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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 971/2024 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 576/2024 pronunciata in data 08/10/2024 dal Tribunale di Massa, promossa da:
, 01.01.1975 DI RA (Marocco) e , Parte_1 Parte_2
08.05.1984 Marocco, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori Per_1
09.09.2006 Massa (MS), , 13.02.2017 Massa (MS),
[...] Persona_1 [...]
, 11.07.2020 Massa (MS), nonché rappresentati i propri genitori Parte_3 Per_2
, ed , in forza di procure speciali notarili del
[...] Persona_3 Persona_4
30.10.2020, riconosciute tramite Apostille del 30.10.2020, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Ravani del Foro di Massa Carrara e Valentina Rigutini del Foro di Massa Carrara, giusta procura allegata all'atto di citazione del 18.11.2020, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Aulla (MS), Viale Resistenza 52M APPELLANTI
contro
con sede in Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma (P.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dall'Avv. Giacomo Massini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lungarno A. Vespucci, n. 8 – 50123 Firenze APPELLATA
, in proprio e nella qualità di Controparte_3 Cont mandataria del ostituito tra e con CP_5 Controparte_6 sede in Roma, Via San Damaso n.22, in persona del Presidente e legale rappresentante CP_7
e con sede in Terni, Via Istria, n. Controparte_8
9, in persona del Presidente e legale rappresentante nato a [...], il [...], CP_9
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Garzuglia e dall'Avv. Giovanni Ranalli entrambi del Foro di Terni, giuste procure estese in calce al presente atto, domiciliati digitalmente agli indirizzi pec:
Email_1 Email_2
APPELLATE
avente a oggetto: responsabilità per danni conseguente a morte
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER GLI APPELLANTI:
“Voglia l'Ecc.ma designanda Sezione della Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza n. 576/2024 – R.G. 2154/2020 pronunciata, in data 08/10/2024, dal Tribunale di Massa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda appellante, accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per colpa consistente in Persona_5 negligenza, imprudenza ed imperizia delle appellate e per l'effetto condannarle al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma pari ad € 1.259.316,90 oltre ad € 13.000,00 a titolo di rifusione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, e così la somma totale di € 1.272.316,90 o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla corresponsione dei compensi professionali oltre accessori di legge per ambo i gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dovranno essere distratti in favore dei procuratori di parte attrice che si dichiarano antistatari del credito. Si chiede anche la rifusione per spese di eventuale CTU e CTP.”
PER L'APPELLATA Controparte_10
“In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui fosse ritenuta fondata l'impugnazione formulata dagli appellanti, Controparte_11 conferma la seguente domanda di attività istruttoria:
[...]
- convocazione del consulente tecnico a chiarimenti, con la presenza dei consulenti di parte, ai fini della corretta ed esatta individuazione della causa del decesso di Persona_5
- ammissione dei capitoli di prova testimoniali n. 26-28-29-30 già formulati con la Seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non ammessi;
Nel merito: in tesi: reiezione di tutti i motivi di appello formulati da ed , in Parte_1 Parte_2 proprio, quali genitori di , di e di e quali Persona_6 Parte_3 Parte_4 rappresentanti dei rispettivi genitori , e , con Persona_2 Parte_5 Persona_4 conferma integrale della sentenza del Tribunale di Massa n. 576/2024; in ipotesi: se accolto l'appello formulato da ed , in pro-prio, Parte_1 Parte_2 quali genitori di , di e di e quali rappresentanti Persona_6 Parte_3 Parte_4 dei rispettivi genitori , e , con la conseguente Persona_2 Parte_5 Persona_4 condanna delle società assicurate e al pagamento di una CP_5 Controparte_12 somma di denaro in favore degli stessi appellanti, dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore alle società per Controparte_11 Controparte_13
i motivi sopra indicati;
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello formulato da ed , in Parte_1 Parte_2 proprio, quali genitori di , di e di e quali Persona_6 Parte_3 Parte_4 rappresentanti dei rispettivi genitori , e , con la Persona_2 Parte_5 Persona_4 conseguente condanna delle società assicurate e al CP_5 Controparte_12 pagamento di una somma di denaro in favore degli stessi appellanti, dichiarare dovuta l'indennità
2 nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (quota di responsabilità dell'assicurato, scoperti, etc.); in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello.”
PER GLI APPELLATI e Controparte_3
Controparte_14
Come da note di precisazioni delle conclusioni del 12.03.2025 che richiama l'atto di comparsa e costituzione e risposta del 31.01.2025
“Si chiede il rigetto dell'appello con conferma della Sentenza n. 576/2024 del Tribunale di Massa. Si chiede in via subordinata l'accoglimento delle domande formulate in primo grado come precisate con la memoria 183 n. 1 che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle domande avanzate Signori
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei figli Parte_1 Parte_2 minori , , e rappresentanti dei propri genitori Persona_1 Parte_3 Parte_4
, , ; Persona_2 Parte_5 Persona_4
- dichiarare il difetto di rappresentanza di , e, per l'effetto, Persona_2 Parte_5 estromettere dal giudizio i predetti attori e, comunque, dichiarare inammissibili le domande proposte nell'interesse dei predetti attori;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile, nulla ed infondata l'azione giudiziale (e le conseguenti domande) proposte dai Signori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale della figlia minore;
Parte_3
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile, nulla ed infondata l'azione giudiziale (e le conseguenti domande) proposte dai Signori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di rappresentanti dei propri genitori , , Persona_2 Parte_5 Persona_4
;
[...]
- rigettare, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, tutte le domande delle parti attrici;
- accogliere le domande della nella parte in cui tendono alla declaratoria di inammissibilità CP_11
e rigetto di tutte le domande degli attori proposte nei riguardi delle odierne convenute In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ascritta una qualche responsabilità, in relazione agli asseriti danni lamentati nel presente giudizio da parte Signori e Parte_1 [...]
, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei figli minori , Parte_2 Persona_1
, e rappresentanti dei propri genitori , Parte_3 Parte_4 Persona_2 [...]
, , accertare e dichiarare in persona del legale Parte_5 Persona_4 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale Roma, in Viale Cesare Pavese, n. 385, codice fiscale:
, obbligata a garantire e mandare indenne l P.IVA_2 Controparte_3 Cont in proprio e nella qualità di mandataria del ostituito tra “
[...] CP_13 [...]
e “ (nonché i loro Controparte_6 Controparte_8 legali rappresentanti) da ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo, risarcimento danni e rimborso, anche delle spese legali e tecniche, che dovesse essere accolta nei loro confronti in relazione alle domande spiegate avverso il medesimo, in esecuzione della garanzia apprestata con polizza n. 108313996 (doc. 2) e per l'effetto, condannare in persona del Legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, in virtù del contratto assicurativo sopra indicato, al pagamento delle somme eventualmente liquidate dal Tribunale di Massa in favore degli attori, ivi comprese le spese legali e tecniche.
*
3 - condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori antistatari;
- condannare al al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarre a favore CP_11 degli scriventi procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[... Con atto di citazione 2.3.21 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, i primi due anche in rappresentanza di , Persona_1 Parte_3 Persona_2 Per_3
ed nella rispettiva qualità di genitori, fratelli, sorella e nonni di
[...] Persona_4 Per_5
, convenivano in giudizio affermando che:
[...] Controparte_15
- il 04.08.2019, intorno alle 17,00, il minore , di anni dieci, si trovava presso la piscina Per_5 della struttura ricreativa “Villasport” di Villafranca in Lunigiana, gestita dalle convenute;
- che il bambino veniva trascinato esanime a bordo vasca da due coetanei e soccorso da alcuni bagnanti, tra cui l'infermiera la dott.ssa , i quali Testimone_1 Testimone_2 tentavano manovre rianimatorie anche con defibrillatore e pallone ambu, invano;
- che il minore veniva trasportato all'ospedale di Massa, dove accedeva con diagnosi di
“sindrome da annegamento” e decedeva il 05.08.2019;
- che l'autopsia, eseguita dalla dott.ssa su incarico della Procura di Massa, Persona_7 individuava quale causa della morte il “quasi annegamento, con arresto cardiaco rianimato, complicato da danno anossico-ischemico cerebrale irreversibile, danno alveolare diffuso ed emorragia alveolare a sinistra su polmonite acuta, in soggetto affetto da malattia infiammatoria cronica intestinale in fase attiva”;
- che gli assistenti bagnanti non intervenivano né per l'estrazione del minore, né nelle fasi iniziali dei soccorsi;
- che l'impianto presentava plurimi profili di inadeguatezza quanto a sicurezza e dotazioni;
- che, pertanto, sussisteva responsabilità contrattuale in capo agli enti gestori.
Su tali premesse gli attori chiedevano la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni, determinati in forza delle tabelle milanesi a punti per la perdita parentale, per complessivi € 1.661.391,60, oltre al danno patrimoniale di € 13.000,00 , per consulenza di parte, con vittoria delle spese. Le convenute si costituivano tempestivamente, eccependo:
- la nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità e difetto di legittimazione passiva, poiché la gestione della piscina nel 2019 era affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese tra le due società;
- l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza dei nonni e per la mancata convivenza;
- l'inammissibilità della domanda proposta per la sorella del minore, nata successivamente al sinistro. Contestavano, inoltre, sia la responsabilità contrattuale, sostenendo che il contratto dava diritto al solo ingresso e che il padre aveva lasciato il figlio minore di dieci anni privo di accompagnatore, sia la responsabilità extracontrattuale, affermando che l'impianto era a norma e che i tre assistenti bagnanti in servizio erano intervenuti immediatamente. Negavano, altresì, che il decesso fosse riconducibile a ritardi nei soccorsi, ciò invocando l'art. 1227 c.c. e contestando la quantificazione del danno. Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande o, in subordine, di essere manlevate da chiedendo, in forza di contratto assicurativo, l'autorizzazione alla chiamata Controparte_1 in causa.
4 Autorizzata quest'ultima, si costituiva he non contestava il rapporto Controparte_1 assicurativo nei limiti del massimale di € 1.500.000,00, ma:
-eccepiva l'assenza di poteri rappresentativi dei genitori, nei confronti dei nonni;
- negava profili di inadempimento in capo all'assicurato;
- negava l'esistenza di un nesso causale tra i tempi dei soccorsi e l'evento, allegando che il minore era stato lasciato solo in piscina dai genitori e che l'intervento dei soccorsi era stato tempestivo. La compagnia concludeva per l'inammissibilità della domanda proposta in nome dei nonni e, in subordine, per la limitazione dell'indennizzo al massimale, con esclusione delle spese legali e tecniche. Con ordinanza del 27.07.2021 il Giudice di prime cure rilevava d'ufficio il difetto di rappresentanza dei genitori nei confronti dei nonni, assegnando termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; tale difetto non veniva sanato. Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. gli attori modificavano la domanda riducendo l'importo richiesto a € 1.272.316,90, ma mantenendo inalterata la prospettazione di responsabilità delle convenute. Le difese delle altre Parti rimanevano sostanzialmente invariate. Il processo veniva, dunque, istruito mediante prove testimoniali e consulenza tecnica medico- legale. All'esito della CTU, veniva, dunque, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per difese finali. Il Tribunale di Massa, dunque, in data 08.10.2024 pronunciava la sentenza n° 576/2024 e così statuiva:
“…
PQM
definitivamente pronunciando, RA inammissibili per difetto di valida rappresentanza le domande di , Persona_2
, Parte_5 Persona_8
RA inammissibile la richiesta risarcitoria fondata sul presupposto dell'accesso del minore in assenza di accompagnatore maggiore di età. RIGETTA tutte le altre domande. RA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. PONE le spese di consulenza definitivamente a carico degli attori …”
In particolare, il Tribunale medesimo, rispetto alle ragioni di tale decisione, argomentava quanto segue:
- in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda proposta dai nonni del minore (
[...]
, , , poiché e Persona_2 Parte_5 Persona_8 Parte_1 Parte_2 avevano esercitato in loro nome l'azione risarcitoria senza valida rappresentanza;
[...]
- a tal riguardo richiamava l'ordinanza del 27.07.2021 e il principio, desunto dall'art. 77 c.p.c., per cui non si aveva rappresentanza processuale in difetto di rappresentanza sostanziale;
- rilevava, altresì, che le procure in atti erano attributive di una mera rappresentanza processuale e che, nonostante il termine perentorio concesso ex art. 182 c.p.c. sino al 30.10.2021, tale vizio non era stato sanato, con l'effetto che l'invalidità della procura non poteva che esitare nella rammentata pronuncia in rito. Nel merito, il primo Giudice, in particolare:
- qualificava la domanda come contrattuale, così com'era stata dedotta sin dall'atto di citazione;
5 - osservava che gli attori avevano allegato, quali profili di colpa/inadempimento, il ritardato intervento degli assistenti bagnanti e plurime carenze strutturali dell'impianto (come da relazione di parte redatta ing. prodotta in atti), nonché la mancata esposizione del regolamento;
Per_9
- osservava che la modifica contenuta nella prima memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c., aveva inciso solo sulla quantificazione e non sulla causa petendi;
- richiamava, quindi, i principi sull'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., evidenziando che incombeva sugli attori la prova dell'inadempimento e del nesso causale, mentre al debitore spettava dimostrare la non imputabilità. Il Tribunale, poi, quanto ai difetti strutturali/gestionali, riteneva non dimostrato il nesso causale con l'evento letale, atteso che:
- non risultava che il minore avesse tenuto condotte vietate, né era stata allegata la violazione di specifiche prescrizioni regolamentari;
- le ulteriori criticità (mattonelle, scalette, ecc.) non incidevano causalmente sull'annegamento;
- anche la mancanza di salvagenti a bordo vasca non era risultata causalmente rilevante, considerato che il minore sapeva nuotare e che la causa più probabile dell'evento era stata ricondotta a un “quasi annegamento”, verosimilmente insorto per cause primarie alternative (crampo, dolore addominale, apnea prolungata, sincope neuromediata), tali da determinare perdita di coscienza o incapacità a mantenersi a galla. Il primo Giudice, ancora, in relazione al preteso ritardo nei soccorsi:
- assumeva l'intervenuto accertamento del fatto che, al momento del sinistro, erano in servizio tre assistenti , ), i quali erano subito Controparte_16 CP_17 Controparte_18 intervenuti, dopo le urla dei bagnanti, pur non essendosi accorti dell'accaduto sino a quel momento;
- sottolineava che per affermare una responsabilità nella vigilanza sarebbe stato necessario conoscere il tempo intercorso tra l'insorgenza del malore e il trasporto del minore a bordo vasca da parte di due ragazzi non identificati, dato che non emergeva dagli atti e rispetto alla quale la CTU non aveva fornito elementi temporali certi, evidenziando, per contro, che, nei bambini, l'annegamento si verifica molto rapidamente;
- concludeva che la prova dell'inadempimento e del nesso causale difettava e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale difetto gravava sugli attori. Con riferimento, inoltre, alla fase dei soccorsi a terra, il Tribunale:
- riteneva le manovre adeguate e rapide, anche in ragione dell'intervento dell'infermiera della dott.ssa , cui gli assistenti bagnanti opportunamente avevano affidato Tes_1 Tes_2 le principali pratiche rianimatorie;
- valorizzava, circa i tempi di recupero del defibrillatore, l'attendibilità delle professioniste sanitarie ), che avevano riferito di un arrivo in pochi minuti;
Tes_1 Tes_2
- richiamava la trascrizione della chiamata al 118 delle ore 16:59, da cui risultava che le piastre erano in applicazione già durante la telefonata;
- riteneva, pertanto, che il DAE fosse stato messo a disposizione tempestivamente;
- aggiungeva che, in ogni caso, il defibrillatore non avrebbe mutato l'esito infausto. Quanto alla nuova allegazione degli attori, prospettata solo in comparsa conclusionale e fondata sull'ammissione in piscina di minori infraquattordicenni non accompagnati, il Tribunale:
- riteneva la deduzione tardiva, perché modificativa della causa petendi, oltre i limiti consentiti e non rientrante nelle ipotesi eccezionali ammesse dalla giurisprudenza (riduzione, danni incrementali, fatti sopravvenuti);
- escludeva l'applicabilità dell'orientamento più elastico proprio della responsabilità sanitaria, non trattandosi di profili tecnico-scientifici, conoscibili solo post istruttoria.
6 Sul punto, peraltro, il Giudice di prima istanza, aggiungeva, per completezza, che, quand'anche la modifica fosse stata ammissibile, la domanda, così riformulata, non avrebbe comunque trovato accoglimento nel merito, atteso che:
- la CTU aveva individuato il decesso come esito di “quasi annegamento”, con Per_7 possibili cause a monte alternative e di pari probabilità;
- la sola presenza di un adulto avrebbe potuto incidere forse nell'ipotesi del pasto recente, ma non nelle altre ipotesi egualmente plausibili, a fronte dell'assenza di prova di ritardi nei soccorsi e della rapidità del fenomeno;
- le risultanze, inoltre, sulle modalità di accesso del minore alla struttura erano rimaste controverse, sicché non era configurabile, comunque, un affidabile fondamento di responsabilità della gestione per l'ingresso senza adulto. In punto spese di lite, infine, il Tribunale riteneva sussistenti obiettive incertezze in fatto e in diritto, sì da giungere alla decisione di compensare integralmente tra le Parti le spese medesime, ponendo definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Con atto di appello del 28.10.2024 e , in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori , Persona_1 [...]
