni e/o mo- difiche.
L'Assegno Unico ed Universale per ed ogni altro emolumento relativo al medesimo, ver- Per_2 ranno percepiti dalla madre, mentre le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno godute al
50% da ciascun genitore”
Con decreto reso in data 25.09.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 06.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 21.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_3
3 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
4
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto in data 25.09.2025 al n.r.g.v.g. 4416/2025 con- giuntamente promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. CLAUDIA SAPINI, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio ha eletto domicilio e
(C.F. , con l'Avv. CHIARA MUSSI, presso il cui Parte_2 C.F._2 studio ha eletto domicilio con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Il Tribunale, letto il ricorso depositato in data 24.09.2025 dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di
[...] Per_1
[...
nato il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio resterà affidato congiuntamente ai genitori ma collocato prevalentemente Per_2 presso la madre.
2) Nei finesettimana starà con i genitori in maniera alternata, qualora il lavoro del Sig. Per_2
lo permetta dal venerdì dopo il lavoro del padre alla domenica sera alle ore 20.30, altrimen- Pt_2 ti dal sabato mattina alle 10,00 sino alla domenica sera alle 20,30 e ciò salvo diverso accordo tra le parti che, a mero titolo esemplificativo, possa permettere al papà di tenere presso di sé Per_1
[...
dal venerdì sera nel fine settimana di sua spettanza, qualora gli orari lavorativi glielo consen- tano.
3) Durante la settimana, starà con il padre per due giorni (prelevandolo direttamente Per_2 all'uscita dall'istituto scolastico e tenendolo con sé sino alle 21.00, quando lo riaccompagnerà alla casa materna), che i ricorrenti concorderanno settimanalmente, in base alle esigenze lavorative degli stessi.
4) Il periodo di festività Natalizia, verrà trascorso da , ad anni alterni, dalla mattina alle Per_2
10,00 del 24 dicembre, alla sera alle 20.30 del 30 dicembre con un genitore e dalla sera del 30 di- cembre sino alle ore 20.30 del 6 gennaio, con l'altro genitore. Decorse le festività, le visite ripren- deranno secondo il criterio ordinario (ossia, se il minore ha trascorso il fine settimana prima dell'inizio delle vacanze natalizie con la mamma, passerà con il papà quello successivo alle feste, o viceversa). 5) In ordine alle festività Pasquali - da intendersi quale intero periodo di chiusura della scuola – trascorrerà ad anni alterni, i primi 3 giorni con un genitore (dalla mattina ore Per_2
10.00 del primo giorno, sino alle 20,30 del terzo) ed i restanti 3 con l'altro (dalle 20,30 del quarto giorno, sino alle 20,30 del sesto).
6) Relativamente al Carnevale ambrosiano - da intendersi quale festività decorrente dal giovedì
“grasso” alla domenica – starà ad anni alterni, da giovedì mattina alle 10.00 a venerdì Per_2 sera alle 20.30, con un genitore e da venerdì sera alle 20.30 a domenica sera alle 20.30 con l'altro.
7) In merito alle vacanze estive, (ossia dalla fine della scuola / asilo sino al giorno di ripresa) cia- scuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio 15 giorni (anche non consecutivi), che verranno tra loro concordati e comunicati entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori eventualmente valute-
2 ranno concordemente, l'ampliamento o la riduzione dei suddetti periodi sempre in base alle esigen- ze di ES
8) Il giorno del compleanno di , i genitori potranno trascorrerlo insieme, concordando di Per_2 intesa le modalità di festeggiamento. In difetto di accordo, festeggerà il giorno del suo Per_2 compleanno con l'uno e con l'altro genitore, ad anni alterni. Il giorno del compleanno di ciascun genitore, così come quello della Festa del Papà e della Mamma, saranno festeggiati dal genitore interessato con , indipendentemente dal giorno di competenza o meno, a semplice richie- Per_2 sta.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il Sig. verserà alla Sig.ra la Pt_2 Pt_1 somma di €.500,00 (cinquecento) mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. I ricor- renti concordano che detta somma ricomprenda anche i buoni mensa. Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute/rimborsate per 50% da ciascun genitore ed a tal fine, le medesime saranno individuate e disciplinate come nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, adottato nel giugno 2025 e a cui si farà riferimento anche qualora dovessero sopravvenire integrazioni e/o mo- difiche.
L'Assegno Unico ed Universale per ed ogni altro emolumento relativo al medesimo, ver- Per_2 ranno percepiti dalla madre, mentre le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno godute al
50% da ciascun genitore”
Con decreto reso in data 25.09.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ut supra depositato, fissava l'udienza a trattazione scritta del 06.11.2025, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni an- tecedenti la celebrazione della stessa per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, nonché la documentazione economica di cui al combinato disposto degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.12 c.p.c.
In data 21.10.2025 le parti depositavano la documentazione richiesta.
Pertanto, rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
visto il parere del P.M.; visti gli articoli 316, 316 bis, 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_3
3 dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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