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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE
DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott. ssa Giovanna
Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 575/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata nel Parte_1
fascicolo informatico, dall'avv. Luca Balbi, presso lo studio del quale in Genova, in via largo San Giuseppe, 3/16, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato
[...] dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell' , Controparte_2
dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Persona_1
Assarotti n. 38; - convenuto -Conclusioni per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare –previa dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come
a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, contratti da considerarsi reiterati, quantomeno a far data dall'anno scolastico 2007-2008 sino ad oggi (a.s. 2024-2025), e dunque per 18 anni consecutivi – di cui non meno di 15 in illegittima reiterazione-, o come meglio, e per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro CP_1
convenuto alla corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, della somma corrispondente a n. 24 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero al maggiore o, in subordine, in minore numero di mensilità meglio ritenute e comunque non inferiori a 12 mensilità o, in ulteriore subordine, nel quantum
1 meglio visto e ritenuto dal Giudice. Il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo”. Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché la parte è già stata soddisfatta in forma specifica e, in subordine, perché infondato ovvero, in ulteriore subordine, dichiarare cessata la materia del contendere. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.02.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo:
[...]
- di aver lavorato e di lavorare ancora, come insegnante non di ruolo di religione cattolica per il convenuto con vari contratti a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati in ricorso, svolgendo sempre mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato;
- di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze del CP_1
in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- di avere, in particolare, lavorato nei seguenti anni scolastici:
1. tra il 2004 ed il 2007, supplenze brevi e saltuarie come riportate in ricorso da pag. 1 a pag. 2;
2. dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 4 ore settimanali, IST COMP.
G. POCHETTINO – Castellazzo – Bosco Marengo (AL);
2.1 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 3 ore settimanali, IST.
Gavi (AL); Controparte_4
2.2 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 5 ore settimanali, IST
COMP. PAOLO STRANEO – (AL);
3. dal 01/09/2008 al 31/08/2009, con orario per 4+7 ore settimanali, IST.
COMP. Gavi (AL); CP_4
3.1 dal 01/09/2008 al 31/08/2009, con orario per 3 ore settimanali, IST
COMP. G. POCHETTINO – Castellazzo – Bosco Marengo (AL);
4. dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
Capriata d'Orba; CP_4 2
4.1 dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 5 ore settimanali, IST COMP. PAOLO STRANEO – Alessandria;
4.2 dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 5 ore settimanali, IST. ISTR.
SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
5. dal 01/09/2010 al 31/08/2011, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_4 Parte_2
5.1 dal 01/09/2010 al 31/08/2011, con orario per 11 ore settimanali, IST
COMP: ; Persona_2
6. dal 01/09/2011 al 31/08/2012, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_4 Parte_2
6.1 dal 01/09/2011 al 31/08/2012, con orario per 10 ore settimanali, IST.
ISTR. SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
7. dal 01/09/2012 al 31/08/2013, con orario per 4 ore settimanali, IST. COMPR.
Capriata d'Orba; CP_4
7.1 dal 01/09/2012 al 31/08/2013, con orario per 14 ore settimanali, IST.
ISTR. SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
8. dal 01/09/2013 al 09/01/2014, con orario per 19 ore settimanali, e dal
10/01/2014 al 31/08/2014, con orario per 4 ore settimanali, IST. ISTR. SUP.
E. MONTALE – Genova;
CP_5
9. dal 01/09/2014 al 31/08/2015, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
9.1 dal 01/09/2014 al 31/08/2015, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– PIVE-SORI TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: 24 CP_6
ore
10. dal 01/09/2015 al 31/08/2016, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
10.1 dal 01/09/2015 al 31/08/2016, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: CP_6 CP_7
24 ore
11. dal 01/09/2016 al 31/08/2017, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
11.1 dal 01/09/2016 al 31/08/2017, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: CP_6 CP_7 3
24 ore 12. dal 01/09/2017 al 31/08/2018, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
13. dal 01/09/2018 al 31/08/2019, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
14. dal 01/09/2019 al 31/08/2020, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
15. dal 01/09/2020 al 31/08/2021, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
16. dal 01/09/2021 al 31/08/2022, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
17. dal 01/09/2022 al 31/08/2023, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
18. dal 01/09/2023 al 31/08/2024, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
19. dal 01/09/2024 al 31/08/2025, con orario per 24 ore settimanali, IST.
