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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3669/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°1074/2021 del 4 febbraio 2021
t r a l' , quale successore universale ex lege di Parte_1
con sede legale in Roma alla Via Grezar Controparte_1
n. 14, P.IVA n. , in persona del dott. , in qualità P.IVA_1 Controparte_2
di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio, 1 giusta procura speciale per Notaio rep. N. 26703 del 25 febbraio Persona_1
2021, rappresenta e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela
( ), con studio in Napoli al Viale Gramsci, 18, e domicilio C.F._1
digitale Email_1
e l' (P.IVA: ), con sede in Napoli al Centro Direzionale, CP_3 P.IVA_2
Isola F11, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci ( , con C.F._2
studio in San Vitaliano, Via Mazzini n. 8, e domicilio digitale
Email_2
e l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, non Parte_1
costituita e la (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
pro tempore, non costituita e
l' (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_6
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, con domicilio presso la sede dell'ente in Napoli, Via De Gasperi, n. 55, e domicilio digitale
t Email_3
Conclusioni
Per l' l'avv. Maria Gabriella Taglialatela si Parte_1
riportava all'atto di appello e alle relative conclusioni.
Per l' l'avvocato Vincenzo Malesci si riportava al contenuto della CP_3
propria comparsa di costituzione e chiedeva l'attribuzione in proprio favore delle spese processuali. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato all' con spedizione Controparte_7
postale del 30 aprile 2016 l' dichiarava di proporre opposizione CP_3
all'estratto di ruolo e a ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente,
rilasciatole il 13 aprile 2015, da cui risultavano debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e dell' per avvisi di CP_5
accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccependo l'assoluta
inesistenza e comunque la irregolarità di qualsivoglia “titolo esecutivo” idoneo a
giustificare l'estratto di ruolo innanzi indicato e di qualsivoglia relativa notificazione,
nonché, in subordine, il difetto sopravvenuto (prescrizione e/o decadenza) del
titolo esecutivo e/o credito, e, in ulteriore subordine, la nullità, annullabilità ed
inammissibilità delle cartelle di pagamento de quibus in quanto notificate oltre il
termine previsto dalla consegna del ruolo.
§ II. Il 28 novembre 2016 si costituiva l' Controparte_1 (per incorporazione di con atto pubblico del 17 giugno Controparte_7
2016), per eccepire l'improcedibilità della domanda, a causa della mancata
vocatio in ius degli enti impositori (i soli in grado di dimostrare la regolarità delle notificazioni e la legittimità degli ordini d'iscrizione ruolo), il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (per la contestazione delle cartelle esattoriali relative a mancati versamenti di IRES, IVA, IRAP, modello DM10, sanzioni amministrative al codice della strada), la nullità dell'atto di citazione (per l'estrema genericità nell'indicazione dei fatti posti a fondamento delle pretese), nel merito l'infondatezza dell'opposizione, risultando la regolare notificazione di tutti gli avvisi e delle cartelle esattoriali di cui all'estratto di ruolo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ne sosteneva l'infondatezza, poiché non erano decorsi cinque anni dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento esibite.
Tanto premesso, l' chiedeva che si Controparte_1
accogliessero le seguenti conclusioni: 3
1. in via del tutto preliminare rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile
tenuto conto che l'attrice non ha citato in giudizio i soggetti legittimati passivi, con
l'ovvia conseguenza che non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei
litisconsorti necessari;
2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in
favore:
- del Giudice di Pace, in ordine alla cartella esattoriale n. 07120120165717735 poiché
avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada;
- della Commissione Tributaria Provinciale, in ordine agli avvisi di accertamento n. TF
503AG04167/2014, TF 503AG04171/2014 e TF 503AG04167/2014 ed alle cartelle
esattoriali n. 07120130080495851000, 37120140001089387000,
07120120165717836000, 07120140385415439000, 07120150000806137000,
07120140429153743000, 07120130142683436000, 07120150151163782000,
37120150011554706000, 07120160000432403000, 07120160005863292000 poiché attinenti a tributi di varia natura per i quali vi è la competenza a decidere delle
Commissioni Tributarie;
- del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, in ordine alle cartelle esattoriali n.
07120120165717735000 – 07120150092816390000 nonché agli avvisi n.
37120120005939375000 - 37120120007303142000 - - 37120130005198800000 - -
37120130015053459000 – 37120140001072714000 - 67115011959161008000 -
67115011959401008000 - 37120140012750072000 - 37120140013099533000 - - -
37120150001442669000 - 37120150003913944000 - 67116012949027002000 -
37120150013312810000, poiché aventi ad oggetto prestazioni CP_5
3. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex ar.t 163 e 164 c.p.c. poiché
estremamente generico nell'esposizione dei fatti in quanto mancante degli elementi
previsti dalle norme richiamate, e per l'effetto disporre la rinnovazione dell'atto nei
confronti della convenuta;
4. rigettare le conclusioni formulate dall'attrice atteso che nel caso in esame le cartelle
esattoriali risultano tutte regolarmente notificate alla con conseguente 4 CP_3
interruzione dei termini di legge;
5. sempre nel merito accertare e dichiarare che non è maturata la prescrizione del diritto
dell'ente a procedere alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
6. condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore di
Controparte_1
§ III. Ordinata dal giudice l'integrazione del contraddittorio, si costituivano (il
28 agosto 2017) l' e la per mezzo Parte_1 Controparte_4
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, la quale eccepiva: il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni rappresentate, per essere ogni questione attinente alla fase di riscossione di competenza dell' (cui era CP_1
nel frattempo subentrata l' con decreto Controparte_8
fiscale n. 193/2016, convertito in legge 225/2016, ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione), secondo la disciplina (per l' ) descritta dal D.P.R. n. 602 del 1973; Parte_1 l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, in materia regolata dalla normativa speciale di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/73 (per il quale, in espressa deroga alle norme del codice di procedura civile, non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per
quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo).
Si costituiva, inoltre, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado,
anche l' per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione CP_5
(sebbene né nel fascicolo d'ufficio cartaceo trasmesso alla Corte né nel fascicolo telematico si rinvenga traccia di tale costituzione in giudizio).
§ IV. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 4 febbraio 2021, così provvedeva:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di cui agli avvisi
di accertamento n. TF TF e TF 5 C.F._3 C.F._4
503AG04167/2014 e alle cartelle esattoriali n. 07120130080495851000,
37120140001089387000, 07120120165717836000, 07120140385415439000,
07120150000806137000, 07120140429153743000, 07120130142683436000,
07120150151163782000, 37120150011554706000, 07120160000432403000,
07120160005863292000, aventi ad oggetto tributi, sussistendo la giurisdizione della
commissione tributaria provinciale competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza per materia del tribunale adito per i crediti di cui alla cartella
per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada n.
07120120165717735, appartenendo la stessa al giudice di pace territorialmente
competente;
- assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la
riassunzione della causa;
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta, dichiarando la nullità delle cartelle
n. 07120120165717735000, 07120150092816390000, nonché degli avvisi n. 37120120005939375000, 37120120007303142000, 37120130005198800000,
37120130015053459000, 37120140001072714000, 67115011959161008000,
67115011959401008000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 67116012949027002000 e n.
