Articolo 3 della Legge 17 dicembre 1962, n. 1863
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1963
Art. 3.
Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1963