COMP.BOLZANETO;
- la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70% (ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive;
- di essere stato, quindi, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti a termine, posta in essere in violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- di avere, pertanto, diritto al risarcimento del danno subito secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 co. 5° legge n. 183/2010, tenuto anche conto del considerevole periodo di precariato;
- di tenere in considerazione, in sede di quantificazione del risarcimento, delle modifiche apportate all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 12, comma 1, del D.L. 131/2024 conv. con modif. in l. 166/2024 entrato in vigore il 17.09.2024. 4
Il ricorrente ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in epigrafe. Il si è costituito Controparte_1
ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
Il MINISTERO ha, in particolare, eccepito:
- preliminarmente, la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati da parte ricorrente a far data dalla notifica del ricorso de quo, avvenuta in data
25.04.2025;
- che il ricorrente ha appena superato il concorso straordinario IRC (doc. memoria di costituzione convenuto n. 2b bando concorso n. 1327 del 29.05.2024 e n. 47
graduatoria del concorso) e, in ragione di ciò, le pretese dal medesimo formulate sarebbero già state soddisfatte in sede amministrativa;
- nel merito, che il ricorrente non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto gli insegnati di religione cattolica soggiacciono ad una normativa specifica, per la quale è necessario ottenere l'idoneità dall'autorità ecclesiastica e la loro nomina viene effettuata d'intesa con tale autorità;
- che è l'ordinario diocesano, figura estranea all'ordinamento statale, a proporre i nominativi degli insegnanti di religione, tra quelli ai quali non
è stata revocata l'idoneità ricevuta;
- che non può essere riconosciuta la valenza sanzionatoria all'eventuale risarcimento dei danni di derivazione europea in tale ambito, in quanto il non ha un Controparte_1
effettivo potere di nomina e/o di assunzione verso i docenti di religione.
Il ha, quindi, concluso come in epigrafe. CP_1
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa allo stato degli atti, sulle conclusioni formulate dalle parti in udienza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra. 5
I principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
Il ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria
Cont attività lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione ininterrotta di contratti di lavoro annuali, tra l'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 484/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG
n. 4155/2024 richiamata di seguito per ampli stralci).
3. La Suprema Corte, <
n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre 6 annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1
nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n.
9323/2023).
Nella specie non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al
31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia 7 comunali). D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023).
Cont Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2010 (meglio, dall'a.s. 2010/2011) per 15 anni oltre il limite consentito dalla legge.
Il lavoratore ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , può richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr Cass Civ Sez. VI ord.
5749 del 3.3.2020) in merito al fatto che: “in materia di pubblico impego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del D. Lgs 16572001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ha origine contrattuale e il relativo diritti è, pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale.”
Quanto, poi, alla decorrenza del suddetto termine, lo stesso deve essere fatto decorrere dall'ultimo dei contratti a termine stipulati dal dipendente, così come spiegato dalla Cassazione sez lavoro con l'ordinanza n. 34740 del 8 12.12.2023, nei seguenti termini: “nell'ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore, decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicchè il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre 10 anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.”.
In applicazione di tali principi, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla diffida, comunicata dal ricorrente al CP_1
convenuto, mediante pec, in data 2.2.2025 (cfr docc. 2 e 2 bis ricorrente) e l'ultimo dei contratti a tempo determinato stipulato dal ricorrente, ancora in corso, non vi è alcuna prescrizione.
