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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 1127/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
1 Elett.te dom.to in Roma, via G. Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Paratore che lo rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello
Appellante
E
CF in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te
Elett.te dom.to in Roma, via Tacito n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Santucci, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.to e difeso dal Email_1
medesimo per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio e già allegata al ricorso monitorio
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
512/2022 pubblicata il 14.1.2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio e da rispettive note contenenti le conclusioni depositate il 5.5.2025.
Svolgimento del Processo
Il ottenne dal Tribunale di Roma il Controparte_1
decreto ingiuntivo di pagamento n. 7322/2013 nei confronti del sig.
2 suo consorziato, per euro 16.228,84 Parte_1
a titolo di credito per oneri consortili non pagati, relativi agli anni
2010, 2011 e 2012, risultanti dai relativi bilanci approvati con delibere del 26.7.2010; 27.3.2012 e 26.6.2012.
L'ingiunto propose opposizione al predetto decreto ingiuntivo, nel valido contraddittorio con il , eccependo la CP_1
compensazione tra il credito portato dal decreto ingiuntivo ed il proprio controcredito vantato nei confronti del , in quanto CP_1
egli, consorziato e contitolare del 25% di 30 ( su 93) lotti consortili indivisi unitamente ai sig.ri ed Parte_2 [...]
Parte_3
aveva sostenuto costi propri del Consorzio al fine di stipulare la convenzione edilizia con il Comune di Roma, su autorizzazione dell'allora Presidente del Consorzio;
aveva eseguito “elargizioni” unitamente agli altri comproprietari dei lotti indivisi, al fine di agevolare l'iter amministrativo necessario alla conclusione della convenzione con il Comune e così
l'edificazione dei terreni rientranti nel Consorzio.
Poiché tale controcredito – vantato dal concludente e dagli altri due comproprietari - sarebbe stato di importo maggiore, in via riconvenzionale ha chiesto: accertarsi che il era debitore nei propri confronti della CP_1
somma di euro 216.768,71 a titolo di gestione di affari altrui;
3 in subordine, ha chiesto compensarsi il credito ingiunto con il proprio controcredito in ragione della delegazione di pagamento consentita dal e condannarlo al pagamento della somma CP_1
di euro 89.376,52 in proprio favore, somma pari al 25% dei pagamenti eseguiti;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi il debito del CP_1
per euro 216.768,71 a titolo di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento.
Il ricorrente, nel costituirsi contestando l'opposizione, ha CP_1
sostenuto che: tutte le spese sostenute tra il 2000 ed il 2012 dai consorziati sig.ri e Paratore, nella sola misura in cui erano state autorizzate Pt_1
dall'assemblea ed erano risultate accompagnate dai documenti fiscali indirizzati al , pari ad euro 224.503, erano state già CP_1
decurtate dall'importo richiesto in via monitoria, pertanto tuttora dovuto.
La causa è stata documentalmente e con c.t.u. volta a stabilire l'ammontare delle spese sostenute dall'opponente ed approvate dall'assemblea consortile tra gli anni 1998 e 2012; l'ammontare degli oneri consortili dall'opponente dovuti nello stesso periodo e se fosse stata già operata la compensazione, “determinando i rapporti di dare/avere tra le parti”.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio e per quanto rileva
4 ai fini dell'appello il primo Giudice ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda riconvenzionale dell'opponente, a cui carico sono state poste le spese processuali.
Il Tribunale ha osservato che: le distinte e specifiche delibere con le quali erano stati stabiliti gli oneri consortili, in particolare a carico del sig. , non erano Pt_1
state impugnate, cosicché la pretesa monitoria avanzata dal era provata;
CP_1
la vicenda, secondo le allegazioni dell'opponente, era stata caratterizzata, sino al 2012, da una sorta di gestione contabile parallela degli oneri consortili dovuti dai sig.ri e Paratore Pt_1
quali comproprietari di circa un terzo dei lotti consortili, nel senso che essi sostenevano autonomamente spese finalizzate alla convenzione edilizia, talvolta approvate o ratificate dall'assemblea, talvolta senza che l'assemblea ne fosse a conoscenza, anziché versare gli oneri consortili;
dal 2013, quando era mutata la persona del Presidente, tale prassi si era interrotta ed il , pur CP_1
operando la compensazione, si era ritenuto creditore di maggiori somme, richiedendo pertanto il decreto ingiuntivo nei confronti dei tre rispettivi comproprietari;
l'opponente, essendo onerato della relativa prova, avrebbe dovuto provare – ma tale prova non era stata fornita - di aver sostenuto le
5 spese indicate, la loro riferibilità al , la loro approvazione CP_1
o ratifica da parte dell'assemblea, l'inefficacia sopravvenuta delle delibere che avevano approvato i bilanci nei quali erano appostati gli oneri consortili dal medesimo dovuti;
l'esistenza di un accordo tra ed opponente di compensare detti oneri con gli CP_1
importi che il avrebbe sostenuto in vista della Pt_1
convenzione edilizia con il Comune;
la causa petendi indicata nella negotiorum gestio non sussisteva, in quanto gli organi del avevano sempre funzionato ed CP_1
inoltre l'opponente non avrebbe svolto attività negoziale, ma solo atti dovuti, cioè pagamenti incombenti sul , autorizzati o CP_1
consentiti peraltro dal solo Presidente, privo del potere di tali autorizzazioni;
neppure era emersa l'utile gestione, intesa quale riferita alla gestione dei beni comuni, attività della quale il era tenuto ad occuparsi;
CP_1
l'azione proposta ex art. 2041 c.c. era inammissibile, in quanto era stata proposta in via subordinata, ma essa non era proponibile quando le azioni proposte in via principale fossero respinte per difetto di prova. Inoltre, dalla prospettazione dell'opponente, le spese dallo stesso sostenute non avrebbero provocato l'ingiustificato arricchimento del , apparendo piuttosto CP_1
sostenute al fine della conclusione della convenzione urbanistica e, quindi, a vantaggio di alcuni consorziati e non del . Solo CP_1
6 i consorziati erano invero sottoscrittori del progetto di lottizzazione e del relativo atto d'obbligo ed anche la cessione di aree in favore del Comune risultava a favore di questi ultimi.
