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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa RI NO, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1052/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Egidio Leone Artibani e Stefania Di Palma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Lamezia Terme alla Via Alessandro
Volta n. 38, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. CP_1
D'Ippolito n. 5, come da mandato in atti
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.08.2019 , premettendo di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 6.03.2017 al 30.04.2018, svolgendo la mansione di Parte_2 geometra, esponeva di aver inoltrato all' , in data 4.05.2018, domanda volta al riconoscimento CP_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI, che veniva accolta dall'ente previdenziale con provvedimento del 14.05.2018.
Deduceva che, con provvedimento del 27.09.2018, l' gli aveva comunicato che "all'esito CP_1 dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018005533/DDL del 22.06.2018 è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da lei instaurato con l'azienda " Parte_2
", […] da 03/2017 a 12/2017, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti
[...] essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali" e che avverso il suddetto provvedimento aveva proposto ricorso amministrativo in data
5.12.2018, rimasto privo di riscontro.
Esponeva, inoltre, che con provvedimento datato 21.01.2019, l' previdenziale gli aveva CP_1 comunicato la sussistenza di un indebito sulla prestazione NASPI n. 6041779500010, pari ad €
736,37, a seguito degli accertamenti ispettivi operati dallo stesso , cui era conseguita la revoca CP_1 dell'indennità di disoccupazione per il periodo compreso tra l'8.05.2018 ed il 31.05.2018; provvedimento che, in data 25.02.2019, era stato impugnato in via amministrativa.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata la sussistenza di un valido rapporto subordinato ex art. 2094
c.c. con la e che, di conseguenza, venisse riconosciuto il proprio diritto Parte_2 all'indennità di disoccupazione per l'intero anno lavorativo, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento della NASPI, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Integrato il contradditorio, l' chiedeva preliminarmente la riunione del procedimento n. CP_1
1542/2019 R.G., vertente tra le medesime parti, e, nel merito, contestava l'attività prestata dal ricorrente alle dipendenze della richiamando le risultanze del verbale unico Parte_2 di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del 22.06.2018, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro in quanto aventi carattere fittizio e denunciati all'ente previdenziale a solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali;
insisteva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti e concesso termine per il deposito di note conclusive, con ordinanza del 15.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova preliminarmente evidenziare che la presente controversia trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del 22.06.2018, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva a carico della è stato disconosciuto anche il rapporto di Pt_2 Parte_2 lavoro instaurato con il ricorrente, procedendo al contestuale recupero dell'indennità di disoccupazione NASPI e di eventuali prestazioni accessorie indebitamente percepite dall'8.05.2018 al 31.05.2018.
4.1 In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto legittimo - e quindi non suscettibile di disapplicazione - il provvedimento dell di annullamento della posizione CP_1 previdenziale di un procuratore generale di una società che asseritamente - ma senza che risultasse provata la dipendenza dagli organi societari - appariva essere anche dipendente della stessa (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 1399 dell'8.02.2000 e, più recentemente, Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 809 del
19.01.2021, secondo cui “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.”).
5. Orbene, dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del
22.06.2018 emerge che i funzionari di vigilanza dell' hanno proceduto ad annullare n. 32 CP_1 rapporti di lavoro denunciati dalla quale società esercente l'attività di Parte_2 costruzioni edili, con conseguente decadenza dei lavoratori dal riconoscimento delle indennità economiche erogate dall'Istituto.
Nello specifico, gli ispettori hanno dedotto che:
a) in sede di primo accesso ispettivo, effettuato in data 22.05.2018, presso la sede legale della
[...] non è stato rinvenuto alcun dipendente formalmente in forza presso la predetta Parte_2 società; poco dopo l'arrivo degli ispettori di vigilanza, era sopraggiunta la consulente del lavoro della società, dott.ssa coniuge dell'amministratore e socio unico della s.r.l. dal Persona_1
16.03.2018, , la quale aveva rilasciato agli ispettori specifiche dichiarazioni;
Persona_2
b) nella medesima giornata del primo accesso ispettivo ed il giorno successivo, la dott.ssa Per_1 aveva comunicato all'ente previdenziale di aver apportato delle variazioni ad alcuni modelli
UNIEMENS precedentemente trasmessi all' , annullando, di fatto, alcuni rapporti di lavoro in CP_1 precedenza denunciati;
c) in data 29.05.2018 gli ispettori avevano proceduto all'audizione di Controparte_2 amministratore unico e socio unico della per il periodo compreso tra il Parte_2
27.05.2014 ed il 16.03.2018, alla presenza e con l'ausilio della dott.ssa che aveva Persona_1 scritto, di suo pugno e per conto del , la dichiarazione poi resa;
gli ispettori, nel corso CP_2 dell'audizione del , avevano constatato che quest'ultimo non era a conoscenza delle attività CP_2 svolte dalla che, sostanzialmente, il contenuto delle dichiarazioni gli veniva suggerito dalla Pt_2 consulente, come gran parte dei nominativi dei presunti lavoratori posti alle dipendenze della predetta società;
d) in data 22.06.2018, la consulente del lavoro aveva comunicato agli ispettori che la s.r.l. aveva sospeso l'attività lavorativa a decorrere dal 30.04.2018.
