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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 464 /2024 tra
(c.f. e p.iva ) con sede a Courmayeur (AO), Località Montitaz 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale (cfr. prodd. n. 1 e 2) e legale rapp.te pro tempore Dott.
[...]
(C.F. ), residente a Courmayeur (AO), Località Montitaz 7, Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata a Genova in Via Cairoli 11/16 presso e nello studio degli Avv.ti Carlo Bendin (c.f. , PEC: e Carla Raggi (c.f. C.F._2 Email_1
, PEC: che la rappresentano, assistono e C.F._3 Email_2 difendono congiuntamente e disgiuntamente come da mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. ) in persona del CP_1 C.F._4 procuratore speciale (c.f. ) nato il [...] a Controparte_2 C.F._5
Genova e residente in [...], nonché Sig.ra nata a Controparte_3
Genova il 26/07/1929 (C.F. ) in persona del procuratore speciale C.F._6 CP_4
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._7
(SV) Via Boggero 24/2,entrambe con l'avv. Roberto Romani (C.F. )che le C.F._8 rappresenta e difende come da mandati in atti
- CONVENUTE
Oggetto: Divisione.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e declaratorie anche incidenter tantum e gli accertamenti meglio visti, disporre lo scioglimento giudiziale della comunione mediante divisione in natura dei seguenti immobili siti in Celle Ligure (SV) di cui ciascun comproprietario è titolare delle quote indivise indicate in atto:
A.1) locale ad uso magazzino con annessa piccola corte, ubicato in Via Cassisi senza numero civico, posto al piano terreno, della superficie catastale di 35 metri quadrati (censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8,mappale 220, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 66, superficie catastale totale mq 35, rendita Euro 289,73);
A.2) due piccoli appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie catastale complessiva di 16 metri quadrati, posti in fregio alla Via TT (censiti al Catasto Terreni del
Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8, mappale 1088 – seminativo irriguo arborato, classe 2, centiare 05, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05 – e mappale 1089 – uliveto, classe 2, centiare 11, R.D.
Euro 0,04, R.A. Euro 0,03. Con la precisazione che l'immobile risulta altresì censito al Catasto
Terreni del Comune di Celle Ligure al foglio 8, mappale 220, ente urbano (già fabbricato rurale));
1 A.3) appezzamento di terreno posto in fregio alla Via TT della superficie di circa 688 metri quadrati (censito al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8, mappale 874, uliveto, classe 2, are 06, centiare 88, R.D. Euro 2,31, R.A. Euro 1,95);
B) tre appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie complessiva di 1.415 metri quadrati, posti in fregio alla Via TT e alla Via Privata Padre IL GE (censiti al Catasto
Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8: mappale 2001, seminativo irriguo arborato, classe 2, are 13, centiare 45, R.D. Euro 20,84, R.A. Euro 14,24 - mappale 2003, seminativo irriguo arborato, classe 2, centiare 55, R.D. Euro 0,85, R.A. Euro 0,58 - mappale 2004, seminativo irriguo arborato, classe 2 centiare 15, R.D. Euro 0,23, R.A. Euro 0,16);
C) due appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie complessiva di 3.310 metri quadrati (censiti al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8: - mappale 560, uliveto, classe 2, are 14, centiare 10, R.D. Euro 4,70, R.D. Euro 3,98 - mappale 1552, seminativo, classe 2, are 19, centiare 10, R.D. Euro 5,92, R.A. Euro 9,86);
- in ogni caso dichiarare tenute ed obbligate le convenute all'immediato rilascio a favore di parte attrice di quel/quei bene/beni o porzione di bene/beni alla stessa spettante in virtù dell'intervenuta divisione;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari competenti, esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Con tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni e/o propedeutici e/o conseguenti meglio visti.
Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e con condanna di controparte a pagare anche tutte le spese di CTU e CTP e comunque tutte le spese della divisione, nessuna esclusa”.