37120150013312810000, per omessa notifica;
- dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
§ V. Con atto di citazione notificato il 1° settembre 2021 l' Controparte_8
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado nella
[...]
Contro parte in cui, in accoglimento dell'opposizione della società aveva dichiarato la nullità delle cartelle n. 07120120165717735000 e n.
07120150092816390000, nonché degli avvisi nn. 37120120005939375000,
37120120007303142000, 37120130005198800000, 37120130015053459000,
37120140001072714000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 37120150013312810000,
07120150092816390000, 67115011959161008000 e 67116012949027002000, per 6 omessa notifica.
Chiedeva che la decisione sul punto fosse modificata dichiarandosi l'incompetenza per materia del Tribunale adito per i crediti di cui alla cartella per
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada n. 07120120165717735,
apparendo la stessa del giudice di pace territorialmente competente, nonché
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per i crediti di cui alle cartelle
07120150092816390000, nonché degli avvisi n. 37120120005939375000 –
37120120007303142000 – 37120130005198800000 – 37120130015053459000 –
37120140001072714000 – 37120140012750072000 – 37120140013099533000 –
37120150001442669000 – 37120150003913944000 – 37120150013312810000 -
07120150092816390000 – 67115011959161008000, aventi ad oggetto pretese
creditorie vantate dall' per l'omesso versamento dei contributi di cui al DM 10, CP_5
nonché per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali oltre al
mancato versamento di somme aggiuntive per i lavoratori parasubordinati, sussistendo la competenza per materia del Giudice del lavoro; con la condanna dell' al CP_3
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
Con riferimento a tale capo della decisione, l'appellante sosteneva che il giudice di primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie e/o documentali
all'uopo prodotte, in quanto:
- per la cartella esattoriale n. 07120120165717735 il giudice di primo grado, dopo aver correttamente rilevato in motivazione la propria incompetenza per materia, perché relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, ne aveva poi, presumibilmente per un
mero errore materiale, dichiarato la nullità per l'omessa notifica. Il primo giudice sarebbe, quindi, incorso in un incoerente e/o errato convincimento, nel dichiarare la propria incompetenza per materia (concedendo alla parte opponente termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace competente) e, poi, per un probabile refuso, annoverare la predetta cartella esattoriale tra quelle nulle per omessa notifica, generando problemi 7 interpretativi, soprattutto, in capo alla parte appellante circa i provvedimenti
amministrativi interni di natura conservativa o estintiva da adottare nei confronti
della pretesa creditoria sottesa alla cartella predetta. Da ciò la richiesta di escludere la cartella esattoriale n. 07120120165717735 tra quelle nulle per omessa notifica;
- il primo giudice avrebbe anche errato nel ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria in ordine alle cartelle esattoriali n. 07120150092816390000,
67115011959161008000, 67115011959401008000, 67116012949027002000, per le quali, avendo esse ad oggetto crediti di natura tributaria, la giurisdizione sarebbe pacificamente devoluta alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Di conseguenza, per tali cartelle il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anziché richiamare le cartelle tra quelle nulle per omessa notifica;
- il primo giudice sarebbe incorso in un ulteriore errore di valutazione circa la natura dei tributi sottesi alle cartelle esattoriali - avvisi di addebito dell'ente impositore nn. 37120120005939375000, 37120120007303142000,
37120130005198800000, 37120130015053459000, 37120140001072714000,
37120140012750072000, 37120140013099533000, 37120150001442669000,
37120150003913944000 e 37120150013312810000. Infatti, nell'evidenziare che
«non si rinviene la natura dei crediti in questione», il primo giudice non si sarebbe accorto che i crediti sottesi agli avvisi di addebito su intestati consistono in
pretese creditorie vantate dall' per l'omesso versamento dei contributi di cui al CP_5
CP_ DM 10 (Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all' le
retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale
CP_ conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' delle agevolazioni e degli
sgravi) nonché per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali,
oltre che per il mancato versamento di somme aggiuntive per i lavoratori
parasubordinati. Tanto risulterebbe dall'estratto ruolo depositato già nel 8 giudizio di primo grado, onde la natura previdenziale dei crediti sottesi agli avvisi in questione, come eccepito dall' sin Parte_1
dalla prima difesa, avrebbe comportato l'adozione di precisi provvedimenti, in
quanto si sarebbe configurata la “competenza interna del Giudice ordinario della
sezione lavoro” con la conseguenziale rimessione del fascicolo al Giudice del lavoro
ed applicazione del rito processuale del lavoro nonché la valutazione della sussistenza
dei termini per la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale,
ad ogni buon conto, avrebbe illogicamente ritenuto che per tali avvisi non si ponesse un problema di competenza o di giurisdizione, trattandosi di mera ripartizione interna al tribunale fra sezioni ordinarie e sezioni lavoro. In
realtà, avrebbe dovuto disporre, quanto meno, il mutamento del rito poiché la
mancata adozione del rito diverso, ha leso il diritto di difesa ed il contraddittorio delle
parti, oltre che pregiudicato le prerogative processuali delle parti;
- nel merito, in relazione al ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado in base al quale è giunto al convincimento che non è dato rinvenire la
natura previdenziale/assistenziale dei crediti in questione, verrebbe in rilievo la
tematica della legittimazione passiva nelle liti avverso gli atti dell'agente della
riscossione che trova origine nel rapporto trilaterale che si instaura in tali casi tra
l'ente creditore, l'agente della riscossione e il debitore. A tal proposito, sarebbe
necessario ricordare che i rapporti tra l'ente e l'agente riscossore sono regolati dal
D.lgs. n. 112/1999 mentre quelli tra quest'ultima e il debitore sono disciplinati dal
D.P.R. n. 602/1973, e che non vi sarebbe alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione poiché non è ravvisabile un rapporto
giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo. Nel caso in esame, la società
opponente avrebbe agito per eccepire la mancata notifica degli atti sottesi ai ruoli
impugnati e, se l'ente impositore deve per legge necessariamente avvalersi del
concessionario per vedere realizzata la propria pretesa sostanziale, tuttavia alcuna
condanna può essere inflitta all'agente riscossore il quale, agendo meramente dietro
ordine diretto dell'ente impositore, ricopre un mero ruolo riduttivo, che lo carica di 9 responsabilità improprie. Pertanto, al concessionario, soggetto unicamente
preposto all'esazione dei tributi, contributi ed accessori, contenuti nei ruoli formati
dagli enti impositori, sarebbe precluso ogni esame o intervento di merito sugli stessi,
dovendo esso attenersi al contenuto del ruolo disposto dall'ente impositore. Di
conseguenza, le eventuali doglianze della dovevano unicamente essere CP_3
contestate all'Ente impositore e contraddette dall'Ente impositore che ha formato ed
inviato, al Concessionario, il ruolo. Ciò nonostante, il primo giudice non avrebbe esaminato la corposa documentazione depositata dall'agente della
riscossione ma avrebbe accertato l'omessa notifica di avvisi di addebito, la cui
prova doveva essere fornita dall'ente creditore;
- oltre all'estratto ruolo, sarebbe stata depositata corposa documentazione comprovante sia la notifica delle cartelle di pagamento impugnate dall'odierna
appellata con il giudizio di primo grado, che la natura delle pretese creditorie.
