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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2743 del RG lav. dell'anno 2022 introdotta da
nata il [...] in [...] e residente in [...]
Paestum, 1, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell' Avv. C.F._1
Francesco Castiglione - che la rappresenta e difende –, sito alla Via Nicola Serra, 96, Cosenza, giusta procura apposta in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
in persona del l.r.p.t., corrente in Cosenza Controparte_1 alla P.zza S. Giovanni XXIII, 21 – P. IVA rappresentata e difesa dall'avvocato Walter P.IVA_1
Perrotta presso il cui studio sito in Cosenza alla P.zza Zumbini, 39 elegge domicilio, giusta procura in calce alla memoria resistente
nonchè (C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_3 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli Persona_1 stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Litisconsorte necessario convenuto ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.5.2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società
[...] in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 accertare e dichiarare che la ricorrente Sig.ra prestava attività lavorativa di natura Parte_1 subordinata alle dipendenze di “ in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e “ Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. intercorreva un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto,
[...] dal 01.05.2013 al 06.10.2018, con mansioni di aiuto cucina e inquadramento nel livello 5 del CCNL
Pubblici eserc. / stab. Minori, che si applica al rapporto di lavoro di specie;
per l'effetto, condannare
“ in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutti gli Controparte_1 emolumenti di lavoro maturati e quindi retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro domenicale, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, alla somma complessiva di € 79.354,61, come da conteggi allegati, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre che al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dal 01.05.2013 al 06.10.2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'erario essendo la Sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello CP_3
Stato.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso ed instando per il suo rigetto per infondatezza.
Il giudice, preso atto del capo di domanda relativo al versamento della contribuzione previdenziale, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' alla luce del condiviso CP_2 orientamento della S.C. secondo cui la domanda con la quale il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all' di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione CP_2 assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonchè quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975,
2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999), orientamento, da ultimo, confermato da Cass. n.
29637/2021 che ha ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati.
L' , ritualmente evocato in giudizio in ottemperanza all'ordine di cui sopra, dichiarava la propria CP_2 disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a ricevere contributi, sanzioni e ulteriori accessori di legge, nei limiti prescrizionali.
All'udienza ex art. 420 c.p.c., il giudice tentava la conciliazione della lite formulando all'uopo proposta transattiva/conciliativa; la società dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice mentre parte ricorrente chiedeva rinvio per valutare la proposta conciliativa giudiziale;
alla successiva udienza le parti chiedevano rinvio per pendenza di trattative volte al bonario componimento della controversia;
nelle more del rinvio si verificava il decesso di , legale rappresentante della società CP_1 convenuta per cui il giudice, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuto decesso del legale rappresentante della società convenuta, non risultando la sua sostituzione ovvero la nomina di curatore speciale ad processum ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e ritenuto che il processo che si svolga in sua assenza è affetto da nullità per lesione del diritto di difesa (cfr. Cass. N. 10754/2019), rinviava la causa per sentire le parti.
Alla successiva udienza si prendeva atto, come da allegata visura camerale, dell'intervenuta nomina di nuovo rappresentante legale nella persona di;
le parti chiedevano congiuntamente Parte_2 rinvio per formalizzare accordo transattivo “sostanzialmente” raggiunto prima del decesso del precedente legale rappresentante (così a verbale di udienza).
Alla successiva udienza, il difensore di parte convenuta dava atto del deposito nel fascicolo informatico della rinuncia al mandato difensivo, chiedendo termine per consentire alla società di nuovo difensore;
nonostante i rinvii a tal fine concessi, la società non ha provveduto alla nomina di nuovo difensore.
Indi, su richiesta di parte ricorrente è stata ammessa la prova per testi e rinviata la causa per il suo espletamento. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza, lette le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. Motivi della decisione
In via preliminare si rileva che, una volta intervenuta la nomina del nuovo legale rappresentante della società resistente (stante, per come detto, il decesso in corso di causa del precedente) l'Avv. Perrotta depositava atto di rinuncia al mandato difensivo comunicato in data 3.7.2024; nonostante vari rinvii a tal fine, la società non provvedeva alla nomina di nuovo difensore in luogo di quello rinunciatario.
Ciò premesso, trova applicazione il principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.) e poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16336 del 04/08/2005).
Ciò posto, passando alla disamina nel merito della domanda, la ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta (esercente attività di ristorazione) con mansioni di aiuto cucina per sei giorni la settimana per un totale di 36 ore di lavoro settimanali sin dal mese di maggio del 2013, senza alcuna regolarizzazione presso i competenti enti previdenziali e percependo la somma di euro
500,00 al mese;
che, soltanto in data 21.10.2016 il rapporto di lavoro veniva formalizzato a mezzo della sottoscrizione di contratto di lavoro che, tuttavia, prevedeva formalmente un orario di lavoro parziale (20 ore la settimana) con inquadramento nel livello 5 previsto dal CCNL di categoria (Pubblici esercizi e stabilimenti minori).
