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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND NL EL,
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. trasmesse dalla parte appellante (con modalità telematica);
visto l'art. 437 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA: nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 16808/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Per La Grona n. 30, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco ND Caione (c.f.
) e GI CR (c.f. ), presso i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Milano, Via S. D'Orsenigo n. 22 (PEC:
- ; Email_1 Email_2
-appellante-
contro
: (c.f. ), non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
-appellato-
con ricorso ex art. 433 c.p.c. trasmesso telematicamente il 30.4.2024 e iscritto a ruolo in data 8.5.2024;
avente a oggetto: appello avverso decreto n. 2840 in data 30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23 GdP Rho;
conclusioni dell'appellante:
< presente ricorso, così giudicare:
In via principale e nel merito
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o riformare il decreto di inammissibilità n.
2840/2023 del 30.10.2023 emesso dal Giudice di Pace di Rho a definizione del primo grado di giudizio e, per l'effetto, accertare l'esistenza della copertura assicurativa del veicolo targato EZ717RF il giorno 25.09.2023; annullare e/o dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 20266 del 25.09.2023 emesso dagli agenti di Polizia Locale del Comune di;
annullare la sanzione accessoria comminata alla Sig.ra ed CP_1 Pt_1 implicante la decurtazione di punti cinque della patente.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale:
- Sospendere il presente giudizio e concedere termine all'appellante per instaurare, innanzi a codesto Tribunale, il procedimento di querela di falso avente ad oggetto il verbale di contestazione impugnato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già proposte in primo grado, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte, e si producono i seguenti documenti:
1) Verbale di contestazione n. 20266 impugnato:
2) Verbale di sequestro amministrativo;
2 3) Distinta di pagamento del giorno 26.09.2023;
4) Corrispondenza con Polizia Locale di;
CP_1
5) Bollettino di integrazione di pagamento del giorno 02.10.2023;
6) Verbale di dissequestro e restituzione del mezzo;
7) Certificato di assicurazione 31.07.2023;
8) Certificato di assicurazione 28.09.2023>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Signora ha proposto appello avverso il decreto n. 2840 in data Parte_1
30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla Signora avverso il verbale Pt_1 di contestazione n. 20266 del 25.9.2023 elevato dagli agenti di Polizia Locale del
Comune di , per l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, atteso CP_1 il disposto dell'art. 204-bis co. 1 CdS.
L'appellante sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente interpretato la norma appena citata, avendo la provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta Pt_1
(€ 606,20) ai sensi dell'art. 193 co. 4 CdS, al fine di ottenere il dissequestro del veicolo targato EZ 717RF, senza fare alcuna acquiescenza al verbale di cui sopra.
L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
*
L'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
non ha dato prova di avere notificato alla controparte il ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio di appello (né il decreto 12.7.2024 di fissazione del
3 termine per note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 435 c.p.c.) entro il termine stabilito dall'art. 435 co. II c.p.c.
Com'è pacifico, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent.
14.3.2018 n. 6159; ord. 18.7.2018 n. 19083), <Nelle controversie di lavoro in grado
d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio>>.
Inoltre, <In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga
l'ordine di notifica alla cancelleria>> (Cass. 23.3.2023 ord. n. 8341).
Invero l'appellante sostiene non esserle stato notificato il decreto di fissazione della prima udienza, a suo dire mai emesso, e che perciò, tenuto conto della sentenza della
Corte Costituzionale 4-14 gennaio 1977 n. 15 (in G.U. 19 gennaio 1977 n. 17), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 435 co. 2 c.p.c. (come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973 n. 533) nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante, nella fattispecie sarebbe preclusa la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità del gravame.
L'affermazione dell'appellante è però infondata, atteso che il decreto ex art. 435 c.p.c. di fissazione di termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza (artt. 127 co.
4 III e 127-ter c.p.c.), adottato il 12.7.2024, risulta comunicato (telematicamente) a ciascuno dei difensori costituiti di parte appellante, Avvocati Caione e CR, in data
15.7.2024 (alle ore 10:18).
Dunque, come anticipato, la presente impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso il decreto n. Parte_1
2840 in data 30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23, che conferma;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 1.7.2025.
Il giudice
ND NL EL
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. ND NL EL,
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. trasmesse dalla parte appellante (con modalità telematica);
visto l'art. 437 c.p.c.,
pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA: nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 16808/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Per La Grona n. 30, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco ND Caione (c.f.
