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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8597/2022 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento danni – clausola compromissoria promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Parte_1 P.IVA_1 Monticone
ATTRICE contro p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberta Bellarosa e Rino Forgione
CONVENUTE
e contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Passoni Controparte_3 P.IVA_3 e dall'avv. Gabriella Tibi
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - reiectis adversis;
- previe le declaratorie di legge;
in via principale: A. accertare e dichiarare la violazione da parte di Controparte_1
I. degli obblighi contrattuali previsti dalla scrittura privata di conferimento d'incarico
[...] e/o della Rag. Comm. del dovere di diligenza professionali per le prestazioni rese Controparte_2
a favore dell'attrice in forza della predetta scrittura privata e, per l'effetto: B. condannare
[...] e/o la Rag. al pagamento, in Controparte_1 CP_4 Controparte_2 solido tra loro, dell'importo complessivo di € 56.696,00 (Euro cinquantaseimilaseicentonovantasei/00), di cui € 36.330,00 a titolo di rimborso integrale delle sanzioni elevate dalla Direction Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese, € 10.645,00 a titolo di Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese, ed € 9.720,00 a titolo di rimborso integrale delle spese di consulenza fiscale sostenute di cui alla fattura n. 21040024986 emessa li 19.04.2021 dal Cabinet SO SS per € 3.600,00 ed alle proforma pagina 1 di 8 emesse da li 27.07.2021 per € 3.660,00 e li 23.09.2021 per € 2.440,00, ovvero a Parte_2 quella veriore somma determinata in corso di causa dalla S.V. Ill.ma, oltre alle spese, rivalutazione monetaria ed interessi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, co. 4 cc., da calcolarsi dalla data della domanda;
in ogni caso: col favore dei compensi, aumentati ex art. 4, co.
1-bis D.M. 55/2014 per atto depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, nonché la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
in via istruttoria: senz'alcuna inversione di qualsivoglia onere probatorio gravante su controparte, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte di cui alla parte premessa del presente atto, quivi da intendersi come integralmente trascritte e ciascuna preceduta dalla formula interrogativa “Vero che”, nonché in materia contraria sulle circostanze ex adverso capitolate.”
Per le convenute: “In via preliminare: Per le ragioni esposte in atti, dichiarare il proprio difetto di competenza per essere la presente controversia devoluta ad arbitri secondo la clausola riportata all'art. 15 della scrittura di conferimento incarico del 21.02.2018 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere. Nel merito: In via principale: Respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda avversaria nei confronti della e/o della Rag. Comm. , anche in via Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, per le ragioni esposte in atti Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria denominata “claims made” e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nelle polizze riconducibili alla per difetto di doppia Controparte_1 sottoscrizione;
- respingere ogni eccezione formulata dalla in punto di Controparte_3 asserita carenza e/o mancanza e/o perdita e/o riduzione della garanzia e/o copertura assicurativa;
Per l'effetto: - in virtù della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 405327507 valida dal 18/03/2020 al 31/12/2021 e nr. 408142509 valida dal 31/12/2021 al 31/12/2022, manlevare la convenuta da ogni eventuale esborso e dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 società al pagamento di quanto eventualmente accertato in favore dell'attrice, Controparte_3 entro i limiti di polizza ed in esenzione di qualsivoglia franchigia e scoperto non previsti;
- in virtù della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 406981357 valida dal 12/05/2021 al 27/09/2021 e n. 407496282 valida dal 27/09/2021 al 27/09/2022, manlevare la convenuta Rag. Controparte_5 da ogni eventuale esborso e dichiarare tenuta e condannare la società al Controparte_3 pagamento di quanto eventualmente accertato in favore dell'attrice, entro i limiti di polizza ed in esenzione di qualsivoglia franchigia e scoperto non previsti - Con pronuncia di manleva e condanna della terza chiamata, anche in caso di eventuale accertata responsabilità solidale tra le convenute. In via riconvenzionale: Previo accertamento del credito vantato dalla società convenuta
[...] e della Rag. Comm. rispettivamente per l'importo di euro Controparte_1 Controparte_2 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00) portato dalla fattura 25 del 22.07.2022 e per l'importo di euro 6.236,00 (seimiladuecentotrentasei/00) portato dalla fattura 173 del 22.07.2022 di cui sono ancora creditrici nei confronti della società attrice, condannare la predetta società Parte_1 al pagamento in favore della e della Rag. Comm. Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente degli importi di euro 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00) e di euro 6.236,00 (seimiladuecentotrentasei/00) ovvero delle veriori somme accertande in corso di causa, anche da porsi in compensazione – per quanto di rispettiva competenza - con l'eventuale danno che verrà accertato in favore dell'attrice, laddove non coperto da garanzia assicurativa. In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari oltre maggiorazioni di legge. […]”
Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Riservata ed impregiudicata ogni ragione, diritto ed azione della società conchiudente, in questa come in ogni altra più opportuna competente sede;
pagina 2 di 8 Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previa declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o inutilizzabilità della deposizione resa dalla teste escussa Testimone_1 all'udienza del 17.10.2023; In via principale: - Accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui ai propri atti difensivi, anche ai sensi e per gli effetti delle condizioni di assicurazione, la carenza e/o la mancanza della garanzia e/o copertura assicurativa richiesta dalla rag. nei Controparte_2 confronti di e respingersi comunque le domande tutte formulate nei confronti Controparte_3 della medesima assolvendo la società conchiudente da ogni avversaria Controparte_3 domanda;
- Accertare e/o dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c. e delle condizioni di assicurazione, la perdita, ovvero, in subordine, la riduzione del preteso indennizzo richiesto dalla rag. nei confronti di e respingersi, Controparte_2 Controparte_3 comunque, le domande tutte formulate nei confronti della medesima Controparte_3 assolvendo la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