Sostiene che, contrariamente alle previsioni contrattuali, l'orario di lavoro di fatto osservato è di gran lunga superiore, avendo ella lavorato sempre per 36 ore settimanali, ricevendo la retribuzione mensile pari a euro 500,00; che in data 4.9.2018 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa e che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presentava denuncia all' Controparte_4 di Cosenza.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente ha agito per ottenere la condanna della società al pagamento della somma di euro 79.354,61, come da conteggi allegati, per il periodo di lavoro intercorso tra le parti, ovvero dal 01.05.2013 al 06.10.2018, sulla base della quantità di lavoro prestato, tenuto conto dell'inadeguatezza della retribuzione percepita. Valga premettere che dagli atti di causa (comunicazione di assunzione, contratto di lavoro) si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato e parziale alle dipendenze della società convenuta con decorrenza dal 21.10.2016 con mansioni di aiuto cucina, inquadramento nel 5 livello del
CCNL pubblici esercizi minori e previsione di orario di lavoro settimanale pari a 20 ore secondo l'articolazione oraria descritta (cfr. contratto di lavoro in atti, comunicazioni UNILAV); dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince il regolare versamento della contribuzione dal CP_2
21.10.2016 e sino alla cessazione, avvenuta il 6.10.2018 per dimissioni rassegnate dalla ricorrente.
Prima circostanza controversa tra le parti è quella relativa all'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in epoca precedente alla formale assunzione.
In particolare, la ricorrente sostiene che dal maggio del 2013 e, quindi, prima della formale assunzione nell'ottobre del 2016 ha lavorato “in nero” alle dipendenze della società, osservando orario pari a 36 ore di lavoro e percependo retribuzione pari ad euro 500,00.
La società contesta l'assunto siccome a suo dire prima dell'assunzione non si è instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
Parimenti controverso è l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente (anche per il periodo d formale assunzione) siccome in ricorso si allegano 36 ore di lavoro settimanali mentre la società sostiene che la lavoratrice ha lavorato secondo le previsioni contrattuali (venti ore settimanali).
Tale essendo la posizione di contrasto delle parti, si ritiene che la ricorrente non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, stante la genericità delle deposizioni rese dai testi.
Il primo teste introdotto da parte ricorrente ( , cliente della pizzeria gestita dalla Testimone_1 società) ha riferito: So che la ricorrente ha lavorato nella pizzeria di perché sono da CP_1 sempre suo cliente, prendo la pizza da asporto un paio di volte al mese e mi è capitato di vedere la ricorrente al lavoro dietro il banco della cucina tuttavia non so dire con esattezza gli orari di lavoro della ricorrente posso dire che alle 19:30 -20 quando io vado a volte a prendere la pizza l'ho sempre trovata al lavoro. Siccome abito vicino alla pizzeria non mi è mai capitato di mangiare la pizza nel locale preferisco prenderla e portarla a casa e mangiarla a casa;
preciso di essere abbastanza abitudinario e posso dire che prendo la pizza da asporto il sabato sera con la frequenza che ho detto una o due volte al mese . So che la ricorrente ha lavorato per ma non saprei dire esattamente CP_1 in quali anni non lo ricordo. Per come evidente, il teste non ha saputo indicare né il periodo di lavoro né gli orari, limitandosi a riferire di aver visto la ricorrente al lavoro – in non meglio precisati anni – intorno alle 19,30/20 limitando la sua conoscenza alle due volte al massimo al mese in cui si recava a prendere la pizza per poi consumarla a casa.
Di analoga genericità la deposizione resa dal teste introdotto da parte ricorrente , Testimone_2 titolare di autorimessa/autolavaggio in Cosenza, viale Repubblica. Lo stesso ha riferito: " Conosco la ricorrente siccome amico di suo marito inoltre la ricorrente quando lavorava presso la pizzeria di quando non trovava parcheggio, veniva a lasciare la sua auto nella mia autorimessa . Ero CP_1 anche molto amico di ci conoscevamo dagli anni 80 e per anche per i rapporti di CP_1 amicizia ero cliente della sua pizzeria conosco bene anche suo figlio Francesco. Ricordo di aver visto la ricorrente lavorare nella pizzeria di ma non saprei dire in quali anni mi capitava e mi CP_1 capita di andare nella pizzeria per prendere la pizza da asporto una o due volte a settimana intorno alle 20 e ho visto ogni volta che sono andato la ricorrente al lavoro a volte capitava che veniva a lasciare la macchina da me intorno alle 18 e io già lì le ordinavo la pizza che sarei andato a prendere intorno alle 20:00 . Non so esattamente gli orari di lavoro della ricorrente però posso dire che a volte quando aveva lasciato la macchina da me nella mia autorimessa alle 23:00 ancora non era venuta a ritirarla e allora la chiamavo per dirle di venire a prendersi la macchina e lei era ancora al lavoro."
Anche il teste non ha saputo riferire in merito al periodo di lavoro e, con precisione, degli orari Tes_2 di lavoro, limitandosi a riferire di aver visto la ricorrente a lavoro intorno alle 20 quando gli capitava di andare a prendere la pizza e, le volte che capitava che la ricorrente parcheggiava la macchina presso la sua autorimessa, anche intorno alle 23.
Entrambi i testi hanno reso deposizione generica, mostrando una conoscenza molto limitata dei fatti di causa, potendo riferire soltanto in relazione alle sporadiche volte in cui si sono recati presso la pizzeria per prendere pizza da asporto.
Parimenti imprecisa la deposizione resa dal teste di parte ricorrente ( ) che ha così Testimone_3 riferito: “ Ho lavorato alle dipendenze di nella sua pizzeria una prima volta nella CP_1 stagione estiva (giugno – settembre) nell'anno forse 2015 o 2016, poi ho lavorato nella stagione estiva successiva da giugno e in maniera continuativa fino alla chiusura credo nel 2019 per via del covid.