Convenute
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
1. disporre lo scioglimento giudiziale della comunione mediante divisione dei beni meglio identificati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
2. in via subordinata, all'esito della consulenza tecnica, per il caso in cui ne facciano formale richiesta, disporre l'assegnazione di uno o più beni oggetto di divisione alle convenute, previa determinazione dell'importo che dovrà essere erogato dalle stesse alla società a titolo di Pt_1 eccedenza;
3. vinti compensi e spese.”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra le parti sussiste una situazione di comunione ordinaria relativamente ad alcuni cespiti immobiliari, contraddistinta peraltro da quote diverse in relazione ai vari beni compresi nel compendio.
Riferisce, infatti, l'attrice di essere proprietaria pro indiviso con le convenute “dei seguenti beni tutti situati in Celle Ligure:
A. per la quota di 2/6 dell'intero di:
A.1) un locale ad uso magazzino con annessa piccola corte, ubicato in Via Cassisi senza numero civico, posto al piano terreno, della superficie catastale di 35 metri quadrati, nel suo complesso a confini: muri perimetrali su Via Cassisi, mappali 1059, 219 e 217 tutti del foglio 8 del Catasto
Terreni del Comune di Celle Ligure. L'immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune ddi
Celle Ligure C443 al foglio 8, mappale 220, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 66, superficie catastale totale mq 35, rendita Euro 289,73.
2 Nell'atto di acquisto era precisato che l'immobile in oggetto risulta altresì censito al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure al foglio 8, mappale 220, ente urbano (già fabbricato rurale); A.2) due piccoli appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie catastale complessiva di 16 metri quadrati, posti in fregio alla Via TT, nel loro complesso a confini: Via
TT, mappali 1087, 872, 875 e 1090 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Celle
Ligure. Detti immobili risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8 come segue: - mappale 1088, seminativo irriguo arborato, classe 2, centiare 05, R.D. Euro 0,08, R.A. Euro 0,05 - mappale 1089, uliveto, classe 2, centiare 11, R.D. Euro 0,04,
R.A. Euro 0,03;
A.3) un appezzamento di terreno posto in fregio alla Via TT della superficie di circa 688 metri quadrati, a confini: Via TT, mappali 909, 559, 2026, 739 e 872 tutti del foglio 8 del Catasto
Terreni del Comune di Celle Ligure. Detto immobile risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8, mappale 874, uliveto, classe 2, are 06, centiare 88, R.D. Euro
2,31, R.A. Euro 1,95;
B . per la quota di 12/44 dell'intero di:
tre appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie complessiva di 1.415 metri quadrati, posti in fregio alla Via TT e alla Via Privata Padre IL GE, nel loro complesso a confini: Via TT, Via Privata Padre IL GE, mappale 140, 2046, 2044 e
2043 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure. Detti immobili risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8 come segue: - mappale
2001, seminativo irriguo arborato, classe 2, are 13, centiare 45, R.D. Euro 20,84, R.A. Euro 14,24 - mappale 2003, seminativo irriguo arborato, classe 2, centiare 55, R.D. Euro 0,85, R.A. Euro 0,58 - mappale 2004, seminativo irriguo arborato, classe 2, centiare 15, R.D. Euro 0,23, R.A. Euro 0,16;
C. per la quota di 4/12 dell'intero di
due appezzamenti di terreno formanti un sol corpo della superficie complessiva di 3.310 metri quadrati, nel loro complesso a confini: mappali 1083, 891, 555, 642, 561, 563, 1553, 495, 335, 340,
738, 741, 740, 1383, 1382, 954, 956, 960 e 1080 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure. Detti immobili risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Celle Ligure C443 al foglio 8 come segue: - mappale 560, uliveto, classe 2, are 14, R.D. Euro 4,70, R.A. Euro 3,98 - mappale 1552, seminativo, classe 2, are 19, centiare 10, R.D. Euro 5,92, R.A. Euro 9,86;
2) le comproprietarie pro indiviso delle restanti quote dei suddetti immobili sono la Sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...] in CP_1 C.F._4
Via Boggero 24/1 e la Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
, residente a [...], ciascuna di esse per: C.F._6
• la quota di 1/3 per i beni sopra indicati al punto A;
• la quota di 16/44 per i terreni sopra indicati al punto B;
• la quota 4/12 per i terreni sopra indicati al punto C”.
