TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 129
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Cinzia Cicero Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 129/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 23 , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Michela Di Stefano
RICORRENTE
Contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Palici 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Graziano
CONVENUTA
Nonché con l'intervento
Avv. GIUSEPPA GIARDINELLI, nella qualità di Curatore Speciale dei minori Per_1
C.F. e C.F. entrambi
[...] C.F._1 Controparte_2 C.F._2
nati a Catania il 01/09/2021
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Impugnazione di riconoscimento dello stato di figlio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 14.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 9.2.2024 il sig. adiva questo Tribunale impugnando il Parte_1
riconoscimento dello stato di figlio dei due minori – gemelli – dallo stesso riconosciuti come propri figli naturali, e , nati il 1.9.2021, dalla relazione more uxorio tra il Persona_1 Controparte_2
ricorrente e la sig.ra Controparte_1
A sostegno del ricorso, il sig. sponeva che il rapporto con la sig.ra era Pt_1 CP_1
entrato in crisi già nel gennaio del 2023, ma solamente nel mese di ottobre del 2023 il sig. Pt_1
insospettito da alcune voci che circolavano in merito a una relazione che la aveva avuto CP_1 con un altro uomo prima della gravidanza dei gemelli e insospettito inoltre anche dall'aspetto fisico del tutto dissomigliante rispetto a lui soprattutto del piccolo (la piccola era affetta da CP_2 Per_1
sindrome di down) si era determinato a effettuare sul piccolo un test del DNA, da cui era CP_2
emersa una incompatibilità genetica tra e lo stesso CP_2 Pt_1
Per questa ragione, ritenendo che anche la piccola inevitabilmente non poteva essere figlia sua, Per_1
proponeva il presente ricorso, volto ad accertare giudizialmente la non paternità rispetto ai due figli gemelli, domandando in via istruttoria che venisse disposta una CTU genetica.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con comparsa depositata il 19.3.2024, la Controparte_1
quale, pur non opponendosi agli accertamenti richiesti, domandava che il Tribunale valutasse comunque la rispondenza effettiva all'interesse dei minori dell'eventuale disconoscimento della paternità.
Veniva nominato Curatore speciale dei due minori l'Avv. Giuseppa Giardinelli, la quale si costituiva nel presente giudizio con comparsa de 19.4.2024. Veniva quindi disposta CTU genetica, affidata alla dott.ssa la quale depositava gli esiti della consulenza in data 29.10.2024. Persona_2
All'esito della disposta CTU, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
2 In via preliminare, osserva il Collegio che l'azione proposta dal sig. deve ritenersi Pt_1 tempestivamente proposta entro il termine annuale di decadenza fissato dall'art. 263 c.c. tenendo a mente l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità".
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto provato che il sig. avendo cominciato Pt_1 ad avere dei dubbi sulla paternità dei due figli due anni dopo la loro nascita, circa nell'ottobre del
2023, proprio in quello stesso mese – in data 13.10.2023 - aveva effettuato quantomeno sul piccolo un accertamento privato sulla paternità, da cui era risultato che in effetti non era il padre del CP_2
piccolo (cfr. perizia allegata al ricorso).
E' dunque del tutto evidente che il fondato sospetto prima e la definitiva consapevolezza poi in merito alla propria non paternità (quantomeno in relazione a ) si attesta temporalmente nell'ottobre CP_2
del 2023 e, pertanto, il ricorso proposto (febbraio del 2024) è tempestivo.
Venendo al merito, gli esiti della consulenza tecnica disposta hanno consentito di accertare in modo incontrovertibile che, pur trattandosi di due gemelli, solo la piccola ha presentato caratteri Per_1
genetici compatibili con quelli del padre sig. mentre il piccolo è risultato avere Pt_1 CP_2
caratteri diversi, tali da escludere la paternità del ricorrente.
Ha difatti affermato il CTU: “Dall'analisi genetiche effettuate si è nel caso di gemelli dizigoti, che derivano da due ovuli distinti, fecondati da due spermatozoi, ognuno dei quali diventa uno zigote con un patrimonio genetico diverso, presentando quindi differenze genetiche rilevanti.”, concludendo pertanto che “L'analisi comparativa del Polimorfismo del DNA Genomico o nucleare di Parte_1
(presunto padre), (madre) e (figlia) e
[...] Controparte_1 Persona_1
l'analisi comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato:
tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di Controparte_3 Parte_1
di .
[...] Persona_1
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di superiore al 99.99%. Parte_1 Persona_1
3 L'analisi del Polimorfismo del DNA Genomico o nucleare di (padre Parte_1
presunto), (madre) e (figlio) e l'analisi Controparte_1 Controparte_2
comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato:
INCOMPATIBILITA' GENETICA tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di
e di . Parte_1 Controparte_2
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di pari a 0%.” Parte_1 Controparte_2
Gli esiti della consulenza, dunque, hanno restituito una certezza incontrovertibile sullo status dei figli, non potendosi dubitare circa la esclusione della paternità del sig. sebbene solo con Pt_1
riferimento al piccolo . CP_2
Indubbiamente, si deve rammentare che costituisce principio acquisito in seno alla giurisprudenza non solo di legittimità ma anche costituzionale quello secondo il quale il favor veritatis non costituisce più automaticamente l'unico parametro utilizzabile, dovendosi sempre effettuare un bilanciamento con il favor filiationis, operazione imprescindibile per stabilire se l'interesse alla corrispondenza tra status e realtà genetica possa in concreto reputarsi secondario di fronte all'interesse del figlio a conservare la propria identità personale ormai acquisita, quand'anche non corrispondente alla verità genetica.