Ero cameriere di sala, lavoravo tutti i giorni dal lunedì al mercoledì dalle 17 alle 23, giovedì giorno di riposo, da venerdì a domenica dalle 17.30/23.30 o mezzanotte. Ho conosciuto la ricorrente sul luogo di lavoro perché anche lei lavorava nella pizzeria di;
Quando ho lavorato la prima volta CP_1 nella stagione estiva del 2015 o 2016 adesso non ricordo esattamente la ricorrente lavorava già, come pure nel periodo successivo ma per via del covid la pizzeria ha proprio chiuso quindi non ha lavorato nessuno;
Una volta terminata l'emergenza epidemiologica io non sono più tornato a lavorare sono stato in disoccupazione preciso di non aver lite pendente nei confronti di né di averla CP_1 mai instaurata in relazione al mio rapporto di lavoro. La ricorrente osservava i miei stessi orari di lavoro aveva un giorno libero adesso non ricordo se come me era il giovedì e come mansioni si occupava dell'attività di lavapiatti in cucina e a volte dava un supporto alla cucina per la predisposizione degli antipasti cioè componeva i piatti dell'antipasto. Io ero regolarmente assunto venivo pagato con bonifico e mi veniva corrisposta la somma da busta paga non so dire quanto guadagnasse la ricorrente.
Il teste, invero, si è mostrato incerto in ordine ai periodi, non essendo sicuro neppure del periodo in cui egli stesso ha lavorato e riferendo che la ricorrente ha lavorato come lui fino alla chiusura per emergenza COVID mentre in realtà è documentato che la stessa ha rassegnato le dimissioni molto tempo prima, nell'ottobre del 2018.
Parimenti non ha offerto elementi utili alla tesi attorea la deposizione del teste che, Testimone_4 premettendo di aver lavorato alle dipendenze di dal novembre 2005 fino a fine 2018,
CP_1 all'inizio sono stato assunto come semplice lavapiatti ma poi sono cresciuto professionalmente e all'ultimo diventato responsabile dei pizzaioli, godevo della fiducia di al punto di avere le
CP_1 chiavi del locale, per me era come un papà, quando è morto ho avuto problemi con il figlio e ho
CP_1 preferito andare via, in relazione al periodo di lavoro della ricorrente ha riferito Non ricordo il periodo di lavoro della ricorrente, quello che posso ricordare è che quando io sono andato via nel senso che era morto e come ho riferito ho preferito dimettermi, la ricorrente è rimasta a lavorare però
CP_1 non so dire quando sia iniziato il suo rapporto di lavoro, ricordo che però ha lavorato per parecchi anni.
Il teste oltre a non aver saputo riferire in merito al periodo di lavoro della ricorrente, ha Tes_4 mostrato evidente inattendibilità siccome lo stesso ha riferito di essersi dimesso nell'ottobre del 2018 siccome era morto ma è comprovato che in realtà il decesso è avvenuto nel 2024; inoltre il CP_1 teste – nel riferire di aver lavorato fino alla fine del 2018 – dimettendosi in concomitanza con la morte del titolare (circostanza, per come visto, smentita dal dato certo del decesso nel 2024) ha pure riferito che la ricorrente ha continuato a lavorare quando lui si è dimesso (fine 2018) ma è documentato che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni prima, il 6 ottobre 2018.
Il teste pertanto, ha mostrato di non essere credibile siccome la sua deposizione è inficiata da Tes_4 una evidente fallace memoria dei fatti, risultando del tutto inattendibile.
Né alcun utile elemento in favore della tesi attorea può trarsi dagli esiti dell'accertamento ispettivo compiuto dall'ITL a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente.
Invero, l'ITL è pervenuta alla conclusione della sussistenza di rapporto di lavoro senza alcuna comunicazione della relativa instaurazione dal 1 aprile 2014 al settembre del 2016.
Premesso che l'ITL ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro con decorrenza successiva a quella sostenuta in ricorso (maggio 2013) si osserva che tali esiti, sulla base di quanto allegato, sono stati raggiunti sulla base di dichiarazioni rese in sede ispettiva che appaiono del tutto generiche.
Invero, sentito dagli ispettori, tale signor si è limitato a riferire di non Persona_2 sapere il periodo ma di essere sicuro che la ricorrente ha iniziato a lavorare “prima di ottobre 2016” senza alcuna ulteriore precisazione e senza neppure che nel verbale si dia atto delle ragioni di quanto riferito, non avendo riferito ad esempio di una sua frequentazione della pizzeria, limitandosi a dire di aver conosciuto la ricorrente per aver impartito lezioni di guida a suo figlio.
E' stato sentito in sede ispettiva anche , poi sentito in qualità di teste, che ha reso Testimone_2 deposizione –non confermata assolutamente in questa sede– avendo riferito che la ricorrente almeno tre volte la settimana andava a posteggiare la macchina presso la sua autorimessa;
di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse presso la pizzeria siccome egli era solito cenare presso la pizzeria almeno 5 sere a settimana, trovandola sempre a lavoro;
ha riferito che la ricorrente lavorava CP_1 presso la pizzeria da “almeno agosto 2012”, aggiungendo di aver cenato per cinque sere la settimana da agosto 2012 a fine agosto 2015, quando per uno spiacevole fatto personale ha deciso di non frequentare più la pizzeria.