L'attrice chiede quindi che si addivenga alla divisione mediante divisione in tre lotti sulla base delle rispettive quote di comproprietà.
Le convenute si sono costituite acconsentendo alla domanda di divisione ed alla connessa istanza di nomina di un CTU per la valutazione del compendio immobiliare e la formazione dei lotti, facendo peraltro riserva “anche in quanto comproprietarie di maggioranza ... di richiedere l'assegnazione di uno o più beni per intero con corresponsione a parte attrice del valore delle relative quote”.
La causa è stata istruita a mezzo CTU affidata al geom. di cui si riportano di Persona_1 seguito i passaggi salienti:
“Creazione dei lotti
3 Ai fini della divisione giudiziale, sono stati predisposti tre lotti, Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 composti ciascuno da tre Corpi (come sotto indicato), con la finalità di assegnare valori il più possibile eguali tra loro, corrispondenti alle relative quote di possesso di ciascun comunista. Di seguito la loro composizione:
1. Lotto 1:
1. Fabbricato in via Cassisi s.n., particella 220, foglio 8 N.C.E.U. - Corpo A;
2. Terreno in via TT, particella 1088, foglio 8 N.C.T. - Corpo B;
3. Terreno in via TT, particella 1552 del foglio 8 N.C.T. - Corpo F;
Valore di mercato del Lotto 1: euro 17.001,80 2.
Lotto 2:
1. Terreno in via Boggero, particella 2003, foglio 8 N.C.T. – Corpo G;
2. Terreno in via TT, particella 1089, foglio 8 N.C.T. - Corpo C
3. Terreno in via TT, particella 874, foglio 8 N.C.T. - Corpo D;
Valore di mercato del Lotto 2: euro 18.411,82
3. Lotto 3:
1. Terreno in via TT, particella 560, foglio 8 N.C.T.- Corpo E.
2. Terreno in via Boggero, particella 2004 del foglio 8 N.C.T. - Corpo H;
3. Terreno in via TT/via Boggero, particella 2001, foglio 8 N.C.T. – Corpo I;
Valore di mercato del Lotto 3: euro 14.627,08
... Omissis ...
Dalle risultanze dei calcoli della divisione i conguagli monetari risulteranno come di seguito indicati:
▪ nel caso il Lotto 1 venga assegnato a questa dovrà dare 1.760,28 euro alle altre Parte_1 due parti;
▪ nel caso il Lotto 2 venga assegnato a questa dovrà dare 3.170,30 euro alle altre Parte_1 due parti;
▪ nel caso il Lotto 3 venga assegnato a questa dovrà ricevere 614,44 euro dalle Parte_1 altre due parti;
▪ nel caso il Lotto 1 venga assegnato a questa dovrà ricevere 397,79 euro dalle CP_1 altre due parti;
▪ nel caso il Lotto 2 venga assegnato a questa dovrà dare 1.012,23 euro alle CP_1 altre due parti;
▪ nel caso il Lotto 3 venga assegnato a questa dovrà ricevere 2.772,51 euro CP_1 dalle altre due parti;
▪ nel caso il Lotto 1 venga assegnato a questa dovrà ricevere 397,79 euro Controparte_3 dalle altre due parti;
▪ nel caso il Lotto 2 venga assegnato a questa dovrà dare 1.012,23 euro Controparte_3 alle altre due parti;
4 ▪ nel caso il Lotto 3 venga assegnato a questa dovrà ricevere 2.772,51 euro Controparte_3 dalle altre due parti”.
*****
All'esito della CTU nessuna delle parti levava particolari contestazioni in merito all'elaborato peritale ed alla formazione dei lotti ivi proposta: contrariamente alla prospettazione inizialmente ventilata, tuttavia, le convenute non presentavano alcuna istanza di assegnazione diretta, reiteratamente insistendo per l'assegnazione mediante sorteggio, a fronte della posizione dell'attrice la quale, invece, chiedeva l'assegnazione diretta “senza procedere all'estrazione a sorte, in quanto il lotto 1 comprende un fabbricato intercluso posto integralmente all'interno della proprietà delle convenute: chiede l'assegnazione del lotto 3 o in subordine del lotto 2”.
