Ordinanza presidenziale 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2025, proposto da
RI RD, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giulia Bettati, Alessandro Ancarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
OV TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della graduatoria pubblicata il 18.4.2025 sul sito web istituzionale dell'USR Emilia GN relativa al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura concorsuale;
2) della graduatoria pubblicata il 21.2.2025 sul sito web istituzionale dell'USR Emila GN relativa al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura concorsuale per il mancato superamento della prova scritta;
3) del documento nel quale è inserito il voto conseguito dalla professoressa RD visionabile solo nella "posizione personale della ricorrente sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive - Graduatorie - Concorso ordinario per l''accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - Vedi graduatoria - Esiti prove d''esame";
4) della presupposta griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente relativa al predetto concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui non assegna il punteggio corrispondente alle risposte offerte dalla ricorrente e/o non assegna alla ricorrente il punteggio minimo necessario per accedere alla prova orale;
5) del presupposto verbale della Commissione esaminatrice di correzione delle prove scritte del 5 febbraio 2025 conosciuto in data 25 marzo 2025 a seguito di procedura di accesso nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa JE TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RD RI ha agito in giudizio per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e in particolare della graduatoria pubblicata il 18.4.2025 sul sito web istituzionale dell’USR Emilia GN, relativa al concorso per titoli ed esami per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 nella parte in cui esclude la ricorrente dalla procedura concorsuale, a fronte del mancato superamento della prova scritta.
In fatto ha allegato che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali bandito con DDG n. 2788 del 18.1.22024 il cui bando prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e, all’esito, una prova orale alla quale, ai sensi del regolamento di cui al DM 13 ottobre 2022 n. 194, art. 9), poteva avere accesso il candidato che avesse superato con il punteggio minimo di 70/100 la prova scritta;
- in data 30.10.2024 la ricorrente veniva convocata per partecipare alla prova scritta del concorso che si svolgeva attraverso la somministrazione di cinque quesiti a risposta aperta sulle materie di concorso e due quesiti in lingua inglese;
- la sua prova veniva corretta dalla Commissione il 5 febbraio 2025 e le veniva attribuito un punteggio complessivo di 66/100, inferiore al minimo occorrente (70/100) per l’ammissione alla prova orale, come da griglia di valutazione ottenuta dalla ricorrente in data 25.3.2025 mediante accesso.
Ritenendo illegittima la propria esclusione, la ricorrente ha agito in questa sede articolando le seguenti doglianze in diritto.
I. “Violazione dell’art. 97 Costituzione; violazione e falsa applicazione de documento che fissa i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta determinato dalla Commissione esaminatrice in data 5.2.2025 e pubblicato il 5 maggio 2025; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, disparità di trattamento, arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della valutazione attribuita all’elaborato scritto”.
Ad avviso della ricorrente la valutazione espressa dalla Commissione in ordine alla sua prova (66/100 di cui punti 50/80 sulla prova aperta e 16 sui quesiti in inglese) sarebbe illegittima poiché dalla lettura dell’elaborato e dalla comparazione con i criteri di valutazione predefiniti, il voto assegnatole risulterebbe ingiusto, illogico e irrazionale, come dimostrato dal parere della dott.ssa D’Addazio Marina prodotto in atti.
In particolare, il punteggio ad essa assegnato, andrebbe rettificato come segue: domanda 1 punti 16, domanda 2 punti 13, domanda 3 punti 10, domanda 4 punti 12, domanda 5 punti 15, quesito inglese 1 punti 8, quesito inglese 2 punti 8, per un totale quindi di punti 82/100.
II. “Eccesso di potere per carenza di istruttoria e irragionevolezza della valutazione espressa vista l’insufficienza del tempo medio di correzione; disparità di trattamento”.
Ad avviso della ricorrente la valutazione operata dalla Commissione sarebbe illegittima anche in considerazione del breve tempo di durata della seduta, risultando la stessa aperta alle ore 14,00 e conclusa alle ore 16,30, a fronte di sedici elaborati da correggere; inoltre, il tempo di correzione degli elaborati del pomeriggio (nove minuti) sarebbe inferiore di quello utilizzato il mattino (dieci minuti), con conseguente violazione della parità di trattamento tra candidati.
Pertanto, gli esiti della procedura andrebbero annullati, avendo la ricorrente a suo dire titolo per accedere alla prova orale.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, dovendosi ad avviso dell’Amministrazione il dies a quo per la proposizione tempestiva del ricorso farsi decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale (21/2/2025) e non dalla data (25/3/2025) in cui la ricorrente ha ricevuto riscontro all’istanza di accesso agli atti, nonché l’inammissibilità del ricorso per genericità delle doglianze; nel merito il Ministero ha comunque contestato la fondatezza delle avverse censure, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 26 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso può essere respinto nel merito, assorbita quindi ogni eccezione preliminare.
Invero, parte ricorrente ha fondato la propria impugnazione sull’asserita irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione sulla propria prova scritta, producendo a dimostrazione della tesi un parere tecnico.
Il Collegio, rileva tuttavia preliminarmente che in materia di valutazione delle prove concorsuali da parte della Commissione, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che i giudizi espressi siano caratterizzati da ampia discrezionalità, dovendosi con essi concretamente stabilire l’idoneità tecnica e/o culturale e/o attitudinale dei candidati, sicché la sindacabilità del Giudice Amministrativo è limitata ai soli casi di sviamento logico, errore di fatto o irragionevolezza ictu oculi rilevabili (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 8319/2023, n. 7113/2025).
Invero, il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile solo sul piano della legittimità per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, senza che il Giudice possa invece entrare nel merito della valutazione.
Né ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate, può di norma essere contrapposta all’attività di valutazione della Commissione connotata da discrezionalità tecnica, essendo quindi eccezionalmente rilevante ai fini di confutare il giudizio della Commissione solo laddove faccia emergere l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico dei commissari (vedi Tar Catania, sentenza n. 4301 del 2024), non ravvisabile nel caso in esame, tenuto conto che dal parere prodotto in atti non emergono profili di criticità del giudizio della Commissione tali da inficiarne palesemente il contenuto, mirando piuttosto con esso la ricorrente a sostituire le valutazioni discrezionali date dai commissari con quelle del proprio perito.
Pertanto, la prima censura va senz’altro respinta.
Quanto, invece, alla seconda doglianza contenuta in ricorso, inerente l’asserita insufficienza e quindi irragionevolezza del tempo della seduta di correzione delle prove, va rilevato che per condivisibile giurisprudenza “ Non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ” (Cons. Stato, sentenza n. 11160 del 2022), né tenuto conto del tipo di valutazione da operare in relazione alla griglia di valutazione elaborata dalla Commissione, risultano nel caso in discussione ravvisabili profili tali da far ingenerare il dubbio che l’esame delle prove da parte della Commissione non sia stato adeguato con conseguente difetto di istruttoria, ovvero disparità di trattamento stante la trascurabile differenza tra i tempi medi di correzione del mattino e del pomeriggio evidenziati dalla ricorrente.
Pertanto, conclusivamente, attesa l’infondatezza di tutti i motivi articolati, il ricordo va respinto, assorbita ogni eccezione preliminare.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia GN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| JE TO | GO Di ED |
IL SEGRETARIO