Sentito come teste il ha riferito circostanze del tutto difformi, anzitutto dichiarando di non Tes_2 essere a conoscenza del periodo di lavoro della ricorrente, che la sua frequentazione della pizzeria era limitata a una/due volte la settimana per prendere la pizza da asporto e di non conoscere gli orari di lavoro della ricorrente. Evidente, quindi, che gli esiti degli accertamenti ispettivi si sono fondati su dichiarazioni oltre che generiche (quali quelle di al quale non è stato neppure chiesto conto della fonte e Persona_2 delle ragioni della sua conoscenza dei fatti riferiti, assumendo di conoscere la ricorrente siccome ha dato lezioni di guida a suo figlio e senza alcuna indicazione delle ragioni della conoscenza diretta delle circostanze afferenti il rapporto di lavoro) anche inattendibili (quelle del ) siccome non Tes_2 confermate in questa sede (avendo il reso dichiarazioni del tutto difformi in qualità di teste Tes_2 escusso da questo giudice).
Pertanto, stanti la genericità ovvero l'inattendibilità delle deposizioni rese dai testi introdotti da parte attrice e l'assenza di documentazione idonea a comprovare gli assunti attorei per quello che si è sopra rilevato, deve affermarsi che la lavoratrice non ha assolto all'onere di provare i fatti controversi
(periodo di lavoro anteriore all'assunzione e maggior orario di lavoro osservato anche dopo la formale assunzione) posti a fondamento delle reclamate differenze retributive, come pure alcuna prova è stata data in ordine ai fatti fondanti gli importi rivendicati a titolo di lavoro notturno, domenicale, festivo e indennità per ferie non godute – quest'ultime neppure quantificate- (e tanto in disparte dal fatto che in ricorso non vi è alcuna allegazione delle norme collettive in base alle basi spetterebbero tali maggiorazioni osservandosi che i conteggi non possono supplire all'assenza di indicazione di elementi di fatto e di diritto).
In parte qua il ricorso è infondato;
parimenti, a domanda volta al versamento in favore dell' dei CP_2 contributi previdenziali per il periodo di lavoro dal 01.05.2013 al 06.10.2018 deve essere respinta in assenza di prova dell'effettiva sussistenza di rapporto di lavoro nel suddetto periodo.
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che in relazione alle circostanze di fatto comunque comprovate documentalmente (rapporto di lavoro subordinato dal 21.10.2016 al 6.10.2018, orario di lavoro pari a
20 ore settimanali, livello 5 CCNL commercio, non contestato dalla ricorrente) la retribuzione che la ricorrente indica come percepita (euro 500,00) è inferiore a quella indicata nello stesso contratto individuale di lavoro e parte resistente non prova di aver corrisposto tale somma superiore (pure risultante dalle poche buste paga in atti) né dà prova, parimenti, di aver erogato il TFR all'atto della cessazione del rapporto.
In particolare, nel contratto di assunzione per orario di venti ore (part time al 50 per cento) è indicata la retribuzione come da tabelle del CCNL pari ad euro 1.368,37 che, riparametrata al part time, risulta pari ad euro 684,18. Parte ricorrente rivendica la retribuzione parametrata al 90 per cento ma, per come detto, non vi è prova dell'orario di lavoro (superiore alle previsioni del contratto individuale) che assume osservato.
Nei limiti, quindi, della retribuzione – conforme al CCNL – e pure indicata nel contratto individuale, parte ricorrente ha diritto alla somma mensile di euro 684,18 e nessuna prova è stata data dalla resistente in ordine al relativo pagamento, ferma restando la somma di euro 500,00 che la ricorrente ammette di aver percepito.
Pertanto, nei limiti del percepito indicato in ricorso (euro 500,00), compete la differenza tra la retribuzione indicata in contratto (conforme al CCNL) e quella che la ricorrente assume ricevuta, posto che parte convenuta non ha dimostrato la corresponsione di somma superiore, conforme alle pattuizioni contrattuali.
Ed allora, avuto riguardo alla retribuzione mensile parametrata al tempo parziale (50 per cento, 20 ore settimanali) – euro 684,18 (paga giornaliera euro 26,31) considerato il periodo di lavoro documentato
(21.10.2016/6.10.2018) e la spettanza delle mensilità aggiuntive (13 e 14, per quest'ultima si veda l'art. 150 del CCNL applicato al rapporto) l'ammontare della retribuzione è pari ad euro 19.074,17; da tale somma deve essere detratto l'importo indicato come percepito (euro 500,00 per 25 mensilità, per complessivi euro 12.500,00) con conseguente credito per differenze retributive pari a euro 6.574,17; parimenti, in assenza di prova del relativo pagamento, alla ricorrente compete la somma – calcolata secondo i criteri di legge, art. 2120 c.c. – sulla base dei predetti parametri retributivi – pari ad euro
1.412,9 a titolo di TFR, stante la pacifica e documentata cessazione del rapporto di lavoro.
A tali rilievi consegue la condanna della società al relativo pagamento oltre accessori.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del criterio c.d. del decisum, sono poste nei rapporti con la ricorrente a carico della società convenuta ed in favore dell'ER (stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Cosenza del 4-5-2022) mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l' chiamato in causa al CP_2 solo fine della regolarizzazione contributiva quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 7.986,26 per i titoli retributivi di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la società convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in
€ 1.347,50 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge in favore dell'ER ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 mentre ne dispone la compensazione nei rapporti con l' . CP_2
Cosenza, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2743 del RG lav. dell'anno 2022 introdotta da
nata il [...] in [...] e residente in [...]