In subordine e salvo gravame: Limitare ogni eventuale pagamento della società conchiudente entro l'ambito ed i limiti delle condizioni, delle clausole e dei massimali e sotto-massimali contrattuali delle polizze invocate in giudizio dalle parti convenute e terze chiamanti, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale, con deduzione di ogni eventuale franchigia e scoperto contrattuale, e con assoluzione da ogni diversa ovvero maggiore pretesa avversaria;
In ogni caso: Con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA e sugli importi imponibili e spese forfettarie come per legge.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in giudizio Parte_1 la e la rag. per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare, in solido tra di loro, al pagamento di € 56.696 a titolo di rimborso delle sanzioni e degli interessi di mora applicati dalla Direction Generale des Finances Publiques della Repubblica Francese nonché a titolo di spese di consulenza sostenute per la regolarizzazione della propria posizione fiscale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. In particolare, l'attrice ha allegato: di aver conferito alla Controparte_1 l'incarico di fornitura di servizi di elaborazione dati contabili con contratto in cui la
[...] convenuta dichiarava di avvalersi, nell'esecuzione delle prestazioni indicate, di propri collaboratori e ausiliari “fermo restando che al consulenza aziendale, fiscale, per la tenuta della contabilità, la redazione di bilanci e delle dichiarazioni fiscali è fornita, per propria convenzione, da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”; che, dal 2015, era stata individuata quale referente contabile dell'attrice la rag. , la quale si era Controparte_2 occupata di curare tutte le dichiarazioni IVA della società; di aver effettuato, nel triennio 2017-2019, attività di commercio elettronico indiretto mediante vendita e consegna di beni mobili in favore di persone fisiche residenti in [...], con un volume di fatturato oscillante tra un minimo di € 15.500,30 e un massimo di € 106.123,93; che, con mail del 12.6.2019, il dott. aveva segnalato Persona_1 all'attrice la necessità di procedere all'identificazione fiscale della società in Francia per provvedere al versamento, in favore del Fisco francese, dell'IVA relativa alle vendite di beni ivi effettuate, considerato il superamento del volume d'affari della soglia di protezione di € 35.000; che, in data 31.12.2019, ella aveva cessato il rapporto contrattuale con la società convenuta conferendo mandato a che, con missiva del 23.6.2020, l'Agenzia francese Parte_2 Controparte_6 aveva segnalato all'attrice un'irregolarità fiscale per aver versato l'IVA in favore Stato italiano anziché quello francese dato il superamento della citata soglia di fatturato di vendite verso clienti francesi;
che, con lettera del 29.12.2020, la Direction Generale des Finances Publiques della Repubblica Francese aveva richiesto all'attrice il versamento della somma di € 363.297 a titolo di IVA per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2019, oltre € 36.330 per sanzioni ed € 10.645 per interessi,
pagina 3 di 8 per un totale di € 410.272; che, l'attrice aveva sostenuto l'ulteriore esborso di € 9.720 per provvedere alle conseguenti pratiche di rimborso, identificazione fiscale in Francia e versamento delle suddette imposte.
Si sono costituite in giudizio la e la rag. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in forza Controparte_2 della clausola compromissoria presente nel contratto di conferimento dell'incarico. Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda contestando le censure di inadempimento professionale mosse nei loro confronti, in particolare negando di aver avuto la disponibilità della documentazione da cui evincere le avvenute cessioni di prodotti in favore di clienti francesi e, in conseguenza, il superamento della soglia di protezione. In via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dell'attrice al pagamento degli importi di € 6.344 e di € 6.236 quale credito vantato per lo svolgimento di prestazioni indicate nelle fatture prodotte e rimaste insolute.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inoperatività delle polizze Controparte_3 invocate. Nel merito ha aderito alle difese delle proprie assicurate e ha chiesto la limitazione di una eventuale condanna in manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Concessi i termini per la trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza 30.1.2023 sono state ammesse le prove orali poi assunte alle udienze del 17.10.2023 e 9.1.2024. Con ordinanza 19.2.2024 è stata ordinata l'esibizione della documentazione indicata. Con ordinanza 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. E' fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti delle odierne convenute fondando la responsabilità delle medesime sul contratto 21.2.2018 di conferimento dell'incarico professionale alla
[...] (prodotto integralmente sub doc. 4 dalle convenute), di cui Controparte_1 l'attrice ha allegato l'inadempimento.
Detto contratto, all'art. 15, reca la seguente clausola arbitrale: “Il Cliente e la Società convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. (…)”.
Trattasi di clausola da ritenersi validamente sottoscritta dall'attrice, che mai ha disconosciuto la sottoscrizione posta al contratto. Né la clausola può ritenersi avente natura vessatoria. Invero, dal contratto prodotto (doc. 4 cit.) risulta la specifica approvazione della clausola da parte della società attrice a mezzo della doppia sottoscrizione apposta, in conformità alla previsione di cui all'art. 1341 co. 2 c.c.
Ciò chiarito, non vi sono dunque ragioni per escludere l'operatività della clausola con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1 pacificamente parte contrattuale e afferendo la controversia in oggetto proprio alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale. Invero, la clausola compromissoria in esame è formulata in modo tale da non lasciare margini di ambiguità o di incertezza in ordine alla volontà delle parti di devolvere agli arbitri la competenza a decidere delle controversie nascenti dal contratto. Il campo di applicazione, sopra riportato, è chiaramente specificato, ricomprendendo senz'altro la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'asserito inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali invocato nel presente giudizio.
pagina 4 di 8 Peraltro, si evidenzia come parte attrice, nel contestare la devoluzione in favore dell'arbitro della presente controversia, si limita a negare l'estensione della clausola a soggetti terzi al contratto (quale è la convenuta ), nulla argomentando con riguardo all'estensione e all'ambito di CP_2 applicazione della stessa in relazione alla natura dei danni dedotti in giudizio e/o all'opponibilità alla diretta controparte contrattuale.
