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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2048/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Lattarulo del foro di Taranto, con domicilio eletto in Bologna alla via de' Griffoni
n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo Morea;
APPELLANTE contro
C.F. e P.IVA ) in persona del suo procuratore ad negotia, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Altamura del foro di Taranto, con domicilio eletto presso il suo indirizzo digitale risultante dai Registri di Giustizia;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2701/2022 del 27 ottobre 2022 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante impugnata e contestata ogni avversa deduzione, eccezione, Parte_2
produzione e conclusione, precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in appello e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così provvedere:
1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere
l'appello;
2. rigettare l'opposizione dell'opponente come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto;
1
3. conseguentemente, e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in Controparte_2 favore dell'opposto , la somma di € 287.590,94 di cui al precetto del 10.11.2021, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione (nonché ulteriore sanzione da computarsi al soddisfo);
4. conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; l'appellata dopo avere dichiarato di rifiutare espressamente Controparte_1
il contraddittorio su tutte le domande nuove se e come proposte dall'appellante, precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta: 1.- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 2701/2022; 2.- Nel merito, dichiarare l'appello proposto da inammissibile, Parte_2
improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, come tale rigettandolo;
3.- Condannare Pt_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
[...]
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 25.11.2021, ora ha proposto Parte_3 Controparte_1
opposizione ad atto di precetto notificatole in data 16.11.2021 da con cui lo stesso intimava il Parte_2
pagamento della somma di euro 287.590,94 in forza della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto n.
1080 dello 05.04.2013, pacificamente passata in giudicato, contenente l'ordine, in favore dell'allora attore e rivolto alla Compagnia assicuratrice, di consentire a l'estrazione di copia degli atti relativi al Parte_2
sinistro da lui patito, stabilendo altresì il diritto per quest'ultimo - in caso di inottemperanza a tale ordine di facere infungibile - di ottenere dalla soccombente una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella consegna “a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”; la sentenza recava altresì la condanna alla rifusione delle spese processuali da pagare direttamente al difensore della parte vincitrice, dichiaratosi antistatario. Rilevava l'opponente che il pur non avendo intrapreso alcuna Pt_2 iniziativa finalizzata a ottenere l'adempimento della sentenza n. 1080/2013, aveva poi notificato nel novembre del 2021 a mezzo del suo avvocato il precetto per il pagamento delle sanzioni da misura coercitiva indiretta maturate in oltre otto anni, facendo decorrere la penale dal 21.11.2013, data in cui l'Avv. Lattarulo aveva notificato, in proprio ed in unico atto, alla copia esecutiva della sentenza unitamente a precetto per CP_1
il pagamento in suo favore - quale procuratore distrattario - delle somme liquidate nella sentenza a titolo di spese legali per euro 1.970,38 (regolarmente poi versate dall'intimata). Lamentava quindi l'assenza di inadempimenti all'onere di ostensione, in quanto l'obbligazione doveva essere eseguita presso la sede del
2 debitore e mai il Sig. si era attivato in tale senso richiedendo la documentazione in forza della sentenza Pt_2 del Giudice di Pace e, in ogni caso, l'inidoneità della notifica della sentenza - effettuata dal difensore per ottenere il pagamento dei compensi - ai fini della decorrenza dell'obbligo di pagamento della sanzione accessoria e quale valida notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. presupposta al precetto poi opposto.