Paestum, 1, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell' Avv. C.F._1
Francesco Castiglione - che la rappresenta e difende –, sito alla Via Nicola Serra, 96, Cosenza, giusta procura apposta in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
in persona del l.r.p.t., corrente in Cosenza Controparte_1 alla P.zza S. Giovanni XXIII, 21 – P. IVA rappresentata e difesa dall'avvocato Walter P.IVA_1
Perrotta presso il cui studio sito in Cosenza alla P.zza Zumbini, 39 elegge domicilio, giusta procura in calce alla memoria resistente
nonchè (C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e P.IVA_3 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli Persona_1 stessi procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Litisconsorte necessario convenuto ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.5.2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la società
[...] in persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 accertare e dichiarare che la ricorrente Sig.ra prestava attività lavorativa di natura Parte_1 subordinata alle dipendenze di “ in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- accertare e dichiarare che tra la Sig.ra e “ Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. intercorreva un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto,
[...] dal 01.05.2013 al 06.10.2018, con mansioni di aiuto cucina e inquadramento nel livello 5 del CCNL
Pubblici eserc. / stab. Minori, che si applica al rapporto di lavoro di specie;
per l'effetto, condannare
“ in persona del l.r.p.t., al pagamento di tutti gli Controparte_1 emolumenti di lavoro maturati e quindi retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro domenicale, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, alla somma complessiva di € 79.354,61, come da conteggi allegati, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre che al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro dal 01.05.2013 al 06.10.2018; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'erario essendo la Sig.ra ammessa al patrocinio a spese dello CP_3
Stato.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso ed instando per il suo rigetto per infondatezza.
Il giudice, preso atto del capo di domanda relativo al versamento della contribuzione previdenziale, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' alla luce del condiviso CP_2 orientamento della S.C. secondo cui la domanda con la quale il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all' di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione CP_2 assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonchè quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975,
2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999), orientamento, da ultimo, confermato da Cass. n.
29637/2021 che ha ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciò a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati.
L' , ritualmente evocato in giudizio in ottemperanza all'ordine di cui sopra, dichiarava la propria CP_2 disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, a ricevere contributi, sanzioni e ulteriori accessori di legge, nei limiti prescrizionali.
All'udienza ex art. 420 c.p.c., il giudice tentava la conciliazione della lite formulando all'uopo proposta transattiva/conciliativa; la società dichiarava di accettare la proposta formulata dal giudice mentre parte ricorrente chiedeva rinvio per valutare la proposta conciliativa giudiziale;
alla successiva udienza le parti chiedevano rinvio per pendenza di trattative volte al bonario componimento della controversia;
nelle more del rinvio si verificava il decesso di , legale rappresentante della società CP_1 convenuta per cui il giudice, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuto decesso del legale rappresentante della società convenuta, non risultando la sua sostituzione ovvero la nomina di curatore speciale ad processum ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e ritenuto che il processo che si svolga in sua assenza è affetto da nullità per lesione del diritto di difesa (cfr. Cass. N. 10754/2019), rinviava la causa per sentire le parti.
Alla successiva udienza si prendeva atto, come da allegata visura camerale, dell'intervenuta nomina di nuovo rappresentante legale nella persona di;
le parti chiedevano congiuntamente Parte_2 rinvio per formalizzare accordo transattivo “sostanzialmente” raggiunto prima del decesso del precedente legale rappresentante (così a verbale di udienza).
Alla successiva udienza, il difensore di parte convenuta dava atto del deposito nel fascicolo informatico della rinuncia al mandato difensivo, chiedendo termine per consentire alla società di nuovo difensore;
nonostante i rinvii a tal fine concessi, la società non ha provveduto alla nomina di nuovo difensore.
Indi, su richiesta di parte ricorrente è stata ammessa la prova per testi e rinviata la causa per il suo espletamento. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza, lette le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. Motivi della decisione
In via preliminare si rileva che, una volta intervenuta la nomina del nuovo legale rappresentante della società resistente (stante, per come detto, il decesso in corso di causa del precedente) l'Avv. Perrotta depositava atto di rinuncia al mandato difensivo comunicato in data 3.7.2024; nonostante vari rinvii a tal fine, la società non provvedeva alla nomina di nuovo difensore in luogo di quello rinunciatario.
Ciò premesso, trova applicazione il principio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.) e poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16336 del 04/08/2005).
Ciò posto, passando alla disamina nel merito della domanda, la ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta (esercente attività di ristorazione) con mansioni di aiuto cucina per sei giorni la settimana per un totale di 36 ore di lavoro settimanali sin dal mese di maggio del 2013, senza alcuna regolarizzazione presso i competenti enti previdenziali e percependo la somma di euro
500,00 al mese;
che, soltanto in data 21.10.2016 il rapporto di lavoro veniva formalizzato a mezzo della sottoscrizione di contratto di lavoro che, tuttavia, prevedeva formalmente un orario di lavoro parziale (20 ore la settimana) con inquadramento nel livello 5 previsto dal CCNL di categoria (Pubblici esercizi e stabilimenti minori).