Cont
6. Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica
(IRC), bandito con Decreto dipartimentale 1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di Genova;
ordine scuola: Infanzia/primaria) il ricorrente risulta al 47° posto (all. 3b MIM).
Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex 1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei “vincitori”.
6.1. Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l. n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn.
36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a Controparte_1
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il
[...]
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana Controparte_9
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per
9 territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del , Controparte_9
il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del ai fini della Controparte_1
copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024) ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
7. Tuttavia, < stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine
- come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione 10
(anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n.
34558/2022; conf. Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass. n. 18695/2024;
Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole
“procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo
2020, C103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n.
14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione (ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento (immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato).
11 Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra indicati.
Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il convenuto lo ha mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di CP_1
misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse - una
“forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio
(elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale
(comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.).
Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate 12 all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo.
Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata
(anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte
Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e 95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e 275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
9. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di
“conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di
“disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del
“diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti)
a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e 13 sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella
(in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di < orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta <<… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010
e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno). 14
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso
- come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n. 183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale
(risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina
(non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il
17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui 15 perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art.
17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di
Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 11 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo), misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994
e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno 16 le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche
i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003.
Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
17 Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo
C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n. 18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie (dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
11. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
, dei contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato stipulati con il prof. a decorrere dall'a.s. Parte_1
2010/2011;
- conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 11 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della
18 presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite, spese che liquida nella somma di € 2.200,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, 30 maggio 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
19
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE
DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona della dott. ssa Giovanna
Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 575/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata nel Parte_1
fascicolo informatico, dall'avv. Luca Balbi, presso lo studio del quale in Genova, in via largo San Giuseppe, 3/16, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato
[...] dott. Lorenzo Calvi dal dirigente dell' , Controparte_2
dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Persona_1
Assarotti n. 38; - convenuto -Conclusioni per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare –previa dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come
a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, contratti da considerarsi reiterati, quantomeno a far data dall'anno scolastico 2007-2008 sino ad oggi (a.s. 2024-2025), e dunque per 18 anni consecutivi – di cui non meno di 15 in illegittima reiterazione-, o come meglio, e per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro CP_1
convenuto alla corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, della somma corrispondente a n. 24 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero al maggiore o, in subordine, in minore numero di mensilità meglio ritenute e comunque non inferiori a 12 mensilità o, in ulteriore subordine, nel quantum
1 meglio visto e ritenuto dal Giudice. Il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo”. Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché la parte è già stata soddisfatta in forma specifica e, in subordine, perché infondato ovvero, in ulteriore subordine, dichiarare cessata la materia del contendere. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.02.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
esponendo:
[...]
- di aver lavorato e di lavorare ancora, come insegnante non di ruolo di religione cattolica per il convenuto con vari contratti a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati in ricorso, svolgendo sempre mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti a tempo indeterminato;
- di aver prestato servizio per più di 36 mesi alle dipendenze del CP_1
in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente;
- di avere, in particolare, lavorato nei seguenti anni scolastici:
1. tra il 2004 ed il 2007, supplenze brevi e saltuarie come riportate in ricorso da pag. 1 a pag. 2;
2. dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 4 ore settimanali, IST COMP.
G. POCHETTINO – Castellazzo – Bosco Marengo (AL);
2.1 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 3 ore settimanali, IST.
Gavi (AL); Controparte_4
2.2 dal 01/09/2007 al 31/08/2008, con orario per 5 ore settimanali, IST
COMP. PAOLO STRANEO – (AL);
3. dal 01/09/2008 al 31/08/2009, con orario per 4+7 ore settimanali, IST.
COMP. Gavi (AL); CP_4
3.1 dal 01/09/2008 al 31/08/2009, con orario per 3 ore settimanali, IST
COMP. G. POCHETTINO – Castellazzo – Bosco Marengo (AL);
4. dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
Capriata d'Orba; CP_4 2
4.1 dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 5 ore settimanali, IST COMP. PAOLO STRANEO – Alessandria;
4.2 dal 01/09/2009 al 31/08/2010, con orario per 5 ore settimanali, IST. ISTR.
SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
5. dal 01/09/2010 al 31/08/2011, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_4 Parte_2
5.1 dal 01/09/2010 al 31/08/2011, con orario per 11 ore settimanali, IST
COMP: ; Persona_2
6. dal 01/09/2011 al 31/08/2012, con orario per 4 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_4 Parte_2
6.1 dal 01/09/2011 al 31/08/2012, con orario per 10 ore settimanali, IST.
ISTR. SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
7. dal 01/09/2012 al 31/08/2013, con orario per 4 ore settimanali, IST. COMPR.
Capriata d'Orba; CP_4
7.1 dal 01/09/2012 al 31/08/2013, con orario per 14 ore settimanali, IST.
ISTR. SUP. E. MONTALE – NUOVO I.P.C. – Genova;
8. dal 01/09/2013 al 09/01/2014, con orario per 19 ore settimanali, e dal
10/01/2014 al 31/08/2014, con orario per 4 ore settimanali, IST. ISTR. SUP.
E. MONTALE – Genova;
CP_5
9. dal 01/09/2014 al 31/08/2015, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
9.1 dal 01/09/2014 al 31/08/2015, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– PIVE-SORI TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: 24 CP_6
ore
10. dal 01/09/2015 al 31/08/2016, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
10.1 dal 01/09/2015 al 31/08/2016, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: CP_6 CP_7
24 ore
11. dal 01/09/2016 al 31/08/2017, con orario per 20 ore settimanali, IST. COMP.
AVEGNO-CAMOGLI-RECCO-USCIO;
11.1 dal 01/09/2016 al 31/08/2017, con orario per 4 ore settimanali, I.C.
– TOTALE ORE LAVORATE PER A.S.: CP_6 CP_7 3
24 ore 12. dal 01/09/2017 al 31/08/2018, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
13. dal 01/09/2018 al 31/08/2019, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
14. dal 01/09/2019 al 31/08/2020, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
15. dal 01/09/2020 al 31/08/2021, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
16. dal 01/09/2021 al 31/08/2022, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
17. dal 01/09/2022 al 31/08/2023, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
18. dal 01/09/2023 al 31/08/2024, con orario per 24 ore settimanali, IST.
[...]
; CP_8
19. dal 01/09/2024 al 31/08/2025, con orario per 24 ore settimanali, IST.
COMP.BOLZANETO;
- la stipula dei predetti contratti di lavoro è sempre avvenuta sulla quota del c.d. 70% (ex lege 186/2003) e, dunque, per far fronte ad esigenze stabili e permanenti dell'organizzazione scolastica ed in assenza di ragioni sostitutive;
- di essere stato, quindi, vittima di un'abusiva reiterazione di contratti a termine, posta in essere in violazione della direttiva 1999/70/CE e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- di avere, pertanto, diritto al risarcimento del danno subito secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 co. 5° legge n. 183/2010, tenuto anche conto del considerevole periodo di precariato;
- di tenere in considerazione, in sede di quantificazione del risarcimento, delle modifiche apportate all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 12, comma 1, del D.L. 131/2024 conv. con modif. in l. 166/2024 entrato in vigore il 17.09.2024. 4
Il ricorrente ha, quindi, formulato le conclusioni riportate in epigrafe. Il si è costituito Controparte_1
ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
Il MINISTERO ha, in particolare, eccepito:
- preliminarmente, la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti maturati da parte ricorrente a far data dalla notifica del ricorso de quo, avvenuta in data
25.04.2025;
- che il ricorrente ha appena superato il concorso straordinario IRC (doc. memoria di costituzione convenuto n. 2b bando concorso n. 1327 del 29.05.2024 e n. 47
graduatoria del concorso) e, in ragione di ciò, le pretese dal medesimo formulate sarebbero già state soddisfatte in sede amministrativa;
- nel merito, che il ricorrente non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto gli insegnati di religione cattolica soggiacciono ad una normativa specifica, per la quale è necessario ottenere l'idoneità dall'autorità ecclesiastica e la loro nomina viene effettuata d'intesa con tale autorità;
- che è l'ordinario diocesano, figura estranea all'ordinamento statale, a proporre i nominativi degli insegnanti di religione, tra quelli ai quali non
è stata revocata l'idoneità ricevuta;
- che non può essere riconosciuta la valenza sanzionatoria all'eventuale risarcimento dei danni di derivazione europea in tale ambito, in quanto il non ha un Controparte_1
effettivo potere di nomina e/o di assunzione verso i docenti di religione.