Ritiene la scrivente che la clausola in questione operi anche con riguardo alla domanda proposta dall'attrice nei confronti della rag. che si è costituita in giudizio unitamente alla CP_2 coevocata aderendo alle difese di quest'ultima, Controparte_1 compresa l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro.
L'attrazione anche della controversia contro la nell'alveo della clausola arbitrale deriva CP_2 dal ruolo dalla stessa svolta nella vicenda contrattuale intercorsa tra le società attrice e convenuta.
Dal già citato contratto 21.2.2018 emerge come la abbia svolto il ruolo di mero CP_2 ausiliario della atteso che quest'ultima dichiarava in contratto di Controparte_1
“avvalersi di collaboratori e/o di personale dipendente, fermo restando che la consulenza aziendale, fiscale, per la tenuta della contabilità, la redazione di bilanci e delle dichiarazioni fiscali è fornita, per propria convenzione, da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”. Ed la stessa attrice a riconoscere che tra detti professionisti incaricati rientrava appunto la convenuta , con cui ella si è interfacciata nello svolgimento dell'incarico CP_2 professionale affidato alla (sola) (cfr. p. 2 citazione: “nello Controparte_1 specifico tale figura [di professionista abilitato all'esercizio della professione] veniva individuata nella rag. comm. … a far data dall'anno 2015, la rag. diveniva Controparte_2 CP_4 CP_2 pertanto la referente contabile dell'attrice…”).
Ora, se così è, è evidente che le prestazioni professionali rese dalla convenuta CP_2 afferiscano in tutto e per tutto alla fase esecutiva del contratto che contiene la clausola compromissoria, la quale, come sopra riportato, è chiara nel riferirsi ad ogni controversia relativa anche alla “fase esecutiva” del rapporto obbligatorio.
Ad avvalorare tale conclusione depone il favor arbitrati risultante dalla previsione di cui all'art. 808- quater c.p.c., interpretato dalla giurisprudenza (con principio, per la verità, affermato anche prima dell'entrata in vigore di detta norma) nel senso che, in mancanza di espressa volontà contraria, devono rientrare nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (Cass. n. 28485/2005), con esclusione di quelle che hanno, nel contratto, unicamente un presupposto storico (Cass. n. 4035/2017 che ha escluso l'applicabilità della clausola compromissoria all'azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c. che l'attore aveva proposto verso il subappaltatore, cui aveva esteso la domanda a seguito della chiamata in causa da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio dall'attore in forza di azione per inadempimento contrattuale fondata su contratto contenente la clausola compromissoria;
Cass. n. 28011/2019 secondo cui andavano devolute ad arbitri le domande risarcitorie e restitutorie derivanti dal contratto di affitto di azienda contenente la clausola compromissoria, ma non anche la controversia societaria relativa alla liquidazione della quota di partecipazione della società di capitali nonché altra azione di condanna avente ad oggetto la restituzione di somme mutuate fondata sul rapporto di finanziamento intrattenuto con la medesima società. Ha ritenuto la Corte che “trattasi di due domande aventi "causa petendi" e "petitum" oggettivamente diversi rispetto alle domande proposte in relazione ai fatti di inadempimento del contratto di affitto di azienda, essendo la prima fondata sul contratto di società e la seconda su un autonomo contratto con causa di finanziamento”).
Ora, nel caso di specie anche la domanda che la società attrice svolge nei confronti della
è incentrata esclusivamente sull'inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto CP_2
pagina 5 di 8 21.2.2018 contenente la clausola compromissoria. Si legge in citazione, a p. 14: “Dalla disamina delle anzidette clausole contrattuali è pertanto indubbio come l'informazione e la consulenza in ordine all'assoggettamento dell'attrice agli obblighi fiscali verso la Francia, nonché i conseguenti adempimenti per il corretto versamento dell'I.V.A. nel periodo considerato fossero ricomprese tra le obbligazioni a carico delle odierne convenute …. È dunque palese e pacifica la responsabilità di natura contrattuale di e della Rag. i quali hanno tenuto Controparte_1 Controparte_5 nell'espletamento dell'incarico affidatogli una diligenza assolutamente non corrispondente al livello di perizia, diligenza, attenzione e avvedutezza necessarie a realizzare il set informativo che costituiva l'oggetto stesso della sua obbligazione e la funzione economico sociale del rapporto contrattuale inter partes, siccome già ritenuto in via preliminare”.
Ne consegue che il contratto contenente la clausola compromissoria costituisce la causa petendi anche dell'azione che la società attrice ha svolto nei confronti della rag. comm. , sicché, in CP_2 forza del principio sopra riportato, anch'essa è attratta alla competenza arbitrale sancita all'art. 15 del contratto.
A diversa conclusione non inducono i rilievi dell'attrice sull'asserito litisconsorzio necessario esistente nel caso di specie, da cui la ritenuta necessità che tutte le domande siano trattate unitariamente dal giudice ordinario, per evitare pronunce potenzialmente contrastanti.
In primo luogo, nel presente caso non ricorre alcuna situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. Infatti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il litisconsorzio necessario sussiste solo nei casi in cui la decisione sulla domanda non può essere validamente pronunciata senza la partecipazione di più parti, sia per espressa previsione normativa sia per la natura inscindibile del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. In altri termini, non è sufficiente che i fatti materiali siano collegati o che il medesimo evento abbia coinvolto più soggetti: ai fini del litisconsorzio necessario, è richiesto che la causa non possa essere decisa utilmente senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Tale circostanza non ricorre nella specie giacché la domanda attorea, come detto, è fondata esclusivamente sul rapporto contrattuale di fornitura di servizi di elaborazione dati contabili intercorso tra l'attrice e la società convenuta mentre la rag. non è parte del Controparte_2 contratto, né risulta che tra le due sussista un vincolo obbligatorio diretto. Ne consegue che la presenza in giudizio della professionista non è necessaria, ai fini della decisione della controversia tra l'attrice e la società convenuta, e deve quindi escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario.