, , nonché rappresentati dai propri genitori Persona_1 Parte_3 Per_2
, ed hanno impugnato tutti i capi della sentenza
[...] Persona_3 Persona_4
n. 576/2024 emessa dal Tribunale di Massa, ritenendoli erronei, contraddittori, illegittimi, gravatori ed ingiustamente lesivi dei loro diritti. Occorre premettere che gli appellanti hanno svolto le loro doglianze senza una specifica ripartizione per motivi, ma attraverso la trattazione continuativa , sub 1 , delle parti della sentenza appellate, sub 2, delle conseguenti critiche e modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, per poi, sub punto 3 , indicare le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, il tutto muovendo dai nn.1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 342 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, come da periodo precedente di tale norma: “ L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo, chiaro, sintetico e specifico…” quanto previsto dalla rammentata numerazione. Tale peculiarità redazionale, osserva la Corte, non inficia, comunque, l'ammissibilità del gravame, poiché, in ogni caso ed in assenza di forme di rito, per così dire, “sacramentali”, anche in esito alla riforma del 2022, deve ritenersi sufficiente che al giudice siano esposte, in ogni caso, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati in modo chiaro i punti e i capi oggetto di critica , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia ed i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nel caso il esame, allora, osserva il Collegio, la lettura delle doglianze, nella loro sequenza, in relazione alla citata tripartizione, consente agevolmente, di enucleare i singoli “ motivi”, nella loro articolazione. Ciò detto, peraltro, per comodità espositiva e di trattazione, ritiene la Corte di procedere seguendo lo sviluppo del gravame, redatto come sopra, ma, allo stesso tempo, focalizzando per “ punti” le questioni poste, indicate come segue.
I –Inammissibilità delle domande dei nonni per difetto di rappresentanza Parti appellanti hanno contestato che il Tribunale di Massa avesse dichiarato inammissibili le domande proposte da , ed ritenendo invalide Persona_2 Parte_5 Persona_8 le procure rilasciate a e . Parte_1 Parte_2
7 In merito è stato dedotto che tale decisione era fondata su un'errata applicazione dell'art. 77 c.p.c., poiché il Giudice aveva valutato solo il rapporto tra rappresentanza sostanziale e processuale, senza considerare che il comma II dell'art. 77 c.p.c. contemplava la rappresentanza dello straniero da parte di un procuratore generale, anche qualora lo stesso non abbia residenza o domicilio in Italia. In forza di ciò, in tesi, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere la validità delle procure e ammettere le domande, anziché dichiararle inammissibili.
II – Difetti strutturali e violazioni normative escluse dal nesso causale Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale avesse escluso la rilevanza dei gravi difetti dell'impianto natatorio, riscontrati nella consulenza tecnica di parte a firma del Ing. Persona_10 ritenendo che essi non avessero inciso sul decesso del minore. Tale convincimento è stato contestato in quanto il Giudice avrebbe dovuto dare la necessaria rilevanza a quanto desumibile dal citato accertamento tecnico, con particolare riferimento al fatto che:
- l'impianto era privo di salvagenti a bordo vasca, in violazione dell'art. 14 Reg. 54/R/2015;
- la piscina non era dotata di defibrillatore (DAE), nonostante l'obbligo del D.M. 24 aprile 2013;
- le postazioni dei bagnini erano inidonee e non garantivano la vigilanza dell'intera vasca;
- mancava l'affissione del regolamento della piscina, in violazione dell'art. 49 Reg. 54/R/2015 e della L.R. 8/2006, regolamento che doveva contenere, fra l'altro, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, oltre che la localizzazione dei sistemi di allarme per la richiesta di intervento e l'indicazione della profondità della vasca e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta. Pertanto, gli appellanti hanno ritenuto che l'omessa osservanza di tali obblighi, fra cui, soprattutto, l'ultimo citato, in relazione ai contenuti, integrasse inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e fosse idonea a porsi in rapporto causale con l'evento, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
III – Omessa vigilanza e tardivo intervento degli assistenti bagnanti Gli appellanti hanno contestato la valutazione del Tribunale circa l'adeguatezza della presenza e dell'attività dei “bagnini”, atteso che l'istruttoria aveva dimostrato il contrario. In merito, dunque, è stato , in particolare, evidenziato quanto segue:
• l'assistente non era presente sul piano vasca al momento del CP_16 sinistro, essendosi allontanato per motivi personali, senza avvisare i colleghi;
CP_
• l'assistente era seduto su una sedia da giardino, anziché sul seggiolone rialzato, con conseguente impossibilità di controllare l'intera vasca olimpionica;
• l'assistente era addetto alla vigilanza delle vasche minori e non CP_19 poteva sorvegliare quella olimpionica. La Difesa appellante, dunque, ha dedotto:
- come ciò provasse che la piscina in esame, al momento del fatto, era sostanzialmente priva di effettiva vigilanza, a fronte del fatto, inoltre, che, i soccorsi erano stati attivati solo dopo l'intervento dei bagnanti presenti, i quali, per primi, avevano estratto il minore dall'acqua;
- come, dunque, il Tribunale, non valutando correttamente tali circostanze e, neppure, quale attività preventiva del sinistro avessero posto in essere i tre citati assistenti, avesse escluso la responsabilità dei predetti e della struttura, incorrendo in evidente errore di diritto e di fatto, così da rendere inutile dette figure professionali richieste dalla legge;
8 - come , ancora, fosse stata ritenuta irrilevante la citata mancanza dei salvagenti, pur obbligatori, sul presupposto errato della ritenuta inutilità di un lancio teso a salvare il minore, ciò in contrasto con le cause della morte e con la funzione preventiva di tali dotazioni;
- come , a tal riguardo, il Tribunale medesimo avesse, altresì, ritenuto erroneamente essenziale conoscere il lasso temporale tra il momento in cui il bambino aveva perso il controllo di se stesso ed il momento in cui era stato soccorso da due ragazzi non identificati, a fronte dell'onere degli assistenti bagnanti, neppure essendo fondata, ed anzi contraddittoria, l'interpretazione della CTU, circa il tempo di permanenza in acqua del bambino medesimo, oltre che in ordine alla rapidità, nel caso di infanti, del fenomeno dell'annegamento, a fronte dei doveri di vigilanza che comunque incombevano sui citati tre assistenti, mancanti come sopra;
IV - Gestione dei soccorsi e disponibilità del defibrillatore Gli appellanti hanno contestato, inoltre, il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che il defibrillatore fosse stato messo a disposizione in tempi rapidi e che, comunque, il suo utilizzo non avrebbe mutato l'esito. Sul punto è stato, in particolare, evidenziato:
- che le testimonianze di alcuni presenti (come ) avevano confermato un Tes_3 Tes_4 ritardo di oltre 20 minuti, in netto contrasto con le dichiarazioni dei Sanitari poi “preferite” dal Giudice;
- che il defibrillatore non era collocato a bordo vasca, ma nel vicino campo da tennis, in violazione degli obblighi normativi, circostanza che aveva reso più lento il reperimento e il suo utilizzo;
- che, dunque, occorreva considerare che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il defibrillatore era giunto, comunque, in ritardo, a fronte del fatto che, in realtà: “ …Il pronto impiego di quest'ultimo avrebbe permesso ai soccorritori di farne immediato utilizzo”. Tali valutazioni, ha lamentato , dunque, la Difesa appellante, avevano condotto il Tribunale ad un'erronea decisione.
V – Tardività della causale “minori non accompagnati” Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale avesse ritenuto tardiva la deduzione relativa all'accesso dei minori infraquattordicenni senza accompagnatore, qualificandola come modifica della domanda. In ordine al primo profilo, è stato eccepito che la Difesa degli allora attori aveva già introdotto la questione, rispetto alla verificazione dei fatti ed all'inquadramento degli stessi ex art.1218 c.c., sì da essersi limitata in sede di comparsa conclusionale e di replica, a commentare la testimonianza della teste , così da valorizzare, senza alcuna modifica della causa petendi, che, fra Testimone_5 le varie condotte omissive dei convenuti , vi era anche quella di aver fatto entrare minori non accompagnati, tenuto conto del fatto che tale acquisizione discendeva da una domanda fatta alla testimone dallo stesso Giudice e che la medesima, peraltro, non poteva non essersi Tes_5 accorta che, dopo l'ingresso, i due adulti, in origine accompagnatori, se ne erano andati.
VI – valutazione della CTU e nesso causale;
Gli appellanti hanno contestato l'esclusione del nesso causale che il Giudice ha affermato, rispetto all'assenza della presenza di una figura adulta , quale accompagnatore del bambino, considerazione che non teneva conto delle mancanze accertate in capo ai citati assistenti alla piscina, a fronte delle valutazioni del CTU dr.ssa circa le possibili cause dell'annegamento, Per_7 al di là di qualsivoglia, indimostrata, congestione, da cibo, che la presenza, nel caso, del genitore, avrebbe potuto ovviare.
9 Nel gravame, dunque, si contesta, riportando ampi stralci, strettamente medico-legali, che la CTU non abbia offerto, come ritenuto dal primo Giudice, elementi idonei a ricondurre l'evento alle negligenze degli assistenti alle piscine, in rapporto alla già citata attività di prevenzione e salvataggio sugli stessi incombenti.
VII – piena attendibilità della teste Tes_5
Gli appellanti hanno, ancora, contestato le considerazioni del primo Giudice, circa la dubbia attendibilità della già indicata testimone , cassiera all'entrata, con riferimento alle modalità Tes_5 di ingresso ed allontanamento delle figure adulte che avevano accompagnato ed il lui amico, Per_5 essendo stato erroneamente considerato verosimile quanto dichiarato dal minore dal Per_11 padre della vittima e dal di lui amico, nell'immediatezza dei fatti, attesa la loro presumibile scarsa serenità.
VIII – spese di lite Con riguardo, invece, alla regolazione delle spese di lite, gli appellanti hanno lamentato che fossero state poste a loro carico le spese di CTU, senza motivazione, ed a fronte del fatto che lo stesso primo Giudice aveva compensato le spese di difesa, per l'incertezza della vicenda, chiedendo, anche sotto tale profilo, la riforma della pronuncia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è Controparte_1 costituita, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito con l'atto di citazione in appello e richiamando integralmente tutte le difese ed argomentazioni già svolte nei propri precedenti scritti difensivi. Detta Parte ha, dunque, proceduto all'esame/contestazione dei motivi di appello avversari, in particolare, come segue: Sull'inammissibilità della domanda di risarcimento danno di , di Persona_2 [...]
e di (nonni di , Parte appellata ha dedotto che la Parte_5 Persona_4 Persona_5 decisione del Tribunale di Massa era stata pienamente conforme all'art. 77 c.p.c., poiché le procure depositate dagli attori nel giudizio di primo grado si erano rivelate delle procure speciali e non delle procure generali, attribuendo così ai rappresentanti una mera rappresentanza processuale e non anche sostanziale.
in merito, ha ancora aggiunto:- che l'assenza di una procura generale in capo a CP_11
e aveva inevitabilmente determinato l'inammissibilità delle Parte_1 Parte_2 domande proposte dai nonni del minore, i quali non avevano potuto validamente conferire i poteri necessari;
- che il Tribunale aveva, peraltro, correttamente applicato l'art. 182 c.p.c., concedendo termine per sanare detto vizio della procura, termine di cui gli attori non si erano utilmente avvalsi. Detta Compagnia assicurativa, pertanto, ha insistito nella totale infondatezza di tale doglianza. Sull'inammissibilità della domanda attorea di risarcimento danno “fondata sul presupposto dell'accesso del minore in assenza di accompagnatore maggiore di età” , la Parte appellata in questione ha dedotto che la decisione del Tribunale era del tutto corretta, logica e coerente con i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, sottolineando come fosse pacifico, e comunque riconosciuto dagli stessi appellanti, nel gravame, che la famiglia aveva allegato, per la Parte_1 prima volta, nella fase finale del giudizio di primo grado, l'accesso del minore senza Per_5 accompagnatore quale elemento fattuale generatore di responsabilità per i gestori della piscina, il che costituiva una nuova allegazione, posta a fondamento della pretesa risarcitoria, con l'effetto di mutare, inammissibilmente, il fatto costitutivo della domanda originaria, in termini di “thema probandum” e “decidendi”, non ricorrendo, d'altra parte, le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza
10 (riduzione del quantum, incremento del danno in corso di causa, fatti sopravvenuti), estranee alla fattispecie. Sul “merito della controversia” e sull'assenza di prova del c.d. nesso causale fra i pretesi inadempimenti contrattuali delle due società convenute ed il decesso del piccolo Persona_5 la Compagnia assicurativa in questione ha dedotto, in particolare, come la decisione del Tribunale fosse del tutto corretta, logica, ben motivata e conforme, sia al quadro normativo di riferimento, sia ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'onere probatorio degli originari attori, ex artt. 1218 e 2697 c.c., non solo dell'inadempimento delle società convenute, ma anche della sussistenza del nesso causale tra le omissioni denunciate e il decesso del minore, prova in assenza della quale non poteva che giungersi ad un rigetto. Detta appellata, ancora:
- ha osservato che le consulenze tecniche di parte, quale quella dell'ing. non Per_9 costituivano mezzi di prova, ma mere allegazioni difensive, a contenuto tecnico, sicché il Giudice aveva correttamente indicato le fonti probatorie poste a fondamento del proprio convincimento;
non dovendo ulteriormente argomentare;
- ha rilevato che le censure degli appellanti si erano risolte in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove già esaminate dal primo giudice, senza che fosse stata evidenziata alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione;
- ha sottolineato che dall'istruttoria era, comunque, emerso come l'impianto natatorio fosse in regola con le prescrizioni di legge, atteso che vi erano segnalazioni di profondità, postazioni per assistenti bagnanti, tre assistenti regolarmente abilitati in servizio, dispositivi di sicurezza e defibrillatore disponibile, il tutto a fronte di soccorsi tempestivi ed adeguati, come confermato anche dalla CTU medico-legale dott.ssa Per_7
- ha sostenuto che i presunti inadempimenti denunciati – quali la mancata esposizione del regolamento, l'assenza di salvagenti a bordo vasca o la presenza di difetti strutturali minori – come considerato dal Tribunale, non avevano avuto alcuna incidenza causale rispetto al decesso del minore, potendo questo essere ricondotto, secondo la CTU, a un malore improvviso o ad altre cause non prevedibili;
- ha, inoltre, richiamato la logica motivazione del primo Giudice sul punto del presunto “ritardo nei soccorsi”, rilevando che non era stato dimostrato il tempo effettivo intercorso tra il malore e l'intervento e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la mancata prova non poteva che ricadere sugli attori. Quanto, poi, alle contestazioni sul defibrillatore, ha evidenziato che il Tribunale CP_11 aveva correttamente attribuito maggiore attendibilità alle testimonianze degli Operatori Sanitari, direttamente impegnati nelle manovre di rianimazione, rispetto a quelle di soggetti “terzi” rispetto a dette operazioni, confermando così la tempestività dell'utilizzo del dispositivo. Infine, la Parte appellata in esame ha sostenuto che le differenti versioni fornite, circa l'accesso del minore all'impianto, non avessero comunque inciso sul nesso causale con l'evento, non potendosi pretendere che i gestori vigilassero sugli spostamenti degli adulti una volta verificato l'ingresso con minori, sottolineando, al contrario, come del tutto dirimente ed assorbente, in termini eziologici, fosse stata la condotta del padre del bambino, il quale era stato, comunque, lasciato solo in piscina, a 10 anni, senza la dovuta vigilanza cui i genitori erano tenuti ex lege, vigilanza che, ove vi fosse stata, avrebbe certamente evitato il verificarsi dell'evento. Sulle spese legali del giudizio di primo grado, la Compagnia ha dedotto, poi, come la decisione del Tribunale in punto CTU fosse pienamente corretta, in quanto conforme al principio di cui all'art. 91 c.p.c., con riferimento al principio di causalità e soccombenza, dovendo essere considerato, semmai, come a non risultare legittima, rispetto a tale disposizione, fosse stata la compensazione integrale delle spese legali, non essendovi, con evidenza, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., dato che la domanda attorea era stata integralmente rigettata.
11 Detta deducente ha, tuttavia, chiarito di non avere proposto appello incidentale sul punto, in considerazione della natura tragica dell'evento oggetto di causa. In conclusione, ha chiesto che tutti i motivi di appello formulati dagli Controparte_11 appellanti fossero respinti e che la sentenza n. 576/2024 del Tribunale di Massa fosse integralmente confermata, richiamando, all'occorrenza, rispetto ad eventuali diversi esiti, le difese svolte in ordine al rapporto di garanzia assicurativa azionato dalle Associazioni sportive appellate, così da concludere come in epigrafe. Si sono costituite, inoltre, nel presente giudizio, con comparsa 31.1.25, anche l
[...]
