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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 294 R.G.A. 2023, promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Acconcia, presso il cui studio Parte_1 sito in Roma, via delle Milizie n. 76, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 08.02.2021 presso la cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, nella qualità di erede dei genitori (deceduta a Parte_1 Persona_1
Palermo il 01.11.2014) e (deceduto il 06.09.2019), convenne in giudizio Persona_2 il per “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nella qualità di erede dei Controparte_1 defunti genitori ( e , e per avere la patologia riconosciuta causato la Persona_1 Persona_2 morte di conformemente al parere espresso dalla MO di ME (mod. ML/V – N. Persona_1
144 L.210/92 del 04/12/2019), all'assegno una tantum stabilito dall'art. 2, comma 3 della Legge n. 210/92 e ss.mm.ii., maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 07/11/2014 ovvero dalla domanda (21/05/2019) e fino al soddisfo” e “per l'effetto, ordinare al la Controparte_1 conclusione del procedimento di riconoscimento con adozione del provvedimento favorevole e, in ogni caso, condannarla corrispondere il relativo assegno in favore del ricorrente, maggiorato di interessi e rivalutazione”. A fondamento della propria pretesa, dedusse:
Pag.
1 - che aveva già adito il medesimo Tribunale, unitamente al padre e Persona_2 alla sorella per chiedere il riconoscimento del diritto alla Parte_2 corresponsione dei ratei d'indennizzo mensile ai sensi dell'art. 1, legge 210/1992 (maturati dall'1.12.2010 e fino al 7.11.2014) e del beneficio dell'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 3, legge 210/1992;
- che tale giudizio si era concluso con sentenza n.3700 del 05.12.2018 con la quale era stata, da un lato, accolta la domanda relativa all'indennizzo mensile e, dall'altro, rigettata quella inerente all'assegno una tantum, per avere gli istanti agito iure hereditatis, e non iure proprio, e per non aver presentato l'apposita domanda amministrativa per il riconoscimento del predetto beneficio (quale condizione di procedibilità);
- che, conseguentemente, il proprio padre ( , in qualità di marito Persona_2 convivente di aveva provveduto in data 24.05.2019 ad inoltrare la Persona_1 domanda amministrativa per l'ottenimento dell'assegno una tantum;
- che all'esito della relativa istruttoria, con nota prot. 13971/210 del 17/02/2020, l' di Palermo aveva trasmesso al di Roma la pratica CP_2 Controparte_1 definita ed il verbale della MO 2^ di ME (mod. ML/V – N. 144 L.210/92 del 04/12/2019), nel quale aveva espresso giudizio favorevole alla concessione del beneficio in parola, confermando la tempestività della domanda nonché la sussistenza del nesso causale;
- che nelle more del procedimento amministrativo, era deceduto in Persona_2 data 06/09/2019;
- che con nota del 09.03.2020, il Ministero della Salute (D.G.V.E.S.C.) aveva informato gli eredi dell'archiviazione della pratica in quanto “con sentenza n. 3700/2018 del Tribunale di Palermo non è stato riconosciuto il diritto all'assegno Una Tantum”;
- che con pec del 03.06.2020, rimasta priva di riscontro, egli aveva evidenziato “che la domanda amministrativa era stata presentata proprio in conseguenza di quanto statuito dalla pronuncia e precisamente del riconoscimento del nesso causale tra la malattia contratta a causa della trasfusione e l'evento morte;