Tanto premesso, l' conveniva innanzi alla Controparte_8 Corte di appello l' la l' e CP_3 Controparte_4 Parte_1
l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
1. Accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi d gravame per le motivazioni esposte
e, dunque, la rilevante probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
2. accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., poiché redatto in conformità a quanto statuito dalla norma indicata;
3. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui la cartella esattoriale n. 07120120165717735 viene (erroneamente) ricompresa tra
quelle nulle per omessa notifica e stabilirne la sussistenza della competenza per materia
del Giudice di Pace territorialmente competente;
4. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui le cartelle esattoriali 07120150092816390000 – 67115011959161008000 –
67115011959401008000 sono ricomprese nell'elenco di quelle ritenute “nulle” per
omessa notifica, e, accertata la natura tributaria dei crediti sottesi, dichiarando la
sussistenza di un originario difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
10
5. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui gli avvisi di addebito dell' n. 37120120005939375000 – CP_5
37120120007303142000 – 37120130005198800000 – 37120130015053459000 –
37120140001072714000 – 37120140012750072000 – 37120140013099533000 –
37120150001442669000 – 37120150003913944000 – 37120150013312810000 sono
ricompresi nell'elenco degli atti impositivi nulli, sull'errato presupposto dell'omessa
notifica, chiedendo di accertare e dichiarare la natura previdenziale ed assistenziale dei
crediti sottesi e di conseguenza riconoscere la sussistenza di una competenza del Giudice
ordinario della sezione lavoro;
6. condannare la al pagamento delle spese e compensi del primo grado di CP_3
giudizio nonché del presente grado in favore della Controparte_8
dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
§ VI. L' costituitasi il 7 gennaio 2022, chiedeva che l'appello fosse CP_3
dichiarato inammissibile, improponibile o improcedibile e, in ogni caso, fosse rigettato per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (con attribuzione al procuratore
costituito per espressa dichiarazione di averne fatto anticipo).
§ VII. L' costituitosi l'11 Controparte_5
febbraio 2022, anche quale procuratore speciale della Controparte_6
dei crediti dichiarava di aderire all'appello
[...] CP_6
dell' riguardo al difetto di competenza del Pt_1 Controparte_8
Giudice dell'esecuzione … per appartenere la controversia in materia di contributi
previdenziali al Giudice del Lavoro. Deduceva sul punto che l' CP_5 [...]
aveva depositato già nel giudizio di primo grado l'estratto Parte_1
ruolo dal cui esame emergeva la natura previdenziale dei crediti iscritti a carico
dell'odierna appellata, peraltro, evidenziata altresì dalla nella premessa CP_3
introduttiva del giudizio di primo grado. Depositava gli avvisi di addebito completi di ricevuta di ritorno o di avvenuta consegna, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c. ed
in virtù del principio di prova già sussistente nel giudizio di primo grado (costituito 11 anche dell'estratto di ruolo depositato dalla , nonché, ed in Parte_1
quanto, documenti rilevanti per la decisione della controversia, precisando che il giudice avrebbe potuto ed anzi dovuto ad ogni modo procedere alla acquisizione di
ufficio della documentazione relativa agli avvisi di addebito. Sosteneva, pertanto, che irritualmente era stata proposta opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione,
anziché dinanzi al Giudice del lavoro, che rappresenta il giudice naturale precostituito
ex lege (alla luce dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. N. 46 del 1999, riferito
all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art.30, co. 14, del D.L. n.78/10, che non prevede rimedi
equipollenti o alternativi).
Deduceva, poi, che le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati tutti regolarmente notificati e che, pertanto, l' avrebbe dovuto, a pena di CP_3
decadenza, proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di notificazione innanzi al giudice del lavoro. Sosteneva, inoltre, la genericità dell'eccezione della società opponente,
riguardo ai pretesi vizi inficianti la notificazione delle cartelle esattoriali e l'inosservanza anche del termine di cui all'articolo 617 c.p.c.
Aggiungeva, infine, che l'opposizione avverso il ruolo promossa ex art. 615 cpc
rispetto a crediti diversi da quelli di natura fiscale risultanti da estratto di ruolo è ad
ogni modo inammissibile, atteso che non è rivolta contro un “atto esecutivo” della
sequela procedimentale tipica della riscossione a mezzo ruolo (fermo, ipoteca ecc.).
Chiedeva, in conclusione che la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse il difetto di competenza del Giudice dell'esecuzione e affermasse la competenza del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito
CP_ notificati alla per contributi dichiarasse, inoltre, inammissibile e in CP_3
subordine infondata la domanda proposta dalla società anzidetta.
L' e la non si costituivano. Parte_1 Controparte_4
§ VIII. Così riassunte le vicende del processo e le ragioni dell'appello proposto dall' , nonché dell'appello incidentale adesivo 12 Controparte_9
dell' va rilevato, in primo luogo, che la sospensione feriale dei termini CP_5
processuali, prevista dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica (a norma dell'articolo 3 della stessa legge) alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n.
12), tra cui sono comprese le opposizioni all'esecuzione, e che la deroga si estende anche ai termini per le impugnazioni, in grado di appello e di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 95/2017, Cass. 15239/2015, Cass. 171/2012,
Cass. 14591/2007, Cass. 12250/2007).
Tra le opposizioni all'esecuzione cui si riferisce l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario rientrano anche le opposizioni agli atti esecutivi (cfr. Cass.
21568/2017, Cass. 14972/2015, Cass. 13928/2010).
Nella specie, pubblicata il 4 febbraio 2021 la sentenza di primo grado, il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello (ex art. 327 c.p.c.) è scaduto il 4
agosto 2021, ragione per la quale l'appello dell' Parte_1
[...] [...]
, notificato il 1° settembre 2021 (evidentemente, sull'erroneo
[...]
presupposto di poter contare sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), è
tardivo e, perciò, inammissibile.
Dall'inammissibilità dell'appello principale deriva, ex art. 334, secondo comma,
c.p.c., l'inefficacia dell'appello incidentale dell' CP_5
Peraltro, l'appello principale è inammissibile anche perché si tratta di un rimedio escluso dall'articolo 618 c.p.c.
Se nell'azione proposta dal debitore sono prospettati motivi sia di opposizione all'esecuzione sia di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione (Cass.
3166/2020, Cass. 20816/2009), posto che sulle opposizioni ex art. 617 c.p.c.
(comprese quelle proposte a norma del primo comma) la decisione è resa con sentenza non impugnabile (art. 618 c.p.c.).
Nella specie, il giudice di primo grado ha rilevato come l'opposizione dell' CP_10
abbia contestato sia il diritto dell'agente della riscossione ad agire
[...]
esecutivamente, per l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, sia la regolarità dell'azione esecutiva minacciata, per la mancata rituale notificazione delle cartelle di pagamento (si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che:
« attraverso l'estratto del ruolo, ha proposto opposizione avverso le cartelle di CP_3
pagamento relative a trentasei avvisi di addebito, eccependo la nullità dell'azione
esecutiva minacciata per non essere state notificate ritualmente le cartelle di pagamento
e per la prescrizione dei crediti»).
Accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, riguardo agli avvisi di accertamento n. TF TF e TF C.F._3 C.F._4
e alle cartelle esattoriali n. 07120130080495851000, C.F._3
37120140001089387000, 07120120165717836000, 07120140385415439000,
07120150000806137000, 07120140429153743000, 07120130142683436000,
07120150151163782000, 37120150011554706000, 07120160000432403000, 07120160005863292000 (aventi ad oggetto tributi, in base all'articolo 2 del D.
Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, e dichiarata l'incompetenza
per materia del tribunale in favore del giudice di pace, per la cartella n.
07120120165717735 (avente ad oggetto crediti per sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada), ha, invece, affermato, per le cartelle n.
07120120165717735000 e 07120150092816390000, nonché per gli avvisi n.
37120120005939375000, 37120120007303142000, 37120130005198800000,
37120130015053459000, 37120140001072714000, 67115011959161008000,
67115011959401008000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 67116012949027002000 e n.
37120150013312810000, che la loro inerenza a crediti per contributi previdenziali (eccepita dall' ) non porrebbe Parte_1
alcun problema di competenza o di giurisdizione, trattandosi di mera ripartizione
interna al tribunale fra sezioni ordinarie e sezioni lavoro, e che la natura dei crediti non si evincerebbe dalla mera indicazione presente nelle indicate cartelle: per tali 14 ultime cartelle ha, quindi, ritenuto fondata l'opposizione agli atti esecutivi
tempestivamente proposta dall' in quanto la notifica delle cartelle non è CP_3
stata per nulla provata da che si è limitata a Parte_1
depositare l'estratto del ruolo, che non ha alcuna valenza probatoria ai fini della prova
della notifica delle cartelle in esse indicate.
L'iscrizione a ruolo sarebbe, infatti, illegittima, in mancanza di prova della notifica
delle cartelle esattoriali, presupposto dell'atto impositivo stesso, laddove la correttezza del procedimento di riscossione coattiva (sia per i crediti tributari sia per quelli di altra natura basati sul ruolo) sarebbe assicurata mediante il rispetto della
sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e - se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione dell'avviso
contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 50, comma 2, cui segue l'atto di pignoramento: rimasta indimostrata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, il primo giudice ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' così espressamente CP_3
qualificata, dichiarando la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati in dispositivo.
In conclusione, mentre sul merito delle pretese creditorie risultanti dall'estratto di ruolo e, in particolare, sull'eccepita estinzione per prescrizione non v'è stata alcuna decisione favorevole alla società opponente, bensì pronunce in rito declinatorie della giurisdizione e della competenza del tribunale, l'unico motivo di opposizione accolto è quello qualificato come opposizione agli atti esecutivi (e fondato sulla mancata dimostrazione della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi), accoglimento contro il quale si rivolge sia l'appello principale dell' sia l'appello Parte_1
incidentale dell' CP_5
Ebbene, l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla 15 qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualificazione dell'opposizione proposta (per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità
dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/2021, Cass. 13381/2017, Cass. 8103/2007).
Peraltro, tenuto conto che le contestazioni accolte dal primo giudice attengono unicamente alla regolarità degli atti di riscossione coattiva (per quanto non ancora intrapresi) e, quindi, investono il quomodo dell'esecuzione, sì da rientrare tipicamente nella figura di cui all'articolo 617 c.p.c., il giudizio sull'inammissibilità dell'appello resterebbe fermo anche a ritenersi che il giudice ad quem abbia in ogni caso il potere di qualificare autonomamente la domanda, pur in contrasto con la qualificazione compiuta dal primo giudice.
È doveroso aggiungere che l'inammissibilità dell'appello, non eccepita dalla parte appellata (né per l'inosservanza del termine ex art. 617 c.p.c., né per l'inappellabilità della decisione sull'opposizione agli atti esecutivi), è rilevabile d'ufficio senza che si renda necessario attivare sulla questione il contraddittorio nelle forme previste dall'articolo 101 c.p.c.
Infatti, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101,
comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del
2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso,
devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. 6218/2019, 19372/2015) e,
quindi, dei termini per le impugnazioni e del corretto mezzo d'impugnazione a loro disposizione (Cass. 9591/2011) che, nella specie, è il solo ricorso per cassazione (a norma dell'articolo 111 della Costituzione).
Né può farsi luogo ad eventuale correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, riguardo all'indicazione delle cartelle di pagamento 16 ovvero degli avvisi riguardo ai quali l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (qualora voglia così interpretarsi il rilievo dell'appellante circa «un probabile refuso» nel dispositivo della sentenza), sia perché, dichiarata l'inammissibilità dell'appello e, quindi, la definitività della sentenza impugnata, la correzione di questa va chiesta (ex art. 287 c.p.c.) al giudice che l'ha pronunciata, sia, in ogni caso,
perché ad avviso della corte non risulta con evidenza l'ipotesi della divergenza tra l'intendimento del giudice e la sua rappresentazione grafica, a fronte della diversa possibilità che il giudice di primo grado abbia ritenuto, nella fattispecie in esame, ammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche in relazione a crediti tributari per i quali, in ordine alle contestazioni di merito, abbia, invece,
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
§ IX. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (a carico solo dell'appellante principale, stante la mera inefficacia dell'appello incidentale) in ragione dell'importo delle cartelle e degli avvisi per i quali il primo giudice ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 6186/2009 e Cass. 12354/2006,
sulla determinazione del valore della causa di opposizione agli atti esecutivi con riferimento alla fase antecedente l'inizio dell'esecuzione), quindi secondo lo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13
agosto 2022, n. 147, con riduzione al minimo (ex art. 4, comma 1, del D.M. 10
marzo 2014, n. 55) per la risoluzione della controversia sulla base di una questione preliminare di rito rilevata d'ufficio.
Non deve rendersi l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, considerato quanto previsto dall'articolo 158,
comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 citato (che dispone la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), come modificato dall'articolo
22 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2023, n. 56 (cfr. Cass. 12341/2025). 17
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) dichiara l'appello dell' inammissibile e Parte_1
l'appello dell' inefficace;
CP_5
b) condanna l' al pagamento, in favore Parte_1
dell' (con attribuzione all'avvocato Vincenzo Malesci), delle CP_3
spese di appello, liquidate in € 8.232,27 (di cui € 7.158,50 per compensi ed €
1.073,77 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Così deciso il 25 agosto 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°3669/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n°1074/2021 del 4 febbraio 2021
t r a l' , quale successore universale ex lege di Parte_1
con sede legale in Roma alla Via Grezar Controparte_1
n. 14, P.IVA n. , in persona del dott. , in qualità P.IVA_1 Controparte_2
di Responsabile del Contenzioso Regionale - Atti Introduttivi del Giudizio, 1 giusta procura speciale per Notaio rep. N. 26703 del 25 febbraio Persona_1
2021, rappresenta e difesa dall'avv. Maria Gabriella Taglialatela
( ), con studio in Napoli al Viale Gramsci, 18, e domicilio C.F._1
digitale Email_1
e l' (P.IVA: ), con sede in Napoli al Centro Direzionale, CP_3 P.IVA_2
Isola F11, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci ( , con C.F._2
studio in San Vitaliano, Via Mazzini n. 8, e domicilio digitale
Email_2
e l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, non Parte_1
costituita e la (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
pro tempore, non costituita e
l' (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della Controparte_6
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, con domicilio presso la sede dell'ente in Napoli, Via De Gasperi, n. 55, e domicilio digitale
t Email_3
Conclusioni
Per l' l'avv. Maria Gabriella Taglialatela si Parte_1
riportava all'atto di appello e alle relative conclusioni.