Il Tribunale ha infine argomentato nel senso che la c.t.u. disposta appariva esplorativa, aggiungendo che anche nei giudizi proposti nei confronti degli altri comproprietari dei medesimi lotti erano emersi debiti per oneri consortili;
mentre i loro crediti solidali ammontavano ad euro 224.503, pari esattamente all'importo già detratto dal prima di richiedere il ricorso monitorio. CP_1
Nel valido contraddittorio delle parti, il sig. ha impugnato Pt_1
la predetta sentenza, concludendo come già in primo grado.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
a)il Tribunale, laddove aveva ritenuto il credito consortile fondato su delibere non impugnate, non aveva considerato che con delibera del 15.12.2012 erano state annullate le delibere “ 2008-2010” aventi ad oggetto la ripartizione delle spese sostenute per il raggiungimento della convenzione edilizia con il Comune di Roma
e che, pertanto, egli era legittimato alla ripetizione delle somme a tal fine personalmente sostenute. Il Tribunale, nel medesimo punto della motivazione, aveva fondato il proprio convincimento sulle delibere emanate negli anni 1998/2012, documentazione tuttavia
“ultra-tardiva”, prodotta dal . CP_1
Tali documenti erano stati infatti prodotti non già nei termini di cui
7 alle memorie istruttorie;
bensì su autorizzazione del precedente
Giudice Istruttore, che aveva rimesso la causa in istruttoria al fine di determinare gli obblighi consortili a carico del sig. e Pt_1
che erano stati prodotti, pertanto, del tutto tardivamente.
Non era rilevante che nei giudizi proposti nei confronti degli altri due comproprietari e consorziati fossero emersi debiti di questi ultimi, in quanto le relative sentenze erano state impugnate;
b)la prova descritta dal Tribunale quale prova della quale era onerato il concludente, il quale aveva eccepito la compensazione, era stata fornita. E ciò sia avuto riguardo alle esose spese sostenute per i compensi dei professionisti ed altre;
sia avuto riguardo alla richiesta, provenuta dall'allora presidente del , cav. CP_1
e contenuta nella lettera del 20.1.2002, nella quale questi CP_2
aveva chiesto ai di supplire all'impossibilità per Parte_4
il di provvedere al necessario per la stipula della CP_1
convenzione urbanistica.
Invero gli altri consorziati non partecipavano alle spese perché avevano edificato abusivamente i propri lotti, salvo chiedere il condono, mentre il concludente e gli altri comproprietari erano proprietari di lotti non edificati;
solo grazie agli sforzi da loro profusi si era giunti alla sottoscrizione nel 2003 dell'atto d'obbligo, nonché all'approvazione della delibera del 26.7.2010, con la quale erano state approvate le spese per progetti esecutivi di
8 urbanizzazione pubblica, nonché le spese a titolo di residuo saldo dell'atto d'obbligo, la stesura del nuovo schema di convenzione,
l'assistenza nella stesura del progetti esecutivi ed il coordinamento per la sicurezza;
c) erroneamente il Tribunale aveva escluso la negotiorum gestio, la quale era ravvisabile non quando vi fosse l'impossibilità di curare i propri interessi, ma quando il gestore fosse spontaneamente intervenuto senza opposizione del “dominus”. Ciò era accaduto nel caso di specie, allorquando per anni il aveva consentito CP_1
tale gestione, anche dopo che era mutata la persona del Presidente.
Il nuovo Presidente, pur contrario alla convenzione urbanistica, aveva continuato a consentire che i consorziati Parte_5
pagassero gli onorari dei professionisti incaricati. La convenzione urbanistica, seppur avesse favorito alcuni consorziati, andava contemporaneamente a favore dell'intero , cosicché CP_1
sussistevano tutti i presupposti per riconoscere la “ negotiorum gestio”;
i pagamenti eseguiti dal su richiesta del Presidente cav. Pt_1
Manetti configuravano delegazione “ allo scoperto”, cioè ben oltre il pagamento dovuto in base alle proprie quote consortili, cosicché
il concludente aveva contemporaneamente estinto il proprio debito con il ed il debito di quest'ultimo verso terzi creditori;
CP_1
d) sussistevano, in subordine, i presupposti dell'arricchimento 9 senza causa, in quanto il si era giovato dei pagamenti CP_1
eseguiti negli anni dal , il quale inoltre, unitamente agli Pt_1
altri comproprietari, aveva ceduto gratuitamente al Comune di
Roma aree destinate a verde pubblico e parcheggi e operato altre diminuzioni del proprio patrimonio, a vantaggio del . CP_1
Pertanto, gli sarebbe spettato l'indennizzo per tale diminuzione patrimoniale;
e)contrariamente all'assunto del primo Giudice, la c.t.u. eseguita era indispensabile ai fini del decidere e conteneva tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'opponente.
Il appellato ha contestato l'appello, sostenendo che: CP_1
non era espressamente impugnato il capo di sentenza con il quale si era affermata l'omessa prova – da parte del – Pt_1
dell'approvazione da parte dell'assemblea delle spese portate in compensazione, cosicché l'appello non avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere accolto;
era pacifica – per non essere stata impugnata la sentenza a tal riguardo - la circostanza per cui tutti i pagamenti eseguiti dal ed approvati o ratificati dall'assemblea erano stati già Pt_1
detratti dal calcolo degli oneri consortili dovuti;
tale circostanza era stata messa in luce nella sentenza impugnata, la quale aveva fatto riferimento al documento 11 prodotto dall'opposto, consistente proprio nell'elenco delle spese sostenute dall'odierno appellante e 10 riconosciute dall'ente.