in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di Controparte_3 imprese con nonché la stessa le quali hanno contestato Controparte_20 Controparte_20 integralmente la fondatezza delle originarie domande attoree e dei motivi di doglianza, chiedendone il rigetto. In via preliminare, dette Parti appellate, reiterando, in ogni caso, la richiesta di manleva nei confronti di in qualità di assicuratrice, rispetto al gravame: Controparte_1
- hanno dedotto l'inammissibilità dell'atto di appello avversario, meramente reiterativo di argomenti già spesi, senza un'efficace argomentazione alternativa circa le conclusioni assunte dal primo Giudice;
- hanno contestato la fondatezza delle doglianze, a fronte delle ragioni spese dal Tribunale;
- hanno, allo stesso tempo, richiamato il contenuto effettivo del rapporto contrattuale dedotto in causa, afferente al solo accesso ed utilizzo della piscina, deducendo la valenza assorbente, in termini di responsabilità, della condotta del padre del minore, che, dopo aver pagato il biglietto di ingresso al figlio, non era entrato con lui, né aveva avvisato che lo avrebbe lasciato solo, al di là della presenza di altri minorenni;
- hanno evidenziato come dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di responsabilità in capo ai gestori della piscina, rispetto all'evento di cui è causa, la cui eziologia, anche in termini medico-legali, era rimasta, comunque, incerta, ferma la prontezza dei soccorsi:
- hanno riproposto tutte le difese di cui al primo grado, del gravame, riportate testualmente, al di là dell'esito del giudizio di fronte al Tribunale, con piena contestazione, in ogni caso, dell'
”an”, e del “ quantum”, rispetto alle pretese degli allora attori. Dette associazioni appellate hanno concluso, pertanto, come in epigrafe. Fermo quanto sopra, con ordinanza del 12.02.2025, il Consigliere istruttore, esclusa ogni possibilità conciliativa, ritenuta la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza cartolare di rimessione al Collegio per il 20.05.2025, assegnando alle Parti i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, udienza poi differita al 07.10.2025, ferme le attività difensive già svolte e i termini già spirati, con possibilità per le Parti di depositare solo note di udienza. La causa è stata, per l'effetto, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce di quanto sopra, a fronte del fatto che il gravame, nonostante le peculiarità redazionali, di cui si è già detto, devesi ritenere ammissibile, essendo chiare le doglianze rispetto alla motivazione del primo Giudice e la pretesa omessa valorizzazione di tutte le risultanze, occorre procedere alla disamina in relazione ai citati “ punti” enucleati, ferma la strettissima interdipendenza delle ragioni di doglianza. Fatta tale premessa, muovendo dalle questioni di rito, con riferimento al punto I, occorre porre in risalto che la doglianza in questione non articola alcuna specifica censura interpretativa circa le procure allegate, pacificamente correlate, dunque, come ritenuto dal primo Giudice, alla rappresentanza processuale rispetto all'azione proponenda, tanto da non contestare, così come, peraltro, neppure avvenuto in primo grado, la concessione del termine ex art.182 c.p.c. per
12 sanatoria, termine di cui i pretesi rappresentanti ebbero espressamente a non avvalersi, riconoscendo l'inidoneità delle prime procure e di quelle pervenute nel termine medesimo ( vedasi note 4.11.21, ove si legge: “ Gli Avv.ti Alessandro Ravani e Valentina Rigutini, ad integrazione delle note di trattazione scritta del 2/11/2021, fanno presente che, in data 3/11/2021, è stato recapitato, presso lo studio legale, il plico, proveniente dal Marocco, contenente le procure speciali rilasciate dalle sig.re Parte_5
e e che, da un attento esame, le stesse siano inidonee a sanare la nullità della procura alle Persona_4 liti pertanto chiedono che il processo di cognizione segua il suo corso mediante la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.”.”) In ragione, pertanto, di quanto sopra, coerente, in ogni caso, con il costante orientamento della giurisprudenza ( vedasi ex plurimis Cass. sez.3, n. 1334, 8.1.22, ove si legge: “ Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c.,
i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione” e, ancora, Cass., sez.I, n.29244, 20.10.21), il motivo in questione si sostanzia in una pretesa applicazione dell'art. 77, comma 2, c.p.c., con riferimento alla presunzione afferente al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio in Italia, senza, tuttavia, aver mai allegato, ed ancor meno provato, la qualità , in capo agli attori, di essere i procuratori generali dei nonni del minore . Per_5
Ciò detto, ancora, la giurisprudenza citata nel gravame , a ben vedere, è inconferente, rispetto al caso di specie, tanto che neppure gli appellanti ne articolano l'effettiva rilevanza (Cass.SSUU, n.1526, 23.6.67, ove si legge: “ La rappresentanza in giudizio dello straniero, che compete al procuratore generale, a norma dell'art. 77 cod. proc. civ.(salvo prova contraria), non riguarda quei soli giudizi,che scaturiscono da liti derivate da negozi stipulati dal detto procuratore generale.”; Cass., sez.1, n.12158, 21.12.90, secondo cui: “ L'esistenza nello stato di un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. civ. - prevista dall'art. 4, n. 1, stesso codice, quale uno dei criteri per determinare la Competenza giurisdizionale del giudice italiano nei confronti del convenuto straniero, ed utilizzabile anche ai fini della delibazione della sentenza straniera in virtù del richiamo contenuto nell'art. 797
n. 1 cod. civ. - presuppone una rappresentanza processuale volontaria, alla quale non può considerarsi equivalente la nomina di un curatore "ope legis"). Il motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
In relazione, poi, al citato punto V, sempre in rito, giova anticipare che tale deduzione, quale inadempimento fonte di responsabilità, a prescindere da quanto, comunque, nei seguiti si andrà a dire, rappresenta ad ogni effetto , diversamente da quanto opinato, un fatto costitutivo nuovo rispetto alla pretesa risarcitoria, poiché individua una doglianza che, come da, succinto, atto di citazione in primo grado, non era stata indicata come addebito mosso alle associazioni convenute, addebito di cui non vi è traccia, altresì, per quanto possibile, rispetto al limite della “ emendatio libelli”, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., trattandosi, va detto, di fatto, certamente non secondario, rispetto all'azione. Quanto sostenuto nel gravame, dunque, oltre a riconoscere di aver “valorizzato” tale profilo solo in sede di difese finali, al fine di “ …commentare…” la deposizione di , mira, al Testimone_5 contrario, inammissibilmente, a sminuire l'onere di allegazione di chi agisce in giudizio, onde garantire il diritto di difesa circa specifici addebiti, diritto di difesa cui presidiano le scansioni processuali poste dal Legislatore a tutela di interessi generali della collettività, in rapporto al principio costituzionale del “giusto processo”.
13 Per essere chiari, la sottesa diversa conclusione di cui alla doglianza, secondo la quale, di fatto, dedotto il sinistro del 4.8.19 ed invocata la responsabilità contrattuale, ciò sarebbe stato sufficiente a ricomprendere nel giudizio qualsivoglia profilo di addebito afferente al sinistro medesimo non può essere accolta, perché elusiva di quanto sopra. A tal riguardo, merita, allora, di essere rammentato agli appellanti, anche in funzione di quanto in seguito articolato, che, in citazione venne dedotto:
- che il 4.8.19: “ …all' improvviso, alcuni bagnanti …notavano due ragazzini che reggevano e trascinavano un terzo tra di loro, identificato poi nello stesso dal centro della piscina olimpionica sino Per_5 al bordo della vasca compreso nella loro direzione e per questo aiutavano a tirarlo fuori dall'acqua, mentre altri bagnanti…urlavano in direzione della postazioni dei bagnini più vicina, affinchè accorressero e prestassero soccorso”;
- che: “ …non appena tirato fuori dall'acqua venivano prestati i primi soccorsi…” , precisando che erano iniziate subito e proseguite le manovre di rianimazione da parte di bagnanti, aventi, peraltro, anche specifiche qualifiche sanitarie;
- che era stata attivata subito anche la richiesta dei soccorsi al 118, fermo restando che l'attività rianimatoria era proseguita fino all'arrivo della attraverso Controparte_21
l'utilizzo, altresì, di defibrillatore e di pallone ambu;
- che le condizioni di , apparse subito gravissime, lo avevano condotto alla morte il Per_5 giorno successivo, morte intervenuta, secondo l'esame autoptico eseguito dal P.M. per “ quasi annegamento”,
- che a fronte dell'obbligo per i gestori di munirsi di figure professionali quali l'assistente bagnante, per prevenire incidenti in acqua o farvi fronte, la relazione tecnica allegata aveva evidenziato criticità manutentive e carenze organizzative ( queste ultime in particolare indicate in :
“…la mancanza di dispositivi di salvamento nel piano vasca, la mancanza di adeguate postazioni per i bagnini per il controllo del piano vasca , la carenza di organico , l'assenza di adeguato rifornimento ecc…);
- che la morte del bambino era addebitabile, dunque, ai gestori della piscina , in rapporto alla condotta degli assistenti bagnanti ( vedasi sub pagg. 5 e 6), atteso che: “ …Nel caso di specie come appare dalle risultanze delle sommarie informazioni rilasciate dai testimoni oculari , sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi dello stato di ed a soccorrerlo tirandolo fuori dall'acqua , mentre i bagnini non si sono Per_5 accorti di nulla , se non dopo i richiami e le urla dei presenti…”. Questo, dunque, e non altro l'oggetto del processo, in termini di “ causa petendi”, sì che la citata nuova contestazione è stata correttamente dichiarata inammissibile dal primo Giudice, afferendo, peraltro, a fatti e circostanze che già erano note agli attori, essendo, d'altra parte, incontestato che ebbe ad incorrere nel tragico incidente in esame, mentre era stato lasciato Per_5 solo dai genitori, in particolare, dal padre, presso la struttura natatoria, nella quale era entrato previo pagamento di un biglietto, pagamento in forza del quale è stata promossa l'azione ex art.1218 c.c. La doglianza, pertanto, è infondata e va respinta.
Superate le questioni in rito, giova premettere alcune considerazioni, in punto onere di allegazione e prova in tema di responsabilità contrattuale, ciò anche a chiarimento delle affermazioni del Tribunale sul punto, per, dunque, vagliare le singole doglianze, in rapporto alla ricostruzione del fatto. Considerazioni preliminari in punto onere della prova- ricostruzione del fatto A tal riguardo, merita di essere evidenziato che chi agisce per responsabilità ex art. 1218 c.c., in contratti quale quello in esame, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto, prospettando l'inadempimento lamentato, nonché, comunque ( in modo, in verità, non dissimile da fattispecie di responsabilità extracontrattuale oggettiva, quale l'art.2051 c.c.), di allegare e provare la situazione fattuale concreta presupposta e correlata all'inadempimento, di provare, cioè, in buona sostanza, la 14 dinamica della situazione fattuale, intesa quale successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti, ciò in funzione dell'onere, parimenti sussistente in capo al “ creditore”, di provare il nesso causale fra inadempimento medesimo e l'evento di danno: solo a tal punto, giova sottolineare, il preteso inadempiente deve dare la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, che ben può essere integrata anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Si aggiunge a ciò, accertata la responsabilità, l'onere probatorio pieno del danneggiato rispetto ai danni “ conseguenza”. In tal senso la Suprema Corte, con recente arresto, sez.3, n. 12760, 9.5.24, in fattispecie del tutto analoga, ha, infatti, affermato: “ In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).”
Nello stesso senso, occorre aggiungere, che la Suprema Corte ha confermato detto onere probatorio incombente sul creditore rispetto alla dinamica del fatto da cui è derivato l'evento dannoso, anche con la pronuncia Cass., sez. 3, n.2520, 3.2.25, secondo cui: “ In tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento
e danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante
l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).”
Quanto appena esposto traccia un binario che ben consente di affrontare le doglianze residue, rispetto a quelle già trattate, muovendo dalla constatazione che era onere degli attori dimostrare la dinamica dei fatti presupposti all'evento morte del piccolo ed il nesso causale Per_5 fra tale dinamica e gli allegati inadempimenti. A tal riguardo, va detto,il primo Giudice ha riportato le testimonianze acquisite in causa, anche in rapporto ai verbali di ss.ii. rese in sede penale, materiale probatorio che acclara, incontestatamente peraltro, come il minore, che il padre certo sapeva essere ampiamente infraquattordicenne, venne condotto nella struttura natatoria aperta al pubblico da detto genitore ed ivi lasciato solo, ciò a fronte di un “contratto” che prevedeva la fruizione delle piscine in condizioni di sicurezza, ma non certo la vigilanza sui minori soli, al di là di qualsivoglia regolamento circa l'ingresso ed al di là di quanto percepito dalle persone presenti in loco, su cui si tornerà.
15 La valenza di tale situazione fattuale, merita di essere sottolineato, trova indubbia riprova nel disposto di cui all'art.591 c.p. , rispetto al quale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, come , fra le altre, Cass. pen. sez.5, n.4557, 12.10.23: “ Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno”, situazione quest'ultima da escludersi, nel caso di specie, essendo evidente che una struttura natatoria, quale quella in esame, esponesse , Per_5 senza la vigilanza di un adulto dedicato, ad evidenti , gravi, rischi. Se si osserva, ancora, quanto emerso dalle deposizioni di , circa l'ingresso Controparte_22 dei due bambini e l'allontanamento dei due genitori accompagnatori ( s.i. del 4.8.19 “…abbiamo pagato il biglietto di ingresso per i nostri figli, sia io che il mio amico . Abbiamo lasciato i Controparte_23 nostri figli all'interno e siamo tornati presso le rispettive abitazioni…”), in uno con quanto riferito dal secondo dei due bambini stessi, è possibile cogliere anche che, lasciato solo, Per_11 Per_5 cominciò a fruire della piscina, per poi consumare gelato e patatine e rituffarsi, avviandosi nella parte più profonda della piscina stessa, assumendo condotte per lui pericolose, a fronte di precarie capacità natatorie che solo i genitori potevano conoscere ( vedasi s.i.
4.8.19 di da cui Per_12 emerge che aveva visto, dopo il consumo di cibo “ …Ibrahim che nuotava dalla parte bassa della piscina grande verso la parte dove c'è l'acqua alta …” per poi dichiarare di essersi tuffato a sua volta e rivedere l'amico quando era stato soccorso, a fronte del fatto che l'amico medesimo sapeva nuotare “…più o meno…”). La situazione di “autogestione” determinata dal padre della vittima risulta, pertanto, essersi protratta nel tempo, in una progressione di condotte di , che, si torna a dire, solo i genitori Per_5 potevano sapere essere per lui pericolose ed inibire, ove fossero stati presenti. In merito, conforta la considerazione che precede, circa l'evolversi dei fatti, quanto affermato da detto genitore il 4.8.2019 , in sede di prime s.i., rese ai CC., s.i., attesa l'immediatezza, assai attendibili.: in quella, va sottolineato, il padre in esame dichiarò di aver lasciato il figlio in piscina, intorno alle 14,45, perché aveva altri impegni, in particolare doveva andare a fare la spesa con la moglie e l'altro figlio, a fronte del fatto che , comunque, al momento dell'incidente, intorno alle 17,00, egli non era ancora tornato e che l'unico possibile contatto con era quello per il tramite del Per_5 cellulare dell'amico, rispetto a chiamate di controllo concordate con l'altro minore;
il 6.8, occorre, ancora, porre in risalto, l'uomo, in calce alle sue dichiarazioni, analoghe alle precedenti , disse alla P.G.: “ …preciso che prima di uscire di cassa ho avvisato la cassiera, una ragazza bionda…alla quale dicevo che sarei tornato a prendere i bimbi poco più tardi…”, assunto manifestamente inidoneo a trasferire qualsivoglia dovere di vigilanza, per ancora aggiungere, a specifica domanda, “ …Mio figlio sapeva nuotare sufficientemente, era in grado di rimanere a galla sull'acqua…”: Per_5
Devesi riportare, inoltre, per meglio inquadrare la situazione fattuale immediatamente precedente all'incidente, che la madre del minore, sentita dai CC. il 6.8.19 a s.i., come allegate agli atti, disse a tale ultimo riguardo: “…mio figlio sapeva nuotare, ma non l'ho mai Per_5 accompagnato in alcun posto a nuotare…”, per, dunque, rammentare che era la prima volta che si recava in quella piscina, che lei era molto preoccupata e non voleva, salvo cedere alle insistenze del bambino. Da quanto sopra, emerge, allora, che dal momento del pagamento del biglietto di ingresso, si sono succedute condotte, per un ampio lasso di tempo, riconducibili solo al fatto che il bambino ebbe a gestirsi da solo, essendo venuta meno la doverosa vigilanza dei genitori, al punto da porre in essere anche condotte interferenti con la sua capacità, come detto, ridotta, di nuotare.