5.1 Per quanto concerne la posizione specifica di , occorre premettere che l'ente Parte_1 previdenziale ha motivato il disconoscimento del rapporto di lavoro sulla base delle contraddittorie dichiarazioni rese da , che ha rivestito la carica di legale rappresentante pro tempore Controparte_2 della dal 27.05.2014 al 16.03.2018; ed invero, il , sentito dagli Parte_2 CP_2 ispettori nel corso dell'incontro interlocutorio del 29.05.2028, avrebbe menzionato in maniera CP_1 generica solo il nome del ricorrente tra i lavoratori assunti alle dipendenze della durante tutto il Pt_2 periodo di esercizio della carica di amministratore unico (dal 27.05.2014 al 16.03.2018).
In particolare, il ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Dopo aver finito la 3^ media CP_2 ho sempre svolto lavori edili: muratura, intonacatura, cambio mattonelle. Lavoravo dietro ad un maestro e lì ho imparato il mestiere. Da quando mia sorella, , si è fidanzata con Persona_3 Pt_3
ho lavorato c/o le aziende di fratello di e ancor prima ho svolto
[...] Persona_2 Pt_3 attività di manovale con il padre di , che aveva impresa edile, che poi è Parte_3 Persona_4 passata ai figli. Ho iniziato circa 30 anni fa prima con e poi con la società Persona_4 [...]
e ho sempre lavorato fino a un certo periodo. Per qualche anno poi ho fatto lavoretti Per_2 saltuari di pitturazione per privati. Poi mio cognato mi ha proposto di fare l'amministratore Pt_3 della , ho accettato, è stato fatto l'atto notarile in presenza del Parte_2 vecchio amministratore. Dal maggio 2014 all'interno della svolgevo attività lavorativa Pt_2 come manovale, intonacatore, pittore, aiutavo l'elettricista, l'idraulico e così è sempre stato fino a un paio di mesi fa e precisamente da quando a marzo 2018 non sono più amministratore. A marzo
2018 mio cognato mi ha comunicato che la società veniva acquisita da e Pt_3 Persona_2 io ho acconsentito. Nel periodo in cui sono stato amministratore venivo pagato in base alle ore di lavoro che facevo mediamente prendevo 1.400,00, 1.500,00, 1.300,00. Venivo pagato con bonifico sul mio conto corrente. Sono sempre stato pagato dalla signora . […] . È capitato Persona_1 che nei cantieri che lavoravo, erano presenti operai di altre ditte dei quali non ricordo i nomi, né dei lavoratori e nemmeno delle ditte. […] Nei cantieri della c'è sempre stata la figura del Pt_2 geometra. […] di cui non ricordo il cognome lavora da un paio di anni e si occupa Parte_1 delle gare di appalto fino a quanto io ero amministratore. […] Ricordo che quando sono diventato amministratore si stava lavorando in una casa in cui c'era solo lo scheletro, questo lavoro è durato più di un anno. L'appalto della con la LIDL è stato preso, dopo che io sono entrato come Pt_2 amministratore e così è stato anche con l'appalto dell'EUROSPIN. Per LIDL e l'EUROSPIN, i lavori sono stati eseguiti dalla insieme ad altre aziende. - EDILCANTIERI SRL, Pt_2 Per_5
che faceva impianti elettrici. Precisamente i lavori venivano appaltati da aziende che a
[...] loro volta subappaltavano tutto o parte in base alla tipologia del lavoro da eseguire o viceversa.