) e GI CR (c.f. ), presso i quali è C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Milano, Via S. D'Orsenigo n. 22 (PEC:
- ; Email_1 Email_2
-appellante-
contro
: (c.f. ), non costituito;
Controparte_1 P.IVA_1
-appellato-
con ricorso ex art. 433 c.p.c. trasmesso telematicamente il 30.4.2024 e iscritto a ruolo in data 8.5.2024;
avente a oggetto: appello avverso decreto n. 2840 in data 30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23 GdP Rho;
conclusioni dell'appellante:
< presente ricorso, così giudicare:
In via principale e nel merito
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o riformare il decreto di inammissibilità n.
2840/2023 del 30.10.2023 emesso dal Giudice di Pace di Rho a definizione del primo grado di giudizio e, per l'effetto, accertare l'esistenza della copertura assicurativa del veicolo targato EZ717RF il giorno 25.09.2023; annullare e/o dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 20266 del 25.09.2023 emesso dagli agenti di Polizia Locale del Comune di;
annullare la sanzione accessoria comminata alla Sig.ra ed CP_1 Pt_1 implicante la decurtazione di punti cinque della patente.
In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale:
- Sospendere il presente giudizio e concedere termine all'appellante per instaurare, innanzi a codesto Tribunale, il procedimento di querela di falso avente ad oggetto il verbale di contestazione impugnato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie già proposte in primo grado, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte, e si producono i seguenti documenti:
1) Verbale di contestazione n. 20266 impugnato:
2) Verbale di sequestro amministrativo;
2 3) Distinta di pagamento del giorno 26.09.2023;
4) Corrispondenza con Polizia Locale di;
CP_1
5) Bollettino di integrazione di pagamento del giorno 02.10.2023;
6) Verbale di dissequestro e restituzione del mezzo;
7) Certificato di assicurazione 31.07.2023;
8) Certificato di assicurazione 28.09.2023>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Signora ha proposto appello avverso il decreto n. 2840 in data Parte_1
30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla Signora avverso il verbale Pt_1 di contestazione n. 20266 del 25.9.2023 elevato dagli agenti di Polizia Locale del
Comune di , per l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, atteso CP_1 il disposto dell'art. 204-bis co. 1 CdS.
L'appellante sostiene che il primo Giudice abbia erroneamente interpretato la norma appena citata, avendo la provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta Pt_1
(€ 606,20) ai sensi dell'art. 193 co. 4 CdS, al fine di ottenere il dissequestro del veicolo targato EZ 717RF, senza fare alcuna acquiescenza al verbale di cui sopra.
L'appellato non si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
*
L'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
non ha dato prova di avere notificato alla controparte il ricorso Parte_1 introduttivo del presente giudizio di appello (né il decreto 12.7.2024 di fissazione del
3 termine per note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 435 c.p.c.) entro il termine stabilito dall'art. 435 co. II c.p.c.
Com'è pacifico, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent.
14.3.2018 n. 6159; ord. 18.7.2018 n. 19083), <Nelle controversie di lavoro in grado
d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio>>.
Inoltre, <In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga
l'ordine di notifica alla cancelleria>> (Cass. 23.3.2023 ord. n. 8341).
Invero l'appellante sostiene non esserle stato notificato il decreto di fissazione della prima udienza, a suo dire mai emesso, e che perciò, tenuto conto della sentenza della
Corte Costituzionale 4-14 gennaio 1977 n. 15 (in G.U. 19 gennaio 1977 n. 17), che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 435 co. 2 c.p.c. (come modificato dall'art. 1 della L. 11 agosto 1973 n. 533) nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante, nella fattispecie sarebbe preclusa la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità del gravame.
L'affermazione dell'appellante è però infondata, atteso che il decreto ex art. 435 c.p.c. di fissazione di termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza (artt. 127 co.
4 III e 127-ter c.p.c.), adottato il 12.7.2024, risulta comunicato (telematicamente) a ciascuno dei difensori costituiti di parte appellante, Avvocati Caione e CR, in data
15.7.2024 (alle ore 10:18).
Dunque, come anticipato, la presente impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso il decreto n. Parte_1
2840 in data 30.10.2023 adottato dal Giudice di Pace di Rho nel giudizio RG 1853/23, che conferma;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 1.7.2025.
Il giudice
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