Al più, può configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., in quanto le pretese eventualmente azionabili nei confronti della società e della professionista derivano da fatti collegati. Tuttavia, tale eventuale cumulo soggettivo non è imposto né dalla legge né dalla natura del rapporto giuridico, con la conseguenza che la causa può essere decisa validamente nei soli confronti della società convenuta, non sussistendo una connessione tale da imporre una decisione unitaria.
In secondo luogo, non è pertinente il richiamo dell'attrice all'art. 819-quater, comma 3, c.p.c., che disciplina l'ipotesi dell'arbitrato c.d. “multilaterale”, ossia il caso in cui più soggetti siano parte di un medesimo contratto contenente una clausola compromissoria e uno solo di essi venga convenuto in giudizio ordinario. Anche tale norma non si applica al caso di specie, poiché presuppone che tutte le parti coinvolte nel giudizio siano parti del medesimo contratto contenente la clausola arbitrale, il che non si verifica nel caso in esame, dato che la convenuta non è parte del Controparte_2 contratto.
Né, a giudizio della scrivente, la vis attractiva della clausola compromissoria rispetto alla domanda proposta dall'attrice nei confronti della potrebbe essere esclusa dal rilievo che CP_2 quest'ultima non era parte del contratto contenente detta clausola.
pagina 6 di 8 Invero, il contratto in questione, come visto, prevedeva espressamente che le prestazioni professionali rese dalla convenuta potessero essere eseguite da “professionisti Controparte_1 abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”, tra cui la
. Al contempo, come sopra riportato, il contratto ha deferito agli arbitri anche le CP_2 controversie relative alla fase esecutiva, e dunque anche quelle relative alle prestazioni eseguite dai predetti professionisti. La convenuta ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per la CP_2 presenza della clausola compromissoria, manifestando quindi la sua volontà di aderire a tale modalità di definizione delle controversie.
In tale quadro non emergono, pertanto, elementi atti a ritenere che la volontà delle parti fosse difforme da quella risultante dal contratto di devolvere al giudizio arbitrale ogni controversia inerente l'esecuzione del rapporto, incluse quelle relative all'attività svolta dai singoli professionisti, in quanto esecutori delle prestazioni oggetto di contratto.
In definitiva, in forza della sopra riportate considerazioni, tenuto conto che si verte in tema di arbitrato
“rituale” (cfr. art. 15 contratto cit.), che pone una questione di competenza (Cass. SS.UU. n. 24153/2013; Cass. n. 112/2024), va dichiarata l'incompetenza del giudice adito per essere la causa di competenza arbitrale.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ove si fosse ritenuto la clausola compromissoria non operante nei confronti della , con conseguente competenza del giudice adito, la domanda verso CP_2 detta convenuta non avrebbe potuto trovare accoglimento. Invero, l'assenza di rapporto contrattuale tra le parti avrebbe imposto la riqualificazione, d'ufficio, della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale, rispetto alla quali l'attrice non ha allegato né dimostrato quali condotte colpose la convenuta avrebbe posto in essere o quali obbligazioni sulla stessa gravassero in forza di un diverso rapporto obbligatorio.
3. Non viene esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, atteso che quest'ultime l'hanno espressamente formulata in via subordinata, ossia per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola arbitrale (in comparsa a p. 18 e in conclusionale a p. 35: “Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la propria competenza a decidere la presente controversia, le parti convenute svolgono domanda riconvenzionale in ordine ai crediti rispettivamente vantati nei confronti dell' …”) altresì Parte_1 riservando azione in sede monitoria (p. 18 comparsa: “Si precisa fin d'ora che nell'auspicata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza, la società e la Rag. Comm. Controparte_1
si riservano di agire in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle proprie Controparte_2 rispettive spettanze, nulla rinunciato o eccettuato”).
Resta assorbita, invece, la domanda di manleva formulata dalle convenute nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
4. La decisione sulle spese di lite segue i principi di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e di causalità, sicché parte attrice va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute delle parti convenute e della terza chiamata: nei confronti delle convenute poiché soccombente;
nei confronti della terza chiamata perché la chiamata in causa di quest'ultima e la sua difesa in giudizio sono state causate dalla domanda attorea (Cass. n. 9941/2022; Cass. n. 31889/2021).
La liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€
pagina 7 di 8 56.696) e della non complessità della causa e del valore prossimo al minimo di scaglione che giustificano una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000-€ 260.000).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
DICHIARA l'incompetenza del giudice adito a decidere la causa per essere la stessa di competenza arbitrale;
CONDANNA la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
e a le spese di lite del presente giudizio, che si
[...] Controparte_2 liquidano in complessivi € 237 per esborsi e in complessivi € 8300 per compensi (€ 1800 per fase studio, € 1300 per fase introduttiva, € 2900 per fase istruttoria, € 2300 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA la a rimborsare alla spa le spese Parte_1 Controparte_3 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 237 per esborsi e in € 8300 per compensi (€ 1800 per fase studio, € 1300 per fase introduttiva, € 2900 per fase istruttoria, € 2300 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 15/07/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8597/2022 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento danni – clausola compromissoria promossa da:
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Parte_1 P.IVA_1 Monticone
ATTRICE contro p.iva ) Controparte_1 P.IVA_2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1 entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberta Bellarosa e Rino Forgione
CONVENUTE
e contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Passoni Controparte_3 P.IVA_3 e dall'avv. Gabriella Tibi
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - reiectis adversis;
- previe le declaratorie di legge;
in via principale: A. accertare e dichiarare la violazione da parte di Controparte_1
I. degli obblighi contrattuali previsti dalla scrittura privata di conferimento d'incarico
[...] e/o della Rag. Comm. del dovere di diligenza professionali per le prestazioni rese Controparte_2
a favore dell'attrice in forza della predetta scrittura privata e, per l'effetto: B. condannare
[...] e/o la Rag. al pagamento, in Controparte_1 CP_4 Controparte_2 solido tra loro, dell'importo complessivo di € 56.696,00 (Euro cinquantaseimilaseicentonovantasei/00), di cui € 36.330,00 a titolo di rimborso integrale delle sanzioni elevate dalla Direction Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese, € 10.645,00 a titolo di Générale des Finances Publiques della Repubblica Francese, ed € 9.720,00 a titolo di rimborso integrale delle spese di consulenza fiscale sostenute di cui alla fattura n. 21040024986 emessa li 19.04.2021 dal Cabinet SO SS per € 3.600,00 ed alle proforma pagina 1 di 8 emesse da li 27.07.2021 per € 3.660,00 e li 23.09.2021 per € 2.440,00, ovvero a Parte_2 quella veriore somma determinata in corso di causa dalla S.V. Ill.ma, oltre alle spese, rivalutazione monetaria ed interessi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, co. 4 cc., da calcolarsi dalla data della domanda;
in ogni caso: col favore dei compensi, aumentati ex art. 4, co.
1-bis D.M. 55/2014 per atto depositato con modalità telematiche e redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, nonché la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto, e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
in via istruttoria: senz'alcuna inversione di qualsivoglia onere probatorio gravante su controparte, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte di cui alla parte premessa del presente atto, quivi da intendersi come integralmente trascritte e ciascuna preceduta dalla formula interrogativa “Vero che”, nonché in materia contraria sulle circostanze ex adverso capitolate.”
Per le convenute: “In via preliminare: Per le ragioni esposte in atti, dichiarare il proprio difetto di competenza per essere la presente controversia devoluta ad arbitri secondo la clausola riportata all'art. 15 della scrittura di conferimento incarico del 21.02.2018 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione del contendere. Nel merito: In via principale: Respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda avversaria nei confronti della e/o della Rag. Comm. , anche in via Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, per le ragioni esposte in atti Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria denominata “claims made” e di ogni altra clausola vessatoria contenuta nelle polizze riconducibili alla per difetto di doppia Controparte_1 sottoscrizione;
- respingere ogni eccezione formulata dalla in punto di Controparte_3 asserita carenza e/o mancanza e/o perdita e/o riduzione della garanzia e/o copertura assicurativa;
Per l'effetto: - in virtù della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 405327507 valida dal 18/03/2020 al 31/12/2021 e nr. 408142509 valida dal 31/12/2021 al 31/12/2022, manlevare la convenuta da ogni eventuale esborso e dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 società al pagamento di quanto eventualmente accertato in favore dell'attrice, Controparte_3 entro i limiti di polizza ed in esenzione di qualsivoglia franchigia e scoperto non previsti;
- in virtù della copertura assicurativa garantita dalla polizza n. 406981357 valida dal 12/05/2021 al 27/09/2021 e n. 407496282 valida dal 27/09/2021 al 27/09/2022, manlevare la convenuta Rag. Controparte_5 da ogni eventuale esborso e dichiarare tenuta e condannare la società al Controparte_3 pagamento di quanto eventualmente accertato in favore dell'attrice, entro i limiti di polizza ed in esenzione di qualsivoglia franchigia e scoperto non previsti - Con pronuncia di manleva e condanna della terza chiamata, anche in caso di eventuale accertata responsabilità solidale tra le convenute. In via riconvenzionale: Previo accertamento del credito vantato dalla società convenuta
[...] e della Rag. Comm. rispettivamente per l'importo di euro Controparte_1 Controparte_2 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00) portato dalla fattura 25 del 22.07.2022 e per l'importo di euro 6.236,00 (seimiladuecentotrentasei/00) portato dalla fattura 173 del 22.07.2022 di cui sono ancora creditrici nei confronti della società attrice, condannare la predetta società Parte_1 al pagamento in favore della e della Rag. Comm. Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente degli importi di euro 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00) e di euro 6.236,00 (seimiladuecentotrentasei/00) ovvero delle veriori somme accertande in corso di causa, anche da porsi in compensazione – per quanto di rispettiva competenza - con l'eventuale danno che verrà accertato in favore dell'attrice, laddove non coperto da garanzia assicurativa. In ogni caso: Con vittoria di diritti, spese ed onorari oltre maggiorazioni di legge. […]”
Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria;
Riservata ed impregiudicata ogni ragione, diritto ed azione della società conchiudente, in questa come in ogni altra più opportuna competente sede;
pagina 2 di 8 Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previa declaratoria di nullità e/o inammissibilità e/o inutilizzabilità della deposizione resa dalla teste escussa Testimone_1 all'udienza del 17.10.2023; In via principale: - Accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui ai propri atti difensivi, anche ai sensi e per gli effetti delle condizioni di assicurazione, la carenza e/o la mancanza della garanzia e/o copertura assicurativa richiesta dalla rag. nei Controparte_2 confronti di e respingersi comunque le domande tutte formulate nei confronti Controparte_3 della medesima assolvendo la società conchiudente da ogni avversaria Controparte_3 domanda;