In ordine ai singoli motivi, in particolare, ha argomentato come di seguito riassunto: sul primo motivo, ha sostenuto che la delibera del 15.12.2012 non era perspicua nel senso di aver chiaramente annullato le delibere poste a base del ricorso monitorio, le quali peraltro non presentavano capitoli relativi alla convenzione edilizia, cosicché detta delibera comunque non poteva averle annullate;
la delibera era stata peraltro annullata dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
19001/2017, prodotta dal medesimo appellante. Infine, il Tribunale aveva ritenuto provato il credito consortile sulla base delle delibere prodotte con il ricorso monitorio e con la comparsa di costituzione e risposta, non già sulla base delle assunte delibere prodotte tardivamente dal . Queste ultime riguardavano o oneri CP_1
consortili di pregresse annualità o eventuali riconoscimenti delle spese sostenute dall'opponente; sul secondo motivo, ha ribadito che il Presidente del non CP_1
aveva il potere di autorizzare spese, di delegare pagamenti, né di chiedere ai consorziati di anticipare spese, richiamandosi nel resto a vari passaggi della sentenza appellata;
sul terzo motivo, esso era irrilevante, in quanto solo l'assemblea consortile, normalmente operante, aveva il potere di assumere impegni di spesa ed in quanto in ogni caso l'impugnante aveva 11 sottolineato di aver eseguito spese che non erano andate a vantaggio del , bensì di singoli consorziati. In ordine alla pretesa CP_1
gestione di affari altrui, ha esposto argomentazioni adesive alla sentenza impugnata, non mancando di sottolineare che il CP_1
era normalmente operativo e che i pretesi pagamenti consentiti dal nuovo Presidente erano avvenuti senza che il ne fosse a CP_1
conoscenza; ancora, che il era del tutto estraneo alla CP_1
convenzione edilizia, tanto che i proprietari dei lotti interessati si erano consorziati nel diverso “ Consorzio di urbanizzazione degli edificatori del ”, che era il proponente Controparte_1
il piano di lottizzazione;
ha contestato la delegazione allo scoperto, nonché i restanti motivi di appello.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata in seguito sostituita dallo scambio di note anticipate conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
1.1.Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, ponendo a base della decisione le delibere, non annullate, né sospese nell'efficacia, prodotte con il ricorso 12 monitorio e con la comparsa di costituzione e risposta, di approvazione dei bilanci inerenti al riparto degli oneri consortili, ha ritenuto provata la domanda del . CP_1
Le delibere assembleari efficaci che abbiano stabilito la ripartizione degli oneri tra i consorziati costituiscono piena prova del credito consortile verso i propri consorziati: cfr. su tali ordini di questioni, tra varie, Cass. S.U. n. 26629 del 2009 e successive conformi.
L'unica argomentazione sostenuta in appello, per contrastare il ragionamento del primo Giudice sul punto, è costituita dal fatto che le delibere sarebbero state annullate dalla successiva delibera del
15.12.2012.
Quest'ultima non è rilevante, per un duplice ordine di motivi: in primo luogo essa è stata annullata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19001/2017 pubblicata il 10.10.2017 ( doc. 98 dell'odierno appellante) ed inoltre il preteso contenuto della delibera del 15.12.2012 non riguardava le pregresse delibere di approvazione dei bilanci sulla ripartizione degli oneri consortili, bensì le delibere relative alla ripartizione delle spese sostenute al fine della stipula della convenzione edilizia con il Comune di
Roma, cioè un diverso oggetto, inidoneo ad inficiare il valore probatorio delle delibere poste a base della domanda consortile.
Non è pertanto decisiva neppure la doglianza secondo la quale il
Tribunale avrebbe deciso sulla base di documenti tardivamente
13 prodotti, la quale peraltro si è appuntata su documenti prodotti previa autorizzazione del Giudice Istruttore che, come messo in rilievo dal Tribunale, non riguardavano gli oneri consortili posti a base del ricorso monitorio, bensì o oneri di pregresse annualità o riconoscimenti di spese eseguite dai consorziati e Pt_1
Paratore.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Occorre premettere che gli importi riconosciuti dal , CP_1
tramite delibere assembleari autorizzative o di ratifica, quali anticipati dal sig. a beneficio dell'ente, sono stati già Pt_1
detratti dall'importo richiesto in via monitoria, come evidenziato dal primo Giudice, con motivazione non impugnata.
La compensazione con ulteriori importi e la ulteriore domanda riconvenzionale sono risultate fondate su pretese spese non eseguite ad estinzione di debiti del Consorzio o per finalità dello stesso, validamente approvate dagli organi consortili a ciò deputati;
bensì unicamente per raggiungere la conclusione della stipula della convenzione edilizia con il Comune di Roma, come è da dirsi per le spese per compensi a professionisti, l'atto d'obbligo, la cessione di aree da adibire a verde pubblico.
Orbene, si tratta di atti e pagamenti che non erano in alcun modo idonei a realizzare effetti favorevoli nel patrimonio consortile, ma unicamente in quello dei singoli consorziati che hanno sottoscritto
14 l'atto d'obbligo del 31.1.2003 per atto del Notaio di Per_1
Roma, del quale invece il non è stato parte;
né era a CP_1
carico del alcun obbligo di cedere terreni quale CP_1
condizione per la stipula della convenzione edilizia con il Comune.
Gli atti e le spese indicati dall'appellante a sostegno della compensazione, comprese le spese per onorari a professionisti, sono stati unicamente idonei a produrre effetti nel patrimonio del sig. e degli altri consorziati firmatari degli atti prodromici Pt_1
alla convenzione e che avrebbero consentito a ciascuno di loro, una volta conclusa quest'ultima, di poter edificare la volumetria consentita su ciascuno dei lotti di loro rispettiva proprietà o comproprietà.
Onde, mancava qualsivoglia presupposto per l'eccepita compensazione, come condivisibilmente osservato dal Tribunale.
1.3. Il terzo ed il IV motivo, da esaminarsi congiuntamente perché uniti dal medesimo ragionamento logico-giuridico pregiudiziale, sono infondati.