Costituitosi in giudizio, ha rilevato come, per la spettanza e decorrenza delle sanzioni di Parte_2
coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. non risultava necessaria la notifica di un precetto, bensì la mera notifica della pronuncia, avvenuta il 21.11.2013 e, in ogni caso, la piena conoscenza dell'atto avvenuta con la pubblicazione della sentenza e comunque con la sua notifica, anche se a scopo diverso;
ha poi escluso l'applicabilità della disciplina sulla mora debendi e rilevato come abbia omesso ogni forma di CP_1 collaborazione con il nell'interesse del quale, il 18.04.2013, era comunque stata inviata apposita Pt_2 diffida anche all'ostensione dei documenti in forza della sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice istruttore designato ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sulla motivazione del difetto di valida preventiva notifica ai sensi dell'art. 479 c.p.c., poiché la sentenza n. 1080/2013 è stata notificata (nel
2013) “ad istanza dell'Avv. Lattarulo in proprio, unitamente al precetto con cui il difensore antistatario chiedeva il pagamento delle spese processuali” e per tale motivo “non può valere come notifica nell'interesse dell'odierno creditore procedente, perché l'Avv. Lattarulo non agiva quale procuratore del . Il Pt_2
reclamo proposto dal avverso tale ordinanza è stato rigettato sul presupposto, ampiamente motivato, Pt_2 della “infungibilità” della notifica del 2013 eseguita nell'esclusivo interesse del legale antistatario per il pagamento delle spese di lite contestualmente precettate a costituire valida notifica del titolo esecutivo anche in relazione al precetto del 2021 contenente l'intimazione delle sanzioni ex art. 614 bis c.p.c. nell'interesse del cliente Pt_2
La causa, istruita documentalmente e senza il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata subito rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi senza la comparizione fisica dei difensori dinanzi al Giudice con collegamento da remoto alla sua aula virtuale, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale accoglieva l'opposizione sulla base dell'assorbente considerazione del “difetto di idonea notifica della sentenza n.
1080/2013, sia quale titolo esecutivo in relazione al precetto opposto, sia, a fortiori, per la decorrenza della somma a titolo di penale autoliquidata da con il medesimo precetto”, richiamando le “condivisibili Pt_2 argomentazioni” dell'ordinanza emessa in data 19.05.2022 dal Collegio che respingeva il reclamo del Pt_2
Il Tribunale faceva rilevare inoltre la tempestività dell'opposizione proposta da con riguardo al vizio CP_1
di difetto di preventiva notifica del titolo, in quanto eseguita nei venti giorni dalla ricezione del precetto, osservando come l'opposizione potesse quindi essere “efficacemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, poiché la doglianza è specificatamente illustrata in citazione (anche) in tali termini;
l'ordinanza emessa in sede di reclamo ha citato i numerosi precedenti di merito e legittimità che hanno escluso l'effetto
3 sanante per raggiungimento dello scopo di conoscenza dell'atto (titolo esecutivo) della formalità (notifica) omessa”. Le considerazioni svolte nell'ordinanza collegiale risultavano ancora più convincenti con riferimento all'ulteriore effetto che dalla notifica omessa (o, meglio, ritenuta non fungibile) derivano, ovvero la mancata piena consapevolezza da parte della debitrice del decorso del periodo di giorni 16 per l'adempimento dell'obbligo di ostensione prima della maturazione delle sanzioni da misure coercitive;
la notifica effettuata dall'Avv. Lattarulo, nel suo esclusivo interesse quale difensore antistatario, non consentiva a di farne CP_1 derivare l'effetto di decorrenza dello spazio per l'adempimento spontaneo prima dell'innesco delle misure coercitive, non potendo un tale effetto essere surrogato dalla effettiva conoscenza della sentenza che le ha disposte - occorre infatti, per espressa previsione del titolo esecutivo, che l'interessato provveda Parte_2 alla relativa notifica. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato nullo il precetto opposto e che l'intimante non aveva diritto di procedere ad esecuzione in forza dello stesso, compensando integralmente le spese di lite, in ragione della novità della questione specificamente trattata e risolta.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 19.12.2022, ha impugnato detta Parte_2
sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1
e dichiarato nullo il precetto, articolando all'uopo sette motivi di gravame. Lamenta in primo luogo
[...]