16 Rispetto, dunque, a tale “ stato delle cose”, vanno vagliate le ragioni di lagnanza, rispetto alla motivazione del Tribunale. In merito al punto II , risulta evidente come gli appellanti non si confrontino in alcun modo con i dati certi sopra riportati, rispetto alla motivazione del primo Giudice circa l'incertezza afferente alla dinamica di quanto accaduto ad in acqua, per, di fatto, continuare a sostenere soddisfatto, Per_5 in modo errato, il proprio onere probatorio in relazione alla mera deduzione di inadempimenti in astratto, rispetto alla valenza causale relativa ad un evento la cui origine è rimasta incerta , salvo che in ordine alla circostanza, duole dirlo, che , con ogni evidenza, se il padre fosse rimasto, come doveva, in piscina a vigilare sul figlio, è praticamente certo che il sinistro non si sarebbe verificato, salva l'ipotesi di un grave malore improvviso, neppure escluso dalla CTU, che, peraltro, ove si fosse verificato, nulla avrebbe a che fare, sotto il profilo eziologico, con le irregolarità gestionali evidenziate nel gravame. In tal senso, dunque, l'assenza di salvagenti , come tale , non è sufficiente, perché non è dato sapere se , quando, per ragioni rimaste incerte, perse la capacità di nuotare, ne avrebbe Per_5 potuto fruire, a maggior ragione considerato che tutti i testimoni, in sede penale, così come in sede civile, hanno rammentato di un bambino comunque soccorso in acqua, portato a bordo piscina ed estratto dalla piscina stessa, senza pregresse richieste di aiuto o comportamenti anomali dello stesso che possano, dunque, anche solo far pensare che il minore si sarebbe potuto avvalere di tale oggetto salvavita. Per le stesse ragioni è inconcludente la contestazione relativa alle postazioni degli assistenti bagnanti, ancora una volta “ astratta” rispetto al nesso causale con la dinamica del “ quasi annegamento” di ed alle modalità di soccorso, inevitabilmente correlate alla dinamica stessa Per_5 ed agli eventi successivi, ferme le certezze fattuali, assorbenti, afferenti al fatto che il bambino era stato lasciato solo in piscina. Ugualmente ogni doglianza circa l'omessa affissione del regolamento si appalesa priva di rilievo, sotto tre profili: - perché, come va ribadito, non è dato sapere cosa sia effettivamente successo in acqua, con l'effetto di non poter conoscere neppure per presunzioni, in quali termini l'affissione medesima avrebbe potuto evitare l'evento; - perché, ancora, del tutto palese è che tale omessa affissione risulta eziologicamente assorbita dalla grave condotta omissiva del padre del bambino, padre che è incorso in violazione di doveri di legge, che prescindono dalla conoscenza di qualsivoglia regolamento;
- perché rispetto al piccolo è davvero irrealistico sostenere che , Per_5 rimasto solo, ove vi fosse stato affisso il regolamento, lo avrebbe letto, attenendosi al medesimo, non è dato, comunque, sapere con quale valenza controfattuale. Parimenti la questione del defibrillatore, su cui si tornerà in seguito, con riguardo al fatto che non era presente nell'impianto natatorio, ma, come accertato in causa, in condivisione con il vicino campo da tennis, si risolve ugualmente nella deduzione, in tali termini, di un adempimento astratto, che sfugge dal confronto reale con quanto verificatosi durante i soccorsi, in termini di irrilevanza eziologica. Le doglianze in questione risultano, pertanto, infondate e non sono affatto idonee a minare la motivazione del primo Giudice. In relazione al III punto, valgono le considerazioni di cui sopra, pretendendo gli appellanti di far discendere la responsabilità degli originari convenuti dall'astratta considerazione relativa alla sostanziale, in tesi, omessa vigilanza da parte degli assistenti bagnanti e dalla generica mancata attività di prevenzione degli incidenti, senza considerare che per apprezzare eziologicamente tali assunti, come affermato dal primo Giudice, era, comunque, onere dei danneggiati provare la valenza causale di tali dedotti inadempimenti, rispetto ad un fatto provato nella sua dinamica. In merito, il gravame si articola, dunque, in modo solo suggestivo, ma non idoneo, riportando le acquisizioni circa la posizione degli assistenti bagnanti al momento del soccorso in acqua del
17 bambino, posto in essere da altri bagnanti ( due ragazzi poi dileguatisi, dopo aver posto in sicurezza
, a bordo vasca, con inizio immediato dei soccorsi a terra), senza saper comunque ricostruire Per_5 come , dove e quando, nella piscina, il bambino ebbe a perdere il controllo delle sue capacità, il che come già detto innumerevoli volte, era, invece, necessario ed incombeva sugli attori per dimostrare il nesso causale fra inadempimenti dedotti e l'evento di danno, mere ipotesi, a riguardo, essendo, in ogni caso, inconferenti. Le domande retoriche di cui a pag. 12 del gravame, così la pretesa illogicità della motivazione circa un possibile errore del bambino sulla profondità della piscina, al di là della valenza suggestiva, non convincono proprio perché mirano ad eludere quanto appena affermato. Ugualmente non convincono le argomentazioni svolte circa i pretesi ritardi nei soccorsi, che sfuggono al confronto con la reale motivazione del primo Giudice e che neppure sono sostenute dalla deduzione specifica, ed ancor meno dalla prova, che , mentre era in vasca, cercò aiuto Per_5 senza trovarlo, o mostrò difficoltà natatorie percepibili dall'esterno, senza riscontro, prima di essere soccorso come sopra da altri bagnanti e portato a bordo vasca, il che era invece dirimente per poter addebitare eziologicamente l'evento. Il tentativo, a riguardo, degli appellanti di far presumere tale ritardo dalle mere modalità con cui avvenne il salvataggio, a cura di altri bagnanti, prima, come detto, con accompagnamento a bordo vasca, poi con immediata estrazione del bambino dalla vasca ed avvio della rianimazione, non convince, perché tali fatti non sono affatto idonei ad inferire che rimase privo di controllo Per_5 per un qualche tempo, prima di essere soccorso come sopra, di ciò non essendovi alcun riscontro nelle plurime dichiarazioni rese, sia in sede civile, che penale, di cui il Tribunale ha dato conto, senza, peraltro, a riguardo, nessuna contestazione specifica, in merito ad una lettura alternativa degli esiti dell' istruttoria. Non può tacersi a riguardo, osserva la Corte, che è semmai del tutto più probabile ritenere che il bambino fosse in acqua con altri ragazzini e che, perso il controllo di sé, questi lo abbiano subito portato a bordo vasca come sopra, salvo dileguarsi in rapporto alla concitazione del momento ed al timore di dover avere a che fare con una situazione così drammatica, dopo che, in ogni caso, erano intervenuti altri soccorritori, pur diversi dagli assistenti in questione, la cui attenzione venne richiamata. Se si considera quanto affermato dalle plurime persone presenti, circa la repentinità del passaggio da una situazione di pacifica generalizzata fruizione della piscina, al momento in cui venne visto , posto al centro fra due ragazzi, condotto a bordo vasca, il convincimento Per_5 espresso si rafforza, né vi è prova, e neppure è stato dedotto, che detti primi soccorritori abbiamo fatto manovre errate o tali da incidere sulla possibilità di salvataggio del bambino. In sostanza, merita di essere chiarito, il fatto che il piccolo sia stato soccorso da terzi, Per_5 invece che dagli assistenti bagnanti, di per sé, al di là delle carenze di questi ultimi, non legittima a ricondurre l'evento di danno eziologicamente alle carenze stesse. Quanto sopra, va aggiunto, consente, altresì, di ben apprezzare come, parimenti, sia infondata la doglianza circa il fatto che il Tribunale abbia ritenuto dirimente, con gli effetti conseguenti rispetto all'onere della prova, l'acclarata impossibilità di stimare il lasso temporale trascorso dal cosiddetto “ tempo zero”, quello in cui perse, mentre era in acqua, il controllo di sé, e quello Per_5 in cui fu portato a bordo vasca, fattore che attiene alla dinamica dei fatti presupposti in relazione al nesso eziologico con i dedotti inadempimenti. In merito, va sottolineato, peraltro, che, se da un lato è incontestata tale impossibilità, accertata anche dal CTU, a fronte, come riportato dagli stessi appellanti, della particolare rapidità con cui un bambino annega, la doglianza “ de qua” sfugge ancora una volta ad una critica effettiva delle affermazioni del Tribunale, riproponendo, in modo inconferente, le condotte astratte che gli assistenti avrebbero dovuto assumere, rispetto al loro ruolo, a prescindere dalla situazione concreta,
18 valorizzando l'importanza della vigilanza rispetto ai rischi per i bambini ( pag. 14: ““ …E' di palmare evidenza, alla luce del pericolo rappresentato dall'acqua per l'uomo, che i bagnini avrebbero dovuto vigilare con professionalità il piano vasca della piscina “Villasport” di Villafranca in Lunigiana, infatti Controparte_18 avrebbe dovuto occupare la postazione rialzata oppure stare in piedi a bordo vasca vigilando attivamente i bagnanti;
non avrebbe dovuto abbandonare il piano vasca e nel caso in cui si fosse dovuto Controparte_16 assentare per un'impellenza fisiologica avrebbe dovuto informare gli altri assistenti bagnanti della propria assenza, dato che, in pochi secondi, gli utenti rischiano l'annegamento”).
In conclusione, anche tale “ punto” dell'appello, risulta infondato e va respinto, non potendo essere taciuto che proprio la repentinità con cui un bambino annega, attesta, nel caso di specie, a fronte della situazione che venne riscontrata all'avvio dei soccorsi a bordo vasca e nei seguiti, come ancor più probabile è che sia stato portato “ in salvo” in un lasso temporale rapidissimo, il Per_5 che non depone affatto per la fondatezza del gravame. Passando alla disamina del punto IV, deve essere sottolineato come la censura non colga nel segno, poiché omette di considerare e criticare l'ampia motivazione del Tribunale , di cui a pagg. 16 e 17 , in cui il primo Giudice ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto, del tutto condivisibilmente, la maggiore attendibilità dei testimoni che ebbero a partecipare agli immediati soccorsi, in modo operativo e diretto, con piena percezione di ciò che occorreva fare e che era necessario ( testi e ), dichiarazioni tutte convergenti sul fatto che il Tes_1 Tes_6 Tes_2 defibrillatore era stato messo a disposizione dei soccorritori in pochissimo tempo, qualche minuto, a fronte di ricordi meno attendibili dei testi e , atteso il loro diverso posizionamento Tes_3 Tes_4
e ruolo, condizionati dalla drammaticità del momento, in termini di dilatazione soggettiva del tempo di attesa. Gli appellanti svolgono , quindi, una critica apodittica, che omette di confrontarsi con quella del Giudice, neppure spiegando perché i “ soccorritori” bagnanti avrebbero mentito, così da argomentare la propria critica in rapporto al fatto che detto apparecchio era disponibile nell'adiacente campo da tennis, senza tenere conto , peraltro, diversamente da quanto asserito, come sia del tutto inverosimile che , nella situazione di allarme generale, che aveva subito coinvolto anche i “bagnini”, ci sia voluto l'enorme tempo indicato dai testi e , asseritamente più attendibili Tes_3 Tes_4 secondo gli appellanti medesimi. Va detto, peraltro, che nel dolersi di quanto motivato dal Giudice, viene del tutto omessa ogni critica all'argomento speso nella sentenza, a pag.17, secondo paragrafo, circa l'esistenza di riscontri oggettivi circa la tempestività con cui il defibrillatore venne messo a disposizione, in rapporto al contenuto delle telefonate al 118, riportate nella CNR dei CC. acquisita agli atti, telefonate dal cui testo emerge come già dalla chiamata effettuata da , alle 16,59, il defibrillatore Controparte_24 fosse a disposizione, ciò, va rammentato, rispetto ad un sinistro collocato dagli stessi originari attori alle 17,00 circa. La chiosa, in ultimo, della doglianza: “ Il pronto impiego di quest'ultimo ( leggasi il defibrillatore) avrebbe permesso ai soccorritori di farne immediato utilizzo”, oltre ad essere, dunque, in contrasto con pacifiche risultanze, non considera come dall'istruttoria sia emerso che mai tale macchinario, pur applicato al bambino, nel mentre veniva rianimato, diede il segnale occorrente per l'attivazione, il che palesa come rispetto ai soccorsi detto macchinario medesimo non ebbe alcuna rilevanza. Anche tale, dirimente, argomento, speso in sentenza dal Tribunale, sempre a pag. 17, è stato del tutto ignorato dagli appellanti. In conclusione anche il punto IV del gravame è del tutto infondato e va respinto. Ciò detto, richiamato quanto già argomentato circa il punto V, in rito, occorre passare alla disamina del punto VI, in cui, a ben vedere, vengono riproposti, sotto altra veste, argomenti già trattati. A tal riguardo, infatti, deve essere considerato quanto segue:
19 - è certo che il bambino fu illecitamente lasciato solo dal padre nell'impianto natatorio;
- è certo, a questo punto del giudizio, attesa l'incertezza della dinamica dei fatti che videro perdere contezza di sé, che non vi sia prova alcuna di condotte omissive, afferenti alla Per_5 vigilanza o al soccorso, o alla struttura, eziologicamente rilevanti rispetto al susseguirsi degli accadimenti noti che portarono alla morte del bambino;
- è certo, d'altra parte, come indicato dagli stessi appellanti, richiamando la CTU, che: “
…qualsiasi situazione si sia creata nel bambino, il decesso è in ogni caso ascrivibile ad annegamento ( quasi annegamento). Il motivo di tale affermazione risiede nella condizione di incapacità fisica creatasi nel bambino poiché si trovava in acqua, un ambiente che per l'essere umano è definibile ostile. Un crampo muscolare, un improvviso dolore addominale, un episodio di apnea parossistica , una ipervagonia avvenuti in aria non avrebbero avuto lo stesso esito infausto…);
- è, dunque, confermato, in realtà, che neppure il CTU ha saputo individuare cosa sia accaduto a , comunque soccorso come sopra, senza, peraltro, riscontrare inadeguatezze nei Per_5 soccorsi, sì che l'unico fattore causale certo attiene al fatto che il bambino potesse fruire liberamente delle piscine, benchè senza la doverosa presenza costante di un genitore, per legge preposto alla vigilanza sui figli infraquattordicenni, il che riconduce solo al padre la causa dell'evento finale;
- è indubbio, d'altra parte, che la pluralità dei possibili fattori per cui il bambino perse il controllo di sé, come da CTU, introduce un ulteriore fattore di incertezza, rispetto alla prova della dinamica del fatto e del nesso causale rispetto ai dedotti inadempimenti, del tutto evidente essendo la diversa valenza delle potenziali variabili, anche in termini di possibile “ morte in acqua”, in rapporto ai tempi di soccorso, vigilanza e prevenzione;
- è, parimenti, chiaro, nell'ambito di tali risultanze, che la deduzione dei tempi rapidissimi di annegamento di un bambino indebolisce a maggior ragione, diversamente da quanto ritengono gli appellanti, la valenza eziologica dei pretesi ritardi, a fronte dei vuoti probatori già esposti, rispetto al fatto che, comunque, fu subito portato a bordo vasca da chi gli era vicino e messo in Per_5 sicurezza, sì da, come indicato nel gravame, vomitare acqua e cibo alle prime manovre rianimatorie e poi recuperare il circolo spontaneo dopo le manovre rianimatorie avanzante poste in essere dagli Operatori del 118;
- è, infine, indubbio che indebolisce non di meno le ragioni di appello in questione anche l'allegazione degli appellanti stessi, in rapporto alle incertezze fattuali già più volte evidenziate, circa che il fatto che il CTU ha rammentato, in via generale, quanto segue: “…Inoltre l'annegamento è in realtà un evento silenzioso. Quando il bambino sta annegando non è capace di gridare;
combatte, può muoversi immergendosi ed emergendo (e ciò potrebbe essere frainteso come un gioco), ma difficilmente emette suoni, poiché per lui la priorità è cercare di respirare”. In realtà quanto sotteso a tale “ punto” del gravame ben emerge a pag. 17 dell'atto, in cui conclusivamente, si lamentano, di nuovo, gli inadempimenti degli assistenti bagnanti, come tali, senza considerare affatto l'onere probatorio gravante sui familiari di afferenti alla dinamica Per_5 degli eventi ed al nesso causale, per, dunque, chiosare, in termini del tutto apodittici, rispetto al contenuto oggettivo della CTU ed all'articolata motivazione del Tribunale, già trattata: “ L'evento morte, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice, sono da porre in correlazione alla mancata vigilanza della piscina olimpionica da parte dei bagnini…”, ignorando i fatti pregressi conosciuti e quelli rimasti ignoti, con le conseguenze già esposte. In definitiva, come i precedenti, il “ punto” di appello in questione si appalesa infondato e va respinto, non essendovi prova, per essere chiari, rispetto alla primigenia responsabilità del padre di aver lasciato da solo in piscina, con i rischi conseguenti, poi tragicamente realizzatisi, che, Per_5 rispetto a quanto è stato possibile accertare, vi siano state condotte eziologicamente concorrenti riconducibili ai gestori della struttura natatoria, nel determinare la morte del bambino.
20 Passando al punto VII, non può essere omesso di considerare che lo stesso è assorbito dall'inammissibilità della tardiva deduzione, quale inadempimento fonte di addebito, di cui al “punto V” del gravame, circa l'aver consentito l'accesso dei bambini senza i genitori, tanto che l'argomento risulta trattato dal Tribunale con la dichiarata intenzione, proprio per la tragicità della situazione, di completare la motivazione reiettiva, financo andando oltre le domande ammissibili. Fermo quanto sopra, come tale dirimente, non può che richiamarsi , a riguardo, quanto, comunque, già esposto nelle premesse della presente motivazione, rispetto alla posizione del padre, per , ancora, porre in risalto che l'utilizzo dell'argomento speso dal Tribunale , in punto criterio di attendibilità dei testi, poco prima contestato nel gravame ed ora, viceversa, invocato dagli appellanti, non è, comunque, convincente rispetto all'eterogenea situazione afferente ai ricordi di un padre, dell'amico e del figlio di questo, amico, a sua volta, della vittima, in rapporto all'immediatezza della tragicità dell'evento, rispetto ad un antefatto ben preciso che coinvolgeva direttamente gli stessi, in una situazione di quiete, diversamente dalla , chiamata a ricostruire ex post un ricordo Tes_5 particolare, rispetto ad uno specifico ingresso, fra i tanti propri del suo lavoro, ed alle condotte di terzi. Per quanto occorrente, dunque, nessuna contraddittorietà, neppure espressamente dedotta, è ravvisabile anche in tale parte della sentenza, condivisibile rispetto, altresì, alla considerazione afferente alla valenza eziologica, a ben vedere inesistente, per essere chiari, poiché , comunque, tale inadempimento non potrebbe che ritenersi causalmente assorbito dalla permanenza della condotta di abbandono del padre del bambino, rispetto ad un evento accaduto a distanza di ore dall'ingresso: ciò, devesi porre in risalto, appare ancor più evidente rispetto alle carenze dell'impianto denunciate da tale stesso genitore, fra cui la mancanza di salvagenti, il quale , a maggior ragione, non avrebbe dovuto lasciare , per un tempo, come detto, assai prolungato ed in un ambiente Per_5 intrinsecamente connotato da pericolosità. Quanto sopra rende ancor più superfluo, peraltro, affrontare il tema della corretta esegesi della citata testimonianza ( atteso che la , sentita quale teste, ebbe comunque a specificare, Tes_5 sub capitolo 13 di Parte convenuta, che nessuno le aveva detto che il bambino sarebbe “ …entrato da solo, senza la presenza di un adulto…”, con chiaro riferimento alla permanenza nell'impianto, atteso quanto prima affermato). La doglianza, pertanto, non ha pregio e deve essere, comunque, respinta. Passando al “ punto VIII” afferente le spese di CTU, osserva la Corte come lo stesso sia manifestamente infondato, poiché con una decisione “ benevola” il Giudice altro non ha fatto che applicare parzialmente, a favore, si noti, degli appellanti, il principio di soccombenza, in rapporto alle sole spese afferenti all'istruttoria tecnica, specificatamente onerosa, la cui causalità non poteva che essere ricondotta a chi aveva, va, in conclusione detto, proposto un'azione comunque infondata. La mancanza di appello incidentale, in punto regolazione delle altre spese di lite, esime dal considerare se vi fossero davvero i presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per pervenire alla decisa compensazione, fermo restando che, rispetto a quanto devoluto a questa Corte, nessuna ragione poteva sostenere la condanna dei convenuti a pagare, anche “ pro quota”, le spese di CTU, rispetto all'esito del processo e, a ben vedere, tenuto conto di quanto sopra esposto, dello stesso esito effettivo dell'accertamento tecnico in questione, irrilevante essendo ogni questione di “ incertezza della vicenda”, rispetto al chiaro disposto normativo, incertezza, peraltro, per “facta concludentia”, ritenuta dagli stessi appellanti insussistente, atteso il gravame nel merito, nonostante l'ampia trattazione della sentenza di primo grado. La doglianza è, pertanto, infondata e va respinta.