Sul punto deve rilevarsi che:
- Le convenute non forniscono alcuna spiegazione per cui la procedura del sorteggio dovrebbe ritenersi preferibile rispetto alla divisione diretta, che esse stesse avevano ventilato nell'atto introduttivo;
il che a parere di chi scrive va interpretato alla stregua di una sostanziale indifferenza rispetto all'individuazione del lotto assegnando, tanto più che dalla descrizione del CTU emerge che trattasi di lotti essenzialmente omogenei per composizione, caratteristiche intrinseche e valore.
- È principio pacifico che “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass. civ. n. 11857/2021). In tale prospettiva non può non tenersi conto del fatto che l'eventuale attribuzione mediante sorteggio alla società del lotto 1 comporterebbe conseguenze negative: non è Pt_1 contestato, infatti, che l'unico fabbricato presente nel compendio immobiliare resterebbe completamente intercluso all'interno della restante proprietà delle convenute.
- Posto, pertanto, che alla non può, per ragioni di opportunità, assegnarsi il lotto 1, tra Pt_1
i lotti restanti ad essa, in quanto quotista di minoranza, non potrà che essere attribuito quello di valore minore, vale a dire il lotto 3.
- Nei rapporti interni tra le convenute, quotiste in misura paritaria, la scelta tra i lotti 1 e 2 è del tutto indifferente trattandosi di beni di valore pressoché identico, tanto che le stesse interessate non hanno indicato alcuna preferenza: ciò posto, anche allo scopo di non dilatare ulteriormente i tempi di procedura, si procede alla diretta assegnazione del lotto 1 alla sig.ra e del lotto 2 alla sig.ra . CP_1 Controparte_3
Le parti saranno tenute reciprocamente ai conguagli in denaro come indicati dal CTU alla pagina 86 della relazione peritale sopra riprodotta.
Spese di lite interamente compensate tra le parti (Corte di cassazione, ordinanza n. 21184/15: “Le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al
5 comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte”).
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 464/2024 così decide:
A. Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria attualmente in essere tra le odierne parti:
B. Assegna in proprietà esclusiva alla società (c.f. e p.iva con sede a Parte_1 P.IVA_1
Courmayeur (AO), Località Montitaz 1 i seguenti beni tutti siti nel Comune di Celle Ligure
(SV) costituenti il lotto 3 della relazione del CTU Geom. Persona_1
1. Terreno in via TT, particella 560, foglio 8 N.C.T.- Corpo E.
2. Terreno in via Boggero, particella 2004 del foglio 8 N.C.T. - Corpo H;
3. Terreno in via TT/via Boggero, particella 2001, foglio 8 N.C.T. – Corpo I;
C. Assegna in proprietà esclusiva alla sig.ra nata a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) i seguenti beni tutti siti nel Comune di Celle Ligure (SV) C.F._4 costituenti il lotto 1 della relazione del CTU Geom. Persona_1
1. Fabbricato in via Cassisi s.n., particella 220, foglio 8 N.C.E.U. - Corpo A;
2. Terreno in via TT, particella 1088, foglio 8 N.C.T. - Corpo B;
3. Terreno in via TT, particella 1552 del foglio 8 N.C.T. - Corpo F;
D. Assegna in proprietà esclusiva alla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), residente a [...] i seguenti beni tutti C.F._6 siti nel Comune di Celle Ligure (SV) costituenti il lotto 2 della relazione del CTU Geom.
Persona_1
1. Terreno in via Boggero, particella 2003, foglio 8 N.C.T. – Corpo G;
2. Terreno in via TT, particella 1089, foglio 8 N.C.T. - Corpo C
3. Terreno in via TT, particella 874, foglio 8 N.C.T. - Corpo D.
E. Dispone a carico delle parti l'obbligo reciproco dei conguagli come indicato dal CTU alla pagina 86 della relazione peritale riportata anche in motivazione
Spese di lite compensate
Savona, 29.4.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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