l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, notifica del titolo esecutivo vi sarebbe stata e, precisamente, in data 21.11.2013, e che per l'innesco della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. la sentenza del Giudice di Pace di Taranto necessitava di un adempimento semplicemente informativo e non esecutivo, scattando la sanzione dalla notifica della sentenza e non dal precetto. Fa rilevare poi il la Pt_2 contraddittorietà e l'inconferenza del richiamo operato dal Giudice di primo grado alla sentenza di Cassazione
n. 6763/2014 e più in generale l'illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla rilevata incertezza del titolo e dei crediti, dovendo ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo effettuata dal comune procuratore di entrambi. In buona sostanza, ad avviso dell'appellante, il creditore non Pt_2
avrebbe avuto ulteriori obblighi se non quello della notifica della sentenza.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 2701/2022 del Tribunale di Bologna, di:
• rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Controparte_1 conseguentemente, condannare l'opponente compagnia assicurativa a pagare, in favore dell'opposto Pt_2
, la somma di euro 287.590,94 di cui al precetto del 10.11.2021, oltre ad interessi e rivalutazione;
[...]
• condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2023, si è regolarmente costituita Controparte_1 eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione degli artt.
617 e 618 c.p.c.; secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'individuazione del mezzo di
4 impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va fatta esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo indipendentemente dalla sua esattezza e, posto che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure qualifica espressamente l'azione di quale opposizione CP_1 agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. accogliendone i motivi, l'unico mezzo di impugnazione della sentenza n. 2701/2022 sarebbe stato quello previsto dall'art. 618 c.p.c. ovvero il ricorso straordinario per cassazione da proporsi ai sensi dell'art. 111 Cost. e nel termine di cui all'art. 325 comma 2 c.p.c. e dunque entro 60 giorni dalla notifica eseguita il 21.11.2022. Inoltre, la manifesta inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto da determinerebbe secondo l'appellata l'ulteriore ed assorbente effetto Parte_2 previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ovvero la mancanza di alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, le censure di sarebbero tutte inammissibili oltre che prive di pregio e infondate. In Parte_2
punto di fatto, è dato pacificamente acquisito al giudizio che la notifica del titolo esecutivo del 21.11.2013 fu effettuata in unico atto con il precetto nell'interesse ed a sola istanza dell'Avv. Lattarulo;
il titolo risulta rilasciato personalmente al professionista e da questi azionato esclusivamente al fine del pagamento delle spese di lite quale procuratore distrattario. Non può quindi ritenersi, ad avviso di che tale notifica possa CP_1
esplicare i suoi effetti anche in favore del parte processuale differente dal procuratore distrattario, Pt_2
trattandosi di titoli ed obbligazioni differenti con la conseguente nullità del precetto notificato il 16.11.2021 in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. Inoltre, essendo la sentenza stessa del Giudice di Pace
a prevedere, ai fini dell'innesco delle misure coercitive, la sua notifica come adempimento prodromico ed essenziale, la notifica eseguita dall'Avv. Lattarulo in proprio non poteva consentire a di farne CP_1
derivare l'effetto di decorrenza del tempo per l'adempimento spontaneo prima dell'attivazione delle misure coercitive. La parte appellata ripropone poi le questioni già prospettate nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dalla sentenza impugnata ovvero la dedotta insussistenza del credito azionato con il precetto opposto
- mancanza di ritardo imputabile alla debitrice nell'esecuzione dell'obbligazione principale di ostensione - nonché prescrizione del diritto.