Per l' l'avvocato Vincenzo Malesci si riportava al contenuto della CP_3
propria comparsa di costituzione e chiedeva l'attribuzione in proprio favore delle spese processuali. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato all' con spedizione Controparte_7
postale del 30 aprile 2016 l' dichiarava di proporre opposizione CP_3
all'estratto di ruolo e a ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente,
rilasciatole il 13 aprile 2015, da cui risultavano debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e dell' per avvisi di CP_5
accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, eccependo l'assoluta
inesistenza e comunque la irregolarità di qualsivoglia “titolo esecutivo” idoneo a
giustificare l'estratto di ruolo innanzi indicato e di qualsivoglia relativa notificazione,
nonché, in subordine, il difetto sopravvenuto (prescrizione e/o decadenza) del
titolo esecutivo e/o credito, e, in ulteriore subordine, la nullità, annullabilità ed
inammissibilità delle cartelle di pagamento de quibus in quanto notificate oltre il
termine previsto dalla consegna del ruolo.
§ II. Il 28 novembre 2016 si costituiva l' Controparte_1 (per incorporazione di con atto pubblico del 17 giugno Controparte_7
2016), per eccepire l'improcedibilità della domanda, a causa della mancata
vocatio in ius degli enti impositori (i soli in grado di dimostrare la regolarità delle notificazioni e la legittimità degli ordini d'iscrizione ruolo), il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (per la contestazione delle cartelle esattoriali relative a mancati versamenti di IRES, IVA, IRAP, modello DM10, sanzioni amministrative al codice della strada), la nullità dell'atto di citazione (per l'estrema genericità nell'indicazione dei fatti posti a fondamento delle pretese), nel merito l'infondatezza dell'opposizione, risultando la regolare notificazione di tutti gli avvisi e delle cartelle esattoriali di cui all'estratto di ruolo.
Quanto all'eccezione di prescrizione, ne sosteneva l'infondatezza, poiché non erano decorsi cinque anni dalla data di notificazione delle cartelle di pagamento esibite.
Tanto premesso, l' chiedeva che si Controparte_1
accogliessero le seguenti conclusioni: 3
1. in via del tutto preliminare rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile
tenuto conto che l'attrice non ha citato in giudizio i soggetti legittimati passivi, con
l'ovvia conseguenza che non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei
litisconsorti necessari;
2. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in
favore:
- del Giudice di Pace, in ordine alla cartella esattoriale n. 07120120165717735 poiché
avente ad oggetto contravvenzioni al codice della strada;
- della Commissione Tributaria Provinciale, in ordine agli avvisi di accertamento n. TF
503AG04167/2014, TF 503AG04171/2014 e TF 503AG04167/2014 ed alle cartelle
esattoriali n. 07120130080495851000, 37120140001089387000,
07120120165717836000, 07120140385415439000, 07120150000806137000,
07120140429153743000, 07120130142683436000, 07120150151163782000,
37120150011554706000, 07120160000432403000, 07120160005863292000 poiché attinenti a tributi di varia natura per i quali vi è la competenza a decidere delle
Commissioni Tributarie;
- del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, in ordine alle cartelle esattoriali n.
07120120165717735000 – 07120150092816390000 nonché agli avvisi n.
37120120005939375000 - 37120120007303142000 - - 37120130005198800000 - -
37120130015053459000 – 37120140001072714000 - 67115011959161008000 -
67115011959401008000 - 37120140012750072000 - 37120140013099533000 - - -
37120150001442669000 - 37120150003913944000 - 67116012949027002000 -
37120150013312810000, poiché aventi ad oggetto prestazioni CP_5
3. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex ar.t 163 e 164 c.p.c. poiché
estremamente generico nell'esposizione dei fatti in quanto mancante degli elementi
previsti dalle norme richiamate, e per l'effetto disporre la rinnovazione dell'atto nei
confronti della convenuta;
4. rigettare le conclusioni formulate dall'attrice atteso che nel caso in esame le cartelle
esattoriali risultano tutte regolarmente notificate alla con conseguente 4 CP_3
interruzione dei termini di legge;
5. sempre nel merito accertare e dichiarare che non è maturata la prescrizione del diritto
dell'ente a procedere alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
6. condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore di
Controparte_1
§ III. Ordinata dal giudice l'integrazione del contraddittorio, si costituivano (il
28 agosto 2017) l' e la per mezzo Parte_1 Controparte_4
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, la quale eccepiva: il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni rappresentate, per essere ogni questione attinente alla fase di riscossione di competenza dell' (cui era CP_1
nel frattempo subentrata l' con decreto Controparte_8
fiscale n. 193/2016, convertito in legge 225/2016, ente pubblico dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione), secondo la disciplina (per l' ) descritta dal D.P.R. n. 602 del 1973; Parte_1 l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, in materia regolata dalla normativa speciale di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 602/73 (per il quale, in espressa deroga alle norme del codice di procedura civile, non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per
quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del
titolo esecutivo).
Si costituiva, inoltre, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado,
anche l' per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione CP_5
(sebbene né nel fascicolo d'ufficio cartaceo trasmesso alla Corte né nel fascicolo telematico si rinvenga traccia di tale costituzione in giudizio).
§ IV. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 4 febbraio 2021, così provvedeva:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per i crediti di cui agli avvisi
di accertamento n. TF TF e TF 5 C.F._3 C.F._4
503AG04167/2014 e alle cartelle esattoriali n. 07120130080495851000,
37120140001089387000, 07120120165717836000, 07120140385415439000,
07120150000806137000, 07120140429153743000, 07120130142683436000,
07120150151163782000, 37120150011554706000, 07120160000432403000,
07120160005863292000, aventi ad oggetto tributi, sussistendo la giurisdizione della
commissione tributaria provinciale competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza per materia del tribunale adito per i crediti di cui alla cartella
per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada n.
07120120165717735, appartenendo la stessa al giudice di pace territorialmente
competente;
- assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la
riassunzione della causa;
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta, dichiarando la nullità delle cartelle
n. 07120120165717735000, 07120150092816390000, nonché degli avvisi n. 37120120005939375000, 37120120007303142000, 37120130005198800000,
37120130015053459000, 37120140001072714000, 67115011959161008000,
67115011959401008000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 67116012949027002000 e n.
