Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 2933/2025
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2933/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti NISI PIETRO e FAVERO Parte_1 P.IVA_1
DIEGO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
TASSETTI FABIO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o difetto di giurisdizione del Tribunale di Venezia in virtù della clausola compromissoria pattuita all'art. 18 del contratto d'appalto tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale, dichiarare nullo il decreto n. 36/2025 del
08/01/2025 emesso dall'intestato Tribunale di Venezia nel procedimento n. R.G. 50/2025; e, dunque, disporne l'immediata revoca per i motivi esposti in atti. pagina 1 di 5
Respingere in ogni caso le pretese creditorie avanzate da , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore siccome inammissibili e/o infondate e/o non provate, in fatto e/o in diritto, per le ragioni in narrativa, nonché in quanto prescritte e colpite da decadenza, per i motivi illustrati in narrativa.
In via riconvenzionale, dichiarare compensato ogni eventuale credito che verrà accertato in capo a , per tutte le causali esposte in narrativa. Controparte_1
In ogni caso accertare e dichiarare non dovuti gli interessi.
Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre cassa avvocati e iva come per legge”. per parte convenuta
“In via preliminare: confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate.
Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24/01/2025 ha opposto il decreto ingiuntivo N. Parte_1
36/2025, notificato il 13/01/2025, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento immediato di € 882.000,00 in favore di;
il pagamento in favore Controparte_1 della medesima, entro 40 giorni, di ulteriori € 168.000; oltre interessi e spese legali.
pagina 2 di 5 L'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adìto in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto azionato e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito ha contestato la fondatezza delle ragioni svolte dall'ingiungente.
Con comparsa dd. 19/03/2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1
rimettendosi alle decisioni del Tribunale in ordine alla eccezione di incompetenza svolta dall'attrice ed insistendo, nel merito, per l'accoglimento della pretesa spiegata in monitorio.
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
10/06/2025.
***
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. Civ. n. 25939/2021 “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”).
E', infatti, emerso che e stipularono in data 28/08/2018, con Controparte_1 Parte_1
decorrenza 01/09/2018 e prima scadenza prevista per il 31/08/2021, un contratto di appalto avente ad oggetto la movimentazione di merce in un magazzino sito ad Osimo (AN), e che detto contratto venne prorogato più volte, sino alla scadenza ultima avvenuta in data
29/02/2024.
La clausola n. 18 del contratto, oggetto di doppia e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342
c.c., prevede la competenza di un collegio arbitrale rispetto alla risoluzione delle controversie scaturenti dall'accordo. La clausola è formulata in maniera ampia e devolve agli arbitri la definizione delle liti relative ad “interpretazione”, “esecuzione” e “risoluzione” del contratto.
pagina 3 di 5 Ebbene, in monitorio ha spiegato una pretesa relativa all'oggetto del predetto CP_1
contratto, lamentando l'inadempimento di all'obbligo di pagamento dei corrispettivi. Parte_1
La lite, dunque, inerisce alla “esecuzione” del contratto e deve essere devoluta ad arbitrato rituale.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto che la convenuta ha sostanzialmente aderito all'eccezione di incompetenza, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale, ed ha quindi agevolato la definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- DICHIARA la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 18 del contratto sottoscritto dalle parti
- REVOCA per l'effetto il decreto ingiuntivo N. 36/2025 – R.G. N. 50/2025
- ASSEGNA termine di 3 mesi per l'introduzione del procedimento arbitrale
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, 10/06/2025
pagina 4 di 5 Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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