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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( con il proc. dom. avv.to Andrea Parte_1 C.F._1
ER, delega in atti
-ricorrente- contro
( , in persona del Segretario Controparte_1 P.IVA_1
Generale dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 14.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.3.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2018/1329/ con cui la CP_1
di le aveva ordinato il pagamento di € 3.041,47 (comprensivi di
[...] CP_1
oneri di notifica) contestandogli la violazione dell'art. 31 comma 7 D. Lgs. n. 54/2011 pagina 1 di 4 per aver posto in vendita giocattoli (n. 22 pezzi) privi della marcatura CE e/o delle avvertenze prescritte in materia di sicurezza.
Deduceva la propria buona fede nella commissione dell'illecito de quo, per aver acquistato i beni in questione all'ingrosso presso un centro commerciale ignorando la loro inidoneità ad essere messi in vendita.
Eccepiva poi il mancato rispetto del termine di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 ed il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, emessa sulla base di un verbale della
Guardia di Finanza.
Sosteneva inoltre la particolare tenuità del fatto ed invocava la riduzione della sanzione irrogata.
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente l'estinzione del Controparte_1
giudizio per via della sua tardiva riassunzione, visto che il ricorso era stato depositato oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza con cui il Giudice di
Pace di Amalfi, preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale.
Contestava comunque nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Dopo numerosi rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 14.10.2025 mediante il deposito di note ad opera della sola parte opposta.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 50 comma 2 c.p.c.
Con sentenza n. 753/2018, depositata in data 3.12.2018, il Giudice di Pace di Amalfi, dichiarando la propria incompetenza funzionale, aveva concesso il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio.
Parte resistente ha eccepito, documentando la circostanza, che la comunicazione del deposito della sentenza in questione da parte della cancelleria del Giudice di Pace risalisse al 4.12.2018, con conseguente tardività della riassunzione avvenuta in data
11.3.2019.
Rimasta inevasa la richiesta, diretta a certificare la data di invio della sentenza pagina 2 di 4 all'odierna ricorrente, inoltrata dal precedente giudice assegnatario alla cancelleria del
Giudice di Pace di Amalfi con ordinanza del 25.10.2019, deve allora prendersi atto della inidoneità della prova fornita dall'opponente al fine di dimostrare la tempestività della riassunzione sul presupposto di una comunicazione sella sentenza da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Amalfi in data 10.12.2018.
Nel fascicolo di parte ricorrente è, infatti, presente una stampa in formato pdf di una serie di email tra cui una ricevuta di consegna di un messaggio a mezzo pec datata
10.12.2018 e proveniente dall'indirizzo di posta elettronica Email_1
con oggetto “sent. 753/2018”.
Ebbene, a parte la differenza con l'indirizzo del mittente presente nella ricevuta del
4.12.2018 depositata dalla controparte (ed in cui lo studio legale ER risulta tra i destinatari), proveniente dall'indirizzo va rilevato che Email_2
senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” non può ritenersi provata la comunicazione in questione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189/2023, in tema di notificazioni, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e
19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del
Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o
“.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute e non stampando e scansionando il messaggio notificato, allegati e ricevute per poi depositare tutto in giudizio in formato PDF.
Ne consegue che parte opponente, a fine di assolvere all'onere di dimostrare la tempestività della riassunzione, era gravata dal deposito del file .eml (consegna) e non di una mera stampa in formato pdf.
In difetto di tale prova, quindi, la riassunzione non può ritenersi tempestiva e il giudizio va dichiarato estinto.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 50 comma 2 c.p.c.; condanna alla refusione in favore della Camera di Commercio di Parte_1
Salerno delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 18.10.2025
IL GIUDICE
LA AR
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa LA AR nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( con il proc. dom. avv.to Andrea Parte_1 C.F._1
ER, delega in atti
-ricorrente- contro
( , in persona del Segretario Controparte_1 P.IVA_1
Generale dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_2
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 14.10.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.3.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2018/1329/ con cui la CP_1
di le aveva ordinato il pagamento di € 3.041,47 (comprensivi di
[...] CP_1
oneri di notifica) contestandogli la violazione dell'art. 31 comma 7 D. Lgs. n. 54/2011 pagina 1 di 4 per aver posto in vendita giocattoli (n. 22 pezzi) privi della marcatura CE e/o delle avvertenze prescritte in materia di sicurezza.
Deduceva la propria buona fede nella commissione dell'illecito de quo, per aver acquistato i beni in questione all'ingrosso presso un centro commerciale ignorando la loro inidoneità ad essere messi in vendita.
Eccepiva poi il mancato rispetto del termine di cui all'art. 2 della L. n. 241/1990 ed il difetto di motivazione dell'ordinanza opposta, emessa sulla base di un verbale della
Guardia di Finanza.
Sosteneva inoltre la particolare tenuità del fatto ed invocava la riduzione della sanzione irrogata.
Costituitasi, la eccepiva preliminarmente l'estinzione del Controparte_1
giudizio per via della sua tardiva riassunzione, visto che il ricorso era stato depositato oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza con cui il Giudice di
Pace di Amalfi, preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale.
Contestava comunque nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Dopo numerosi rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 14.10.2025 mediante il deposito di note ad opera della sola parte opposta.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 50 comma 2 c.p.c.
Con sentenza n. 753/2018, depositata in data 3.12.2018, il Giudice di Pace di Amalfi, dichiarando la propria incompetenza funzionale, aveva concesso il termine di mesi 3 per la riassunzione del giudizio.
Parte resistente ha eccepito, documentando la circostanza, che la comunicazione del deposito della sentenza in questione da parte della cancelleria del Giudice di Pace risalisse al 4.12.2018, con conseguente tardività della riassunzione avvenuta in data
11.3.2019.
Rimasta inevasa la richiesta, diretta a certificare la data di invio della sentenza pagina 2 di 4 all'odierna ricorrente, inoltrata dal precedente giudice assegnatario alla cancelleria del
Giudice di Pace di Amalfi con ordinanza del 25.10.2019, deve allora prendersi atto della inidoneità della prova fornita dall'opponente al fine di dimostrare la tempestività della riassunzione sul presupposto di una comunicazione sella sentenza da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Amalfi in data 10.12.2018.
Nel fascicolo di parte ricorrente è, infatti, presente una stampa in formato pdf di una serie di email tra cui una ricevuta di consegna di un messaggio a mezzo pec datata
10.12.2018 e proveniente dall'indirizzo di posta elettronica Email_1
con oggetto “sent. 753/2018”.
Ebbene, a parte la differenza con l'indirizzo del mittente presente nella ricevuta del
4.12.2018 depositata dalla controparte (ed in cui lo studio legale ER risulta tra i destinatari), proveniente dall'indirizzo va rilevato che Email_2
senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg” non può ritenersi provata la comunicazione in questione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189/2023, in tema di notificazioni, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994 e
19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del
Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere offerta a mezzo deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o
“.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute e non stampando e scansionando il messaggio notificato, allegati e ricevute per poi depositare tutto in giudizio in formato PDF.
Ne consegue che parte opponente, a fine di assolvere all'onere di dimostrare la tempestività della riassunzione, era gravata dal deposito del file .eml (consegna) e non di una mera stampa in formato pdf.
In difetto di tale prova, quindi, la riassunzione non può ritenersi tempestiva e il giudizio va dichiarato estinto.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 50 comma 2 c.p.c.; condanna alla refusione in favore della Camera di Commercio di Parte_1
Salerno delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 18.10.2025
IL GIUDICE
LA AR
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