L'appellata chiede quindi, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta, di
● dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_2
● nel merito, dichiarare l'appello proposto da inammissibile, improcedibile e comunque Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, come tale rigettandolo;
● condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
4.- All'udienza del 13.06.2023 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come riportato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5 5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, l'appello proposto da deve essere Parte_2
dichiarato inammissibile. Osserva infatti la Corte come secondo uniforme orientamento giurisprudenziale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale debba essere fatta, sulla scorta del principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo, indipendentemente dalla sua esattezza, e ciò non solo ai fini del merito, ma, prima ancora, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. S.U. 09.05.2011,
n. 10073; Cass. civ. S.U. 25.02.2011, n. 4617; Cass. civ. Sez. III ord. 15.04.2021, n. 9868; Cass. civ. Sez. III ord 22.06.2016, n. 12872; Cass. civ. Sez. L. 22.10.2015, n. 21520) e come la sentenza appellata qualifichi espressamente l'opposizione di come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., accogliendone CP_1
i relativi motivi - si legge nella pronuncia n. 2701/2022: “….L'opposizione di è tempestiva con CP_1
riguardo al vizio di difetto di preventiva notifica del titolo, in quanto effettuata nei 20 giorni dalla ricezione del precetto, e può quindi essere efficacemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, poiché la doglianza è specificatamente illustrata in citazione (anche) in tali termini…. Giova qui aggiungere all'ampia motivazione dell'ordinanza solo in parte trascritta - e integralmente richiamata - che le considerazioni ivi svolte sono ancor più convincenti con riferimento all'ulteriore effetto che dalla notifica omessa (rectius, ritenuta non fungibile) derivano, ovvero la mancata piena consapevolezza da parte della debitrice del decorso del periodo di 16 giorni per l'adempimento dell'obbligo di ostensione prima della maturazione delle sanzioni da misure coercitive. La notifica effettuata dall'avv. Lattarulo e nel suo esclusivo interesse quale difensore antistatario non consentiva a di derivarne l'effetto di decorrenza dello spazio per l'adempimento CP_1 spontaneo prima dell'innesco delle misure coercitive e tale effetto non può essere surrogato dalla effettiva (ed evidente) conoscenza della sentenza che le ha disposte, occorrendo, per espressa previsione del titolo, che
l'interessato provvedesse alla relativa notifica”. Si evidenzia inoltre che l'appellante, sia nell'atto di Pt_2 appello che all'udienza del 13.06.2023, non contesta la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende che l'unico mezzo di impugnazione della sentenza n. 2701/2022 era quello previsto dagli artt.
618 comma 2 c.p.c. - 617 c.p.c. ossia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
A fronte della ritenuta inammissibilità dell'appello proposto da ogni ulteriore questione è Parte_2
evidentemente assorbita.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità
6 delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
[...]
6.946,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
03.12.2024.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2048/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Lattarulo del foro di Taranto, con domicilio eletto in Bologna alla via de' Griffoni
n. 9 presso e nello studio dell'Avv. Guglielmo Morea;
APPELLANTE contro
C.F. e P.IVA ) in persona del suo procuratore ad negotia, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Altamura del foro di Taranto, con domicilio eletto presso il suo indirizzo digitale risultante dai Registri di Giustizia;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2701/2022 del 27 ottobre 2022 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante impugnata e contestata ogni avversa deduzione, eccezione, Parte_2
produzione e conclusione, precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in appello e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così provvedere:
1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere
l'appello;
2. rigettare l'opposizione dell'opponente come proposta, in quanto infondata in fatto e diritto;
1
3. conseguentemente, e per gli effetti, condannare l'opponente a pagare, in Controparte_2 favore dell'opposto , la somma di € 287.590,94 di cui al precetto del 10.11.2021, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione (nonché ulteriore sanzione da computarsi al soddisfo);
4. conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; l'appellata dopo avere dichiarato di rifiutare espressamente Controparte_1
il contraddittorio su tutte le domande nuove se e come proposte dall'appellante, precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta: 1.- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 2701/2022; 2.- Nel merito, dichiarare l'appello proposto da inammissibile, Parte_2
improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, come tale rigettandolo;
3.- Condannare Pt_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
[...]
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 25.11.2021, ora ha proposto Parte_3 Controparte_1
opposizione ad atto di precetto notificatole in data 16.11.2021 da con cui lo stesso intimava il Parte_2
pagamento della somma di euro 287.590,94 in forza della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto n.
1080 dello 05.04.2013, pacificamente passata in giudicato, contenente l'ordine, in favore dell'allora attore e rivolto alla Compagnia assicuratrice, di consentire a l'estrazione di copia degli atti relativi al Parte_2
sinistro da lui patito, stabilendo altresì il diritto per quest'ultimo - in caso di inottemperanza a tale ordine di facere infungibile - di ottenere dalla soccombente una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nella consegna “a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”; la sentenza recava altresì la condanna alla rifusione delle spese processuali da pagare direttamente al difensore della parte vincitrice, dichiaratosi antistatario. Rilevava l'opponente che il pur non avendo intrapreso alcuna Pt_2 iniziativa finalizzata a ottenere l'adempimento della sentenza n. 1080/2013, aveva poi notificato nel novembre del 2021 a mezzo del suo avvocato il precetto per il pagamento delle sanzioni da misura coercitiva indiretta maturate in oltre otto anni, facendo decorrere la penale dal 21.11.2013, data in cui l'Avv. Lattarulo aveva notificato, in proprio ed in unico atto, alla copia esecutiva della sentenza unitamente a precetto per CP_1
il pagamento in suo favore - quale procuratore distrattario - delle somme liquidate nella sentenza a titolo di spese legali per euro 1.970,38 (regolarmente poi versate dall'intimata). Lamentava quindi l'assenza di inadempimenti all'onere di ostensione, in quanto l'obbligazione doveva essere eseguita presso la sede del
2 debitore e mai il Sig. si era attivato in tale senso richiedendo la documentazione in forza della sentenza Pt_2 del Giudice di Pace e, in ogni caso, l'inidoneità della notifica della sentenza - effettuata dal difensore per ottenere il pagamento dei compensi - ai fini della decorrenza dell'obbligo di pagamento della sanzione accessoria e quale valida notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. presupposta al precetto poi opposto.
Costituitosi in giudizio, ha rilevato come, per la spettanza e decorrenza delle sanzioni di Parte_2
coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. non risultava necessaria la notifica di un precetto, bensì la mera notifica della pronuncia, avvenuta il 21.11.2013 e, in ogni caso, la piena conoscenza dell'atto avvenuta con la pubblicazione della sentenza e comunque con la sua notifica, anche se a scopo diverso;
ha poi escluso l'applicabilità della disciplina sulla mora debendi e rilevato come abbia omesso ogni forma di CP_1 collaborazione con il nell'interesse del quale, il 18.04.2013, era comunque stata inviata apposita Pt_2 diffida anche all'ostensione dei documenti in forza della sentenza del Giudice di Pace. Il Giudice istruttore designato ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sulla motivazione del difetto di valida preventiva notifica ai sensi dell'art. 479 c.p.c., poiché la sentenza n. 1080/2013 è stata notificata (nel
2013) “ad istanza dell'Avv. Lattarulo in proprio, unitamente al precetto con cui il difensore antistatario chiedeva il pagamento delle spese processuali” e per tale motivo “non può valere come notifica nell'interesse dell'odierno creditore procedente, perché l'Avv. Lattarulo non agiva quale procuratore del . Il Pt_2
reclamo proposto dal avverso tale ordinanza è stato rigettato sul presupposto, ampiamente motivato, Pt_2 della “infungibilità” della notifica del 2013 eseguita nell'esclusivo interesse del legale antistatario per il pagamento delle spese di lite contestualmente precettate a costituire valida notifica del titolo esecutivo anche in relazione al precetto del 2021 contenente l'intimazione delle sanzioni ex art. 614 bis c.p.c. nell'interesse del cliente Pt_2
La causa, istruita documentalmente e senza il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata subito rinviata per la decisione. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi senza la comparizione fisica dei difensori dinanzi al Giudice con collegamento da remoto alla sua aula virtuale, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale accoglieva l'opposizione sulla base dell'assorbente considerazione del “difetto di idonea notifica della sentenza n.