37120150013312810000, per omessa notifica;
- dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
§ V. Con atto di citazione notificato il 1° settembre 2021 l' Controparte_8
proponeva appello, censurando la sentenza di primo grado nella
[...]
Contro parte in cui, in accoglimento dell'opposizione della società aveva dichiarato la nullità delle cartelle n. 07120120165717735000 e n.
07120150092816390000, nonché degli avvisi nn. 37120120005939375000,
37120120007303142000, 37120130005198800000, 37120130015053459000,
37120140001072714000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 37120150013312810000,
07120150092816390000, 67115011959161008000 e 67116012949027002000, per 6 omessa notifica.
Chiedeva che la decisione sul punto fosse modificata dichiarandosi l'incompetenza per materia del Tribunale adito per i crediti di cui alla cartella per
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada n. 07120120165717735,
apparendo la stessa del giudice di pace territorialmente competente, nonché
l'incompetenza per materia del Tribunale adito per i crediti di cui alle cartelle
07120150092816390000, nonché degli avvisi n. 37120120005939375000 –
37120120007303142000 – 37120130005198800000 – 37120130015053459000 –
37120140001072714000 – 37120140012750072000 – 37120140013099533000 –
37120150001442669000 – 37120150003913944000 – 37120150013312810000 -
07120150092816390000 – 67115011959161008000, aventi ad oggetto pretese
creditorie vantate dall' per l'omesso versamento dei contributi di cui al DM 10, CP_5
nonché per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali oltre al
mancato versamento di somme aggiuntive per i lavoratori parasubordinati, sussistendo la competenza per materia del Giudice del lavoro; con la condanna dell' al CP_3
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
Con riferimento a tale capo della decisione, l'appellante sosteneva che il giudice di primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie e/o documentali
all'uopo prodotte, in quanto:
- per la cartella esattoriale n. 07120120165717735 il giudice di primo grado, dopo aver correttamente rilevato in motivazione la propria incompetenza per materia, perché relativa a crediti per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, ne aveva poi, presumibilmente per un
mero errore materiale, dichiarato la nullità per l'omessa notifica. Il primo giudice sarebbe, quindi, incorso in un incoerente e/o errato convincimento, nel dichiarare la propria incompetenza per materia (concedendo alla parte opponente termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice di pace competente) e, poi, per un probabile refuso, annoverare la predetta cartella esattoriale tra quelle nulle per omessa notifica, generando problemi 7 interpretativi, soprattutto, in capo alla parte appellante circa i provvedimenti
amministrativi interni di natura conservativa o estintiva da adottare nei confronti
della pretesa creditoria sottesa alla cartella predetta. Da ciò la richiesta di escludere la cartella esattoriale n. 07120120165717735 tra quelle nulle per omessa notifica;
- il primo giudice avrebbe anche errato nel ritenere sussistente la giurisdizione ordinaria in ordine alle cartelle esattoriali n. 07120150092816390000,
67115011959161008000, 67115011959401008000, 67116012949027002000, per le quali, avendo esse ad oggetto crediti di natura tributaria, la giurisdizione sarebbe pacificamente devoluta alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. Di conseguenza, per tali cartelle il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anziché richiamare le cartelle tra quelle nulle per omessa notifica;
- il primo giudice sarebbe incorso in un ulteriore errore di valutazione circa la natura dei tributi sottesi alle cartelle esattoriali - avvisi di addebito dell'ente impositore nn. 37120120005939375000, 37120120007303142000,
37120130005198800000, 37120130015053459000, 37120140001072714000,
37120140012750072000, 37120140013099533000, 37120150001442669000,
37120150003913944000 e 37120150013312810000. Infatti, nell'evidenziare che
«non si rinviene la natura dei crediti in questione», il primo giudice non si sarebbe accorto che i crediti sottesi agli avvisi di addebito su intestati consistono in
pretese creditorie vantate dall' per l'omesso versamento dei contributi di cui al CP_5
CP_ DM 10 (Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all' le
retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale
CP_ conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' delle agevolazioni e degli
sgravi) nonché per il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali,
oltre che per il mancato versamento di somme aggiuntive per i lavoratori
parasubordinati. Tanto risulterebbe dall'estratto ruolo depositato già nel 8 giudizio di primo grado, onde la natura previdenziale dei crediti sottesi agli avvisi in questione, come eccepito dall' sin Parte_1
dalla prima difesa, avrebbe comportato l'adozione di precisi provvedimenti, in
quanto si sarebbe configurata la “competenza interna del Giudice ordinario della
sezione lavoro” con la conseguenziale rimessione del fascicolo al Giudice del lavoro
ed applicazione del rito processuale del lavoro nonché la valutazione della sussistenza
dei termini per la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi. Il tribunale,
ad ogni buon conto, avrebbe illogicamente ritenuto che per tali avvisi non si ponesse un problema di competenza o di giurisdizione, trattandosi di mera ripartizione interna al tribunale fra sezioni ordinarie e sezioni lavoro. In
realtà, avrebbe dovuto disporre, quanto meno, il mutamento del rito poiché la
mancata adozione del rito diverso, ha leso il diritto di difesa ed il contraddittorio delle
parti, oltre che pregiudicato le prerogative processuali delle parti;
- nel merito, in relazione al ragionamento logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado in base al quale è giunto al convincimento che non è dato rinvenire la
natura previdenziale/assistenziale dei crediti in questione, verrebbe in rilievo la
tematica della legittimazione passiva nelle liti avverso gli atti dell'agente della
riscossione che trova origine nel rapporto trilaterale che si instaura in tali casi tra
l'ente creditore, l'agente della riscossione e il debitore. A tal proposito, sarebbe
necessario ricordare che i rapporti tra l'ente e l'agente riscossore sono regolati dal
D.lgs. n. 112/1999 mentre quelli tra quest'ultima e il debitore sono disciplinati dal
D.P.R. n. 602/1973, e che non vi sarebbe alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione poiché non è ravvisabile un rapporto
giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo. Nel caso in esame, la società
opponente avrebbe agito per eccepire la mancata notifica degli atti sottesi ai ruoli
impugnati e, se l'ente impositore deve per legge necessariamente avvalersi del
concessionario per vedere realizzata la propria pretesa sostanziale, tuttavia alcuna
condanna può essere inflitta all'agente riscossore il quale, agendo meramente dietro
ordine diretto dell'ente impositore, ricopre un mero ruolo riduttivo, che lo carica di 9 responsabilità improprie. Pertanto, al concessionario, soggetto unicamente
preposto all'esazione dei tributi, contributi ed accessori, contenuti nei ruoli formati
dagli enti impositori, sarebbe precluso ogni esame o intervento di merito sugli stessi,
dovendo esso attenersi al contenuto del ruolo disposto dall'ente impositore. Di
conseguenza, le eventuali doglianze della dovevano unicamente essere CP_3
contestate all'Ente impositore e contraddette dall'Ente impositore che ha formato ed
inviato, al Concessionario, il ruolo. Ciò nonostante, il primo giudice non avrebbe esaminato la corposa documentazione depositata dall'agente della
riscossione ma avrebbe accertato l'omessa notifica di avvisi di addebito, la cui
prova doveva essere fornita dall'ente creditore;
- oltre all'estratto ruolo, sarebbe stata depositata corposa documentazione comprovante sia la notifica delle cartelle di pagamento impugnate dall'odierna
appellata con il giudizio di primo grado, che la natura delle pretese creditorie.