Il ha, quindi, concluso come in epigrafe. CP_1
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa allo stato degli atti, sulle conclusioni formulate dalle parti in udienza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui infra. 5
I principali fatti, essenziali ai fini del decidere, sono pacifici, non contestati e comunque documentalmente provati.
Essi sono i seguenti.
Il ricorrente è docente di religione cattolica ed ha prestato e presta la propria
Cont attività lavorativa, alle dipendenze del , in forza di una successione ininterrotta di contratti di lavoro annuali, tra l'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025 (v. doc. 1 ricorso).
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 484/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG
n. 4155/2024 richiamata di seguito per ampli stralci).
3. La Suprema Corte, <
n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”.
“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre 6 annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma
5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1
nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”>> (Cass. ord. n.
9323/2023).
Nella specie non è contestato che i contratti dedotti in giudizio, a fronte della peculiare disciplina di cui alla legge n. 186/2003, vadano imputati alla quota del 70% della dotazione organica, riservata all'assunzione a tempo indeterminato e per la quale l'amministrazione è obbligata ad indire concorsi pubblici con cadenza triennale, in realtà non indetti.
In ogni caso, la S.C. <<… ha già affermato (Cass., n. 19319 del 2022) che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066 del 2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al
31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo) e si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenza temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia 7 comunali). D'altra parte, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta che, dopo la legge n. 186 del 2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore>> (Cass. ord. n. 9300/2023).
Cont Dunque, deve ritenersi che, nella specie, il abbia fatto abusivo ricorso al lavoro disciplinato da contratti a termine, per effetto della reiterata stipula degli stessi con il ricorrente, per un periodo superiore a 36 mesi e in carenza dell'indizione dei concorsi, a partire dal 2010 (meglio, dall'a.s. 2010/2011) per 15 anni oltre il limite consentito dalla legge.
Il lavoratore ha diritto, pertanto, al risarcimento del danno, a fronte della detta abusiva reiterazione.
Cont Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , può richiamarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr Cass Civ Sez. VI ord.
5749 del 3.3.2020) in merito al fatto che: “in materia di pubblico impego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del D. Lgs 16572001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ha origine contrattuale e il relativo diritti è, pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale.”
Quanto, poi, alla decorrenza del suddetto termine, lo stesso deve essere fatto decorrere dall'ultimo dei contratti a termine stipulati dal dipendente, così come spiegato dalla Cassazione sez lavoro con l'ordinanza n. 34740 del 8 12.12.2023, nei seguenti termini: “nell'ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore, decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicchè il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre 10 anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.”.
In applicazione di tali principi, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla diffida, comunicata dal ricorrente al CP_1
convenuto, mediante pec, in data 2.2.2025 (cfr docc. 2 e 2 bis ricorrente) e l'ultimo dei contratti a tempo determinato stipulato dal ricorrente, ancora in corso, non vi è alcuna prescrizione.
Cont
6. Si deve osservare, al riguardo, che il ha dedotto il recente espletamento di un concorso straordinario per insegnati di religione cattolica
(IRC), bandito con Decreto dipartimentale 1327 del 29.5.2024 (all. 2b MIM), nella cui graduatoria finale (Diocesi di Genova;
ordine scuola: Infanzia/primaria) il ricorrente risulta al 47° posto (all. 3b MIM).