1080/2013, sia quale titolo esecutivo in relazione al precetto opposto, sia, a fortiori, per la decorrenza della somma a titolo di penale autoliquidata da con il medesimo precetto”, richiamando le “condivisibili Pt_2 argomentazioni” dell'ordinanza emessa in data 19.05.2022 dal Collegio che respingeva il reclamo del Pt_2
Il Tribunale faceva rilevare inoltre la tempestività dell'opposizione proposta da con riguardo al vizio CP_1
di difetto di preventiva notifica del titolo, in quanto eseguita nei venti giorni dalla ricezione del precetto, osservando come l'opposizione potesse quindi essere “efficacemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, poiché la doglianza è specificatamente illustrata in citazione (anche) in tali termini;
l'ordinanza emessa in sede di reclamo ha citato i numerosi precedenti di merito e legittimità che hanno escluso l'effetto
3 sanante per raggiungimento dello scopo di conoscenza dell'atto (titolo esecutivo) della formalità (notifica) omessa”. Le considerazioni svolte nell'ordinanza collegiale risultavano ancora più convincenti con riferimento all'ulteriore effetto che dalla notifica omessa (o, meglio, ritenuta non fungibile) derivano, ovvero la mancata piena consapevolezza da parte della debitrice del decorso del periodo di giorni 16 per l'adempimento dell'obbligo di ostensione prima della maturazione delle sanzioni da misure coercitive;
la notifica effettuata dall'Avv. Lattarulo, nel suo esclusivo interesse quale difensore antistatario, non consentiva a di farne CP_1 derivare l'effetto di decorrenza dello spazio per l'adempimento spontaneo prima dell'innesco delle misure coercitive, non potendo un tale effetto essere surrogato dalla effettiva conoscenza della sentenza che le ha disposte - occorre infatti, per espressa previsione del titolo esecutivo, che l'interessato provveda Parte_2 alla relativa notifica. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato nullo il precetto opposto e che l'intimante non aveva diritto di procedere ad esecuzione in forza dello stesso, compensando integralmente le spese di lite, in ragione della novità della questione specificamente trattata e risolta.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 19.12.2022, ha impugnato detta Parte_2
sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1
e dichiarato nullo il precetto, articolando all'uopo sette motivi di gravame. Lamenta in primo luogo
[...]
l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, notifica del titolo esecutivo vi sarebbe stata e, precisamente, in data 21.11.2013, e che per l'innesco della sanzione ex art. 614 bis c.p.c. la sentenza del Giudice di Pace di Taranto necessitava di un adempimento semplicemente informativo e non esecutivo, scattando la sanzione dalla notifica della sentenza e non dal precetto. Fa rilevare poi il la Pt_2 contraddittorietà e l'inconferenza del richiamo operato dal Giudice di primo grado alla sentenza di Cassazione
n. 6763/2014 e più in generale l'illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla rilevata incertezza del titolo e dei crediti, dovendo ritenersi valida la notificazione del titolo esecutivo effettuata dal comune procuratore di entrambi. In buona sostanza, ad avviso dell'appellante, il creditore non Pt_2
avrebbe avuto ulteriori obblighi se non quello della notifica della sentenza.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 2701/2022 del Tribunale di Bologna, di:
• rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, Controparte_1 conseguentemente, condannare l'opponente compagnia assicurativa a pagare, in favore dell'opposto Pt_2
, la somma di euro 287.590,94 di cui al precetto del 10.11.2021, oltre ad interessi e rivalutazione;
[...]
• condannare l'opponente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2023, si è regolarmente costituita Controparte_1 eccependo in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione degli artt.
617 e 618 c.p.c.; secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'individuazione del mezzo di
4 impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va fatta esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo indipendentemente dalla sua esattezza e, posto che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure qualifica espressamente l'azione di quale opposizione CP_1 agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. accogliendone i motivi, l'unico mezzo di impugnazione della sentenza n. 2701/2022 sarebbe stato quello previsto dall'art. 618 c.p.c. ovvero il ricorso straordinario per cassazione da proporsi ai sensi dell'art. 111 Cost. e nel termine di cui all'art. 325 comma 2 c.p.c. e dunque entro 60 giorni dalla notifica eseguita il 21.11.2022. Inoltre, la manifesta inammissibilità del mezzo di impugnazione scelto da determinerebbe secondo l'appellata l'ulteriore ed assorbente effetto Parte_2 previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ovvero la mancanza di alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito, le censure di sarebbero tutte inammissibili oltre che prive di pregio e infondate. In Parte_2
punto di fatto, è dato pacificamente acquisito al giudizio che la notifica del titolo esecutivo del 21.11.2013 fu effettuata in unico atto con il precetto nell'interesse ed a sola istanza dell'Avv. Lattarulo;
il titolo risulta rilasciato personalmente al professionista e da questi azionato esclusivamente al fine del pagamento delle spese di lite quale procuratore distrattario. Non può quindi ritenersi, ad avviso di che tale notifica possa CP_1
esplicare i suoi effetti anche in favore del parte processuale differente dal procuratore distrattario, Pt_2
trattandosi di titoli ed obbligazioni differenti con la conseguente nullità del precetto notificato il 16.11.2021 in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. Inoltre, essendo la sentenza stessa del Giudice di Pace
a prevedere, ai fini dell'innesco delle misure coercitive, la sua notifica come adempimento prodromico ed essenziale, la notifica eseguita dall'Avv. Lattarulo in proprio non poteva consentire a di farne CP_1
derivare l'effetto di decorrenza del tempo per l'adempimento spontaneo prima dell'attivazione delle misure coercitive. La parte appellata ripropone poi le questioni già prospettate nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dalla sentenza impugnata ovvero la dedotta insussistenza del credito azionato con il precetto opposto
- mancanza di ritardo imputabile alla debitrice nell'esecuzione dell'obbligazione principale di ostensione - nonché prescrizione del diritto.