D'altra parte, l'identità personale di ogni individuo, a ben vedere, si plasma anche e soprattutto attraverso la formazione di legami familiari, affettivi e relazionali che possono anche prescindere dai dati meramente biologici e che, specie per quanto attiene ai figli, rende non più predicabile in termini assoluti l'idea che alla verità biologica corrisponda automaticamente anche il miglior interesse del minore.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa, chiarendo che “Il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso (….) non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita.” (cfr. Cass. civ. n. 32417/2023).
4 Nel caso che ci occupa, tuttavia, considerata anche la tenerissima età del piccolo (oggi di CP_2
appena 3 anni) e dunque la circostanza che egli non abbia ragionevolmente ancora costruito e radicato una propria identità personale mediante il riconoscimento del proprio status di figlio, deve ritenersi prevalente la verità biologica, così come oggi definitivamente accertata.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che può essere parzialmente accolta la domanda del ricorrente, limitatamente al minore , di cui il sig. è risultato non essere il padre CP_2 Pt_1
naturale, tanto più che di fatto non si sono alfine opposti a tale conclusione né la convenuta né il
Curatore speciale dei due minori.
Non può invece trovare accoglimento la impugnazione del riconoscimento con riferimento alla piccola che invece è risultata essere figlia biologica del sig. il quale d'altra parte, in Per_1 Pt_1 sede di conclusioni e visto l'accertamento genetico, ha difatti limitato la propria domanda in relazione al solo minore . CP_2
§
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. così dispone: Parte_1
1. ACCERTA e DICHIARA che il sig. non è il padre naturale del minore Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
2. ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia Cicero
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa Cinzia Cicero Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 129/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 23 , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Michela Di Stefano
RICORRENTE
Contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Palici 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Graziano
CONVENUTA
Nonché con l'intervento
Avv. GIUSEPPA GIARDINELLI, nella qualità di Curatore Speciale dei minori Per_1
C.F. e C.F. entrambi
[...] C.F._1 Controparte_2 C.F._2
nati a Catania il 01/09/2021
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: Impugnazione di riconoscimento dello stato di figlio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 14.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 9.2.2024 il sig. adiva questo Tribunale impugnando il Parte_1
riconoscimento dello stato di figlio dei due minori – gemelli – dallo stesso riconosciuti come propri figli naturali, e , nati il 1.9.2021, dalla relazione more uxorio tra il Persona_1 Controparte_2
ricorrente e la sig.ra Controparte_1
A sostegno del ricorso, il sig. sponeva che il rapporto con la sig.ra era Pt_1 CP_1
entrato in crisi già nel gennaio del 2023, ma solamente nel mese di ottobre del 2023 il sig. Pt_1
insospettito da alcune voci che circolavano in merito a una relazione che la aveva avuto CP_1 con un altro uomo prima della gravidanza dei gemelli e insospettito inoltre anche dall'aspetto fisico del tutto dissomigliante rispetto a lui soprattutto del piccolo (la piccola era affetta da CP_2 Per_1
sindrome di down) si era determinato a effettuare sul piccolo un test del DNA, da cui era CP_2
emersa una incompatibilità genetica tra e lo stesso CP_2 Pt_1
Per questa ragione, ritenendo che anche la piccola inevitabilmente non poteva essere figlia sua, Per_1
proponeva il presente ricorso, volto ad accertare giudizialmente la non paternità rispetto ai due figli gemelli, domandando in via istruttoria che venisse disposta una CTU genetica.
Si costituiva in giudizio la sig.ra con comparsa depositata il 19.3.2024, la Controparte_1
quale, pur non opponendosi agli accertamenti richiesti, domandava che il Tribunale valutasse comunque la rispondenza effettiva all'interesse dei minori dell'eventuale disconoscimento della paternità.
Veniva nominato Curatore speciale dei due minori l'Avv. Giuseppa Giardinelli, la quale si costituiva nel presente giudizio con comparsa de 19.4.2024. Veniva quindi disposta CTU genetica, affidata alla dott.ssa la quale depositava gli esiti della consulenza in data 29.10.2024. Persona_2
All'esito della disposta CTU, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
2 In via preliminare, osserva il Collegio che l'azione proposta dal sig. deve ritenersi Pt_1 tempestivamente proposta entro il termine annuale di decadenza fissato dall'art. 263 c.c. tenendo a mente l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 12 maggio - 25 giugno 2021, n. 133 aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.
219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità".