Sostiene che, contrariamente alle previsioni contrattuali, l'orario di lavoro di fatto osservato è di gran lunga superiore, avendo ella lavorato sempre per 36 ore settimanali, ricevendo la retribuzione mensile pari a euro 500,00; che in data 4.9.2018 rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa e che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro presentava denuncia all' Controparte_4 di Cosenza.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente ha agito per ottenere la condanna della società al pagamento della somma di euro 79.354,61, come da conteggi allegati, per il periodo di lavoro intercorso tra le parti, ovvero dal 01.05.2013 al 06.10.2018, sulla base della quantità di lavoro prestato, tenuto conto dell'inadeguatezza della retribuzione percepita. Valga premettere che dagli atti di causa (comunicazione di assunzione, contratto di lavoro) si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato e parziale alle dipendenze della società convenuta con decorrenza dal 21.10.2016 con mansioni di aiuto cucina, inquadramento nel 5 livello del
CCNL pubblici esercizi minori e previsione di orario di lavoro settimanale pari a 20 ore secondo l'articolazione oraria descritta (cfr. contratto di lavoro in atti, comunicazioni UNILAV); dall'estratto conto previdenziale prodotto dall' si evince il regolare versamento della contribuzione dal CP_2
21.10.2016 e sino alla cessazione, avvenuta il 6.10.2018 per dimissioni rassegnate dalla ricorrente.
Prima circostanza controversa tra le parti è quella relativa all'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in epoca precedente alla formale assunzione.
In particolare, la ricorrente sostiene che dal maggio del 2013 e, quindi, prima della formale assunzione nell'ottobre del 2016 ha lavorato “in nero” alle dipendenze della società, osservando orario pari a 36 ore di lavoro e percependo retribuzione pari ad euro 500,00.
La società contesta l'assunto siccome a suo dire prima dell'assunzione non si è instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
Parimenti controverso è l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente (anche per il periodo d formale assunzione) siccome in ricorso si allegano 36 ore di lavoro settimanali mentre la società sostiene che la lavoratrice ha lavorato secondo le previsioni contrattuali (venti ore settimanali).
Tale essendo la posizione di contrasto delle parti, si ritiene che la ricorrente non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico, stante la genericità delle deposizioni rese dai testi.
Il primo teste introdotto da parte ricorrente ( , cliente della pizzeria gestita dalla Testimone_1 società) ha riferito: So che la ricorrente ha lavorato nella pizzeria di perché sono da CP_1 sempre suo cliente, prendo la pizza da asporto un paio di volte al mese e mi è capitato di vedere la ricorrente al lavoro dietro il banco della cucina tuttavia non so dire con esattezza gli orari di lavoro della ricorrente posso dire che alle 19:30 -20 quando io vado a volte a prendere la pizza l'ho sempre trovata al lavoro. Siccome abito vicino alla pizzeria non mi è mai capitato di mangiare la pizza nel locale preferisco prenderla e portarla a casa e mangiarla a casa;
preciso di essere abbastanza abitudinario e posso dire che prendo la pizza da asporto il sabato sera con la frequenza che ho detto una o due volte al mese . So che la ricorrente ha lavorato per ma non saprei dire esattamente CP_1 in quali anni non lo ricordo. Per come evidente, il teste non ha saputo indicare né il periodo di lavoro né gli orari, limitandosi a riferire di aver visto la ricorrente al lavoro – in non meglio precisati anni – intorno alle 19,30/20 limitando la sua conoscenza alle due volte al massimo al mese in cui si recava a prendere la pizza per poi consumarla a casa.
Di analoga genericità la deposizione resa dal teste introdotto da parte ricorrente , Testimone_2 titolare di autorimessa/autolavaggio in Cosenza, viale Repubblica. Lo stesso ha riferito: " Conosco la ricorrente siccome amico di suo marito inoltre la ricorrente quando lavorava presso la pizzeria di quando non trovava parcheggio, veniva a lasciare la sua auto nella mia autorimessa . Ero CP_1 anche molto amico di ci conoscevamo dagli anni 80 e per anche per i rapporti di CP_1 amicizia ero cliente della sua pizzeria conosco bene anche suo figlio Francesco. Ricordo di aver visto la ricorrente lavorare nella pizzeria di ma non saprei dire in quali anni mi capitava e mi CP_1 capita di andare nella pizzeria per prendere la pizza da asporto una o due volte a settimana intorno alle 20 e ho visto ogni volta che sono andato la ricorrente al lavoro a volte capitava che veniva a lasciare la macchina da me intorno alle 18 e io già lì le ordinavo la pizza che sarei andato a prendere intorno alle 20:00 . Non so esattamente gli orari di lavoro della ricorrente però posso dire che a volte quando aveva lasciato la macchina da me nella mia autorimessa alle 23:00 ancora non era venuta a ritirarla e allora la chiamavo per dirle di venire a prendersi la macchina e lei era ancora al lavoro."
Anche il teste non ha saputo riferire in merito al periodo di lavoro e, con precisione, degli orari Tes_2 di lavoro, limitandosi a riferire di aver visto la ricorrente a lavoro intorno alle 20 quando gli capitava di andare a prendere la pizza e, le volte che capitava che la ricorrente parcheggiava la macchina presso la sua autorimessa, anche intorno alle 23.
Entrambi i testi hanno reso deposizione generica, mostrando una conoscenza molto limitata dei fatti di causa, potendo riferire soltanto in relazione alle sporadiche volte in cui si sono recati presso la pizzeria per prendere pizza da asporto.
Parimenti imprecisa la deposizione resa dal teste di parte ricorrente ( ) che ha così Testimone_3 riferito: “ Ho lavorato alle dipendenze di nella sua pizzeria una prima volta nella CP_1 stagione estiva (giugno – settembre) nell'anno forse 2015 o 2016, poi ho lavorato nella stagione estiva successiva da giugno e in maniera continuativa fino alla chiusura credo nel 2019 per via del covid.
