Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 26422 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ALASSINI NATALIA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio, depositato in data 16/12/2023 la parte, chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto Parte_1
con in BARANO D'ISCHIA il 7/11/2011(n.9, p. I, anno 2011, vol. M), una Controparte_1
volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
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Alla suddetta udienza cartolare del 3/06/2025, con note di udienza, ritualmente depositate, la parte ricorrente, unica parte costituita, ribadiva la volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni di cui alla separazione. il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto e il Collegio rileva che, giusta sentenza di separazione n° 5911/2024, pubblicata in data 9/06/2024 e passata in giudicato veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(14/05/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Peraltro la stessa ricorrente chiedeva solo una pronuncia divorzile, precisando che la casa coniugale comunque è di proprietà del figlio Sig. , e che i coniugi sono economicamente Persona_1
indipendenti
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
in BARANO D'ISCHIA il 7/11/2011(n.9, p. I, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2011, vol. M);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BARANO D'ISCHIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.6.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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