Tanto premesso, l' conveniva innanzi alla Controparte_8 Corte di appello l' la l' e CP_3 Controparte_4 Parte_1
l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_5
1. Accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi d gravame per le motivazioni esposte
e, dunque, la rilevante probabilità di accoglimento dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
2. accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342
c.p.c., poiché redatto in conformità a quanto statuito dalla norma indicata;
3. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui la cartella esattoriale n. 07120120165717735 viene (erroneamente) ricompresa tra
quelle nulle per omessa notifica e stabilirne la sussistenza della competenza per materia
del Giudice di Pace territorialmente competente;
4. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui le cartelle esattoriali 07120150092816390000 – 67115011959161008000 –
67115011959401008000 sono ricomprese nell'elenco di quelle ritenute “nulle” per
omessa notifica, e, accertata la natura tributaria dei crediti sottesi, dichiarando la
sussistenza di un originario difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
10
5. riformare parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità nella parte in
cui gli avvisi di addebito dell' n. 37120120005939375000 – CP_5
37120120007303142000 – 37120130005198800000 – 37120130015053459000 –
37120140001072714000 – 37120140012750072000 – 37120140013099533000 –
37120150001442669000 – 37120150003913944000 – 37120150013312810000 sono
ricompresi nell'elenco degli atti impositivi nulli, sull'errato presupposto dell'omessa
notifica, chiedendo di accertare e dichiarare la natura previdenziale ed assistenziale dei
crediti sottesi e di conseguenza riconoscere la sussistenza di una competenza del Giudice
ordinario della sezione lavoro;
6. condannare la al pagamento delle spese e compensi del primo grado di CP_3
giudizio nonché del presente grado in favore della Controparte_8
dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
§ VI. L' costituitasi il 7 gennaio 2022, chiedeva che l'appello fosse CP_3
dichiarato inammissibile, improponibile o improcedibile e, in ogni caso, fosse rigettato per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (con attribuzione al procuratore
costituito per espressa dichiarazione di averne fatto anticipo).
§ VII. L' costituitosi l'11 Controparte_5
febbraio 2022, anche quale procuratore speciale della Controparte_6
dei crediti dichiarava di aderire all'appello
[...] CP_6
dell' riguardo al difetto di competenza del Pt_1 Controparte_8
Giudice dell'esecuzione … per appartenere la controversia in materia di contributi
previdenziali al Giudice del Lavoro. Deduceva sul punto che l' CP_5 [...]
aveva depositato già nel giudizio di primo grado l'estratto Parte_1
ruolo dal cui esame emergeva la natura previdenziale dei crediti iscritti a carico
dell'odierna appellata, peraltro, evidenziata altresì dalla nella premessa CP_3
introduttiva del giudizio di primo grado. Depositava gli avvisi di addebito completi di ricevuta di ritorno o di avvenuta consegna, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c. ed
in virtù del principio di prova già sussistente nel giudizio di primo grado (costituito 11 anche dell'estratto di ruolo depositato dalla , nonché, ed in Parte_1
quanto, documenti rilevanti per la decisione della controversia, precisando che il giudice avrebbe potuto ed anzi dovuto ad ogni modo procedere alla acquisizione di
ufficio della documentazione relativa agli avvisi di addebito. Sosteneva, pertanto, che irritualmente era stata proposta opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione,
anziché dinanzi al Giudice del lavoro, che rappresenta il giudice naturale precostituito
ex lege (alla luce dell'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. N. 46 del 1999, riferito
all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art.30, co. 14, del D.L. n.78/10, che non prevede rimedi
equipollenti o alternativi).
Deduceva, poi, che le cartelle e gli avvisi di addebito erano stati tutti regolarmente notificati e che, pertanto, l' avrebbe dovuto, a pena di CP_3
decadenza, proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di notificazione innanzi al giudice del lavoro. Sosteneva, inoltre, la genericità dell'eccezione della società opponente,
riguardo ai pretesi vizi inficianti la notificazione delle cartelle esattoriali e l'inosservanza anche del termine di cui all'articolo 617 c.p.c.
Aggiungeva, infine, che l'opposizione avverso il ruolo promossa ex art. 615 cpc
rispetto a crediti diversi da quelli di natura fiscale risultanti da estratto di ruolo è ad
ogni modo inammissibile, atteso che non è rivolta contro un “atto esecutivo” della
sequela procedimentale tipica della riscossione a mezzo ruolo (fermo, ipoteca ecc.).
Chiedeva, in conclusione che la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse il difetto di competenza del Giudice dell'esecuzione e affermasse la competenza del Giudice del lavoro relativamente agli avvisi di addebito
CP_ notificati alla per contributi dichiarasse, inoltre, inammissibile e in CP_3
subordine infondata la domanda proposta dalla società anzidetta.
L' e la non si costituivano. Parte_1 Controparte_4
§ VIII. Così riassunte le vicende del processo e le ragioni dell'appello proposto dall' , nonché dell'appello incidentale adesivo 12 Controparte_9
dell' va rilevato, in primo luogo, che la sospensione feriale dei termini CP_5
processuali, prevista dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica (a norma dell'articolo 3 della stessa legge) alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n.
12), tra cui sono comprese le opposizioni all'esecuzione, e che la deroga si estende anche ai termini per le impugnazioni, in grado di appello e di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 95/2017, Cass. 15239/2015, Cass. 171/2012,
Cass. 14591/2007, Cass. 12250/2007).
Tra le opposizioni all'esecuzione cui si riferisce l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario rientrano anche le opposizioni agli atti esecutivi (cfr. Cass.
21568/2017, Cass. 14972/2015, Cass. 13928/2010).
Nella specie, pubblicata il 4 febbraio 2021 la sentenza di primo grado, il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello (ex art. 327 c.p.c.) è scaduto il 4
agosto 2021, ragione per la quale l'appello dell' Parte_1
[...] [...]
, notificato il 1° settembre 2021 (evidentemente, sull'erroneo
[...]
presupposto di poter contare sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), è
tardivo e, perciò, inammissibile.
Dall'inammissibilità dell'appello principale deriva, ex art. 334, secondo comma,
c.p.c., l'inefficacia dell'appello incidentale dell' CP_5
Peraltro, l'appello principale è inammissibile anche perché si tratta di un rimedio escluso dall'articolo 618 c.p.c.
Se nell'azione proposta dal debitore sono prospettati motivi sia di opposizione all'esecuzione sia di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza, formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione (Cass.
3166/2020, Cass. 20816/2009), posto che sulle opposizioni ex art. 617 c.p.c.
(comprese quelle proposte a norma del primo comma) la decisione è resa con sentenza non impugnabile (art. 618 c.p.c.).