Ad avviso del convenuto, l'espletamento di detto concorso comporta la riparazione dell'abuso e costituisce di per sé solo “una misura sufficientemente energica per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro ex 1999/70/CE”, a seguito del collocarsi dell'odierna parte ricorrente nel novero dei “vincitori”.
6.1. Si tratta di una procedura concorsuale posta in essere in attuazione dell'art. 1 bis, co. 2, d.l. n. 126/2019 (come modificato dai successivi dd.ll. nn.
36/2022 e 75/2023), ai sensi del quale «il è autorizzato a Controparte_1
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il
[...]
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana Controparte_9
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per
9 territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del , Controparte_9
il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del ai fini della Controparte_1
copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale».
Il bando di concorso (di cui al menzionato D.D. n. 1327/2024) ha previsto che le graduatorie di merito regionali siano formate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico-metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e di specifici titoli (meglio indicati all'art. 7) e che, inoltre, siano utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento per conferire incarichi a tempo indeterminato in ragione del fabbisogno annuale (v. art. 8, co. 1, bando cit.).
7. Tuttavia, < stabilizzazione, per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine
- come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione 10
(anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107/2015 e delle procedure avviate ex L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519")>> (Cass. n.
34558/2022; conf. Cass. 14815/2021; Cass. n. 35145/2023, secondo cui <<… la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati» a detto personale>>; Cass. n. 18695/2024;
Cass. n. 22552/2016, che ricollega l'effetto estintivo dell'abuso alle sole
“procedure di stabilizzazione”).
<<… [N]e consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo
2020, C103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice
"chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria>> (Cass. n.
14815/2021 cit.).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità attribuisce efficacia sanante alle ipotesi di concreta assegnazione del posto di ruolo (come conseguenza diretta e immediata dell'abuso) e a quelle di sicura fruizione, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego. E chiarisce che la mera chance di stabilizzazione (ravvisabile nei casi in cui l'immissione in ruolo non sia certa, ovvero non sia ottenibile in tempi brevi) non rappresenta misura idonea a sanzionare l'illecito datoriale e a eliminare le conseguenze della violazione del diritto unionale, in quanto connotata da aleatorietà (v. ancora Cass. n. 35145/2023 cit.).
In altri termini, si ha riparazione dell'abuso esclusivamente quando la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti abbia, da sola, determinato il conseguimento (immediato o in tempi certi e ragionevoli) del posto di ruolo (e non lo abbia, invece, semplicemente agevolato).
11 Sembra, allora, che il concorso indetto con DD n. 1327 del 29.5.2024 non integri misura idonea a riparare l'illecito datoriale, poiché sprovvisto (almeno in parte) dei requisiti sopra indicati.
Esso non costituisce procedura volta ad attuare un piano di stabilizzazione del personale precario addetto all'insegnamento della religione cattolica (né il convenuto lo ha mai dedotto); non s'inserisce, quindi, nel contesto di CP_1
misure specifiche, concepite e predisposte onde porre rimedio, in tempi ragionevoli e certi, a tale fenomeno e al connesso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato;
non comporta, come conseguenza immediata e diretta della reiterazione dei contratti, l'attribuzione automatica del posto di ruolo ai docenti interessati dall'abuso; neppure rappresenta - anche alla luce delle premesse - una
“forma blanda di selezione” che consenta ai lavoratori danneggiati di beneficiare, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato all'insegnamento di ruolo.
Occorre precisare, infatti, che il concorso in esame ha previsto la riserva della totalità dei posti a favore dei docenti in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di almeno 36 mesi di servizio
(elemento, questo - come già precisato - di per sé non decisivo), ma è stato altresì caratterizzato dall'espletamento di una prova orale didattico-metodologica, rilevante ai fini della formazione della graduatoria di merito.
Si tratta, quanto a quest'ultimo, di aspetto che - nonostante il bando preveda l'utilizzo delle graduatorie fino al loro esaurimento e non introduca un punteggio minimo per il superamento della prova orale - osta all'integrazione dei requisiti di matrice giurisprudenziale di cui si è detto, in particolare non conciliandosi con l'accesso agevolato all'impiego a tempo indeterminato, secondo tempistiche certe e ravvicinate, determinabili ex ante e strettamente correlate al (solo) pregresso abuso.
L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, infatti, avverrà in base alla loro collocazione nella graduatoria di merito, che non dipende esclusivamente dal superamento dei 36 mesi di servizio, dai titoli e dall'anzianità di servizio complessiva, ma altresì dal punteggio ottenuto in occasione della prova orale
(comportante l'assegnazione di punti fino a 100, a fronte dei 250 totali: v. art. 7 bando cit.).
Insomma, le tempistiche d'immissione in ruolo sono strettamente collegate 12 all'esito dell'esame orale e al punteggio ottenuto dal candidato (oltre che alla disponibilità di posti vacanti nella diocesi d'interesse), con evidenti profili d'aleatorietà della procedura stessa (e dei suoi esiti), nella quale all'abuso dei contratti a tempo determinato compete, allora, il solo effetto di agevolare (alla luce della “riserva”) il conseguimento del posto di ruolo.
Così, diverse pronunce di giudici e corti di merito hanno ritenuto la procedura concorsuale de qua non idonea a ristorare l'abuso, poiché fondata
(anche) sull'espletamento di una prova di merito e, più in generale, sprovvista degli elementi individuati dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Corte
Appello Brescia, sentenze nn. 15, 62 e 95/2025; Corte Appello Perugia, sentenza n. 22/2025; Tribunale Parma sentenze nn. 144 e 275/2025; Tribunale Catania, sentenza n. 1290/2025).
9. Resta da dire dei criteri da utilizzarsi ai fini del risarcimento del danno, che sono stati fino ad oggi individuati nei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), salva prova del maggior danno sofferto dal lavoratore, fermo il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Frattanto, l'art. 36, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, è stato modificato dall'articolo
12, comma 1, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che, alle previsioni generali del divieto di
“conversione” dei rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione di
“disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni” (“ferma ogni responsabilità e sanzione”), e del
“diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ha aggiunto una specifica disciplina in materia di risarcimento del danno relativa ai casi di abuso di contratti (o rapporti)
a tempo determinato (indennizzo compreso tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del TFR).
Il tenore del menzionato art. 36, co. 5, in vigore dal 17.9.2024, è il seguente:
“5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e 13 sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Si tratta di valutarne l'applicabilità alle liti in corso, ovvero ai casi in cui l'abusiva reiterazione abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della novella
(in assenza di disciplina transitoria).
Occorre ricordare, al riguardo, che il ricorso alla disciplina indennitaria di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e poi, al d.lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, è stato frutto di < orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile>> (Cass. SS.UU. n. 5072/2016).
La disciplina comunitariamente adeguata (sotto l'aspetto dell'efficacia dissuasiva, richiedendo la normativa unionale una risposta “energica”, nonché dell'esonero del lavoratore dall'onere della prova del danno) è stata ricercata e rinvenuta <<… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato…>> (ibidem).
Cioè, appunto, nella disciplina di cui sopra, dettata dalla l. n. 183 del 2010
e poi dal d.lgs. n. 81 del 2015 [che tra l'altro esonera il lavoratore dalla prova del danno < massimo>> (ibidem)].