Ovviamente lo si evince dai contratti. Ricordo che la ha eseguito i seguenti lavori per la Pt_2
LIDL: e TARANTO costruzioni integrali;
e e Persona_6 CP_3 CP_4 CP_5 manutenzione e ristrutturazione locale pane;
, , CP_6 CP_7 CP_8 Per_7 manutenzioni. Per EUROSPIN: REGGIO CALABRIA manutenzione e riparazione e a LAMEZIA
TERME manutenzioni varie. In ogni caso se dovesse sfuggirmi qualcosa potete visionare contratti e fatture. A di LAMEZIA abbiamo iniziato a costruire da almeno un annetto 20 villette Per_8 di cui 12/15 villette a schiera di sana pianta. Preciso che alla con regolare contratto Per_8 di subappalto la ha affidato lavori alla ditta EDILCANTIERI SRL e Pt_2 CP_9
. Ricordo che a luglio 2017 abbiamo ricevuto una visita ispettiva che ha rilasciato verbale.
[...]
Mio cognato ha lavorato sbrigando carte nell'ufficio nell'intero periodo in cui Parte_3 sono l'amministratore, più precisamente al mattino organizzava il lavoro degli operai, pomeriggio se serviva materiale o lo andava a prendere lui o chiamava qualche operaio e così è sempre stato da maggio 2014 fino a marzo 2018. È sempre stato pagato con bonifico. Il giorno in cui me ne sono andato continuava a svolgere questo lavoro. Il signor non ha mai lavorato Persona_2 per la . Per quanto riguarda la posizione di ve le Parte_2 Persona_2 fornirà la moglie o il diretto interessato […]. Non ricordo di aver affidato Persona_1 lavori impiegatizi ad altre persone oltre a quelle indicate e non ricordo di avere altri operai oltre a quelli indicati;
nel periodo in cui sono stato amministratore della . Nel periodo in cui Pt_2 sono stato amministratore non ho mai occupato personale straniero ma sempre e soltanto italiani in qualsiasi tipo di lavoro. Nessun altro mio parente o affine ha lavorato nella al difuori di Pt_2 mia sorella , mio fratello e di mio cognato. Non ho mai avuto personale Per_3 Per_9 impiegatizio in aggiunta a quello che vi ho sopra indicato e/o che ha fatto lavori direttamente da casa sua, senza venire in ufficio, per conto della . Riguardo a mia sorella a mio cognato Pt_4
e mio fratello preciso che mia sorella veniva solo se c'era bisogno e se era libera dai suoi impegni senza rispettare un orario di lavoro mentre mio fratello e mio cognato hanno sempre lavorato.
Confermo tutto dopo che è stato riletto."
Al termine delle dichiarazioni riportate, gli ispettori evidenziavano che “nel corso dell'audizione si è avuto modo di constatare che il signor fosse a conoscenza di ben poco riguardo Controparte_2 alla vita lavorativa della Infatti, il , operaio di professione, ha Parte_2 CP_2 avuto bisogno di tanti suggerimenti della Dott. per ricordare i nomi della gran parte dei Per_1 soggetti menzionati che avrebbero negli anni lavorato con lui nella Ditta. Si aggiunge, che taluni dei nominati sono risultati assunti dalla (P. IVA e non già dalla Controparte_10 P.IVA_3
Analoghi aiuti ha ricevuto dalla ricordando quelli che avrebbero Parte_2 Per_1 dovuto essere i lavori eseguiti nel tempo dall'azienda dallo stesso ipoteticamente rappresentata.”.
5.2 Tanto premesso, sembra opportuno precisare che, al momento della costituzione in giudizio dell' , gli atti afferenti alle attività ispettive condotte sulla regolarità aziendale della CP_1 Pt_2 risultavano coperti da segreto, stante la pendenza delle indagini preliminari;
tuttavia, in corso di causa,
l'ente ha provveduto a depositare ulteriore documentazione concernente gli esiti del procedimento penale promosso a carico della presso la Procura della Repubblica di Parte_2
Lamezia Terme.