- Accertare e/o dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c. e delle condizioni di assicurazione, la perdita, ovvero, in subordine, la riduzione del preteso indennizzo richiesto dalla rag. nei confronti di e respingersi, Controparte_2 Controparte_3 comunque, le domande tutte formulate nei confronti della medesima Controparte_3 assolvendo la società conchiudente da ogni avversaria domanda;
In subordine e salvo gravame: Limitare ogni eventuale pagamento della società conchiudente entro l'ambito ed i limiti delle condizioni, delle clausole e dei massimali e sotto-massimali contrattuali delle polizze invocate in giudizio dalle parti convenute e terze chiamanti, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale, con deduzione di ogni eventuale franchigia e scoperto contrattuale, e con assoluzione da ogni diversa ovvero maggiore pretesa avversaria;
In ogni caso: Con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA e sugli importi imponibili e spese forfettarie come per legge.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha evocato in giudizio Parte_1 la e la rag. per Controparte_1 Controparte_2 sentirli condannare, in solido tra di loro, al pagamento di € 56.696 a titolo di rimborso delle sanzioni e degli interessi di mora applicati dalla Direction Generale des Finances Publiques della Repubblica Francese nonché a titolo di spese di consulenza sostenute per la regolarizzazione della propria posizione fiscale, oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. In particolare, l'attrice ha allegato: di aver conferito alla Controparte_1 l'incarico di fornitura di servizi di elaborazione dati contabili con contratto in cui la
[...] convenuta dichiarava di avvalersi, nell'esecuzione delle prestazioni indicate, di propri collaboratori e ausiliari “fermo restando che al consulenza aziendale, fiscale, per la tenuta della contabilità, la redazione di bilanci e delle dichiarazioni fiscali è fornita, per propria convenzione, da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”; che, dal 2015, era stata individuata quale referente contabile dell'attrice la rag. , la quale si era Controparte_2 occupata di curare tutte le dichiarazioni IVA della società; di aver effettuato, nel triennio 2017-2019, attività di commercio elettronico indiretto mediante vendita e consegna di beni mobili in favore di persone fisiche residenti in [...], con un volume di fatturato oscillante tra un minimo di € 15.500,30 e un massimo di € 106.123,93; che, con mail del 12.6.2019, il dott. aveva segnalato Persona_1 all'attrice la necessità di procedere all'identificazione fiscale della società in Francia per provvedere al versamento, in favore del Fisco francese, dell'IVA relativa alle vendite di beni ivi effettuate, considerato il superamento del volume d'affari della soglia di protezione di € 35.000; che, in data 31.12.2019, ella aveva cessato il rapporto contrattuale con la società convenuta conferendo mandato a che, con missiva del 23.6.2020, l'Agenzia francese Parte_2 Controparte_6 aveva segnalato all'attrice un'irregolarità fiscale per aver versato l'IVA in favore Stato italiano anziché quello francese dato il superamento della citata soglia di fatturato di vendite verso clienti francesi;
che, con lettera del 29.12.2020, la Direction Generale des Finances Publiques della Repubblica Francese aveva richiesto all'attrice il versamento della somma di € 363.297 a titolo di IVA per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2019, oltre € 36.330 per sanzioni ed € 10.645 per interessi,
pagina 3 di 8 per un totale di € 410.272; che, l'attrice aveva sostenuto l'ulteriore esborso di € 9.720 per provvedere alle conseguenti pratiche di rimborso, identificazione fiscale in Francia e versamento delle suddette imposte.
Si sono costituite in giudizio la e la rag. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in forza Controparte_2 della clausola compromissoria presente nel contratto di conferimento dell'incarico. Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda contestando le censure di inadempimento professionale mosse nei loro confronti, in particolare negando di aver avuto la disponibilità della documentazione da cui evincere le avvenute cessioni di prodotti in favore di clienti francesi e, in conseguenza, il superamento della soglia di protezione. In via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dell'attrice al pagamento degli importi di € 6.344 e di € 6.236 quale credito vantato per lo svolgimento di prestazioni indicate nelle fatture prodotte e rimaste insolute.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inoperatività delle polizze Controparte_3 invocate. Nel merito ha aderito alle difese delle proprie assicurate e ha chiesto la limitazione di una eventuale condanna in manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
Concessi i termini per la trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza 30.1.2023 sono state ammesse le prove orali poi assunte alle udienze del 17.10.2023 e 9.1.2024. Con ordinanza 19.2.2024 è stata ordinata l'esibizione della documentazione indicata. Con ordinanza 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. E' fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti delle odierne convenute fondando la responsabilità delle medesime sul contratto 21.2.2018 di conferimento dell'incarico professionale alla
[...] (prodotto integralmente sub doc. 4 dalle convenute), di cui Controparte_1 l'attrice ha allegato l'inadempimento.
Detto contratto, all'art. 15, reca la seguente clausola arbitrale: “Il Cliente e la Società convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. (…)”.
Trattasi di clausola da ritenersi validamente sottoscritta dall'attrice, che mai ha disconosciuto la sottoscrizione posta al contratto. Né la clausola può ritenersi avente natura vessatoria. Invero, dal contratto prodotto (doc. 4 cit.) risulta la specifica approvazione della clausola da parte della società attrice a mezzo della doppia sottoscrizione apposta, in conformità alla previsione di cui all'art. 1341 co. 2 c.c.
Ciò chiarito, non vi sono dunque ragioni per escludere l'operatività della clausola con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1 pacificamente parte contrattuale e afferendo la controversia in oggetto proprio alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale. Invero, la clausola compromissoria in esame è formulata in modo tale da non lasciare margini di ambiguità o di incertezza in ordine alla volontà delle parti di devolvere agli arbitri la competenza a decidere delle controversie nascenti dal contratto. Il campo di applicazione, sopra riportato, è chiaramente specificato, ricomprendendo senz'altro la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti all'asserito inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali invocato nel presente giudizio.
pagina 4 di 8 Peraltro, si evidenzia come parte attrice, nel contestare la devoluzione in favore dell'arbitro della presente controversia, si limita a negare l'estensione della clausola a soggetti terzi al contratto (quale è la convenuta ), nulla argomentando con riguardo all'estensione e all'ambito di CP_2 applicazione della stessa in relazione alla natura dei danni dedotti in giudizio e/o all'opponibilità alla diretta controparte contrattuale.