e che l'archiviazione” risultava “dunque immotivata e arbitraria, con invito e diffida a concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento di riconoscimento e ammissione al beneficio richiesto”. Si costituì in giudizio il convenuto, con memoria del 26.05.2021, eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato sulla questione in esame e contestando, nel merito, le pretese di controparte chiedendone il rigetto. Con sentenza n.3142/2022, emessa il 06.10.2022, il Giudice adito, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dal fondata sul principio del ne bis in idem, CP_1 dichiarò il ricorso inammissibile, per essere già stata accertata “l'assenza, in capo ai ricorrenti, compreso il dante causa dell'odierno ricorrente, del requisito della vivenza a carico, che ha formato oggetto della pronuncia n. 3700/2018 del Tribunale di Palermo”, che “ha statuito rigettando la domanda relativa all'assegno una tantum ex art. 2, comma 3 della Legge n 210/92, come integrato dall'art. 1 comma 3 Legge 25/07/97 n. 238, poiché i ricorrenti avevano agito in giudizio nella
Pag.2 qualità di eredi (e non anche in proprio), non risultava in atti che gli stessi avessero previamente presentato idonea domanda amministrativa per il riconoscimento di tale assegno (condizione di procedibilità), né fosse emersa la vivenza a carico, chiesta dalla legge, (quanto meno per i figli)”; che
“Né i figli né il marito della danneggiata nel giudizio conclusosi con la pronuncia già indicata” avevano “offerto prove atte a dimostrare la loro, seppure parziale, dipendenza economica dalla defunta e l'accertata carenza del necessario requisito della vivenza a carico dei ricorrenti, rispetto alla defunta
…”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato il Parte_1
6.4.2023. Lamenta, anzitutto, l'errata applicazione del principio del ne bis in idem, in quanto, a suo dire, la sentenza n.3700/2018 si era limitata ad accertare incidentalmente che per i soli figli non fosse emersa la sussistenza del requisito della vivenza a carico richiesto dalla legge. Che, pertanto, non era preclusa al padre ( la possibilità di presentare Persona_2 la relativa domanda amministrativa e di adire le vie giurisdizionali a seguito del provvedimento di archiviazione dell'Amministrazione. Rileva che il padre, in quanto coniuge superstite di aveva diritto a Persona_1 chiedere la corresponsione dell'assegno una tantum, di cui all'art. 2, co. 3, L. 210/1992,
“che presuppone la condivisione morale e materiale determinata dallo speciale vincolo della convivenza coniugale”, nella considerazione che “per il coniuge convivente e in comunione dei beni, ricorrono i presupposti della mutua assistenza che realizzano la presunzione sulla vivenza a carico, indipendentemente dal reddito della persona deceduta (nella specie pensionata come il marito)”. Sicché, il decesso del titolare del diritto azionato, avvenuto prima del suo riconoscimento, lo aveva legittimato ad agire iure successionis per ottenerne il soddisfacimento. Deduce, inoltre, che con l'avvento della legge n.238/97 la reversibilità dell'indennizzo spetta agli eredi anche se non a carico e abili al lavoro. Con memoria depositata il 10/11.03.2025, il ha resistito al Controparte_1 gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto, vale chiarire che sulle pretese oggetto di causa, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non opera il principio del ne bis in idem, non potendo riconoscersi alla sentenza n.3700/2018 efficacia preclusiva di giudicato sulle domande formulate nel presente giudizio dal nella spiegata qualità di erede. Per_2
Come rilevato dall'appellante, infatti, tale pronuncia si è limitata a statuire, circa l'assenza del requisito indispensabile della vivenza a carico, nei soli confronti dei figli (“quantomeno per i figli”), nulla affermando (invece) in relazione al coniuge.
(defunto padre dell'odierno appellante e marito della defunta Persona_2 [...]