6. Quanto alle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa, le prove testimoniali espletate hanno consentito di trovare sufficienti ed adeguati riscontri probatori all'assunto attoreo in merito alla genuinità del rapporto di lavoro denunciato dalla negli anni in contestazione. Parte_2
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza dell'8.11.2021, ha reso le Tes_1 seguenti dichiarazioni: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato entrambi per la stessa società, Soc. Building Enterprise S.r.l. di Lamezia Terme, dove io svolgevo l'attività di Geometra, capo cantiere, mentre il ricorrente era nell'ufficio amministrativo della società e svolgeva le mansioni riguardanti l'ufficio acquisti di beni riguardanti il fabbisogno del cantiere, nonché aveva la responsabilità di curare tutto ciò che riguardava la sicurezza sul cantiere. Ha iniziato a lavorare presso detta società circa un anno dopo la mia assunzione che è avvenuta a settembre 2015, mentre il rapporto lavorativo è cessato per entrambi quasi contemporaneamente nel 2018, non ricordo con precisione le date, io preciso sono andato via il 08.05.2018. So che era tenuto a rispettare gli orari di lavoro, per cui era operativo già alle ore 8,30 del mattino e sino al pomeriggio sino alle 18,30 circa, sono a conoscenza di ciò perché nonostante fossimo in posti diversi, io in cantiere e lui in ufficio, eravamo spesso in contatto telefonico per ragioni lavorative che andavano all'ordine di materiali necessari per il lavoro in cantiere alla richiesta ed al rilascio di certificazioni. Le retribuzioni avvenivano mediante bonifico bancario, anche per il ricorrente. Le retribuzioni non sempre erano precise e puntuali. Per quanto riguarda il proprio lavoro il ricorrente rispondeva al titolare della società, che formalmente era il sig. , quale amministratore della società, di fatto CP_2 il responsabile e quello al quale eravamo tenuti a dare conto del nostro operato e che impartiva gli ordini era il Sig. . Il rapporto tra il e lo era di legami parentelari, il Persona_2 CP_2 Per_2
era il cognato del fratello dello . Non so se il Sig. avesse una propria CP_2 Per_2 Persona_2 ditta o società, e non so il ruolo che ricoprisse all'interno della società, ma era lui che si occupava di dare le disposizioni, anche perché il praticamente svolgeva l'attività di operario in cantiere CP_2 ed eseguiva i miei ordini.”.
Alla medesima udienza dell'8.11.2021 l'altro teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: Testimone_2
“Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per la stessa società per un certo periodo,
Soc. Building Enterprise S.r.l. di Lamezia Terme;
io svolgevo l'attività di imbianchino, mentre il ricorrente era nell'ufficio amministrativo della società e si occupava dell'ufficio acquisti di beni riguardanti il fabbisogno del cantiere, nonché aveva la responsabilità di curare tutto ciò che riguardava la sicurezza sul cantiere. So che era all'ufficio amministrativo anche perché quando mi recavo alla sede societaria per firmare le buste paga o per consegnare documenti riguardanti acquisti, come le bolle del materiale, lo vedevo lavorare all'interno del suo ufficio;
ricordo che abbiamo lavorato nella stessa società solo per qualche mese, considerato che io ho iniziato a lavorare a novembre 2015, circa, e sono andato via a giugno 2017, e lui lavorava all'interno della società da poco tempo;
il pagamento della retribuzione avveniva mediante bonifico. Gli ordini venivano dati da o dal fratello o dai responsabili del cantiere, come il geom. Persona_2 Pt_3
, ciò benchè formalmente l'amministratore della società fosse il Sig. ; tra il CP_11 Controparte_2
e gli c'era un legame parentelare, la sorella del aveva sposato il Sig. CP_2 Per_2 CP_2 Pt_3 . Non so con precisione l'orario di lavoro che il ricorrente doveva rispettare, ricordo che se
[...] dovevamo chiamarlo doveva attendere intorno alle ore 8,00/8,30 del mattino ed il pomeriggio sino alle 18,30 circa. Ho visto personalmente il ricorrente presente negli uffici della società.”
Il teste di parte convenuta, Ispettore , escusso anch'egli alla medesima udienza, ha Tes_3 dichiarato: “Abbiamo effettuato l'accertamento insieme al Collega e riguardo al Per_10 disconoscimento del rapporto di lavoro del Sig. questo pur con dubbi, non è Parte_1 stato riconosciuto poiché non abbiamo avuto elementi certi, ancorchè il ci riferisse che tra i CP_2 dipendenti ci fosse un certo “ ”, nome suggerito dalla;
questo è quanto emerso Parte_1 Per_1 dall'ispezione della Soc. Building Interprice e da quanto ci è stato riferito sia dall'Amministratore della Società, Sig. , il quale precisava, in presenza del Consulente del Lavoro, D.ssa Controparte_2
; il oltre ad essere presente sui cantieri, vi lavorava come operario, e Persona_1 CP_2 nell'indicare i nomi dei dipendenti, tra questi risultava per come già detto un certo “ ”; Parte_1 nonostante i tentativi di sentire il Sig. questi non si è mai presentato per dare Persona_2 chiarimenti, e la poca documentazione esibitaci, seguita dagli annullamenti effettuati dalla consulente, per come già detto, facevano rimanere in piedi pochi rapporti lavorativi, tra cui l'odierno ricorrente;
ma considerata la carenza di documentazione risultava in concreto che detti dipendenti fossero in realtà dipendenti di altra società legata allo . Preciso che nel verbale abbiamo Per_2 riportato anche che il Consulente della società dopo il nostro accesso ha proceduto successivamente ad effettuare variazioni (di fatto ha annullato) lavorative, ritenendole fatte per errore.