Ritiene la scrivente che la clausola in questione operi anche con riguardo alla domanda proposta dall'attrice nei confronti della rag. che si è costituita in giudizio unitamente alla CP_2 coevocata aderendo alle difese di quest'ultima, Controparte_1 compresa l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro.
L'attrazione anche della controversia contro la nell'alveo della clausola arbitrale deriva CP_2 dal ruolo dalla stessa svolta nella vicenda contrattuale intercorsa tra le società attrice e convenuta.
Dal già citato contratto 21.2.2018 emerge come la abbia svolto il ruolo di mero CP_2 ausiliario della atteso che quest'ultima dichiarava in contratto di Controparte_1
“avvalersi di collaboratori e/o di personale dipendente, fermo restando che la consulenza aziendale, fiscale, per la tenuta della contabilità, la redazione di bilanci e delle dichiarazioni fiscali è fornita, per propria convenzione, da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”. Ed la stessa attrice a riconoscere che tra detti professionisti incaricati rientrava appunto la convenuta , con cui ella si è interfacciata nello svolgimento dell'incarico CP_2 professionale affidato alla (sola) (cfr. p. 2 citazione: “nello Controparte_1 specifico tale figura [di professionista abilitato all'esercizio della professione] veniva individuata nella rag. comm. … a far data dall'anno 2015, la rag. diveniva Controparte_2 CP_4 CP_2 pertanto la referente contabile dell'attrice…”).
Ora, se così è, è evidente che le prestazioni professionali rese dalla convenuta CP_2 afferiscano in tutto e per tutto alla fase esecutiva del contratto che contiene la clausola compromissoria, la quale, come sopra riportato, è chiara nel riferirsi ad ogni controversia relativa anche alla “fase esecutiva” del rapporto obbligatorio.
Ad avvalorare tale conclusione depone il favor arbitrati risultante dalla previsione di cui all'art. 808- quater c.p.c., interpretato dalla giurisprudenza (con principio, per la verità, affermato anche prima dell'entrata in vigore di detta norma) nel senso che, in mancanza di espressa volontà contraria, devono rientrare nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (Cass. n. 28485/2005), con esclusione di quelle che hanno, nel contratto, unicamente un presupposto storico (Cass. n. 4035/2017 che ha escluso l'applicabilità della clausola compromissoria all'azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c. che l'attore aveva proposto verso il subappaltatore, cui aveva esteso la domanda a seguito della chiamata in causa da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio dall'attore in forza di azione per inadempimento contrattuale fondata su contratto contenente la clausola compromissoria;
Cass. n. 28011/2019 secondo cui andavano devolute ad arbitri le domande risarcitorie e restitutorie derivanti dal contratto di affitto di azienda contenente la clausola compromissoria, ma non anche la controversia societaria relativa alla liquidazione della quota di partecipazione della società di capitali nonché altra azione di condanna avente ad oggetto la restituzione di somme mutuate fondata sul rapporto di finanziamento intrattenuto con la medesima società. Ha ritenuto la Corte che “trattasi di due domande aventi "causa petendi" e "petitum" oggettivamente diversi rispetto alle domande proposte in relazione ai fatti di inadempimento del contratto di affitto di azienda, essendo la prima fondata sul contratto di società e la seconda su un autonomo contratto con causa di finanziamento”).
Ora, nel caso di specie anche la domanda che la società attrice svolge nei confronti della
è incentrata esclusivamente sull'inadempimento alle obbligazioni di cui al contratto CP_2
pagina 5 di 8 21.2.2018 contenente la clausola compromissoria. Si legge in citazione, a p. 14: “Dalla disamina delle anzidette clausole contrattuali è pertanto indubbio come l'informazione e la consulenza in ordine all'assoggettamento dell'attrice agli obblighi fiscali verso la Francia, nonché i conseguenti adempimenti per il corretto versamento dell'I.V.A. nel periodo considerato fossero ricomprese tra le obbligazioni a carico delle odierne convenute …. È dunque palese e pacifica la responsabilità di natura contrattuale di e della Rag. i quali hanno tenuto Controparte_1 Controparte_5 nell'espletamento dell'incarico affidatogli una diligenza assolutamente non corrispondente al livello di perizia, diligenza, attenzione e avvedutezza necessarie a realizzare il set informativo che costituiva l'oggetto stesso della sua obbligazione e la funzione economico sociale del rapporto contrattuale inter partes, siccome già ritenuto in via preliminare”.
Ne consegue che il contratto contenente la clausola compromissoria costituisce la causa petendi anche dell'azione che la società attrice ha svolto nei confronti della rag. comm. , sicché, in CP_2 forza del principio sopra riportato, anch'essa è attratta alla competenza arbitrale sancita all'art. 15 del contratto.
A diversa conclusione non inducono i rilievi dell'attrice sull'asserito litisconsorzio necessario esistente nel caso di specie, da cui la ritenuta necessità che tutte le domande siano trattate unitariamente dal giudice ordinario, per evitare pronunce potenzialmente contrastanti.