La gestione di affari altrui, disciplinata dagli artt. 2028 c.c. quale obbligazione nascente dalla legge, è ravvisabile tutte le volte in cui taluno spontaneamente, cioè senza esservi obbligato, inizi la gestione di affari altrui, quando il diretto interessato non è in grado di provvedervi;
in tal caso la gestione, se utilmente iniziata, obbliga l'interessato ad adempiere alle obbligazioni assunte per suo conto 15 dal gestore.
Deve quindi trattarsi dell'ingerenza positiva nella gestione del patrimonio altrui, mentre nella specie, le pretese spese sostenute e che l'appellante vorrebbe vedersi restituite non concernono in alcun modo, né sono andate a favore del , per quanto già su CP_1
osservato.
Il , invero, aveva svariati scopi ( cfr. lo statuto, prodotto CP_1
dall'appellato), tra cui la stipula della convenzione per l'edificabilità delle zone G4 del P.R.G. e l'esecuzione delle relative opere;
ma anche la manutenzione delle strade consortili, nonché dell'impianto idrico ed elettrico e la gestione dei beni e servizi comuni.
Quindi, ove si fosse trattato di spese consortili all'espresso fine della conclusione della convenzione edilizia, dovevano essere necessariamente precedute dalle relative delibere assembleari ( cfr.
l'art. 7 dello Statuto) e concretizzarsi in atti negoziali che avessero visto il quale parte;
circostanza tutte che non si sono CP_1
verificate.
Le prime sono state adottate e poi annullate dalla delibera del
15.12.2012, fatto che è qui sottolineato solo per inferirne il funzionamento dell'ente e non già la sua inerzia;
i secondi, come già osservato, non hanno visto il quale parte. CP_1
Le pretese ammissioni dell'allora Presidente dell'ente circa
16 l'impossibilità per il di funzionare e di provvedere a tali CP_1
spese non sono rilevanti, in quanto non vi è alcuna prova che l'ente non abbia potuto funzionare o che abbia tollerato l'esecuzione di tali spese.
A ciò deve aggiungersi che le spese indicate dall'appellante vedevano il ad esse estraneo, quindi la condotta del CP_1
, omissiva o silente rispetto alle azioni del consorziato CP_1
non può in alcun modo farsi rientrare in condotte che legittimavano la gestione di affari altrui, una volta che le prime non avevano alcuna attitudine a spiegare efficacia nel patrimonio consortile.
Sulla base delle medesime considerazioni è infondato anche il motivo di appello inerente alla pretesa mancata applicazione dell'art. 2041 c.c.
In primo luogo condivide questa Corte l'orientamento di legittimità applicato dal primo Giudice ( Cass. del 2015 n. 20871), secondo il quale la residualità dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento consiste nell'assenza “ ab origine” di un titolo giustificativo dell'arricchimento di una parte e della perdita dell'altra parte;
non nella dedotta esistenza in astratto del titolo, come nel caso di specie, che però sia ritenuto infondato nel merito o che non sia stato coltivato.
Inoltre, e ciò è ugualmente rilevante, in giudizio non è stata raggiunta alcuna prova circa l'ingiustificato arricchimento del 17 , attesa l'esclusiva riconducibilità delle spese rivendicate CP_1
dall'appellante allo sperato vantaggio che sarebbe derivato al proprio patrimonio dalla conclusione della convenzione edilizia più volte citata.
Anche la domanda di restituzione fondata sulla pretesa delegazione
“ allo scoperto” è infondata.
Oltre al rilievo per cui, secondo la prospettazione dell'appellante, la delega sarebbe provenuta dal cav. Manetti, cioè dal Presidente del al tempo in carica e non dall'assemblea consortile, CP_1
unico organo competente in base allo statuto ad autorizzare pagamenti per conto dell'ente; si è già ampiamente esposto che non si trattava in alcun modo di pagamenti cui era tenuto il , CP_1
ai quali anzi esso era estraneo, in quanto finalizzati allo scopo di esclusivo interesse di alcuni consorziati di stipulare la convenzione edilizia con il Comune di Roma.
1.4. L'ultimo motivo è infondato, perché l'istruzione della causa non influenza la decisione, ben potendo il Giudice disattendere motivatamente le risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. escluse le ipotesi in cui la legge disponga altrimenti.
Nella specie, il Tribunale non ha aderito alle conclusioni della c.t.u., richiamando i principi generali sull'onere probatorio spettante al sig. e non osservato, di aver sostenuto spese in favore Pt_1
dell'ente e non di singoli consorziati o perché debitamente 18 autorizzate dall'ente o perché comunque risoltesi in favore del
. CP_1
2.Sono in tal modo respinte tutte le richieste istruttorie dell'appellante.
3.Confortano le complessive conclusioni cui è giunta la Corte i rigetti sia in primo grado che in appello delle analoghe domande proposte rispettivamente dai comproprietari dei lotti di cui è contitolare l'odierno appellante, sig.ri ed Parte_3
cfr. le sentenze di primo grado, doc. 20 e 23 Parte_2
dell'opposto e quelle d'appello, prodotte con la comparsa conclusionale dall'appellato.
La produzione di queste ultime, rispetto alle quali il contraddittorio
è in ogni caso garantito perché sono state prodotte prima dell'udienza odierna di precisazione delle conclusioni, quale sostituita ex art. 127 ter c.p.c., è ammissibile in quanto si tratta di documenti formati dopo l'introduzione dell'appello e dopo le note in prima udienza: le sentenze sono state rispettivamente pubblicate il 18.1.2023 ed il 13.2.2025.
2.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del
, liquidate in base al valore della causa quale indicato in CP_1
appello.
Esse si liquidano come in dispositivo.