Frattanto, è stato il legislatore stesso ad implementare la previsione di cui all'art. 36, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, relativa al diritto al risarcimento del danno, introducendo una disciplina ad hoc per i casi di abuso di contratti a termine alle dipendenze della P.A., che si caratterizza per l'innalzamento dei limiti minimo e massimo dell'indennizzo, ferma la presunzione di danno (potendo comunque darsi prova del maggior danno). 14
L'introduzione della nuova e specifica previsione è stata decisa a fronte della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo la Commissione europea, infatti, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Deve ritenersi, allora, che – pur in carenza di una disciplina transitoria – la previsione introdotta dal d.l. n. 131/2024 sia applicabile anche ai processi in corso
- come lo è stata quella di cui al d.lgs. n. 81/2015, a fronte del pur sovrapponibile art. 32 l. n. 183/2010 -, rappresentando (nella stessa intenzione del legislatore) la risposta adeguatamente “energica” e dissuasiva pretesa dal diritto unionale
(risposta che, precedentemente e - alla luce della procedura d'infrazione, non efficacemente - si era ricercata nella disciplina relativa al lavoro privato).
Dalla detta applicazione, dunque, non ci si può esimere già solo perché
l'integrazione dell'obbligo risarcitorio, nei termini di cui alla menzionata decisione delle SS.UU., non potrebbe effettuarsi, in oggi, se non alla luce della disciplina
(non più relativa ad un ambito omogeneo, ma) specifica vigente, (in quanto) idonea a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile, nonché a prevenire e sanzionare le violazioni con maggiore efficacia.
La giurisprudenza di merito ha già ritenuto, in svariate decisioni, di procedere in tal senso.
Può richiamarsi, ad esempio, la pronuncia del Tribunale di Torino, che - ricordato come la nuova disposizione sia stata introdotta “al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione” e non preveda una disciplina transitoria – ha così argomentato:
<… ritiene questo Giudice che la norma in esame, entrata in vigore il
17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione Europea contraria alla Direttiva 1999/70/CE ed il cui 15 perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
31. In ogni caso, a tale interpretazione non osta il disposto dell'art. 17 del decreto legge in parola, che prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4,10, 14 primo comma, dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
32. Invero, all'eventuale maggiore onere economico conseguente alla immediata applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 131/2024 l'Amministrazione scolastica provvederà con le risorse finanziarie disponibili, come previsto dall'art.
17 citato, eventualmente riducendo le disponibilità economiche in altri settori o per altre attività, qualora necessario.
33. E d'altronde, come sopra evidenziato, il perdurare di una situazione per la quale è già stata aperta procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non risponde all'interesse pubblico, ben potendo il permanere di una situazione di inottemperanza ad una procedura d'infrazione europea determinare ulteriori maggiori e più gravi aumenti di costi per le finanze pubbliche>> (Tribunale di
Torino, sent. 8.10.2024, RG n. 136/2024).
Ebbene, nella specie, tenuto conto del numero dei contratti stipulati oltre il termine di 36 mesi (a decorrere dall'a.s. 2010/2011) e della durata complessiva del rapporto di lavoro, appare equo quantificare l'indennità in 11 mensilità ai fini del calcolo del TFR (4 mensilità per il primo anno oltre il limite dei 36 mesi e 0,5 mesi per ogni anno successivo), misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Occorre tenere conto, in effetti, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, della minor precarietà del lavoro, nei casi quale quello in questione.
Infatti, <<… in ragione del combinarsi dell'art. 309, co. 2, d. lgs. 297/1994
e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno 16 le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30 %) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
È pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
[…]
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche
i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art. 4, co. 3 L. 186/2003.
Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica
Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale.
17 Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co. 5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo
C.C.N.L.).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato>> (Cass. n. 18698/2022).
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto a termine al saldo e, quindi, nella specie (dato che l'ultimo contratto dedotto è in corso), dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
11. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avendo riguardo al valore di causa accertato in giudizio
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione, da parte del convenuto
, dei contratti di lavoro a tempo Controparte_1 determinato stipulati con il prof. a decorrere dall'a.s. Parte_1
2010/2011;
- conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_1 pagamento a favore del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 11 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della
18 presente pronuncia al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere al ricorrente le CP_1 spese di lite, spese che liquida nella somma di € 2.200,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, 30 maggio 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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