*** *** ***
21 Esaurito l'esame dell'appello, va osservato che le difese finali non evidenziano ragioni meritevoli di ulteriore trattazione, risolvendosi nella riproposizione di argomenti già spesi e, dunque, affrontati. Le spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, nulla consentendo di pervenire ad una compensazione, la tragicità, indubbia, dell'evento non potendo essere valutata ai sensi dell'art.92 c.p.c. Le spese medesime, allora, vanno liquidate in ragione della pluralità di domande, di valore diverso, proposte da più attori, con riferimento allo scaglione di riferimento per quella più alta, e, dunque, per le cause fino ad € 520.000,00, applicando il parametro medio, salvo che per la fase istruttoria/trattazione, da contenersi nei minimi, il che determina la condanna degli appellanti al pagamento in favore della Compagnia assicurativa e delle Associazioni appellate, unitariamente intese, pari, per ciascuna Parte, ad € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge ( distrazione ex art.93 c.p.c. quanto alle Associazioni sportive, come da conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e mai mutate). Occorre, infine, dare atto che ricorrono, atteso il totale rigetto dell'appello, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 576/2024 pronunciata in data 08/10/2024 dal Tribunale di Massa, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
RA UT e NN gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida:
- in favore di in € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, Controparte_1
CPA ed IVA come per legge;
- in favore delle Associazioni Sportive di cui in epigrafe, unitariamente intese, in € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei Difensori dichiaratisi antistatari ex art.93 c.p.c.
DA' ATTO che ricorrono, in capo agli appellanti, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 14.10.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 576/2024 pronunciata in data 08/10/2024 dal Tribunale di Massa, promossa da:
, 01.01.1975 DI RA (Marocco) e , Parte_1 Parte_2
08.05.1984 Marocco, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori Per_1
09.09.2006 Massa (MS), , 13.02.2017 Massa (MS),
[...] Persona_1 [...]
, 11.07.2020 Massa (MS), nonché rappresentati i propri genitori Parte_3 Per_2
, ed , in forza di procure speciali notarili del
[...] Persona_3 Persona_4
30.10.2020, riconosciute tramite Apostille del 30.10.2020, rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Ravani del Foro di Massa Carrara e Valentina Rigutini del Foro di Massa Carrara, giusta procura allegata all'atto di citazione del 18.11.2020, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Aulla (MS), Viale Resistenza 52M APPELLANTI
contro
con sede in Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma (P.IVA Controparte_1
), in persona del procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_2 dall'Avv. Giacomo Massini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lungarno A. Vespucci, n. 8 – 50123 Firenze APPELLATA
, in proprio e nella qualità di Controparte_3 Cont mandataria del ostituito tra e con CP_5 Controparte_6 sede in Roma, Via San Damaso n.22, in persona del Presidente e legale rappresentante CP_7
e con sede in Terni, Via Istria, n. Controparte_8
9, in persona del Presidente e legale rappresentante nato a [...], il [...], CP_9
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Garzuglia e dall'Avv. Giovanni Ranalli entrambi del Foro di Terni, giuste procure estese in calce al presente atto, domiciliati digitalmente agli indirizzi pec:
Email_1 Email_2
APPELLATE
avente a oggetto: responsabilità per danni conseguente a morte
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER GLI APPELLANTI:
“Voglia l'Ecc.ma designanda Sezione della Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza n. 576/2024 – R.G. 2154/2020 pronunciata, in data 08/10/2024, dal Tribunale di Massa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda appellante, accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per colpa consistente in Persona_5 negligenza, imprudenza ed imperizia delle appellate e per l'effetto condannarle al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma pari ad € 1.259.316,90 oltre ad € 13.000,00 a titolo di rifusione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, e così la somma totale di € 1.272.316,90 o nella somma maggiore o minore che risulterà in corso dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla corresponsione dei compensi professionali oltre accessori di legge per ambo i gradi di giudizio che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dovranno essere distratti in favore dei procuratori di parte attrice che si dichiarano antistatari del credito. Si chiede anche la rifusione per spese di eventuale CTU e CTP.”
PER L'APPELLATA Controparte_10
“In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui fosse ritenuta fondata l'impugnazione formulata dagli appellanti, Controparte_11 conferma la seguente domanda di attività istruttoria:
[...]
- convocazione del consulente tecnico a chiarimenti, con la presenza dei consulenti di parte, ai fini della corretta ed esatta individuazione della causa del decesso di Persona_5
- ammissione dei capitoli di prova testimoniali n. 26-28-29-30 già formulati con la Seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non ammessi;
Nel merito: in tesi: reiezione di tutti i motivi di appello formulati da ed , in Parte_1 Parte_2 proprio, quali genitori di , di e di e quali Persona_6 Parte_3 Parte_4 rappresentanti dei rispettivi genitori , e , con Persona_2 Parte_5 Persona_4 conferma integrale della sentenza del Tribunale di Massa n. 576/2024; in ipotesi: se accolto l'appello formulato da ed , in pro-prio, Parte_1 Parte_2 quali genitori di , di e di e quali rappresentanti Persona_6 Parte_3 Parte_4 dei rispettivi genitori , e , con la conseguente Persona_2 Parte_5 Persona_4 condanna delle società assicurate e al pagamento di una CP_5 Controparte_12 somma di denaro in favore degli stessi appellanti, dichiarare comunque non dovuta l'indennità dall'assicuratore alle società per Controparte_11 Controparte_13
i motivi sopra indicati;
in ulteriore ipotesi: se accolto l'appello formulato da ed , in Parte_1 Parte_2 proprio, quali genitori di , di e di e quali Persona_6 Parte_3 Parte_4 rappresentanti dei rispettivi genitori , e , con la Persona_2 Parte_5 Persona_4 conseguente condanna delle società assicurate e al CP_5 Controparte_12 pagamento di una somma di denaro in favore degli stessi appellanti, dichiarare dovuta l'indennità
2 nella somma di giustizia, nei limiti del massimale pattuito e degli ulteriori patti indicati nel contratto di assicurazione (quota di responsabilità dell'assicurato, scoperti, etc.); in ogni caso: con vittoria delle spese legali del giudizio di appello.”
PER GLI APPELLATI e Controparte_3
Controparte_14
Come da note di precisazioni delle conclusioni del 12.03.2025 che richiama l'atto di comparsa e costituzione e risposta del 31.01.2025
“Si chiede il rigetto dell'appello con conferma della Sentenza n. 576/2024 del Tribunale di Massa. Si chiede in via subordinata l'accoglimento delle domande formulate in primo grado come precisate con la memoria 183 n. 1 che di seguito si trascrivono:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle domande avanzate Signori
e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei figli Parte_1 Parte_2 minori , , e rappresentanti dei propri genitori Persona_1 Parte_3 Parte_4
, , ; Persona_2 Parte_5 Persona_4
- dichiarare il difetto di rappresentanza di , e, per l'effetto, Persona_2 Parte_5 estromettere dal giudizio i predetti attori e, comunque, dichiarare inammissibili le domande proposte nell'interesse dei predetti attori;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile, nulla ed infondata l'azione giudiziale (e le conseguenti domande) proposte dai Signori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale della figlia minore;
Parte_3
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inammissibile, nulla ed infondata l'azione giudiziale (e le conseguenti domande) proposte dai Signori e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di rappresentanti dei propri genitori , , Persona_2 Parte_5 Persona_4
;
[...]
- rigettare, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, tutte le domande delle parti attrici;
- accogliere le domande della nella parte in cui tendono alla declaratoria di inammissibilità CP_11
e rigetto di tutte le domande degli attori proposte nei riguardi delle odierne convenute In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ascritta una qualche responsabilità, in relazione agli asseriti danni lamentati nel presente giudizio da parte Signori e Parte_1 [...]
, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei figli minori , Parte_2 Persona_1
, e rappresentanti dei propri genitori , Parte_3 Parte_4 Persona_2 [...]
, , accertare e dichiarare in persona del legale Parte_5 Persona_4 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale Roma, in Viale Cesare Pavese, n. 385, codice fiscale:
, obbligata a garantire e mandare indenne l P.IVA_2 Controparte_3 Cont in proprio e nella qualità di mandataria del ostituito tra “
[...] CP_13 [...]
e “ (nonché i loro Controparte_6 Controparte_8 legali rappresentanti) da ogni e qualsiasi richiesta di indennizzo, risarcimento danni e rimborso, anche delle spese legali e tecniche, che dovesse essere accolta nei loro confronti in relazione alle domande spiegate avverso il medesimo, in esecuzione della garanzia apprestata con polizza n. 108313996 (doc. 2) e per l'effetto, condannare in persona del Legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, in virtù del contratto assicurativo sopra indicato, al pagamento delle somme eventualmente liquidate dal Tribunale di Massa in favore degli attori, ivi comprese le spese legali e tecniche.
*
3 - condannare gli attori al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori antistatari;
- condannare al al pagamento delle spese, competenze ed onorari da distrarre a favore CP_11 degli scriventi procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[... Con atto di citazione 2.3.21 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, i primi due anche in rappresentanza di , Persona_1 Parte_3 Persona_2 Per_3
ed nella rispettiva qualità di genitori, fratelli, sorella e nonni di
[...] Persona_4 Per_5
, convenivano in giudizio affermando che:
[...] Controparte_15
- il 04.08.2019, intorno alle 17,00, il minore , di anni dieci, si trovava presso la piscina Per_5 della struttura ricreativa “Villasport” di Villafranca in Lunigiana, gestita dalle convenute;
- che il bambino veniva trascinato esanime a bordo vasca da due coetanei e soccorso da alcuni bagnanti, tra cui l'infermiera la dott.ssa , i quali Testimone_1 Testimone_2 tentavano manovre rianimatorie anche con defibrillatore e pallone ambu, invano;
- che il minore veniva trasportato all'ospedale di Massa, dove accedeva con diagnosi di
“sindrome da annegamento” e decedeva il 05.08.2019;
- che l'autopsia, eseguita dalla dott.ssa su incarico della Procura di Massa, Persona_7 individuava quale causa della morte il “quasi annegamento, con arresto cardiaco rianimato, complicato da danno anossico-ischemico cerebrale irreversibile, danno alveolare diffuso ed emorragia alveolare a sinistra su polmonite acuta, in soggetto affetto da malattia infiammatoria cronica intestinale in fase attiva”;
- che gli assistenti bagnanti non intervenivano né per l'estrazione del minore, né nelle fasi iniziali dei soccorsi;
- che l'impianto presentava plurimi profili di inadeguatezza quanto a sicurezza e dotazioni;
- che, pertanto, sussisteva responsabilità contrattuale in capo agli enti gestori.
Su tali premesse gli attori chiedevano la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni, determinati in forza delle tabelle milanesi a punti per la perdita parentale, per complessivi € 1.661.391,60, oltre al danno patrimoniale di € 13.000,00 , per consulenza di parte, con vittoria delle spese. Le convenute si costituivano tempestivamente, eccependo:
- la nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità e difetto di legittimazione passiva, poiché la gestione della piscina nel 2019 era affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese tra le due società;
- l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza dei nonni e per la mancata convivenza;
- l'inammissibilità della domanda proposta per la sorella del minore, nata successivamente al sinistro. Contestavano, inoltre, sia la responsabilità contrattuale, sostenendo che il contratto dava diritto al solo ingresso e che il padre aveva lasciato il figlio minore di dieci anni privo di accompagnatore, sia la responsabilità extracontrattuale, affermando che l'impianto era a norma e che i tre assistenti bagnanti in servizio erano intervenuti immediatamente. Negavano, altresì, che il decesso fosse riconducibile a ritardi nei soccorsi, ciò invocando l'art. 1227 c.c. e contestando la quantificazione del danno. Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande o, in subordine, di essere manlevate da chiedendo, in forza di contratto assicurativo, l'autorizzazione alla chiamata Controparte_1 in causa.
4 Autorizzata quest'ultima, si costituiva he non contestava il rapporto Controparte_1 assicurativo nei limiti del massimale di € 1.500.000,00, ma:
-eccepiva l'assenza di poteri rappresentativi dei genitori, nei confronti dei nonni;
- negava profili di inadempimento in capo all'assicurato;
- negava l'esistenza di un nesso causale tra i tempi dei soccorsi e l'evento, allegando che il minore era stato lasciato solo in piscina dai genitori e che l'intervento dei soccorsi era stato tempestivo. La compagnia concludeva per l'inammissibilità della domanda proposta in nome dei nonni e, in subordine, per la limitazione dell'indennizzo al massimale, con esclusione delle spese legali e tecniche. Con ordinanza del 27.07.2021 il Giudice di prime cure rilevava d'ufficio il difetto di rappresentanza dei genitori nei confronti dei nonni, assegnando termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c.; tale difetto non veniva sanato. Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. gli attori modificavano la domanda riducendo l'importo richiesto a € 1.272.316,90, ma mantenendo inalterata la prospettazione di responsabilità delle convenute. Le difese delle altre Parti rimanevano sostanzialmente invariate. Il processo veniva, dunque, istruito mediante prove testimoniali e consulenza tecnica medico- legale. All'esito della CTU, veniva, dunque, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per difese finali. Il Tribunale di Massa, dunque, in data 08.10.2024 pronunciava la sentenza n° 576/2024 e così statuiva:
“…
PQM
definitivamente pronunciando, RA inammissibili per difetto di valida rappresentanza le domande di , Persona_2
, Parte_5 Persona_8
RA inammissibile la richiesta risarcitoria fondata sul presupposto dell'accesso del minore in assenza di accompagnatore maggiore di età. RIGETTA tutte le altre domande. RA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. PONE le spese di consulenza definitivamente a carico degli attori …”
In particolare, il Tribunale medesimo, rispetto alle ragioni di tale decisione, argomentava quanto segue:
- in via preliminare, dichiarava inammissibile la domanda proposta dai nonni del minore (
[...]
, , , poiché e Persona_2 Parte_5 Persona_8 Parte_1 Parte_2 avevano esercitato in loro nome l'azione risarcitoria senza valida rappresentanza;
[...]
- a tal riguardo richiamava l'ordinanza del 27.07.2021 e il principio, desunto dall'art. 77 c.p.c., per cui non si aveva rappresentanza processuale in difetto di rappresentanza sostanziale;
- rilevava, altresì, che le procure in atti erano attributive di una mera rappresentanza processuale e che, nonostante il termine perentorio concesso ex art. 182 c.p.c. sino al 30.10.2021, tale vizio non era stato sanato, con l'effetto che l'invalidità della procura non poteva che esitare nella rammentata pronuncia in rito. Nel merito, il primo Giudice, in particolare:
- qualificava la domanda come contrattuale, così com'era stata dedotta sin dall'atto di citazione;
5 - osservava che gli attori avevano allegato, quali profili di colpa/inadempimento, il ritardato intervento degli assistenti bagnanti e plurime carenze strutturali dell'impianto (come da relazione di parte redatta ing. prodotta in atti), nonché la mancata esposizione del regolamento;
Per_9
- osservava che la modifica contenuta nella prima memoria attorea ex art. 183, comma VI, c.p.c., aveva inciso solo sulla quantificazione e non sulla causa petendi;
- richiamava, quindi, i principi sull'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., evidenziando che incombeva sugli attori la prova dell'inadempimento e del nesso causale, mentre al debitore spettava dimostrare la non imputabilità. Il Tribunale, poi, quanto ai difetti strutturali/gestionali, riteneva non dimostrato il nesso causale con l'evento letale, atteso che:
- non risultava che il minore avesse tenuto condotte vietate, né era stata allegata la violazione di specifiche prescrizioni regolamentari;
- le ulteriori criticità (mattonelle, scalette, ecc.) non incidevano causalmente sull'annegamento;
- anche la mancanza di salvagenti a bordo vasca non era risultata causalmente rilevante, considerato che il minore sapeva nuotare e che la causa più probabile dell'evento era stata ricondotta a un “quasi annegamento”, verosimilmente insorto per cause primarie alternative (crampo, dolore addominale, apnea prolungata, sincope neuromediata), tali da determinare perdita di coscienza o incapacità a mantenersi a galla. Il primo Giudice, ancora, in relazione al preteso ritardo nei soccorsi:
- assumeva l'intervenuto accertamento del fatto che, al momento del sinistro, erano in servizio tre assistenti , ), i quali erano subito Controparte_16 CP_17 Controparte_18 intervenuti, dopo le urla dei bagnanti, pur non essendosi accorti dell'accaduto sino a quel momento;
- sottolineava che per affermare una responsabilità nella vigilanza sarebbe stato necessario conoscere il tempo intercorso tra l'insorgenza del malore e il trasporto del minore a bordo vasca da parte di due ragazzi non identificati, dato che non emergeva dagli atti e rispetto alla quale la CTU non aveva fornito elementi temporali certi, evidenziando, per contro, che, nei bambini, l'annegamento si verifica molto rapidamente;
- concludeva che la prova dell'inadempimento e del nesso causale difettava e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale difetto gravava sugli attori. Con riferimento, inoltre, alla fase dei soccorsi a terra, il Tribunale:
- riteneva le manovre adeguate e rapide, anche in ragione dell'intervento dell'infermiera della dott.ssa , cui gli assistenti bagnanti opportunamente avevano affidato Tes_1 Tes_2 le principali pratiche rianimatorie;
- valorizzava, circa i tempi di recupero del defibrillatore, l'attendibilità delle professioniste sanitarie ), che avevano riferito di un arrivo in pochi minuti;
Tes_1 Tes_2
- richiamava la trascrizione della chiamata al 118 delle ore 16:59, da cui risultava che le piastre erano in applicazione già durante la telefonata;
- riteneva, pertanto, che il DAE fosse stato messo a disposizione tempestivamente;
- aggiungeva che, in ogni caso, il defibrillatore non avrebbe mutato l'esito infausto. Quanto alla nuova allegazione degli attori, prospettata solo in comparsa conclusionale e fondata sull'ammissione in piscina di minori infraquattordicenni non accompagnati, il Tribunale:
- riteneva la deduzione tardiva, perché modificativa della causa petendi, oltre i limiti consentiti e non rientrante nelle ipotesi eccezionali ammesse dalla giurisprudenza (riduzione, danni incrementali, fatti sopravvenuti);
- escludeva l'applicabilità dell'orientamento più elastico proprio della responsabilità sanitaria, non trattandosi di profili tecnico-scientifici, conoscibili solo post istruttoria.
