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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7267/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Antonio Turco presso lo studio del quale in San Marco in Lamis (FG)
Via Genova, n. 31 è elettivamente domiciliata ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n.
248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007, Controparte_3 dr.ssa a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del Persona_1
02/01/2013 tutti depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale - ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della CP_1
Repubblica 18 resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di CP_1 invalidità, fosse riconosciuto in giudizio il proprio status di persona affetta da handicap in situazione di gravità, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto allegando la insussistenza dei presupposti con vittoria di spese di lite.
All'udienza, del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. *********
In via assorbente ogni ulteriore profilo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto della rinuncia all'azione presentata dal ricorrente (note di trattazione per l'odierna udienza), non sussiste più l'interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
In particolare, per quel che riguarda il caso in esame, risulta evidente che a seguito della rinuncia alla domanda -la quale, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte (cfr. Cass.civ., sez. I, 10.09.2004, n.
18255) - vengono meno sia l'interesse ad agire del ricorrente che, di conseguenza, l'interesse a contraddire della parte resistente, di talché al giudice non rimane che registrare tale situazione e pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue la revoca del mandato conferito al CTU.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono compensarsi tra le parti, atteso che la rinuncia ha reso più agevole la definizione della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 21.08.2024, nella causa iscritta al n. 7267/2024 R.G.L. così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 31 gennaio 2025.
Il giudice
Caterina Napolitano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7267/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Antonio Turco presso lo studio del quale in San Marco in Lamis (FG)
Via Genova, n. 31 è elettivamente domiciliata ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n.
248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa e dr. Controparte_2
a ciò designati con Ordine di servizio n.63 del 18.12.2007, Controparte_3 dr.ssa a ciò designata con Ordine di servizio n. 1/2013 del Persona_1
02/01/2013 tutti depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale - ed elettivamente domiciliato presso la Sede di FOGGIA sita in Via della CP_1
Repubblica 18 resistente
OGGETTO: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.08.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di CP_1 invalidità, fosse riconosciuto in giudizio il proprio status di persona affetta da handicap in situazione di gravità, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio, l' ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda e ne ha chiesto il rigetto allegando la insussistenza dei presupposti con vittoria di spese di lite.
All'udienza, del 31 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. *********
In via assorbente ogni ulteriore profilo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere poiché, per effetto della rinuncia all'azione presentata dal ricorrente (note di trattazione per l'odierna udienza), non sussiste più l'interesse ad agire ed a contraddire.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
In particolare, per quel che riguarda il caso in esame, risulta evidente che a seguito della rinuncia alla domanda -la quale, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte (cfr. Cass.civ., sez. I, 10.09.2004, n.
18255) - vengono meno sia l'interesse ad agire del ricorrente che, di conseguenza, l'interesse a contraddire della parte resistente, di talché al giudice non rimane che registrare tale situazione e pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue la revoca del mandato conferito al CTU.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono compensarsi tra le parti, atteso che la rinuncia ha reso più agevole la definizione della lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 21.08.2024, nella causa iscritta al n. 7267/2024 R.G.L. così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'incarico al CTU nominato;
- compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 31 gennaio 2025.
Il giudice
Caterina Napolitano