19 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
: Controparte_1
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellato, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE specializzata in materia d'impresa
Composta dai sig.ri Magistrati:
Dott. ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. r.g. 1127/2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
1 Elett.te dom.to in Roma, via G. Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avvocato Fabrizio Paratore che lo rappresenta e difende per procura allegata alla citazione in appello
Appellante
E
CF in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te
Elett.te dom.to in Roma, via Tacito n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Santucci, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e rapp.to e difeso dal Email_1
medesimo per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio e già allegata al ricorso monitorio
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
512/2022 pubblicata il 14.1.2022.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio e da rispettive note contenenti le conclusioni depositate il 5.5.2025.
Svolgimento del Processo
Il ottenne dal Tribunale di Roma il Controparte_1
decreto ingiuntivo di pagamento n. 7322/2013 nei confronti del sig.
2 suo consorziato, per euro 16.228,84 Parte_1
a titolo di credito per oneri consortili non pagati, relativi agli anni
2010, 2011 e 2012, risultanti dai relativi bilanci approvati con delibere del 26.7.2010; 27.3.2012 e 26.6.2012.
L'ingiunto propose opposizione al predetto decreto ingiuntivo, nel valido contraddittorio con il , eccependo la CP_1
compensazione tra il credito portato dal decreto ingiuntivo ed il proprio controcredito vantato nei confronti del , in quanto CP_1
egli, consorziato e contitolare del 25% di 30 ( su 93) lotti consortili indivisi unitamente ai sig.ri ed Parte_2 [...]
Parte_3
aveva sostenuto costi propri del Consorzio al fine di stipulare la convenzione edilizia con il Comune di Roma, su autorizzazione dell'allora Presidente del Consorzio;
aveva eseguito “elargizioni” unitamente agli altri comproprietari dei lotti indivisi, al fine di agevolare l'iter amministrativo necessario alla conclusione della convenzione con il Comune e così
l'edificazione dei terreni rientranti nel Consorzio.
Poiché tale controcredito – vantato dal concludente e dagli altri due comproprietari - sarebbe stato di importo maggiore, in via riconvenzionale ha chiesto: accertarsi che il era debitore nei propri confronti della CP_1
somma di euro 216.768,71 a titolo di gestione di affari altrui;
3 in subordine, ha chiesto compensarsi il credito ingiunto con il proprio controcredito in ragione della delegazione di pagamento consentita dal e condannarlo al pagamento della somma CP_1
di euro 89.376,52 in proprio favore, somma pari al 25% dei pagamenti eseguiti;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi il debito del CP_1
per euro 216.768,71 a titolo di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento.
Il ricorrente, nel costituirsi contestando l'opposizione, ha CP_1
sostenuto che: tutte le spese sostenute tra il 2000 ed il 2012 dai consorziati sig.ri e Paratore, nella sola misura in cui erano state autorizzate Pt_1
dall'assemblea ed erano risultate accompagnate dai documenti fiscali indirizzati al , pari ad euro 224.503, erano state già CP_1
decurtate dall'importo richiesto in via monitoria, pertanto tuttora dovuto.
La causa è stata documentalmente e con c.t.u. volta a stabilire l'ammontare delle spese sostenute dall'opponente ed approvate dall'assemblea consortile tra gli anni 1998 e 2012; l'ammontare degli oneri consortili dall'opponente dovuti nello stesso periodo e se fosse stata già operata la compensazione, “determinando i rapporti di dare/avere tra le parti”.
Con la sentenza impugnata nel presente giudizio e per quanto rileva
4 ai fini dell'appello il primo Giudice ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo, respingendo la domanda riconvenzionale dell'opponente, a cui carico sono state poste le spese processuali.
Il Tribunale ha osservato che: le distinte e specifiche delibere con le quali erano stati stabiliti gli oneri consortili, in particolare a carico del sig. , non erano Pt_1
state impugnate, cosicché la pretesa monitoria avanzata dal era provata;
CP_1
la vicenda, secondo le allegazioni dell'opponente, era stata caratterizzata, sino al 2012, da una sorta di gestione contabile parallela degli oneri consortili dovuti dai sig.ri e Paratore Pt_1
quali comproprietari di circa un terzo dei lotti consortili, nel senso che essi sostenevano autonomamente spese finalizzate alla convenzione edilizia, talvolta approvate o ratificate dall'assemblea, talvolta senza che l'assemblea ne fosse a conoscenza, anziché versare gli oneri consortili;
dal 2013, quando era mutata la persona del Presidente, tale prassi si era interrotta ed il , pur CP_1
operando la compensazione, si era ritenuto creditore di maggiori somme, richiedendo pertanto il decreto ingiuntivo nei confronti dei tre rispettivi comproprietari;
l'opponente, essendo onerato della relativa prova, avrebbe dovuto provare – ma tale prova non era stata fornita - di aver sostenuto le
5 spese indicate, la loro riferibilità al , la loro approvazione CP_1
o ratifica da parte dell'assemblea, l'inefficacia sopravvenuta delle delibere che avevano approvato i bilanci nei quali erano appostati gli oneri consortili dal medesimo dovuti;
l'esistenza di un accordo tra ed opponente di compensare detti oneri con gli CP_1
importi che il avrebbe sostenuto in vista della Pt_1
convenzione edilizia con il Comune;
la causa petendi indicata nella negotiorum gestio non sussisteva, in quanto gli organi del avevano sempre funzionato ed CP_1
inoltre l'opponente non avrebbe svolto attività negoziale, ma solo atti dovuti, cioè pagamenti incombenti sul , autorizzati o CP_1
consentiti peraltro dal solo Presidente, privo del potere di tali autorizzazioni;
neppure era emersa l'utile gestione, intesa quale riferita alla gestione dei beni comuni, attività della quale il era tenuto ad occuparsi;
CP_1
l'azione proposta ex art. 2041 c.c. era inammissibile, in quanto era stata proposta in via subordinata, ma essa non era proponibile quando le azioni proposte in via principale fossero respinte per difetto di prova. Inoltre, dalla prospettazione dell'opponente, le spese dallo stesso sostenute non avrebbero provocato l'ingiustificato arricchimento del , apparendo piuttosto CP_1
sostenute al fine della conclusione della convenzione urbanistica e, quindi, a vantaggio di alcuni consorziati e non del . Solo CP_1
6 i consorziati erano invero sottoscrittori del progetto di lottizzazione e del relativo atto d'obbligo ed anche la cessione di aree in favore del Comune risultava a favore di questi ultimi.