6 Sul punto, peraltro, il Giudice di prima istanza, aggiungeva, per completezza, che, quand'anche la modifica fosse stata ammissibile, la domanda, così riformulata, non avrebbe comunque trovato accoglimento nel merito, atteso che:
- la CTU aveva individuato il decesso come esito di “quasi annegamento”, con Per_7 possibili cause a monte alternative e di pari probabilità;
- la sola presenza di un adulto avrebbe potuto incidere forse nell'ipotesi del pasto recente, ma non nelle altre ipotesi egualmente plausibili, a fronte dell'assenza di prova di ritardi nei soccorsi e della rapidità del fenomeno;
- le risultanze, inoltre, sulle modalità di accesso del minore alla struttura erano rimaste controverse, sicché non era configurabile, comunque, un affidabile fondamento di responsabilità della gestione per l'ingresso senza adulto. In punto spese di lite, infine, il Tribunale riteneva sussistenti obiettive incertezze in fatto e in diritto, sì da giungere alla decisione di compensare integralmente tra le Parti le spese medesime, ponendo definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Con atto di appello del 28.10.2024 e , in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minori , Persona_1 [...]
, , nonché rappresentati dai propri genitori Persona_1 Parte_3 Per_2
, ed hanno impugnato tutti i capi della sentenza
[...] Persona_3 Persona_4
n. 576/2024 emessa dal Tribunale di Massa, ritenendoli erronei, contraddittori, illegittimi, gravatori ed ingiustamente lesivi dei loro diritti. Occorre premettere che gli appellanti hanno svolto le loro doglianze senza una specifica ripartizione per motivi, ma attraverso la trattazione continuativa , sub 1 , delle parti della sentenza appellate, sub 2, delle conseguenti critiche e modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, per poi, sub punto 3 , indicare le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, il tutto muovendo dai nn.1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 342 c.p.c., senza, tuttavia, considerare che, come da periodo precedente di tale norma: “ L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo, chiaro, sintetico e specifico…” quanto previsto dalla rammentata numerazione. Tale peculiarità redazionale, osserva la Corte, non inficia, comunque, l'ammissibilità del gravame, poiché, in ogni caso ed in assenza di forme di rito, per così dire, “sacramentali”, anche in esito alla riforma del 2022, deve ritenersi sufficiente che al giudice siano esposte, in ogni caso, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati in modo chiaro i punti e i capi oggetto di critica , le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia ed i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. Nel caso il esame, allora, osserva il Collegio, la lettura delle doglianze, nella loro sequenza, in relazione alla citata tripartizione, consente agevolmente, di enucleare i singoli “ motivi”, nella loro articolazione. Ciò detto, peraltro, per comodità espositiva e di trattazione, ritiene la Corte di procedere seguendo lo sviluppo del gravame, redatto come sopra, ma, allo stesso tempo, focalizzando per “ punti” le questioni poste, indicate come segue.
I –Inammissibilità delle domande dei nonni per difetto di rappresentanza Parti appellanti hanno contestato che il Tribunale di Massa avesse dichiarato inammissibili le domande proposte da , ed ritenendo invalide Persona_2 Parte_5 Persona_8 le procure rilasciate a e . Parte_1 Parte_2
7 In merito è stato dedotto che tale decisione era fondata su un'errata applicazione dell'art. 77 c.p.c., poiché il Giudice aveva valutato solo il rapporto tra rappresentanza sostanziale e processuale, senza considerare che il comma II dell'art. 77 c.p.c. contemplava la rappresentanza dello straniero da parte di un procuratore generale, anche qualora lo stesso non abbia residenza o domicilio in Italia. In forza di ciò, in tesi, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere la validità delle procure e ammettere le domande, anziché dichiararle inammissibili.
II – Difetti strutturali e violazioni normative escluse dal nesso causale Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale avesse escluso la rilevanza dei gravi difetti dell'impianto natatorio, riscontrati nella consulenza tecnica di parte a firma del Ing. Persona_10 ritenendo che essi non avessero inciso sul decesso del minore. Tale convincimento è stato contestato in quanto il Giudice avrebbe dovuto dare la necessaria rilevanza a quanto desumibile dal citato accertamento tecnico, con particolare riferimento al fatto che:
- l'impianto era privo di salvagenti a bordo vasca, in violazione dell'art. 14 Reg. 54/R/2015;
- la piscina non era dotata di defibrillatore (DAE), nonostante l'obbligo del D.M. 24 aprile 2013;
- le postazioni dei bagnini erano inidonee e non garantivano la vigilanza dell'intera vasca;
- mancava l'affissione del regolamento della piscina, in violazione dell'art. 49 Reg. 54/R/2015 e della L.R. 8/2006, regolamento che doveva contenere, fra l'altro, la raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto, oltre che la localizzazione dei sistemi di allarme per la richiesta di intervento e l'indicazione della profondità della vasca e di eventuali punti della vasca a profondità ridotta. Pertanto, gli appellanti hanno ritenuto che l'omessa osservanza di tali obblighi, fra cui, soprattutto, l'ultimo citato, in relazione ai contenuti, integrasse inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e fosse idonea a porsi in rapporto causale con l'evento, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.
III – Omessa vigilanza e tardivo intervento degli assistenti bagnanti Gli appellanti hanno contestato la valutazione del Tribunale circa l'adeguatezza della presenza e dell'attività dei “bagnini”, atteso che l'istruttoria aveva dimostrato il contrario. In merito, dunque, è stato , in particolare, evidenziato quanto segue:
• l'assistente non era presente sul piano vasca al momento del CP_16 sinistro, essendosi allontanato per motivi personali, senza avvisare i colleghi;
CP_
• l'assistente era seduto su una sedia da giardino, anziché sul seggiolone rialzato, con conseguente impossibilità di controllare l'intera vasca olimpionica;
• l'assistente era addetto alla vigilanza delle vasche minori e non CP_19 poteva sorvegliare quella olimpionica. La Difesa appellante, dunque, ha dedotto:
- come ciò provasse che la piscina in esame, al momento del fatto, era sostanzialmente priva di effettiva vigilanza, a fronte del fatto, inoltre, che, i soccorsi erano stati attivati solo dopo l'intervento dei bagnanti presenti, i quali, per primi, avevano estratto il minore dall'acqua;
- come, dunque, il Tribunale, non valutando correttamente tali circostanze e, neppure, quale attività preventiva del sinistro avessero posto in essere i tre citati assistenti, avesse escluso la responsabilità dei predetti e della struttura, incorrendo in evidente errore di diritto e di fatto, così da rendere inutile dette figure professionali richieste dalla legge;
8 - come , ancora, fosse stata ritenuta irrilevante la citata mancanza dei salvagenti, pur obbligatori, sul presupposto errato della ritenuta inutilità di un lancio teso a salvare il minore, ciò in contrasto con le cause della morte e con la funzione preventiva di tali dotazioni;
- come , a tal riguardo, il Tribunale medesimo avesse, altresì, ritenuto erroneamente essenziale conoscere il lasso temporale tra il momento in cui il bambino aveva perso il controllo di se stesso ed il momento in cui era stato soccorso da due ragazzi non identificati, a fronte dell'onere degli assistenti bagnanti, neppure essendo fondata, ed anzi contraddittoria, l'interpretazione della CTU, circa il tempo di permanenza in acqua del bambino medesimo, oltre che in ordine alla rapidità, nel caso di infanti, del fenomeno dell'annegamento, a fronte dei doveri di vigilanza che comunque incombevano sui citati tre assistenti, mancanti come sopra;
IV - Gestione dei soccorsi e disponibilità del defibrillatore Gli appellanti hanno contestato, inoltre, il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che il defibrillatore fosse stato messo a disposizione in tempi rapidi e che, comunque, il suo utilizzo non avrebbe mutato l'esito. Sul punto è stato, in particolare, evidenziato:
- che le testimonianze di alcuni presenti (come ) avevano confermato un Tes_3 Tes_4 ritardo di oltre 20 minuti, in netto contrasto con le dichiarazioni dei Sanitari poi “preferite” dal Giudice;
- che il defibrillatore non era collocato a bordo vasca, ma nel vicino campo da tennis, in violazione degli obblighi normativi, circostanza che aveva reso più lento il reperimento e il suo utilizzo;
- che, dunque, occorreva considerare che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il defibrillatore era giunto, comunque, in ritardo, a fronte del fatto che, in realtà: “ …Il pronto impiego di quest'ultimo avrebbe permesso ai soccorritori di farne immediato utilizzo”. Tali valutazioni, ha lamentato , dunque, la Difesa appellante, avevano condotto il Tribunale ad un'erronea decisione.
V – Tardività della causale “minori non accompagnati” Gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale avesse ritenuto tardiva la deduzione relativa all'accesso dei minori infraquattordicenni senza accompagnatore, qualificandola come modifica della domanda. In ordine al primo profilo, è stato eccepito che la Difesa degli allora attori aveva già introdotto la questione, rispetto alla verificazione dei fatti ed all'inquadramento degli stessi ex art.1218 c.c., sì da essersi limitata in sede di comparsa conclusionale e di replica, a commentare la testimonianza della teste , così da valorizzare, senza alcuna modifica della causa petendi, che, fra Testimone_5 le varie condotte omissive dei convenuti , vi era anche quella di aver fatto entrare minori non accompagnati, tenuto conto del fatto che tale acquisizione discendeva da una domanda fatta alla testimone dallo stesso Giudice e che la medesima, peraltro, non poteva non essersi Tes_5 accorta che, dopo l'ingresso, i due adulti, in origine accompagnatori, se ne erano andati.
VI – valutazione della CTU e nesso causale;
Gli appellanti hanno contestato l'esclusione del nesso causale che il Giudice ha affermato, rispetto all'assenza della presenza di una figura adulta , quale accompagnatore del bambino, considerazione che non teneva conto delle mancanze accertate in capo ai citati assistenti alla piscina, a fronte delle valutazioni del CTU dr.ssa circa le possibili cause dell'annegamento, Per_7 al di là di qualsivoglia, indimostrata, congestione, da cibo, che la presenza, nel caso, del genitore, avrebbe potuto ovviare.
9 Nel gravame, dunque, si contesta, riportando ampi stralci, strettamente medico-legali, che la CTU non abbia offerto, come ritenuto dal primo Giudice, elementi idonei a ricondurre l'evento alle negligenze degli assistenti alle piscine, in rapporto alla già citata attività di prevenzione e salvataggio sugli stessi incombenti.
VII – piena attendibilità della teste Tes_5
Gli appellanti hanno, ancora, contestato le considerazioni del primo Giudice, circa la dubbia attendibilità della già indicata testimone , cassiera all'entrata, con riferimento alle modalità Tes_5 di ingresso ed allontanamento delle figure adulte che avevano accompagnato ed il lui amico, Per_5 essendo stato erroneamente considerato verosimile quanto dichiarato dal minore dal Per_11 padre della vittima e dal di lui amico, nell'immediatezza dei fatti, attesa la loro presumibile scarsa serenità.
VIII – spese di lite Con riguardo, invece, alla regolazione delle spese di lite, gli appellanti hanno lamentato che fossero state poste a loro carico le spese di CTU, senza motivazione, ed a fronte del fatto che lo stesso primo Giudice aveva compensato le spese di difesa, per l'incertezza della vicenda, chiedendo, anche sotto tale profilo, la riforma della pronuncia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.01.2025 si è Controparte_1 costituita, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito con l'atto di citazione in appello e richiamando integralmente tutte le difese ed argomentazioni già svolte nei propri precedenti scritti difensivi. Detta Parte ha, dunque, proceduto all'esame/contestazione dei motivi di appello avversari, in particolare, come segue: Sull'inammissibilità della domanda di risarcimento danno di , di Persona_2 [...]
e di (nonni di , Parte appellata ha dedotto che la Parte_5 Persona_4 Persona_5 decisione del Tribunale di Massa era stata pienamente conforme all'art. 77 c.p.c., poiché le procure depositate dagli attori nel giudizio di primo grado si erano rivelate delle procure speciali e non delle procure generali, attribuendo così ai rappresentanti una mera rappresentanza processuale e non anche sostanziale.
in merito, ha ancora aggiunto:- che l'assenza di una procura generale in capo a CP_11
e aveva inevitabilmente determinato l'inammissibilità delle Parte_1 Parte_2 domande proposte dai nonni del minore, i quali non avevano potuto validamente conferire i poteri necessari;
- che il Tribunale aveva, peraltro, correttamente applicato l'art. 182 c.p.c., concedendo termine per sanare detto vizio della procura, termine di cui gli attori non si erano utilmente avvalsi. Detta Compagnia assicurativa, pertanto, ha insistito nella totale infondatezza di tale doglianza. Sull'inammissibilità della domanda attorea di risarcimento danno “fondata sul presupposto dell'accesso del minore in assenza di accompagnatore maggiore di età” , la Parte appellata in questione ha dedotto che la decisione del Tribunale era del tutto corretta, logica e coerente con i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, sottolineando come fosse pacifico, e comunque riconosciuto dagli stessi appellanti, nel gravame, che la famiglia aveva allegato, per la Parte_1 prima volta, nella fase finale del giudizio di primo grado, l'accesso del minore senza Per_5 accompagnatore quale elemento fattuale generatore di responsabilità per i gestori della piscina, il che costituiva una nuova allegazione, posta a fondamento della pretesa risarcitoria, con l'effetto di mutare, inammissibilmente, il fatto costitutivo della domanda originaria, in termini di “thema probandum” e “decidendi”, non ricorrendo, d'altra parte, le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza
10 (riduzione del quantum, incremento del danno in corso di causa, fatti sopravvenuti), estranee alla fattispecie. Sul “merito della controversia” e sull'assenza di prova del c.d. nesso causale fra i pretesi inadempimenti contrattuali delle due società convenute ed il decesso del piccolo Persona_5 la Compagnia assicurativa in questione ha dedotto, in particolare, come la decisione del Tribunale fosse del tutto corretta, logica, ben motivata e conforme, sia al quadro normativo di riferimento, sia ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in ragione dell'onere probatorio degli originari attori, ex artt. 1218 e 2697 c.c., non solo dell'inadempimento delle società convenute, ma anche della sussistenza del nesso causale tra le omissioni denunciate e il decesso del minore, prova in assenza della quale non poteva che giungersi ad un rigetto. Detta appellata, ancora:
- ha osservato che le consulenze tecniche di parte, quale quella dell'ing. non Per_9 costituivano mezzi di prova, ma mere allegazioni difensive, a contenuto tecnico, sicché il Giudice aveva correttamente indicato le fonti probatorie poste a fondamento del proprio convincimento;
non dovendo ulteriormente argomentare;
- ha rilevato che le censure degli appellanti si erano risolte in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove già esaminate dal primo giudice, senza che fosse stata evidenziata alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione;
- ha sottolineato che dall'istruttoria era, comunque, emerso come l'impianto natatorio fosse in regola con le prescrizioni di legge, atteso che vi erano segnalazioni di profondità, postazioni per assistenti bagnanti, tre assistenti regolarmente abilitati in servizio, dispositivi di sicurezza e defibrillatore disponibile, il tutto a fronte di soccorsi tempestivi ed adeguati, come confermato anche dalla CTU medico-legale dott.ssa Per_7
- ha sostenuto che i presunti inadempimenti denunciati – quali la mancata esposizione del regolamento, l'assenza di salvagenti a bordo vasca o la presenza di difetti strutturali minori – come considerato dal Tribunale, non avevano avuto alcuna incidenza causale rispetto al decesso del minore, potendo questo essere ricondotto, secondo la CTU, a un malore improvviso o ad altre cause non prevedibili;
- ha, inoltre, richiamato la logica motivazione del primo Giudice sul punto del presunto “ritardo nei soccorsi”, rilevando che non era stato dimostrato il tempo effettivo intercorso tra il malore e l'intervento e che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la mancata prova non poteva che ricadere sugli attori. Quanto, poi, alle contestazioni sul defibrillatore, ha evidenziato che il Tribunale CP_11 aveva correttamente attribuito maggiore attendibilità alle testimonianze degli Operatori Sanitari, direttamente impegnati nelle manovre di rianimazione, rispetto a quelle di soggetti “terzi” rispetto a dette operazioni, confermando così la tempestività dell'utilizzo del dispositivo. Infine, la Parte appellata in esame ha sostenuto che le differenti versioni fornite, circa l'accesso del minore all'impianto, non avessero comunque inciso sul nesso causale con l'evento, non potendosi pretendere che i gestori vigilassero sugli spostamenti degli adulti una volta verificato l'ingresso con minori, sottolineando, al contrario, come del tutto dirimente ed assorbente, in termini eziologici, fosse stata la condotta del padre del bambino, il quale era stato, comunque, lasciato solo in piscina, a 10 anni, senza la dovuta vigilanza cui i genitori erano tenuti ex lege, vigilanza che, ove vi fosse stata, avrebbe certamente evitato il verificarsi dell'evento. Sulle spese legali del giudizio di primo grado, la Compagnia ha dedotto, poi, come la decisione del Tribunale in punto CTU fosse pienamente corretta, in quanto conforme al principio di cui all'art. 91 c.p.c., con riferimento al principio di causalità e soccombenza, dovendo essere considerato, semmai, come a non risultare legittima, rispetto a tale disposizione, fosse stata la compensazione integrale delle spese legali, non essendovi, con evidenza, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., dato che la domanda attorea era stata integralmente rigettata.