Ero cameriere di sala, lavoravo tutti i giorni dal lunedì al mercoledì dalle 17 alle 23, giovedì giorno di riposo, da venerdì a domenica dalle 17.30/23.30 o mezzanotte. Ho conosciuto la ricorrente sul luogo di lavoro perché anche lei lavorava nella pizzeria di;
Quando ho lavorato la prima volta CP_1 nella stagione estiva del 2015 o 2016 adesso non ricordo esattamente la ricorrente lavorava già, come pure nel periodo successivo ma per via del covid la pizzeria ha proprio chiuso quindi non ha lavorato nessuno;
Una volta terminata l'emergenza epidemiologica io non sono più tornato a lavorare sono stato in disoccupazione preciso di non aver lite pendente nei confronti di né di averla CP_1 mai instaurata in relazione al mio rapporto di lavoro. La ricorrente osservava i miei stessi orari di lavoro aveva un giorno libero adesso non ricordo se come me era il giovedì e come mansioni si occupava dell'attività di lavapiatti in cucina e a volte dava un supporto alla cucina per la predisposizione degli antipasti cioè componeva i piatti dell'antipasto. Io ero regolarmente assunto venivo pagato con bonifico e mi veniva corrisposta la somma da busta paga non so dire quanto guadagnasse la ricorrente.
Il teste, invero, si è mostrato incerto in ordine ai periodi, non essendo sicuro neppure del periodo in cui egli stesso ha lavorato e riferendo che la ricorrente ha lavorato come lui fino alla chiusura per emergenza COVID mentre in realtà è documentato che la stessa ha rassegnato le dimissioni molto tempo prima, nell'ottobre del 2018.
Parimenti non ha offerto elementi utili alla tesi attorea la deposizione del teste che, Testimone_4 premettendo di aver lavorato alle dipendenze di dal novembre 2005 fino a fine 2018,
CP_1 all'inizio sono stato assunto come semplice lavapiatti ma poi sono cresciuto professionalmente e all'ultimo diventato responsabile dei pizzaioli, godevo della fiducia di al punto di avere le
CP_1 chiavi del locale, per me era come un papà, quando è morto ho avuto problemi con il figlio e ho
CP_1 preferito andare via, in relazione al periodo di lavoro della ricorrente ha riferito Non ricordo il periodo di lavoro della ricorrente, quello che posso ricordare è che quando io sono andato via nel senso che era morto e come ho riferito ho preferito dimettermi, la ricorrente è rimasta a lavorare però
CP_1 non so dire quando sia iniziato il suo rapporto di lavoro, ricordo che però ha lavorato per parecchi anni.
Il teste oltre a non aver saputo riferire in merito al periodo di lavoro della ricorrente, ha Tes_4 mostrato evidente inattendibilità siccome lo stesso ha riferito di essersi dimesso nell'ottobre del 2018 siccome era morto ma è comprovato che in realtà il decesso è avvenuto nel 2024; inoltre il CP_1 teste – nel riferire di aver lavorato fino alla fine del 2018 – dimettendosi in concomitanza con la morte del titolare (circostanza, per come visto, smentita dal dato certo del decesso nel 2024) ha pure riferito che la ricorrente ha continuato a lavorare quando lui si è dimesso (fine 2018) ma è documentato che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni prima, il 6 ottobre 2018.
Il teste pertanto, ha mostrato di non essere credibile siccome la sua deposizione è inficiata da Tes_4 una evidente fallace memoria dei fatti, risultando del tutto inattendibile.
Né alcun utile elemento in favore della tesi attorea può trarsi dagli esiti dell'accertamento ispettivo compiuto dall'ITL a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente.
Invero, l'ITL è pervenuta alla conclusione della sussistenza di rapporto di lavoro senza alcuna comunicazione della relativa instaurazione dal 1 aprile 2014 al settembre del 2016.
Premesso che l'ITL ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro con decorrenza successiva a quella sostenuta in ricorso (maggio 2013) si osserva che tali esiti, sulla base di quanto allegato, sono stati raggiunti sulla base di dichiarazioni rese in sede ispettiva che appaiono del tutto generiche.
Invero, sentito dagli ispettori, tale signor si è limitato a riferire di non Persona_2 sapere il periodo ma di essere sicuro che la ricorrente ha iniziato a lavorare “prima di ottobre 2016” senza alcuna ulteriore precisazione e senza neppure che nel verbale si dia atto delle ragioni di quanto riferito, non avendo riferito ad esempio di una sua frequentazione della pizzeria, limitandosi a dire di aver conosciuto la ricorrente per aver impartito lezioni di guida a suo figlio.
E' stato sentito in sede ispettiva anche , poi sentito in qualità di teste, che ha reso Testimone_2 deposizione –non confermata assolutamente in questa sede– avendo riferito che la ricorrente almeno tre volte la settimana andava a posteggiare la macchina presso la sua autorimessa;
di essere a conoscenza del fatto che la ricorrente lavorasse presso la pizzeria siccome egli era solito cenare presso la pizzeria almeno 5 sere a settimana, trovandola sempre a lavoro;
ha riferito che la ricorrente lavorava CP_1 presso la pizzeria da “almeno agosto 2012”, aggiungendo di aver cenato per cinque sere la settimana da agosto 2012 a fine agosto 2015, quando per uno spiacevole fatto personale ha deciso di non frequentare più la pizzeria.