Nella specie, il giudice di primo grado ha rilevato come l'opposizione dell' CP_10
abbia contestato sia il diritto dell'agente della riscossione ad agire
[...]
esecutivamente, per l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, sia la regolarità dell'azione esecutiva minacciata, per la mancata rituale notificazione delle cartelle di pagamento (si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che:
« attraverso l'estratto del ruolo, ha proposto opposizione avverso le cartelle di CP_3
pagamento relative a trentasei avvisi di addebito, eccependo la nullità dell'azione
esecutiva minacciata per non essere state notificate ritualmente le cartelle di pagamento
e per la prescrizione dei crediti»).
Accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, riguardo agli avvisi di accertamento n. TF TF e TF C.F._3 C.F._4
e alle cartelle esattoriali n. 07120130080495851000, C.F._3
37120140001089387000, 07120120165717836000, 07120140385415439000,
07120150000806137000, 07120140429153743000, 07120130142683436000,
07120150151163782000, 37120150011554706000, 07120160000432403000, 07120160005863292000 (aventi ad oggetto tributi, in base all'articolo 2 del D.
Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, e dichiarata l'incompetenza
per materia del tribunale in favore del giudice di pace, per la cartella n.
07120120165717735 (avente ad oggetto crediti per sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada), ha, invece, affermato, per le cartelle n.
07120120165717735000 e 07120150092816390000, nonché per gli avvisi n.
37120120005939375000, 37120120007303142000, 37120130005198800000,
37120130015053459000, 37120140001072714000, 67115011959161008000,
67115011959401008000, 37120140012750072000, 37120140013099533000,
37120150001442669000, 37120150003913944000, 67116012949027002000 e n.
37120150013312810000, che la loro inerenza a crediti per contributi previdenziali (eccepita dall' ) non porrebbe Parte_1
alcun problema di competenza o di giurisdizione, trattandosi di mera ripartizione
interna al tribunale fra sezioni ordinarie e sezioni lavoro, e che la natura dei crediti non si evincerebbe dalla mera indicazione presente nelle indicate cartelle: per tali 14 ultime cartelle ha, quindi, ritenuto fondata l'opposizione agli atti esecutivi
tempestivamente proposta dall' in quanto la notifica delle cartelle non è CP_3
stata per nulla provata da che si è limitata a Parte_1
depositare l'estratto del ruolo, che non ha alcuna valenza probatoria ai fini della prova
della notifica delle cartelle in esse indicate.
L'iscrizione a ruolo sarebbe, infatti, illegittima, in mancanza di prova della notifica
delle cartelle esattoriali, presupposto dell'atto impositivo stesso, laddove la correttezza del procedimento di riscossione coattiva (sia per i crediti tributari sia per quelli di altra natura basati sul ruolo) sarebbe assicurata mediante il rispetto della
sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e - se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione dell'avviso
contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 50, comma 2, cui segue l'atto di pignoramento: rimasta indimostrata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, il primo giudice ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' così espressamente CP_3
qualificata, dichiarando la nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi menzionati in dispositivo.
In conclusione, mentre sul merito delle pretese creditorie risultanti dall'estratto di ruolo e, in particolare, sull'eccepita estinzione per prescrizione non v'è stata alcuna decisione favorevole alla società opponente, bensì pronunce in rito declinatorie della giurisdizione e della competenza del tribunale, l'unico motivo di opposizione accolto è quello qualificato come opposizione agli atti esecutivi (e fondato sulla mancata dimostrazione della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi), accoglimento contro il quale si rivolge sia l'appello principale dell' sia l'appello Parte_1
incidentale dell' CP_5
Ebbene, l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla 15 qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualificazione dell'opposizione proposta (per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità
dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/2021, Cass. 13381/2017, Cass. 8103/2007).
Peraltro, tenuto conto che le contestazioni accolte dal primo giudice attengono unicamente alla regolarità degli atti di riscossione coattiva (per quanto non ancora intrapresi) e, quindi, investono il quomodo dell'esecuzione, sì da rientrare tipicamente nella figura di cui all'articolo 617 c.p.c., il giudizio sull'inammissibilità dell'appello resterebbe fermo anche a ritenersi che il giudice ad quem abbia in ogni caso il potere di qualificare autonomamente la domanda, pur in contrasto con la qualificazione compiuta dal primo giudice.
È doveroso aggiungere che l'inammissibilità dell'appello, non eccepita dalla parte appellata (né per l'inosservanza del termine ex art. 617 c.p.c., né per l'inappellabilità della decisione sull'opposizione agli atti esecutivi), è rilevabile d'ufficio senza che si renda necessario attivare sulla questione il contraddittorio nelle forme previste dall'articolo 101 c.p.c.
Infatti, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101,
comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del
2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso,
devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. 6218/2019, 19372/2015) e,
quindi, dei termini per le impugnazioni e del corretto mezzo d'impugnazione a loro disposizione (Cass. 9591/2011) che, nella specie, è il solo ricorso per cassazione (a norma dell'articolo 111 della Costituzione).
Né può farsi luogo ad eventuale correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, riguardo all'indicazione delle cartelle di pagamento 16 ovvero degli avvisi riguardo ai quali l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (qualora voglia così interpretarsi il rilievo dell'appellante circa «un probabile refuso» nel dispositivo della sentenza), sia perché, dichiarata l'inammissibilità dell'appello e, quindi, la definitività della sentenza impugnata, la correzione di questa va chiesta (ex art. 287 c.p.c.) al giudice che l'ha pronunciata, sia, in ogni caso,
perché ad avviso della corte non risulta con evidenza l'ipotesi della divergenza tra l'intendimento del giudice e la sua rappresentazione grafica, a fronte della diversa possibilità che il giudice di primo grado abbia ritenuto, nella fattispecie in esame, ammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche in relazione a crediti tributari per i quali, in ordine alle contestazioni di merito, abbia, invece,
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
§ IX. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (a carico solo dell'appellante principale, stante la mera inefficacia dell'appello incidentale) in ragione dell'importo delle cartelle e degli avvisi per i quali il primo giudice ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 6186/2009 e Cass. 12354/2006,
sulla determinazione del valore della causa di opposizione agli atti esecutivi con riferimento alla fase antecedente l'inizio dell'esecuzione), quindi secondo lo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 della tabella 12 allegata al D.M. 13
agosto 2022, n. 147, con riduzione al minimo (ex art. 4, comma 1, del D.M. 10
marzo 2014, n. 55) per la risoluzione della controversia sulla base di una questione preliminare di rito rilevata d'ufficio.
Non deve rendersi l'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, considerato quanto previsto dall'articolo 158,
comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 citato (che dispone la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), come modificato dall'articolo
22 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 26
maggio 2023, n. 56 (cfr. Cass. 12341/2025). 17
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) dichiara l'appello dell' inammissibile e Parte_1
l'appello dell' inefficace;
CP_5
b) condanna l' al pagamento, in favore Parte_1
dell' (con attribuzione all'avvocato Vincenzo Malesci), delle CP_3
spese di appello, liquidate in € 8.232,27 (di cui € 7.158,50 per compensi ed €
1.073,77 per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Così deciso il 25 agosto 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore