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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 13034/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. SAGNIBENE GIUSTINO Parte_1
SANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via
Trinacria n° 58, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed CP_1 elettivamente in Palermo, presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via Laurana n. CP_1
59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti
- resistente -
OGGETTO: PAGAMENTO TFR E CREDITI DIVERSI - Controparte_2
[...]
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 02/07/2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
1 ❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 - oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge - che si distraggono in favore dell'avv.
Sagnibene Giustino Sandro, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2024, la ricorrente, come in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' , quale Fondo di Garanzia, CP_1
chiedendo di: “disapplicare le due note di rigetto del 2024 ut supra esposte ed in atti, con le Parte quali l ha rigettato la domanda di accesso a , e/o dichiarare nulle e/o inefficaci CP_1
in ogni caso;
Accogliere la domanda ut supra esposta della ricorrente di ammissione
Fondo Garanzia INPS, ex art 2 L. 297 /1982 ed ex art 1 e 2 Dlgs 80 del 1992 , e succ in materia. [..] Dire e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al pagamento a carico del
Fondo di Garanzia del Tfr e delle ultime 3 mensilità, con 13/ma e 14/ma, ind. ferie, di CP_1 legge riconosciute dalle buse paghe e dal fallimento/liquidazione datore di lavoro
“Prospetta S.r.l.” ut supra generalizzato, Tribunale di Palermo GD Dott.ssa Giammona;
conseguentemente stante l' esistenza dei presupposti di accesso al Fondo, condannare
l' in persona del Suo Legale Rapp.te pt n.q gestore Fondo Garanzia Tfr L.297/1982 e CP_1 segg. in materia, al pagamento a carico del Fondo detto del Tfr e delle ultime 3 mensilità maturate, mesi agosto, settembre ottobre 2021 , per 13/ma e 14/ma, ind ferie , in favore della ricorrente e per le quali nulla ha percepito, euro 3.825,89 oltre accessori di legge da fine rapporto 30.10.2021, riv. monetaria ed interessi di legge sino a saldo, ovvero quella altra maggiore o minore somma dovesse emergere a seguito della espletanda istruttoria, oltre accessori legge”, con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva ritualmente in giudizio e, pur contestando genericamente la CP_1 fondatezza del ricorso (“ [..] Rilevato pertanto come il rifiuto della domanda sia dovuto alla erronea compilazione della domanda e che ci si riserva di comunicare l'esito del riesame della stessa, va in ogni caso eccepito, fin d'ora, come in ordine alla quantificazione potrà essere accolto limitatamente ai Tfr ammesso al passivo e ai crediti rappresentati dalle ultime tre retribuzioni entro i limiti del massimale ex art. 2 comma 1, D.lgs n. 80/92. Va inoltre eccepito che non tutti i crediti di lavoro possono essere corrisposti a carico del
Fondo di garanzia. Il D.lgs n. 80/1992 ha disciplinato l'intervento del Fondo di garanzia con riferimento ai crediti di lavoro - diversi dal TFR - maturati nell'ultimo trimestre e aventi natura di retribuzione. Pertanto, sono compresi i “ratei” di tredicesima e di altre
2 mensilità aggiuntive relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, e non l'intera tredicesima o quattordicesima come richiesto da controparte. Sono, invece, escluse l'indennità di mancato preavviso, l'indennità di malattia a carico dell che il datore di lavoro CP_1
avrebbe dovuto anticipare. Quanto all'indennità per ferie non godute, la Corte di
Cassazione, ha recentemente chiarito che, considerata la natura mista di detta indennità, rientra tra le retribuzioni tutelate dal Fondo di garanzia l'indennità relativa ai giorni di ferie maturati nel trimestre di riferimento. Al fine di individuare l'importo spettante è necessario che il lavoratore fornisca gli elementi sulla base dei quali è stata calcolata
l'intera indennità - importo giornaliero dell'indennità, giorni di ferie annuali previsti dal contratto di lavoro -. Parte ricorrente non allega né prova nulla in merito”), rappresentava, comunque, che l' stava procedendo al riesame della domanda di parte ricorrente, CP_3 chiedendo un rinvio per rappresentarne l'esito.
La causa, disposto il chiesto differimento al fine di verificare l'intervenuto pagamento, assunta in riserva all'udienza cartolare del 2 luglio 2025, previa verifica del deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Alla luce di quanto concordemente dichiarato dai procuratori delle parti e delle risultanze documentali, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite (in considerazione della condotta dell' , che ha provveduto alla CP_1
corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i minimi tariffari del DM
55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e in relazione all'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 2 luglio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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