, infatti, proprio sulla scorta delle argomentazioni formulate nella sentenza Per_1
Pag.3 n.3700/2018, ha provveduto, in data 21.05.2019, ad inoltrare apposita domanda amministrativa al fine di ottenere la concessione del beneficio una tantum di cui all'art. 2, comma 3, legge 210/1992, come modificato dall'art. 1 legge 23871997 (“Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”). La presentazione della domanda amministrativa, per come è evidente, ha determinato il sorgere in capo all'istante (ossia di una legittima pretesa – poi Persona_2 disattesa dall'Amministrazione – per il cui soddisfacimento ha proseguito e coltivato l'azione in giudizio il figlio, (odierno appellante), nella qualità di erede, Parte_1 stante la morte del padre nelle more del procedimento amministrativo, conclusosi con provvedimento di archiviazione della domanda (all. 3 del Ministero appellato). Tanto premesso, tuttavia l'appello non merita accoglimento, non potendo ritenersi dimostrato (anche in questa sede e a prescindere dal giudizio medico legale, qui non vincolante, espresso in sede amministrativa dalla MO) il necessario requisito della vivenza a carico la cui sussistenza non può presumersi sulla scorta della sola convivenza coniugale. In punto di vivenza a carico, infatti, la Suprema Corte ha già da tempo affermato che “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno una tantum in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare” (Cass. civ. sez. lav., 11/05/2018, n. 11407). Orbene, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 23225/2024, Cass. 15041/2024, Cass 41548/2021, Cass. 26842/2020), “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che” il congiunto “provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento”. Deve, dunque, ritenersi che il requisito della vivenza a carico sia un elemento costitutivo del diritto all'assegno una tantum oggetto di causa il cui onere probatorio è a carico del soggetto che chiede la prestazione (cfr. Cass. n.11407/2018).
In senso conforme, del resto, si è espressa la stessa Suprema Corte con la sentenza n.26842 del 25/11/2020, con la quale, in analoga fattispecie, è stato accolto il motivo di
Pag.4 ricorso del che lamentava il difetto di prova sulla Controparte_1
"vivenza a carico" dei ricorrenti nei confronti del de cuius e l'avvenuto riconoscimento, da parte della Corte territoriale, del diritto all'assegno una tantum dei superstiti sulla sola base della mera "coabitazione", anziché della vivenza a carico. Né può assumere rilievo, sotto il profilo probatorio, lo stato di famiglia allegato in primo grado (all. 7), il quale può venire in considerazione ai fini della sussistenza della "coabitazione", ma non anche della "vivenza a carico", che presuppone una condizione di non autosufficienza dei mezzi di sussistenza autonoma del congiunto e la dipendenza dal reddito della persona deceduta, ancorché questo non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Deve, in altri termini, escludersi che, nella vicenda portata alla cognizione di questa Corte, sia stata assolta la prova rigorosa a carico del richiedente del beneficio, non essendo stata in alcun modo allegata né tampoco provata la situazione reddituale sia di che di (genitori dell'odierno appellante che agisce in tale Persona_1 Persona_2 giudizio nella qualità di loro erede) dalla quale poter, se del caso, desumere una effettiva condizione di vivenza a carico. Né a diverse conclusioni può indurre la giurisprudenza invocata dall'appellante all'udienza di discussione (Cass. n.8773/2022 – cfr. verbale d'udienza del 20.03.2025), poiché involgente fattispecie concreta ove, da un lato, è stato ritenuto necessario il requisito della vivenza a carico, dall'altro, tale requisito, diversamente dal caso che occupa, è stato ritenuto provato (cfr. sent. n.8773/2002 in parte motiva: “A tal fine giova premettere che l'indennizzo una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, spetta non a tutti i prossimi congiunti della vittima, né agli eredi, ma solo ai familiari indicati dalla legge che siano "viventi a carico" (Sez. L -, Sentenza n. 11407 del 11/05/2018, Rv. 648818 - 01). Il beneficio, inoltre, spetta "nell'ordine" elencato dalla legge, vale a dire che l'attribuzione del beneficio al coniuge esclude l'attribuzione ai figli;
l'attribuzione ai figli esclude il beneficio per i genitori, e così via.
1.9.1. Nel caso di specie nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio le attrici allegarono che P.A. era casalinga e conviveva col marito. Tale allegazione non è stata mai contestata dal ed in ogni CP_1 caso è stata accertata dalla sentenza impugnata, con statuizione non oggetto di censura. Deve di conseguenza ritenersi sussistente, per P.A., il requisito della convivenza carico con la vittima primaria
…”). Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata, seppur con diversa motivazione, deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Pag.5 definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.3142/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 6.10.2022. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00, per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 20 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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