In primo luogo, nel presente caso non ricorre alcuna situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale. Infatti, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il litisconsorzio necessario sussiste solo nei casi in cui la decisione sulla domanda non può essere validamente pronunciata senza la partecipazione di più parti, sia per espressa previsione normativa sia per la natura inscindibile del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. In altri termini, non è sufficiente che i fatti materiali siano collegati o che il medesimo evento abbia coinvolto più soggetti: ai fini del litisconsorzio necessario, è richiesto che la causa non possa essere decisa utilmente senza la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Tale circostanza non ricorre nella specie giacché la domanda attorea, come detto, è fondata esclusivamente sul rapporto contrattuale di fornitura di servizi di elaborazione dati contabili intercorso tra l'attrice e la società convenuta mentre la rag. non è parte del Controparte_2 contratto, né risulta che tra le due sussista un vincolo obbligatorio diretto. Ne consegue che la presenza in giudizio della professionista non è necessaria, ai fini della decisione della controversia tra l'attrice e la società convenuta, e deve quindi escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario.
Al più, può configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., in quanto le pretese eventualmente azionabili nei confronti della società e della professionista derivano da fatti collegati. Tuttavia, tale eventuale cumulo soggettivo non è imposto né dalla legge né dalla natura del rapporto giuridico, con la conseguenza che la causa può essere decisa validamente nei soli confronti della società convenuta, non sussistendo una connessione tale da imporre una decisione unitaria.
In secondo luogo, non è pertinente il richiamo dell'attrice all'art. 819-quater, comma 3, c.p.c., che disciplina l'ipotesi dell'arbitrato c.d. “multilaterale”, ossia il caso in cui più soggetti siano parte di un medesimo contratto contenente una clausola compromissoria e uno solo di essi venga convenuto in giudizio ordinario. Anche tale norma non si applica al caso di specie, poiché presuppone che tutte le parti coinvolte nel giudizio siano parti del medesimo contratto contenente la clausola arbitrale, il che non si verifica nel caso in esame, dato che la convenuta non è parte del Controparte_2 contratto.
Né, a giudizio della scrivente, la vis attractiva della clausola compromissoria rispetto alla domanda proposta dall'attrice nei confronti della potrebbe essere esclusa dal rilievo che CP_2 quest'ultima non era parte del contratto contenente detta clausola.
pagina 6 di 8 Invero, il contratto in questione, come visto, prevedeva espressamente che le prestazioni professionali rese dalla convenuta potessero essere eseguite da “professionisti Controparte_1 abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi Ordini di categoria”, tra cui la
. Al contempo, come sopra riportato, il contratto ha deferito agli arbitri anche le CP_2 controversie relative alla fase esecutiva, e dunque anche quelle relative alle prestazioni eseguite dai predetti professionisti. La convenuta ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per la CP_2 presenza della clausola compromissoria, manifestando quindi la sua volontà di aderire a tale modalità di definizione delle controversie.
In tale quadro non emergono, pertanto, elementi atti a ritenere che la volontà delle parti fosse difforme da quella risultante dal contratto di devolvere al giudizio arbitrale ogni controversia inerente l'esecuzione del rapporto, incluse quelle relative all'attività svolta dai singoli professionisti, in quanto esecutori delle prestazioni oggetto di contratto.
In definitiva, in forza della sopra riportate considerazioni, tenuto conto che si verte in tema di arbitrato
“rituale” (cfr. art. 15 contratto cit.), che pone una questione di competenza (Cass. SS.UU. n. 24153/2013; Cass. n. 112/2024), va dichiarata l'incompetenza del giudice adito per essere la causa di competenza arbitrale.
Ad abundantiam, si osserva che, anche ove si fosse ritenuto la clausola compromissoria non operante nei confronti della , con conseguente competenza del giudice adito, la domanda verso CP_2 detta convenuta non avrebbe potuto trovare accoglimento. Invero, l'assenza di rapporto contrattuale tra le parti avrebbe imposto la riqualificazione, d'ufficio, della domanda in termini di responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale, rispetto alla quali l'attrice non ha allegato né dimostrato quali condotte colpose la convenuta avrebbe posto in essere o quali obbligazioni sulla stessa gravassero in forza di un diverso rapporto obbligatorio.
3. Non viene esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute, atteso che quest'ultime l'hanno espressamente formulata in via subordinata, ossia per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola arbitrale (in comparsa a p. 18 e in conclusionale a p. 35: “Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la propria competenza a decidere la presente controversia, le parti convenute svolgono domanda riconvenzionale in ordine ai crediti rispettivamente vantati nei confronti dell' …”) altresì Parte_1 riservando azione in sede monitoria (p. 18 comparsa: “Si precisa fin d'ora che nell'auspicata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza, la società e la Rag. Comm. Controparte_1
si riservano di agire in via monitoria al fine di ottenere il pagamento delle proprie Controparte_2 rispettive spettanze, nulla rinunciato o eccettuato”).
Resta assorbita, invece, la domanda di manleva formulata dalle convenute nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa.
4. La decisione sulle spese di lite segue i principi di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e di causalità, sicché parte attrice va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute delle parti convenute e della terza chiamata: nei confronti delle convenute poiché soccombente;
nei confronti della terza chiamata perché la chiamata in causa di quest'ultima e la sua difesa in giudizio sono state causate dalla domanda attorea (Cass. n. 9941/2022; Cass. n. 31889/2021).
La liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€
pagina 7 di 8 56.696) e della non complessità della causa e del valore prossimo al minimo di scaglione che giustificano una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000-€ 260.000).
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
DICHIARA l'incompetenza del giudice adito a decidere la causa per essere la stessa di competenza arbitrale;
CONDANNA la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1
e a le spese di lite del presente giudizio, che si
[...] Controparte_2 liquidano in complessivi € 237 per esborsi e in complessivi € 8300 per compensi (€ 1800 per fase studio, € 1300 per fase introduttiva, € 2900 per fase istruttoria, € 2300 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
CONDANNA la a rimborsare alla spa le spese Parte_1 Controparte_3 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 237 per esborsi e in € 8300 per compensi (€ 1800 per fase studio, € 1300 per fase introduttiva, € 2900 per fase istruttoria, € 2300 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 15/07/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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