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto provato che il sig. avendo cominciato Pt_1 ad avere dei dubbi sulla paternità dei due figli due anni dopo la loro nascita, circa nell'ottobre del
2023, proprio in quello stesso mese – in data 13.10.2023 - aveva effettuato quantomeno sul piccolo un accertamento privato sulla paternità, da cui era risultato che in effetti non era il padre del CP_2
piccolo (cfr. perizia allegata al ricorso).
E' dunque del tutto evidente che il fondato sospetto prima e la definitiva consapevolezza poi in merito alla propria non paternità (quantomeno in relazione a ) si attesta temporalmente nell'ottobre CP_2
del 2023 e, pertanto, il ricorso proposto (febbraio del 2024) è tempestivo.
Venendo al merito, gli esiti della consulenza tecnica disposta hanno consentito di accertare in modo incontrovertibile che, pur trattandosi di due gemelli, solo la piccola ha presentato caratteri Per_1
genetici compatibili con quelli del padre sig. mentre il piccolo è risultato avere Pt_1 CP_2
caratteri diversi, tali da escludere la paternità del ricorrente.
Ha difatti affermato il CTU: “Dall'analisi genetiche effettuate si è nel caso di gemelli dizigoti, che derivano da due ovuli distinti, fecondati da due spermatozoi, ognuno dei quali diventa uno zigote con un patrimonio genetico diverso, presentando quindi differenze genetiche rilevanti.”, concludendo pertanto che “L'analisi comparativa del Polimorfismo del DNA Genomico o nucleare di Parte_1
(presunto padre), (madre) e (figlia) e
[...] Controparte_1 Persona_1
l'analisi comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato:
tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di Controparte_3 Parte_1
di .
[...] Persona_1
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di superiore al 99.99%. Parte_1 Persona_1
3 L'analisi del Polimorfismo del DNA Genomico o nucleare di (padre Parte_1
presunto), (madre) e (figlio) e l'analisi Controparte_1 Controparte_2
comparativa dei dati analitici ottenuti ha evidenziato:
INCOMPATIBILITA' GENETICA tra i caratteri ereditari (alleli) dei profili genetici di
e di . Parte_1 Controparte_2
La Valutazione Statistica dei dati analitici ottenuti permette di esprimere la Probabilità di Paternità di nei confronti di pari a 0%.” Parte_1 Controparte_2
Gli esiti della consulenza, dunque, hanno restituito una certezza incontrovertibile sullo status dei figli, non potendosi dubitare circa la esclusione della paternità del sig. sebbene solo con Pt_1
riferimento al piccolo . CP_2
Indubbiamente, si deve rammentare che costituisce principio acquisito in seno alla giurisprudenza non solo di legittimità ma anche costituzionale quello secondo il quale il favor veritatis non costituisce più automaticamente l'unico parametro utilizzabile, dovendosi sempre effettuare un bilanciamento con il favor filiationis, operazione imprescindibile per stabilire se l'interesse alla corrispondenza tra status e realtà genetica possa in concreto reputarsi secondario di fronte all'interesse del figlio a conservare la propria identità personale ormai acquisita, quand'anche non corrispondente alla verità genetica.
D'altra parte, l'identità personale di ogni individuo, a ben vedere, si plasma anche e soprattutto attraverso la formazione di legami familiari, affettivi e relazionali che possono anche prescindere dai dati meramente biologici e che, specie per quanto attiene ai figli, rende non più predicabile in termini assoluti l'idea che alla verità biologica corrisponda automaticamente anche il miglior interesse del minore.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa, chiarendo che “Il bilanciamento tra il diritto all'identità personale del riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione deve essere effettuato non sulla base di un principio astratto, quanto su una valutazione concreta che tenga conto di tutte le variabili del caso (….) non può prescindersi dal bilanciamento tra gli interessi di colui che vorrebbe veder venir meno gli effetti del riconoscimento sulla base della pur accertata assenza di legame genetico e l'interesse al mantenimento dello status di chi abbia costruito sulla qualità di figlio non solo la propria identità personale e sociale, ma anche una rete di relazioni familiari e consuetudini di vita.” (cfr. Cass. civ. n. 32417/2023).
4 Nel caso che ci occupa, tuttavia, considerata anche la tenerissima età del piccolo (oggi di CP_2
appena 3 anni) e dunque la circostanza che egli non abbia ragionevolmente ancora costruito e radicato una propria identità personale mediante il riconoscimento del proprio status di figlio, deve ritenersi prevalente la verità biologica, così come oggi definitivamente accertata.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che può essere parzialmente accolta la domanda del ricorrente, limitatamente al minore , di cui il sig. è risultato non essere il padre CP_2 Pt_1
naturale, tanto più che di fatto non si sono alfine opposti a tale conclusione né la convenuta né il
Curatore speciale dei due minori.
Non può invece trovare accoglimento la impugnazione del riconoscimento con riferimento alla piccola che invece è risultata essere figlia biologica del sig. il quale d'altra parte, in Per_1 Pt_1 sede di conclusioni e visto l'accertamento genetico, ha difatti limitato la propria domanda in relazione al solo minore . CP_2
§
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della natura della causa, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. così dispone: Parte_1
1. ACCERTA e DICHIARA che il sig. non è il padre naturale del minore Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
2. ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore;
3. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia Cicero
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
5 6