Il Tribunale ha infine argomentato nel senso che la c.t.u. disposta appariva esplorativa, aggiungendo che anche nei giudizi proposti nei confronti degli altri comproprietari dei medesimi lotti erano emersi debiti per oneri consortili;
mentre i loro crediti solidali ammontavano ad euro 224.503, pari esattamente all'importo già detratto dal prima di richiedere il ricorso monitorio. CP_1
Nel valido contraddittorio delle parti, il sig. ha impugnato Pt_1
la predetta sentenza, concludendo come già in primo grado.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
a)il Tribunale, laddove aveva ritenuto il credito consortile fondato su delibere non impugnate, non aveva considerato che con delibera del 15.12.2012 erano state annullate le delibere “ 2008-2010” aventi ad oggetto la ripartizione delle spese sostenute per il raggiungimento della convenzione edilizia con il Comune di Roma
e che, pertanto, egli era legittimato alla ripetizione delle somme a tal fine personalmente sostenute. Il Tribunale, nel medesimo punto della motivazione, aveva fondato il proprio convincimento sulle delibere emanate negli anni 1998/2012, documentazione tuttavia
“ultra-tardiva”, prodotta dal . CP_1
Tali documenti erano stati infatti prodotti non già nei termini di cui
7 alle memorie istruttorie;
bensì su autorizzazione del precedente
Giudice Istruttore, che aveva rimesso la causa in istruttoria al fine di determinare gli obblighi consortili a carico del sig. e Pt_1
che erano stati prodotti, pertanto, del tutto tardivamente.
Non era rilevante che nei giudizi proposti nei confronti degli altri due comproprietari e consorziati fossero emersi debiti di questi ultimi, in quanto le relative sentenze erano state impugnate;
b)la prova descritta dal Tribunale quale prova della quale era onerato il concludente, il quale aveva eccepito la compensazione, era stata fornita. E ciò sia avuto riguardo alle esose spese sostenute per i compensi dei professionisti ed altre;
sia avuto riguardo alla richiesta, provenuta dall'allora presidente del , cav. CP_1
e contenuta nella lettera del 20.1.2002, nella quale questi CP_2
aveva chiesto ai di supplire all'impossibilità per Parte_4
il di provvedere al necessario per la stipula della CP_1
convenzione urbanistica.
Invero gli altri consorziati non partecipavano alle spese perché avevano edificato abusivamente i propri lotti, salvo chiedere il condono, mentre il concludente e gli altri comproprietari erano proprietari di lotti non edificati;
solo grazie agli sforzi da loro profusi si era giunti alla sottoscrizione nel 2003 dell'atto d'obbligo, nonché all'approvazione della delibera del 26.7.2010, con la quale erano state approvate le spese per progetti esecutivi di
8 urbanizzazione pubblica, nonché le spese a titolo di residuo saldo dell'atto d'obbligo, la stesura del nuovo schema di convenzione,
l'assistenza nella stesura del progetti esecutivi ed il coordinamento per la sicurezza;
c) erroneamente il Tribunale aveva escluso la negotiorum gestio, la quale era ravvisabile non quando vi fosse l'impossibilità di curare i propri interessi, ma quando il gestore fosse spontaneamente intervenuto senza opposizione del “dominus”. Ciò era accaduto nel caso di specie, allorquando per anni il aveva consentito CP_1
tale gestione, anche dopo che era mutata la persona del Presidente.
Il nuovo Presidente, pur contrario alla convenzione urbanistica, aveva continuato a consentire che i consorziati Parte_5
pagassero gli onorari dei professionisti incaricati. La convenzione urbanistica, seppur avesse favorito alcuni consorziati, andava contemporaneamente a favore dell'intero , cosicché CP_1
sussistevano tutti i presupposti per riconoscere la “ negotiorum gestio”;
i pagamenti eseguiti dal su richiesta del Presidente cav. Pt_1
Manetti configuravano delegazione “ allo scoperto”, cioè ben oltre il pagamento dovuto in base alle proprie quote consortili, cosicché
il concludente aveva contemporaneamente estinto il proprio debito con il ed il debito di quest'ultimo verso terzi creditori;
CP_1
d) sussistevano, in subordine, i presupposti dell'arricchimento 9 senza causa, in quanto il si era giovato dei pagamenti CP_1
eseguiti negli anni dal , il quale inoltre, unitamente agli Pt_1
altri comproprietari, aveva ceduto gratuitamente al Comune di
Roma aree destinate a verde pubblico e parcheggi e operato altre diminuzioni del proprio patrimonio, a vantaggio del . CP_1
Pertanto, gli sarebbe spettato l'indennizzo per tale diminuzione patrimoniale;
e)contrariamente all'assunto del primo Giudice, la c.t.u. eseguita era indispensabile ai fini del decidere e conteneva tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'opponente.
Il appellato ha contestato l'appello, sostenendo che: CP_1
non era espressamente impugnato il capo di sentenza con il quale si era affermata l'omessa prova – da parte del – Pt_1
dell'approvazione da parte dell'assemblea delle spese portate in compensazione, cosicché l'appello non avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere accolto;
era pacifica – per non essere stata impugnata la sentenza a tal riguardo - la circostanza per cui tutti i pagamenti eseguiti dal ed approvati o ratificati dall'assemblea erano stati già Pt_1
detratti dal calcolo degli oneri consortili dovuti;
tale circostanza era stata messa in luce nella sentenza impugnata, la quale aveva fatto riferimento al documento 11 prodotto dall'opposto, consistente proprio nell'elenco delle spese sostenute dall'odierno appellante e 10 riconosciute dall'ente.
