Articolo 1 della Legge 4 agosto 1989, n. 291
Articolo 2
Versione
3 settembre 1989
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per il 1989 e di lire 600 milioni per il 1990 a favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361 , per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
Entrata in vigore il 3 settembre 1989