L'appellata chiede quindi, respinta ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta, di
● dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_2
● nel merito, dichiarare l'appello proposto da inammissibile, improcedibile e comunque Parte_2
infondato in fatto ed in diritto, come tale rigettandolo;
● condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
4.- All'udienza del 13.06.2023 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni come riportato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5 5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, l'appello proposto da deve essere Parte_2
dichiarato inammissibile. Osserva infatti la Corte come secondo uniforme orientamento giurisprudenziale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale debba essere fatta, sulla scorta del principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice a quo, indipendentemente dalla sua esattezza, e ciò non solo ai fini del merito, ma, prima ancora, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. S.U. 09.05.2011,
n. 10073; Cass. civ. S.U. 25.02.2011, n. 4617; Cass. civ. Sez. III ord. 15.04.2021, n. 9868; Cass. civ. Sez. III ord 22.06.2016, n. 12872; Cass. civ. Sez. L. 22.10.2015, n. 21520) e come la sentenza appellata qualifichi espressamente l'opposizione di come proposta ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., accogliendone CP_1
i relativi motivi - si legge nella pronuncia n. 2701/2022: “….L'opposizione di è tempestiva con CP_1
riguardo al vizio di difetto di preventiva notifica del titolo, in quanto effettuata nei 20 giorni dalla ricezione del precetto, e può quindi essere efficacemente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, poiché la doglianza è specificatamente illustrata in citazione (anche) in tali termini…. Giova qui aggiungere all'ampia motivazione dell'ordinanza solo in parte trascritta - e integralmente richiamata - che le considerazioni ivi svolte sono ancor più convincenti con riferimento all'ulteriore effetto che dalla notifica omessa (rectius, ritenuta non fungibile) derivano, ovvero la mancata piena consapevolezza da parte della debitrice del decorso del periodo di 16 giorni per l'adempimento dell'obbligo di ostensione prima della maturazione delle sanzioni da misure coercitive. La notifica effettuata dall'avv. Lattarulo e nel suo esclusivo interesse quale difensore antistatario non consentiva a di derivarne l'effetto di decorrenza dello spazio per l'adempimento CP_1 spontaneo prima dell'innesco delle misure coercitive e tale effetto non può essere surrogato dalla effettiva (ed evidente) conoscenza della sentenza che le ha disposte, occorrendo, per espressa previsione del titolo, che
l'interessato provvedesse alla relativa notifica”. Si evidenzia inoltre che l'appellante, sia nell'atto di Pt_2 appello che all'udienza del 13.06.2023, non contesta la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende che l'unico mezzo di impugnazione della sentenza n. 2701/2022 era quello previsto dagli artt.
618 comma 2 c.p.c. - 617 c.p.c. ossia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
A fronte della ritenuta inammissibilità dell'appello proposto da ogni ulteriore questione è Parte_2
evidentemente assorbita.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità
6 delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – DICHIARA inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
[...]
6.946,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
03.12.2024.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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