Dell'accertamento abbiamo informato l'Autorità Giudiziaria sia di quanto abbiamo potuto accertare che di quanto abbiamo potuto riscontrare;
confermo in sintesi quanto scritto nel Verbale
d'Accertamento.”.
L'altro teste citato dall'ente convenuto, Ispettore ha dichiarato: “Abbiamo Testimone_4 effettuato l'accertamento insieme al Collega e riguardo al disconoscimento del rapporto Tes_3 di lavoro del Sig. questo pur con dubbi, non è stato riconosciuto poiché non Parte_1 abbiamo avuto elementi certi, ancorchè il ci riferisse che tra i dipendenti ci fosse un certo CP_2
“ ”, nome suggerito dalla , presente al momento del rilascio delle dichiarazioni Parte_1 Per_1 da parte del;
questo è quanto emerso dall'ispezione della Soc. Building Interprice e da quanto CP_2 ci è stato riferito sia dall'Amministratore della Società, Sig. , il quale precisava, in Controparte_2 presenza e con l'ausilio del Consulente del Lavoro;
il oltre ad essere presente sui cantieri, vi CP_2 lavorava come operario, e nell'indicare i nomi dei dipendenti, tra questi risultava per come già detto un certo “ ”; nonostante i tentativi di sentire il Sig. questi non si è mai Parte_1 Persona_2 presentato per dare chiarimenti, e la poca documentazione esibitaci, seguita dagli annullamenti effettuati dalla consulente, per come già detto, facevano rimanere in piedi pochi rapporti lavorativi, tra cui l'odierno ricorrente;
ma considerata la carenza di documentazione risultava in concreto che detti dipendenti fossero in realtà dipendenti di altra società legata allo , come ad esempio la Per_2
Edilcantieri srl, poiché dalla documentazione esibitaci, questa risultava la società che aveva appaltato i lavori che poi venivano sub appaltati alla , ciò è stato riscontrato in più Pt_2 documenti di contratti d'appalto lavori. Preciso che nel verbale abbiamo riportato anche che il Consulente della società dopo il nostro accesso ha proceduto successivamente ad effettuare tante variazioni (di fatto ha annullato) lavorative, ritenendole fatte per errore, ciò avveniva già nel pomeriggio del giorno del primo accesso;
dell'accertamento abbiamo informato l'Autorità
Giudiziaria sia di quanto abbiamo potuto accertare che di quanto abbiamo potuto riscontrare;
confermo in sintesi quanto scritto nel Verbale d'Accertamento del 22.06.2018.”.
Occorre evidenziare che gli ispettori non hanno fornito specifici elementi in ordine all'asserita CP_1 fittizietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, manifestando, invero, “dubbi” in merito all'annullamento del rapporto eseguito.
7. Va, inoltre, evidenziato che parte ricorrente ha allegato una pluralità di comunicazioni avvenute a mezzo e-mail, dalle quali è possibile evincere l'attività di lavoro svolta nell'arco temporale in contestazione.
Peraltro, anche la consulente del lavoro, Dott.ssa , ha fatto riferimento alla presenza Persona_1 di (laureato) tra gli impiegati amministrativi della società nel periodo in cui lei Parte_1 stessa era stata assunta.
8. La domanda va, quindi, accolta, con conseguente annullamento della comunicazione dell'indebito del 21.01.2029, scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018005533/DDL del
22.06.2018.
Deve essere, inoltre, dichiarata l'inefficacia di ogni provvedimento consequenziale derivato dal suddetto verbale, ivi compresa l'azione di recupero della somma pari ad € 736,37, percepita a titolo di indennità di disoccupazione NASPI n. 6041779500010 nel periodo compreso tra l'8.05.2018 ed il
31.05.2018.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dal 6.03.2017 al 30.04.2018, con conseguente Parte_2 annullamento del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione NASPI n.
6041779500010;
- condanna l' alla corresponsione, in favore di , dell'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione NASPI, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, ove non già erogata;
- condanna, infine, l'ente previdenziale convenuto pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €
4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 24.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa RI NO