In ordine ai singoli motivi, in particolare, ha argomentato come di seguito riassunto: sul primo motivo, ha sostenuto che la delibera del 15.12.2012 non era perspicua nel senso di aver chiaramente annullato le delibere poste a base del ricorso monitorio, le quali peraltro non presentavano capitoli relativi alla convenzione edilizia, cosicché detta delibera comunque non poteva averle annullate;
la delibera era stata peraltro annullata dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
19001/2017, prodotta dal medesimo appellante. Infine, il Tribunale aveva ritenuto provato il credito consortile sulla base delle delibere prodotte con il ricorso monitorio e con la comparsa di costituzione e risposta, non già sulla base delle assunte delibere prodotte tardivamente dal . Queste ultime riguardavano o oneri CP_1
consortili di pregresse annualità o eventuali riconoscimenti delle spese sostenute dall'opponente; sul secondo motivo, ha ribadito che il Presidente del non CP_1
aveva il potere di autorizzare spese, di delegare pagamenti, né di chiedere ai consorziati di anticipare spese, richiamandosi nel resto a vari passaggi della sentenza appellata;
sul terzo motivo, esso era irrilevante, in quanto solo l'assemblea consortile, normalmente operante, aveva il potere di assumere impegni di spesa ed in quanto in ogni caso l'impugnante aveva 11 sottolineato di aver eseguito spese che non erano andate a vantaggio del , bensì di singoli consorziati. In ordine alla pretesa CP_1
gestione di affari altrui, ha esposto argomentazioni adesive alla sentenza impugnata, non mancando di sottolineare che il CP_1
era normalmente operativo e che i pretesi pagamenti consentiti dal nuovo Presidente erano avvenuti senza che il ne fosse a CP_1
conoscenza; ancora, che il era del tutto estraneo alla CP_1
convenzione edilizia, tanto che i proprietari dei lotti interessati si erano consorziati nel diverso “ Consorzio di urbanizzazione degli edificatori del ”, che era il proponente Controparte_1
il piano di lottizzazione;
ha contestato la delegazione allo scoperto, nonché i restanti motivi di appello.
E' stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale è stata in seguito sostituita dallo scambio di note anticipate conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
Motivi della Decisione
1.L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.
1.1.Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale, ponendo a base della decisione le delibere, non annullate, né sospese nell'efficacia, prodotte con il ricorso 12 monitorio e con la comparsa di costituzione e risposta, di approvazione dei bilanci inerenti al riparto degli oneri consortili, ha ritenuto provata la domanda del . CP_1
Le delibere assembleari efficaci che abbiano stabilito la ripartizione degli oneri tra i consorziati costituiscono piena prova del credito consortile verso i propri consorziati: cfr. su tali ordini di questioni, tra varie, Cass. S.U. n. 26629 del 2009 e successive conformi.
L'unica argomentazione sostenuta in appello, per contrastare il ragionamento del primo Giudice sul punto, è costituita dal fatto che le delibere sarebbero state annullate dalla successiva delibera del
15.12.2012.
Quest'ultima non è rilevante, per un duplice ordine di motivi: in primo luogo essa è stata annullata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19001/2017 pubblicata il 10.10.2017 ( doc. 98 dell'odierno appellante) ed inoltre il preteso contenuto della delibera del 15.12.2012 non riguardava le pregresse delibere di approvazione dei bilanci sulla ripartizione degli oneri consortili, bensì le delibere relative alla ripartizione delle spese sostenute al fine della stipula della convenzione edilizia con il Comune di
Roma, cioè un diverso oggetto, inidoneo ad inficiare il valore probatorio delle delibere poste a base della domanda consortile.
Non è pertanto decisiva neppure la doglianza secondo la quale il
Tribunale avrebbe deciso sulla base di documenti tardivamente
13 prodotti, la quale peraltro si è appuntata su documenti prodotti previa autorizzazione del Giudice Istruttore che, come messo in rilievo dal Tribunale, non riguardavano gli oneri consortili posti a base del ricorso monitorio, bensì o oneri di pregresse annualità o riconoscimenti di spese eseguite dai consorziati e Pt_1
Paratore.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Occorre premettere che gli importi riconosciuti dal , CP_1
tramite delibere assembleari autorizzative o di ratifica, quali anticipati dal sig. a beneficio dell'ente, sono stati già Pt_1
detratti dall'importo richiesto in via monitoria, come evidenziato dal primo Giudice, con motivazione non impugnata.
La compensazione con ulteriori importi e la ulteriore domanda riconvenzionale sono risultate fondate su pretese spese non eseguite ad estinzione di debiti del Consorzio o per finalità dello stesso, validamente approvate dagli organi consortili a ciò deputati;
bensì unicamente per raggiungere la conclusione della stipula della convenzione edilizia con il Comune di Roma, come è da dirsi per le spese per compensi a professionisti, l'atto d'obbligo, la cessione di aree da adibire a verde pubblico.
Orbene, si tratta di atti e pagamenti che non erano in alcun modo idonei a realizzare effetti favorevoli nel patrimonio consortile, ma unicamente in quello dei singoli consorziati che hanno sottoscritto
14 l'atto d'obbligo del 31.1.2003 per atto del Notaio di Per_1
Roma, del quale invece il non è stato parte;
né era a CP_1
carico del alcun obbligo di cedere terreni quale CP_1
condizione per la stipula della convenzione edilizia con il Comune.
Gli atti e le spese indicati dall'appellante a sostegno della compensazione, comprese le spese per onorari a professionisti, sono stati unicamente idonei a produrre effetti nel patrimonio del sig. e degli altri consorziati firmatari degli atti prodromici Pt_1
alla convenzione e che avrebbero consentito a ciascuno di loro, una volta conclusa quest'ultima, di poter edificare la volumetria consentita su ciascuno dei lotti di loro rispettiva proprietà o comproprietà.
Onde, mancava qualsivoglia presupposto per l'eccepita compensazione, come condivisibilmente osservato dal Tribunale.