Sentito come teste il ha riferito circostanze del tutto difformi, anzitutto dichiarando di non Tes_2 essere a conoscenza del periodo di lavoro della ricorrente, che la sua frequentazione della pizzeria era limitata a una/due volte la settimana per prendere la pizza da asporto e di non conoscere gli orari di lavoro della ricorrente. Evidente, quindi, che gli esiti degli accertamenti ispettivi si sono fondati su dichiarazioni oltre che generiche (quali quelle di al quale non è stato neppure chiesto conto della fonte e Persona_2 delle ragioni della sua conoscenza dei fatti riferiti, assumendo di conoscere la ricorrente siccome ha dato lezioni di guida a suo figlio e senza alcuna indicazione delle ragioni della conoscenza diretta delle circostanze afferenti il rapporto di lavoro) anche inattendibili (quelle del ) siccome non Tes_2 confermate in questa sede (avendo il reso dichiarazioni del tutto difformi in qualità di teste Tes_2 escusso da questo giudice).
Pertanto, stanti la genericità ovvero l'inattendibilità delle deposizioni rese dai testi introdotti da parte attrice e l'assenza di documentazione idonea a comprovare gli assunti attorei per quello che si è sopra rilevato, deve affermarsi che la lavoratrice non ha assolto all'onere di provare i fatti controversi
(periodo di lavoro anteriore all'assunzione e maggior orario di lavoro osservato anche dopo la formale assunzione) posti a fondamento delle reclamate differenze retributive, come pure alcuna prova è stata data in ordine ai fatti fondanti gli importi rivendicati a titolo di lavoro notturno, domenicale, festivo e indennità per ferie non godute – quest'ultime neppure quantificate- (e tanto in disparte dal fatto che in ricorso non vi è alcuna allegazione delle norme collettive in base alle basi spetterebbero tali maggiorazioni osservandosi che i conteggi non possono supplire all'assenza di indicazione di elementi di fatto e di diritto).
In parte qua il ricorso è infondato;
parimenti, a domanda volta al versamento in favore dell' dei CP_2 contributi previdenziali per il periodo di lavoro dal 01.05.2013 al 06.10.2018 deve essere respinta in assenza di prova dell'effettiva sussistenza di rapporto di lavoro nel suddetto periodo.
Ciò posto, occorre tuttavia rilevare che in relazione alle circostanze di fatto comunque comprovate documentalmente (rapporto di lavoro subordinato dal 21.10.2016 al 6.10.2018, orario di lavoro pari a
20 ore settimanali, livello 5 CCNL commercio, non contestato dalla ricorrente) la retribuzione che la ricorrente indica come percepita (euro 500,00) è inferiore a quella indicata nello stesso contratto individuale di lavoro e parte resistente non prova di aver corrisposto tale somma superiore (pure risultante dalle poche buste paga in atti) né dà prova, parimenti, di aver erogato il TFR all'atto della cessazione del rapporto.
In particolare, nel contratto di assunzione per orario di venti ore (part time al 50 per cento) è indicata la retribuzione come da tabelle del CCNL pari ad euro 1.368,37 che, riparametrata al part time, risulta pari ad euro 684,18. Parte ricorrente rivendica la retribuzione parametrata al 90 per cento ma, per come detto, non vi è prova dell'orario di lavoro (superiore alle previsioni del contratto individuale) che assume osservato.
Nei limiti, quindi, della retribuzione – conforme al CCNL – e pure indicata nel contratto individuale, parte ricorrente ha diritto alla somma mensile di euro 684,18 e nessuna prova è stata data dalla resistente in ordine al relativo pagamento, ferma restando la somma di euro 500,00 che la ricorrente ammette di aver percepito.
Pertanto, nei limiti del percepito indicato in ricorso (euro 500,00), compete la differenza tra la retribuzione indicata in contratto (conforme al CCNL) e quella che la ricorrente assume ricevuta, posto che parte convenuta non ha dimostrato la corresponsione di somma superiore, conforme alle pattuizioni contrattuali.
Ed allora, avuto riguardo alla retribuzione mensile parametrata al tempo parziale (50 per cento, 20 ore settimanali) – euro 684,18 (paga giornaliera euro 26,31) considerato il periodo di lavoro documentato
(21.10.2016/6.10.2018) e la spettanza delle mensilità aggiuntive (13 e 14, per quest'ultima si veda l'art. 150 del CCNL applicato al rapporto) l'ammontare della retribuzione è pari ad euro 19.074,17; da tale somma deve essere detratto l'importo indicato come percepito (euro 500,00 per 25 mensilità, per complessivi euro 12.500,00) con conseguente credito per differenze retributive pari a euro 6.574,17; parimenti, in assenza di prova del relativo pagamento, alla ricorrente compete la somma – calcolata secondo i criteri di legge, art. 2120 c.c. – sulla base dei predetti parametri retributivi – pari ad euro
1.412,9 a titolo di TFR, stante la pacifica e documentata cessazione del rapporto di lavoro.
A tali rilievi consegue la condanna della società al relativo pagamento oltre accessori.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del criterio c.d. del decisum, sono poste nei rapporti con la ricorrente a carico della società convenuta ed in favore dell'ER (stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del COA di Cosenza del 4-5-2022) mentre se ne dispone la compensazione nei rapporti con l' chiamato in causa al CP_2 solo fine della regolarizzazione contributiva quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 7.986,26 per i titoli retributivi di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. condanna la società convenuta, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in
€ 1.347,50 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge in favore dell'ER ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 mentre ne dispone la compensazione nei rapporti con l' . CP_2
Cosenza, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti