TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 643
TAR
Ordinanza presidenziale 9 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 97 Costituzione; violazione e falsa applicazione criteri valutazione prova scritta; eccesso di potere

    Il Collegio rileva che i giudizi delle commissioni concorsuali sono caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese irragionevolezza, errore di fatto o sviamento logico, non ravvisabili nel caso di specie. La perizia di parte non può sostituire la valutazione della commissione se non in casi residuali di macroscopico errore logico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza istruttoria e irragionevolezza del tempo di correzione; disparità di trattamento

    Il Collegio ritiene che i tempi dedicati alla valutazione non siano sindacabili in sede di legittimità, soprattutto se calcolati in base a computi presuntivi. Nel caso di specie, la differenza tra i tempi medi di correzione non è tale da ingenerare dubbi sull'adeguatezza dell'esame delle prove o su una disparità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 643
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 643
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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