1.3. Il terzo ed il IV motivo, da esaminarsi congiuntamente perché uniti dal medesimo ragionamento logico-giuridico pregiudiziale, sono infondati.
La gestione di affari altrui, disciplinata dagli artt. 2028 c.c. quale obbligazione nascente dalla legge, è ravvisabile tutte le volte in cui taluno spontaneamente, cioè senza esservi obbligato, inizi la gestione di affari altrui, quando il diretto interessato non è in grado di provvedervi;
in tal caso la gestione, se utilmente iniziata, obbliga l'interessato ad adempiere alle obbligazioni assunte per suo conto 15 dal gestore.
Deve quindi trattarsi dell'ingerenza positiva nella gestione del patrimonio altrui, mentre nella specie, le pretese spese sostenute e che l'appellante vorrebbe vedersi restituite non concernono in alcun modo, né sono andate a favore del , per quanto già su CP_1
osservato.
Il , invero, aveva svariati scopi ( cfr. lo statuto, prodotto CP_1
dall'appellato), tra cui la stipula della convenzione per l'edificabilità delle zone G4 del P.R.G. e l'esecuzione delle relative opere;
ma anche la manutenzione delle strade consortili, nonché dell'impianto idrico ed elettrico e la gestione dei beni e servizi comuni.
Quindi, ove si fosse trattato di spese consortili all'espresso fine della conclusione della convenzione edilizia, dovevano essere necessariamente precedute dalle relative delibere assembleari ( cfr.
l'art. 7 dello Statuto) e concretizzarsi in atti negoziali che avessero visto il quale parte;
circostanza tutte che non si sono CP_1
verificate.
Le prime sono state adottate e poi annullate dalla delibera del
15.12.2012, fatto che è qui sottolineato solo per inferirne il funzionamento dell'ente e non già la sua inerzia;
i secondi, come già osservato, non hanno visto il quale parte. CP_1
Le pretese ammissioni dell'allora Presidente dell'ente circa
16 l'impossibilità per il di funzionare e di provvedere a tali CP_1
spese non sono rilevanti, in quanto non vi è alcuna prova che l'ente non abbia potuto funzionare o che abbia tollerato l'esecuzione di tali spese.
A ciò deve aggiungersi che le spese indicate dall'appellante vedevano il ad esse estraneo, quindi la condotta del CP_1
, omissiva o silente rispetto alle azioni del consorziato CP_1
non può in alcun modo farsi rientrare in condotte che legittimavano la gestione di affari altrui, una volta che le prime non avevano alcuna attitudine a spiegare efficacia nel patrimonio consortile.
Sulla base delle medesime considerazioni è infondato anche il motivo di appello inerente alla pretesa mancata applicazione dell'art. 2041 c.c.
In primo luogo condivide questa Corte l'orientamento di legittimità applicato dal primo Giudice ( Cass. del 2015 n. 20871), secondo il quale la residualità dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento consiste nell'assenza “ ab origine” di un titolo giustificativo dell'arricchimento di una parte e della perdita dell'altra parte;
non nella dedotta esistenza in astratto del titolo, come nel caso di specie, che però sia ritenuto infondato nel merito o che non sia stato coltivato.
Inoltre, e ciò è ugualmente rilevante, in giudizio non è stata raggiunta alcuna prova circa l'ingiustificato arricchimento del 17 , attesa l'esclusiva riconducibilità delle spese rivendicate CP_1
dall'appellante allo sperato vantaggio che sarebbe derivato al proprio patrimonio dalla conclusione della convenzione edilizia più volte citata.
Anche la domanda di restituzione fondata sulla pretesa delegazione
“ allo scoperto” è infondata.
Oltre al rilievo per cui, secondo la prospettazione dell'appellante, la delega sarebbe provenuta dal cav. Manetti, cioè dal Presidente del al tempo in carica e non dall'assemblea consortile, CP_1
unico organo competente in base allo statuto ad autorizzare pagamenti per conto dell'ente; si è già ampiamente esposto che non si trattava in alcun modo di pagamenti cui era tenuto il , CP_1
ai quali anzi esso era estraneo, in quanto finalizzati allo scopo di esclusivo interesse di alcuni consorziati di stipulare la convenzione edilizia con il Comune di Roma.
1.4. L'ultimo motivo è infondato, perché l'istruzione della causa non influenza la decisione, ben potendo il Giudice disattendere motivatamente le risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. escluse le ipotesi in cui la legge disponga altrimenti.
Nella specie, il Tribunale non ha aderito alle conclusioni della c.t.u., richiamando i principi generali sull'onere probatorio spettante al sig. e non osservato, di aver sostenuto spese in favore Pt_1
dell'ente e non di singoli consorziati o perché debitamente 18 autorizzate dall'ente o perché comunque risoltesi in favore del
. CP_1
2.Sono in tal modo respinte tutte le richieste istruttorie dell'appellante.
3.Confortano le complessive conclusioni cui è giunta la Corte i rigetti sia in primo grado che in appello delle analoghe domande proposte rispettivamente dai comproprietari dei lotti di cui è contitolare l'odierno appellante, sig.ri ed Parte_3
cfr. le sentenze di primo grado, doc. 20 e 23 Parte_2
dell'opposto e quelle d'appello, prodotte con la comparsa conclusionale dall'appellato.
La produzione di queste ultime, rispetto alle quali il contraddittorio
è in ogni caso garantito perché sono state prodotte prima dell'udienza odierna di precisazione delle conclusioni, quale sostituita ex art. 127 ter c.p.c., è ammissibile in quanto si tratta di documenti formati dopo l'introduzione dell'appello e dopo le note in prima udienza: le sentenze sono state rispettivamente pubblicate il 18.1.2023 ed il 13.2.2025.
2.Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del
, liquidate in base al valore della causa quale indicato in CP_1
appello.
Esse si liquidano come in dispositivo.
19 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto ( Cass. S.U. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 [...]
: Controparte_1
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore dell'appellato, liquidate in euro 10.000 per onorari, oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.
Roma, 6.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
20