11 Detta deducente ha, tuttavia, chiarito di non avere proposto appello incidentale sul punto, in considerazione della natura tragica dell'evento oggetto di causa. In conclusione, ha chiesto che tutti i motivi di appello formulati dagli Controparte_11 appellanti fossero respinti e che la sentenza n. 576/2024 del Tribunale di Massa fosse integralmente confermata, richiamando, all'occorrenza, rispetto ad eventuali diversi esiti, le difese svolte in ordine al rapporto di garanzia assicurativa azionato dalle Associazioni sportive appellate, così da concludere come in epigrafe. Si sono costituite, inoltre, nel presente giudizio, con comparsa 31.1.25, anche l
[...]
in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di Controparte_3 imprese con nonché la stessa le quali hanno contestato Controparte_20 Controparte_20 integralmente la fondatezza delle originarie domande attoree e dei motivi di doglianza, chiedendone il rigetto. In via preliminare, dette Parti appellate, reiterando, in ogni caso, la richiesta di manleva nei confronti di in qualità di assicuratrice, rispetto al gravame: Controparte_1
- hanno dedotto l'inammissibilità dell'atto di appello avversario, meramente reiterativo di argomenti già spesi, senza un'efficace argomentazione alternativa circa le conclusioni assunte dal primo Giudice;
- hanno contestato la fondatezza delle doglianze, a fronte delle ragioni spese dal Tribunale;
- hanno, allo stesso tempo, richiamato il contenuto effettivo del rapporto contrattuale dedotto in causa, afferente al solo accesso ed utilizzo della piscina, deducendo la valenza assorbente, in termini di responsabilità, della condotta del padre del minore, che, dopo aver pagato il biglietto di ingresso al figlio, non era entrato con lui, né aveva avvisato che lo avrebbe lasciato solo, al di là della presenza di altri minorenni;
- hanno evidenziato come dall'istruttoria svolta non fossero emersi elementi di responsabilità in capo ai gestori della piscina, rispetto all'evento di cui è causa, la cui eziologia, anche in termini medico-legali, era rimasta, comunque, incerta, ferma la prontezza dei soccorsi:
- hanno riproposto tutte le difese di cui al primo grado, del gravame, riportate testualmente, al di là dell'esito del giudizio di fronte al Tribunale, con piena contestazione, in ogni caso, dell'
”an”, e del “ quantum”, rispetto alle pretese degli allora attori. Dette associazioni appellate hanno concluso, pertanto, come in epigrafe. Fermo quanto sopra, con ordinanza del 12.02.2025, il Consigliere istruttore, esclusa ogni possibilità conciliativa, ritenuta la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ha fissato l'udienza cartolare di rimessione al Collegio per il 20.05.2025, assegnando alle Parti i termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, udienza poi differita al 07.10.2025, ferme le attività difensive già svolte e i termini già spirati, con possibilità per le Parti di depositare solo note di udienza. La causa è stata, per l'effetto, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce di quanto sopra, a fronte del fatto che il gravame, nonostante le peculiarità redazionali, di cui si è già detto, devesi ritenere ammissibile, essendo chiare le doglianze rispetto alla motivazione del primo Giudice e la pretesa omessa valorizzazione di tutte le risultanze, occorre procedere alla disamina in relazione ai citati “ punti” enucleati, ferma la strettissima interdipendenza delle ragioni di doglianza. Fatta tale premessa, muovendo dalle questioni di rito, con riferimento al punto I, occorre porre in risalto che la doglianza in questione non articola alcuna specifica censura interpretativa circa le procure allegate, pacificamente correlate, dunque, come ritenuto dal primo Giudice, alla rappresentanza processuale rispetto all'azione proponenda, tanto da non contestare, così come, peraltro, neppure avvenuto in primo grado, la concessione del termine ex art.182 c.p.c. per
12 sanatoria, termine di cui i pretesi rappresentanti ebbero espressamente a non avvalersi, riconoscendo l'inidoneità delle prime procure e di quelle pervenute nel termine medesimo ( vedasi note 4.11.21, ove si legge: “ Gli Avv.ti Alessandro Ravani e Valentina Rigutini, ad integrazione delle note di trattazione scritta del 2/11/2021, fanno presente che, in data 3/11/2021, è stato recapitato, presso lo studio legale, il plico, proveniente dal Marocco, contenente le procure speciali rilasciate dalle sig.re Parte_5
e e che, da un attento esame, le stesse siano inidonee a sanare la nullità della procura alle Persona_4 liti pertanto chiedono che il processo di cognizione segua il suo corso mediante la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.”.”) In ragione, pertanto, di quanto sopra, coerente, in ogni caso, con il costante orientamento della giurisprudenza ( vedasi ex plurimis Cass. sez.3, n. 1334, 8.1.22, ove si legge: “ Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c.,
i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione” e, ancora, Cass., sez.I, n.29244, 20.10.21), il motivo in questione si sostanzia in una pretesa applicazione dell'art. 77, comma 2, c.p.c., con riferimento alla presunzione afferente al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio in Italia, senza, tuttavia, aver mai allegato, ed ancor meno provato, la qualità , in capo agli attori, di essere i procuratori generali dei nonni del minore . Per_5
Ciò detto, ancora, la giurisprudenza citata nel gravame , a ben vedere, è inconferente, rispetto al caso di specie, tanto che neppure gli appellanti ne articolano l'effettiva rilevanza (Cass.SSUU, n.1526, 23.6.67, ove si legge: “ La rappresentanza in giudizio dello straniero, che compete al procuratore generale, a norma dell'art. 77 cod. proc. civ.(salvo prova contraria), non riguarda quei soli giudizi,che scaturiscono da liti derivate da negozi stipulati dal detto procuratore generale.”; Cass., sez.1, n.12158, 21.12.90, secondo cui: “ L'esistenza nello stato di un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. civ. - prevista dall'art. 4, n. 1, stesso codice, quale uno dei criteri per determinare la Competenza giurisdizionale del giudice italiano nei confronti del convenuto straniero, ed utilizzabile anche ai fini della delibazione della sentenza straniera in virtù del richiamo contenuto nell'art. 797
n. 1 cod. civ. - presuppone una rappresentanza processuale volontaria, alla quale non può considerarsi equivalente la nomina di un curatore "ope legis"). Il motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
In relazione, poi, al citato punto V, sempre in rito, giova anticipare che tale deduzione, quale inadempimento fonte di responsabilità, a prescindere da quanto, comunque, nei seguiti si andrà a dire, rappresenta ad ogni effetto , diversamente da quanto opinato, un fatto costitutivo nuovo rispetto alla pretesa risarcitoria, poiché individua una doglianza che, come da, succinto, atto di citazione in primo grado, non era stata indicata come addebito mosso alle associazioni convenute, addebito di cui non vi è traccia, altresì, per quanto possibile, rispetto al limite della “ emendatio libelli”, nella prima memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., trattandosi, va detto, di fatto, certamente non secondario, rispetto all'azione. Quanto sostenuto nel gravame, dunque, oltre a riconoscere di aver “valorizzato” tale profilo solo in sede di difese finali, al fine di “ …commentare…” la deposizione di , mira, al Testimone_5 contrario, inammissibilmente, a sminuire l'onere di allegazione di chi agisce in giudizio, onde garantire il diritto di difesa circa specifici addebiti, diritto di difesa cui presidiano le scansioni processuali poste dal Legislatore a tutela di interessi generali della collettività, in rapporto al principio costituzionale del “giusto processo”.
13 Per essere chiari, la sottesa diversa conclusione di cui alla doglianza, secondo la quale, di fatto, dedotto il sinistro del 4.8.19 ed invocata la responsabilità contrattuale, ciò sarebbe stato sufficiente a ricomprendere nel giudizio qualsivoglia profilo di addebito afferente al sinistro medesimo non può essere accolta, perché elusiva di quanto sopra. A tal riguardo, merita, allora, di essere rammentato agli appellanti, anche in funzione di quanto in seguito articolato, che, in citazione venne dedotto:
- che il 4.8.19: “ …all' improvviso, alcuni bagnanti …notavano due ragazzini che reggevano e trascinavano un terzo tra di loro, identificato poi nello stesso dal centro della piscina olimpionica sino Per_5 al bordo della vasca compreso nella loro direzione e per questo aiutavano a tirarlo fuori dall'acqua, mentre altri bagnanti…urlavano in direzione della postazioni dei bagnini più vicina, affinchè accorressero e prestassero soccorso”;
- che: “ …non appena tirato fuori dall'acqua venivano prestati i primi soccorsi…” , precisando che erano iniziate subito e proseguite le manovre di rianimazione da parte di bagnanti, aventi, peraltro, anche specifiche qualifiche sanitarie;
- che era stata attivata subito anche la richiesta dei soccorsi al 118, fermo restando che l'attività rianimatoria era proseguita fino all'arrivo della attraverso Controparte_21
l'utilizzo, altresì, di defibrillatore e di pallone ambu;
- che le condizioni di , apparse subito gravissime, lo avevano condotto alla morte il Per_5 giorno successivo, morte intervenuta, secondo l'esame autoptico eseguito dal P.M. per “ quasi annegamento”,
- che a fronte dell'obbligo per i gestori di munirsi di figure professionali quali l'assistente bagnante, per prevenire incidenti in acqua o farvi fronte, la relazione tecnica allegata aveva evidenziato criticità manutentive e carenze organizzative ( queste ultime in particolare indicate in :
“…la mancanza di dispositivi di salvamento nel piano vasca, la mancanza di adeguate postazioni per i bagnini per il controllo del piano vasca , la carenza di organico , l'assenza di adeguato rifornimento ecc…);
- che la morte del bambino era addebitabile, dunque, ai gestori della piscina , in rapporto alla condotta degli assistenti bagnanti ( vedasi sub pagg. 5 e 6), atteso che: “ …Nel caso di specie come appare dalle risultanze delle sommarie informazioni rilasciate dai testimoni oculari , sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi dello stato di ed a soccorrerlo tirandolo fuori dall'acqua , mentre i bagnini non si sono Per_5 accorti di nulla , se non dopo i richiami e le urla dei presenti…”. Questo, dunque, e non altro l'oggetto del processo, in termini di “ causa petendi”, sì che la citata nuova contestazione è stata correttamente dichiarata inammissibile dal primo Giudice, afferendo, peraltro, a fatti e circostanze che già erano note agli attori, essendo, d'altra parte, incontestato che ebbe ad incorrere nel tragico incidente in esame, mentre era stato lasciato Per_5 solo dai genitori, in particolare, dal padre, presso la struttura natatoria, nella quale era entrato previo pagamento di un biglietto, pagamento in forza del quale è stata promossa l'azione ex art.1218 c.c. La doglianza, pertanto, è infondata e va respinta.
Superate le questioni in rito, giova premettere alcune considerazioni, in punto onere di allegazione e prova in tema di responsabilità contrattuale, ciò anche a chiarimento delle affermazioni del Tribunale sul punto, per, dunque, vagliare le singole doglianze, in rapporto alla ricostruzione del fatto. Considerazioni preliminari in punto onere della prova- ricostruzione del fatto A tal riguardo, merita di essere evidenziato che chi agisce per responsabilità ex art. 1218 c.c., in contratti quale quello in esame, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto, prospettando l'inadempimento lamentato, nonché, comunque ( in modo, in verità, non dissimile da fattispecie di responsabilità extracontrattuale oggettiva, quale l'art.2051 c.c.), di allegare e provare la situazione fattuale concreta presupposta e correlata all'inadempimento, di provare, cioè, in buona sostanza, la 14 dinamica della situazione fattuale, intesa quale successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti, ciò in funzione dell'onere, parimenti sussistente in capo al “ creditore”, di provare il nesso causale fra inadempimento medesimo e l'evento di danno: solo a tal punto, giova sottolineare, il preteso inadempiente deve dare la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, che ben può essere integrata anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Si aggiunge a ciò, accertata la responsabilità, l'onere probatorio pieno del danneggiato rispetto ai danni “ conseguenza”. In tal senso la Suprema Corte, con recente arresto, sez.3, n. 12760, 9.5.24, in fattispecie del tutto analoga, ha, infatti, affermato: “ In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto
"assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).”
Nello stesso senso, occorre aggiungere, che la Suprema Corte ha confermato detto onere probatorio incombente sul creditore rispetto alla dinamica del fatto da cui è derivato l'evento dannoso, anche con la pronuncia Cass., sez. 3, n.2520, 3.2.25, secondo cui: “ In tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento
e danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante
l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).”
Quanto appena esposto traccia un binario che ben consente di affrontare le doglianze residue, rispetto a quelle già trattate, muovendo dalla constatazione che era onere degli attori dimostrare la dinamica dei fatti presupposti all'evento morte del piccolo ed il nesso causale Per_5 fra tale dinamica e gli allegati inadempimenti. A tal riguardo, va detto,il primo Giudice ha riportato le testimonianze acquisite in causa, anche in rapporto ai verbali di ss.ii. rese in sede penale, materiale probatorio che acclara, incontestatamente peraltro, come il minore, che il padre certo sapeva essere ampiamente infraquattordicenne, venne condotto nella struttura natatoria aperta al pubblico da detto genitore ed ivi lasciato solo, ciò a fronte di un “contratto” che prevedeva la fruizione delle piscine in condizioni di sicurezza, ma non certo la vigilanza sui minori soli, al di là di qualsivoglia regolamento circa l'ingresso ed al di là di quanto percepito dalle persone presenti in loco, su cui si tornerà.
15 La valenza di tale situazione fattuale, merita di essere sottolineato, trova indubbia riprova nel disposto di cui all'art.591 c.p. , rispetto al quale la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, come , fra le altre, Cass. pen. sez.5, n.4557, 12.10.23: “ Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci è reato di pericolo astratto, il cui elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, dovendosi tuttavia escludere la punibilità, in ossequio al principio di offensività, quando le circostanze concrete rivelino che non vi erano ragionevoli possibilità di produzione del danno”, situazione quest'ultima da escludersi, nel caso di specie, essendo evidente che una struttura natatoria, quale quella in esame, esponesse , Per_5 senza la vigilanza di un adulto dedicato, ad evidenti , gravi, rischi. Se si osserva, ancora, quanto emerso dalle deposizioni di , circa l'ingresso Controparte_22 dei due bambini e l'allontanamento dei due genitori accompagnatori ( s.i. del 4.8.19 “…abbiamo pagato il biglietto di ingresso per i nostri figli, sia io che il mio amico . Abbiamo lasciato i Controparte_23 nostri figli all'interno e siamo tornati presso le rispettive abitazioni…”), in uno con quanto riferito dal secondo dei due bambini stessi, è possibile cogliere anche che, lasciato solo, Per_11 Per_5 cominciò a fruire della piscina, per poi consumare gelato e patatine e rituffarsi, avviandosi nella parte più profonda della piscina stessa, assumendo condotte per lui pericolose, a fronte di precarie capacità natatorie che solo i genitori potevano conoscere ( vedasi s.i.
4.8.19 di da cui Per_12 emerge che aveva visto, dopo il consumo di cibo “ …Ibrahim che nuotava dalla parte bassa della piscina grande verso la parte dove c'è l'acqua alta …” per poi dichiarare di essersi tuffato a sua volta e rivedere l'amico quando era stato soccorso, a fronte del fatto che l'amico medesimo sapeva nuotare “…più o meno…”). La situazione di “autogestione” determinata dal padre della vittima risulta, pertanto, essersi protratta nel tempo, in una progressione di condotte di , che, si torna a dire, solo i genitori Per_5 potevano sapere essere per lui pericolose ed inibire, ove fossero stati presenti. In merito, conforta la considerazione che precede, circa l'evolversi dei fatti, quanto affermato da detto genitore il 4.8.2019 , in sede di prime s.i., rese ai CC., s.i., attesa l'immediatezza, assai attendibili.: in quella, va sottolineato, il padre in esame dichiarò di aver lasciato il figlio in piscina, intorno alle 14,45, perché aveva altri impegni, in particolare doveva andare a fare la spesa con la moglie e l'altro figlio, a fronte del fatto che , comunque, al momento dell'incidente, intorno alle 17,00, egli non era ancora tornato e che l'unico possibile contatto con era quello per il tramite del Per_5 cellulare dell'amico, rispetto a chiamate di controllo concordate con l'altro minore;
il 6.8, occorre, ancora, porre in risalto, l'uomo, in calce alle sue dichiarazioni, analoghe alle precedenti , disse alla P.G.: “ …preciso che prima di uscire di cassa ho avvisato la cassiera, una ragazza bionda…alla quale dicevo che sarei tornato a prendere i bimbi poco più tardi…”, assunto manifestamente inidoneo a trasferire qualsivoglia dovere di vigilanza, per ancora aggiungere, a specifica domanda, “ …Mio figlio sapeva nuotare sufficientemente, era in grado di rimanere a galla sull'acqua…”: Per_5
Devesi riportare, inoltre, per meglio inquadrare la situazione fattuale immediatamente precedente all'incidente, che la madre del minore, sentita dai CC. il 6.8.19 a s.i., come allegate agli atti, disse a tale ultimo riguardo: “…mio figlio sapeva nuotare, ma non l'ho mai Per_5 accompagnato in alcun posto a nuotare…”, per, dunque, rammentare che era la prima volta che si recava in quella piscina, che lei era molto preoccupata e non voleva, salvo cedere alle insistenze del bambino. Da quanto sopra, emerge, allora, che dal momento del pagamento del biglietto di ingresso, si sono succedute condotte, per un ampio lasso di tempo, riconducibili solo al fatto che il bambino ebbe a gestirsi da solo, essendo venuta meno la doverosa vigilanza dei genitori, al punto da porre in essere anche condotte interferenti con la sua capacità, come detto, ridotta, di nuotare.
16 Rispetto, dunque, a tale “ stato delle cose”, vanno vagliate le ragioni di lagnanza, rispetto alla motivazione del Tribunale. In merito al punto II , risulta evidente come gli appellanti non si confrontino in alcun modo con i dati certi sopra riportati, rispetto alla motivazione del primo Giudice circa l'incertezza afferente alla dinamica di quanto accaduto ad in acqua, per, di fatto, continuare a sostenere soddisfatto, Per_5 in modo errato, il proprio onere probatorio in relazione alla mera deduzione di inadempimenti in astratto, rispetto alla valenza causale relativa ad un evento la cui origine è rimasta incerta , salvo che in ordine alla circostanza, duole dirlo, che , con ogni evidenza, se il padre fosse rimasto, come doveva, in piscina a vigilare sul figlio, è praticamente certo che il sinistro non si sarebbe verificato, salva l'ipotesi di un grave malore improvviso, neppure escluso dalla CTU, che, peraltro, ove si fosse verificato, nulla avrebbe a che fare, sotto il profilo eziologico, con le irregolarità gestionali evidenziate nel gravame. In tal senso, dunque, l'assenza di salvagenti , come tale , non è sufficiente, perché non è dato sapere se , quando, per ragioni rimaste incerte, perse la capacità di nuotare, ne avrebbe Per_5 potuto fruire, a maggior ragione considerato che tutti i testimoni, in sede penale, così come in sede civile, hanno rammentato di un bambino comunque soccorso in acqua, portato a bordo piscina ed estratto dalla piscina stessa, senza pregresse richieste di aiuto o comportamenti anomali dello stesso che possano, dunque, anche solo far pensare che il minore si sarebbe potuto avvalere di tale oggetto salvavita. Per le stesse ragioni è inconcludente la contestazione relativa alle postazioni degli assistenti bagnanti, ancora una volta “ astratta” rispetto al nesso causale con la dinamica del “ quasi annegamento” di ed alle modalità di soccorso, inevitabilmente correlate alla dinamica stessa Per_5 ed agli eventi successivi, ferme le certezze fattuali, assorbenti, afferenti al fatto che il bambino era stato lasciato solo in piscina. Ugualmente ogni doglianza circa l'omessa affissione del regolamento si appalesa priva di rilievo, sotto tre profili: - perché, come va ribadito, non è dato sapere cosa sia effettivamente successo in acqua, con l'effetto di non poter conoscere neppure per presunzioni, in quali termini l'affissione medesima avrebbe potuto evitare l'evento; - perché, ancora, del tutto palese è che tale omessa affissione risulta eziologicamente assorbita dalla grave condotta omissiva del padre del bambino, padre che è incorso in violazione di doveri di legge, che prescindono dalla conoscenza di qualsivoglia regolamento;
- perché rispetto al piccolo è davvero irrealistico sostenere che , Per_5 rimasto solo, ove vi fosse stato affisso il regolamento, lo avrebbe letto, attenendosi al medesimo, non è dato, comunque, sapere con quale valenza controfattuale. Parimenti la questione del defibrillatore, su cui si tornerà in seguito, con riguardo al fatto che non era presente nell'impianto natatorio, ma, come accertato in causa, in condivisione con il vicino campo da tennis, si risolve ugualmente nella deduzione, in tali termini, di un adempimento astratto, che sfugge dal confronto reale con quanto verificatosi durante i soccorsi, in termini di irrilevanza eziologica. Le doglianze in questione risultano, pertanto, infondate e non sono affatto idonee a minare la motivazione del primo Giudice. In relazione al III punto, valgono le considerazioni di cui sopra, pretendendo gli appellanti di far discendere la responsabilità degli originari convenuti dall'astratta considerazione relativa alla sostanziale, in tesi, omessa vigilanza da parte degli assistenti bagnanti e dalla generica mancata attività di prevenzione degli incidenti, senza considerare che per apprezzare eziologicamente tali assunti, come affermato dal primo Giudice, era, comunque, onere dei danneggiati provare la valenza causale di tali dedotti inadempimenti, rispetto ad un fatto provato nella sua dinamica. In merito, il gravame si articola, dunque, in modo solo suggestivo, ma non idoneo, riportando le acquisizioni circa la posizione degli assistenti bagnanti al momento del soccorso in acqua del
17 bambino, posto in essere da altri bagnanti ( due ragazzi poi dileguatisi, dopo aver posto in sicurezza
, a bordo vasca, con inizio immediato dei soccorsi a terra), senza saper comunque ricostruire Per_5 come , dove e quando, nella piscina, il bambino ebbe a perdere il controllo delle sue capacità, il che come già detto innumerevoli volte, era, invece, necessario ed incombeva sugli attori per dimostrare il nesso causale fra inadempimenti dedotti e l'evento di danno, mere ipotesi, a riguardo, essendo, in ogni caso, inconferenti. Le domande retoriche di cui a pag. 12 del gravame, così la pretesa illogicità della motivazione circa un possibile errore del bambino sulla profondità della piscina, al di là della valenza suggestiva, non convincono proprio perché mirano ad eludere quanto appena affermato. Ugualmente non convincono le argomentazioni svolte circa i pretesi ritardi nei soccorsi, che sfuggono al confronto con la reale motivazione del primo Giudice e che neppure sono sostenute dalla deduzione specifica, ed ancor meno dalla prova, che , mentre era in vasca, cercò aiuto Per_5 senza trovarlo, o mostrò difficoltà natatorie percepibili dall'esterno, senza riscontro, prima di essere soccorso come sopra da altri bagnanti e portato a bordo vasca, il che era invece dirimente per poter addebitare eziologicamente l'evento. Il tentativo, a riguardo, degli appellanti di far presumere tale ritardo dalle mere modalità con cui avvenne il salvataggio, a cura di altri bagnanti, prima, come detto, con accompagnamento a bordo vasca, poi con immediata estrazione del bambino dalla vasca ed avvio della rianimazione, non convince, perché tali fatti non sono affatto idonei ad inferire che rimase privo di controllo Per_5 per un qualche tempo, prima di essere soccorso come sopra, di ciò non essendovi alcun riscontro nelle plurime dichiarazioni rese, sia in sede civile, che penale, di cui il Tribunale ha dato conto, senza, peraltro, a riguardo, nessuna contestazione specifica, in merito ad una lettura alternativa degli esiti dell' istruttoria. Non può tacersi a riguardo, osserva la Corte, che è semmai del tutto più probabile ritenere che il bambino fosse in acqua con altri ragazzini e che, perso il controllo di sé, questi lo abbiano subito portato a bordo vasca come sopra, salvo dileguarsi in rapporto alla concitazione del momento ed al timore di dover avere a che fare con una situazione così drammatica, dopo che, in ogni caso, erano intervenuti altri soccorritori, pur diversi dagli assistenti in questione, la cui attenzione venne richiamata. Se si considera quanto affermato dalle plurime persone presenti, circa la repentinità del passaggio da una situazione di pacifica generalizzata fruizione della piscina, al momento in cui venne visto , posto al centro fra due ragazzi, condotto a bordo vasca, il convincimento Per_5 espresso si rafforza, né vi è prova, e neppure è stato dedotto, che detti primi soccorritori abbiamo fatto manovre errate o tali da incidere sulla possibilità di salvataggio del bambino. In sostanza, merita di essere chiarito, il fatto che il piccolo sia stato soccorso da terzi, Per_5 invece che dagli assistenti bagnanti, di per sé, al di là delle carenze di questi ultimi, non legittima a ricondurre l'evento di danno eziologicamente alle carenze stesse. Quanto sopra, va aggiunto, consente, altresì, di ben apprezzare come, parimenti, sia infondata la doglianza circa il fatto che il Tribunale abbia ritenuto dirimente, con gli effetti conseguenti rispetto all'onere della prova, l'acclarata impossibilità di stimare il lasso temporale trascorso dal cosiddetto “ tempo zero”, quello in cui perse, mentre era in acqua, il controllo di sé, e quello Per_5 in cui fu portato a bordo vasca, fattore che attiene alla dinamica dei fatti presupposti in relazione al nesso eziologico con i dedotti inadempimenti. In merito, va sottolineato, peraltro, che, se da un lato è incontestata tale impossibilità, accertata anche dal CTU, a fronte, come riportato dagli stessi appellanti, della particolare rapidità con cui un bambino annega, la doglianza “ de qua” sfugge ancora una volta ad una critica effettiva delle affermazioni del Tribunale, riproponendo, in modo inconferente, le condotte astratte che gli assistenti avrebbero dovuto assumere, rispetto al loro ruolo, a prescindere dalla situazione concreta,
18 valorizzando l'importanza della vigilanza rispetto ai rischi per i bambini ( pag. 14: ““ …E' di palmare evidenza, alla luce del pericolo rappresentato dall'acqua per l'uomo, che i bagnini avrebbero dovuto vigilare con professionalità il piano vasca della piscina “Villasport” di Villafranca in Lunigiana, infatti Controparte_18 avrebbe dovuto occupare la postazione rialzata oppure stare in piedi a bordo vasca vigilando attivamente i bagnanti;
non avrebbe dovuto abbandonare il piano vasca e nel caso in cui si fosse dovuto Controparte_16 assentare per un'impellenza fisiologica avrebbe dovuto informare gli altri assistenti bagnanti della propria assenza, dato che, in pochi secondi, gli utenti rischiano l'annegamento”).
In conclusione, anche tale “ punto” dell'appello, risulta infondato e va respinto, non potendo essere taciuto che proprio la repentinità con cui un bambino annega, attesta, nel caso di specie, a fronte della situazione che venne riscontrata all'avvio dei soccorsi a bordo vasca e nei seguiti, come ancor più probabile è che sia stato portato “ in salvo” in un lasso temporale rapidissimo, il Per_5 che non depone affatto per la fondatezza del gravame. Passando alla disamina del punto IV, deve essere sottolineato come la censura non colga nel segno, poiché omette di considerare e criticare l'ampia motivazione del Tribunale , di cui a pagg. 16 e 17 , in cui il primo Giudice ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto, del tutto condivisibilmente, la maggiore attendibilità dei testimoni che ebbero a partecipare agli immediati soccorsi, in modo operativo e diretto, con piena percezione di ciò che occorreva fare e che era necessario ( testi e ), dichiarazioni tutte convergenti sul fatto che il Tes_1 Tes_6 Tes_2 defibrillatore era stato messo a disposizione dei soccorritori in pochissimo tempo, qualche minuto, a fronte di ricordi meno attendibili dei testi e , atteso il loro diverso posizionamento Tes_3 Tes_4
e ruolo, condizionati dalla drammaticità del momento, in termini di dilatazione soggettiva del tempo di attesa. Gli appellanti svolgono , quindi, una critica apodittica, che omette di confrontarsi con quella del Giudice, neppure spiegando perché i “ soccorritori” bagnanti avrebbero mentito, così da argomentare la propria critica in rapporto al fatto che detto apparecchio era disponibile nell'adiacente campo da tennis, senza tenere conto , peraltro, diversamente da quanto asserito, come sia del tutto inverosimile che , nella situazione di allarme generale, che aveva subito coinvolto anche i “bagnini”, ci sia voluto l'enorme tempo indicato dai testi e , asseritamente più attendibili Tes_3 Tes_4 secondo gli appellanti medesimi. Va detto, peraltro, che nel dolersi di quanto motivato dal Giudice, viene del tutto omessa ogni critica all'argomento speso nella sentenza, a pag.17, secondo paragrafo, circa l'esistenza di riscontri oggettivi circa la tempestività con cui il defibrillatore venne messo a disposizione, in rapporto al contenuto delle telefonate al 118, riportate nella CNR dei CC. acquisita agli atti, telefonate dal cui testo emerge come già dalla chiamata effettuata da , alle 16,59, il defibrillatore Controparte_24 fosse a disposizione, ciò, va rammentato, rispetto ad un sinistro collocato dagli stessi originari attori alle 17,00 circa. La chiosa, in ultimo, della doglianza: “ Il pronto impiego di quest'ultimo ( leggasi il defibrillatore) avrebbe permesso ai soccorritori di farne immediato utilizzo”, oltre ad essere, dunque, in contrasto con pacifiche risultanze, non considera come dall'istruttoria sia emerso che mai tale macchinario, pur applicato al bambino, nel mentre veniva rianimato, diede il segnale occorrente per l'attivazione, il che palesa come rispetto ai soccorsi detto macchinario medesimo non ebbe alcuna rilevanza. Anche tale, dirimente, argomento, speso in sentenza dal Tribunale, sempre a pag. 17, è stato del tutto ignorato dagli appellanti. In conclusione anche il punto IV del gravame è del tutto infondato e va respinto. Ciò detto, richiamato quanto già argomentato circa il punto V, in rito, occorre passare alla disamina del punto VI, in cui, a ben vedere, vengono riproposti, sotto altra veste, argomenti già trattati. A tal riguardo, infatti, deve essere considerato quanto segue:
19 - è certo che il bambino fu illecitamente lasciato solo dal padre nell'impianto natatorio;
- è certo, a questo punto del giudizio, attesa l'incertezza della dinamica dei fatti che videro perdere contezza di sé, che non vi sia prova alcuna di condotte omissive, afferenti alla Per_5 vigilanza o al soccorso, o alla struttura, eziologicamente rilevanti rispetto al susseguirsi degli accadimenti noti che portarono alla morte del bambino;
- è certo, d'altra parte, come indicato dagli stessi appellanti, richiamando la CTU, che: “
…qualsiasi situazione si sia creata nel bambino, il decesso è in ogni caso ascrivibile ad annegamento ( quasi annegamento). Il motivo di tale affermazione risiede nella condizione di incapacità fisica creatasi nel bambino poiché si trovava in acqua, un ambiente che per l'essere umano è definibile ostile. Un crampo muscolare, un improvviso dolore addominale, un episodio di apnea parossistica , una ipervagonia avvenuti in aria non avrebbero avuto lo stesso esito infausto…);
- è, dunque, confermato, in realtà, che neppure il CTU ha saputo individuare cosa sia accaduto a , comunque soccorso come sopra, senza, peraltro, riscontrare inadeguatezze nei Per_5 soccorsi, sì che l'unico fattore causale certo attiene al fatto che il bambino potesse fruire liberamente delle piscine, benchè senza la doverosa presenza costante di un genitore, per legge preposto alla vigilanza sui figli infraquattordicenni, il che riconduce solo al padre la causa dell'evento finale;
- è indubbio, d'altra parte, che la pluralità dei possibili fattori per cui il bambino perse il controllo di sé, come da CTU, introduce un ulteriore fattore di incertezza, rispetto alla prova della dinamica del fatto e del nesso causale rispetto ai dedotti inadempimenti, del tutto evidente essendo la diversa valenza delle potenziali variabili, anche in termini di possibile “ morte in acqua”, in rapporto ai tempi di soccorso, vigilanza e prevenzione;
- è, parimenti, chiaro, nell'ambito di tali risultanze, che la deduzione dei tempi rapidissimi di annegamento di un bambino indebolisce a maggior ragione, diversamente da quanto ritengono gli appellanti, la valenza eziologica dei pretesi ritardi, a fronte dei vuoti probatori già esposti, rispetto al fatto che, comunque, fu subito portato a bordo vasca da chi gli era vicino e messo in Per_5 sicurezza, sì da, come indicato nel gravame, vomitare acqua e cibo alle prime manovre rianimatorie e poi recuperare il circolo spontaneo dopo le manovre rianimatorie avanzante poste in essere dagli Operatori del 118;
- è, infine, indubbio che indebolisce non di meno le ragioni di appello in questione anche l'allegazione degli appellanti stessi, in rapporto alle incertezze fattuali già più volte evidenziate, circa che il fatto che il CTU ha rammentato, in via generale, quanto segue: “…Inoltre l'annegamento è in realtà un evento silenzioso. Quando il bambino sta annegando non è capace di gridare;
combatte, può muoversi immergendosi ed emergendo (e ciò potrebbe essere frainteso come un gioco), ma difficilmente emette suoni, poiché per lui la priorità è cercare di respirare”. In realtà quanto sotteso a tale “ punto” del gravame ben emerge a pag. 17 dell'atto, in cui conclusivamente, si lamentano, di nuovo, gli inadempimenti degli assistenti bagnanti, come tali, senza considerare affatto l'onere probatorio gravante sui familiari di afferenti alla dinamica Per_5 degli eventi ed al nesso causale, per, dunque, chiosare, in termini del tutto apodittici, rispetto al contenuto oggettivo della CTU ed all'articolata motivazione del Tribunale, già trattata: “ L'evento morte, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'ausiliario del giudice, sono da porre in correlazione alla mancata vigilanza della piscina olimpionica da parte dei bagnini…”, ignorando i fatti pregressi conosciuti e quelli rimasti ignoti, con le conseguenze già esposte. In definitiva, come i precedenti, il “ punto” di appello in questione si appalesa infondato e va respinto, non essendovi prova, per essere chiari, rispetto alla primigenia responsabilità del padre di aver lasciato da solo in piscina, con i rischi conseguenti, poi tragicamente realizzatisi, che, Per_5 rispetto a quanto è stato possibile accertare, vi siano state condotte eziologicamente concorrenti riconducibili ai gestori della struttura natatoria, nel determinare la morte del bambino.
20 Passando al punto VII, non può essere omesso di considerare che lo stesso è assorbito dall'inammissibilità della tardiva deduzione, quale inadempimento fonte di addebito, di cui al “punto V” del gravame, circa l'aver consentito l'accesso dei bambini senza i genitori, tanto che l'argomento risulta trattato dal Tribunale con la dichiarata intenzione, proprio per la tragicità della situazione, di completare la motivazione reiettiva, financo andando oltre le domande ammissibili. Fermo quanto sopra, come tale dirimente, non può che richiamarsi , a riguardo, quanto, comunque, già esposto nelle premesse della presente motivazione, rispetto alla posizione del padre, per , ancora, porre in risalto che l'utilizzo dell'argomento speso dal Tribunale , in punto criterio di attendibilità dei testi, poco prima contestato nel gravame ed ora, viceversa, invocato dagli appellanti, non è, comunque, convincente rispetto all'eterogenea situazione afferente ai ricordi di un padre, dell'amico e del figlio di questo, amico, a sua volta, della vittima, in rapporto all'immediatezza della tragicità dell'evento, rispetto ad un antefatto ben preciso che coinvolgeva direttamente gli stessi, in una situazione di quiete, diversamente dalla , chiamata a ricostruire ex post un ricordo Tes_5 particolare, rispetto ad uno specifico ingresso, fra i tanti propri del suo lavoro, ed alle condotte di terzi. Per quanto occorrente, dunque, nessuna contraddittorietà, neppure espressamente dedotta, è ravvisabile anche in tale parte della sentenza, condivisibile rispetto, altresì, alla considerazione afferente alla valenza eziologica, a ben vedere inesistente, per essere chiari, poiché , comunque, tale inadempimento non potrebbe che ritenersi causalmente assorbito dalla permanenza della condotta di abbandono del padre del bambino, rispetto ad un evento accaduto a distanza di ore dall'ingresso: ciò, devesi porre in risalto, appare ancor più evidente rispetto alle carenze dell'impianto denunciate da tale stesso genitore, fra cui la mancanza di salvagenti, il quale , a maggior ragione, non avrebbe dovuto lasciare , per un tempo, come detto, assai prolungato ed in un ambiente Per_5 intrinsecamente connotato da pericolosità. Quanto sopra rende ancor più superfluo, peraltro, affrontare il tema della corretta esegesi della citata testimonianza ( atteso che la , sentita quale teste, ebbe comunque a specificare, Tes_5 sub capitolo 13 di Parte convenuta, che nessuno le aveva detto che il bambino sarebbe “ …entrato da solo, senza la presenza di un adulto…”, con chiaro riferimento alla permanenza nell'impianto, atteso quanto prima affermato). La doglianza, pertanto, non ha pregio e deve essere, comunque, respinta. Passando al “ punto VIII” afferente le spese di CTU, osserva la Corte come lo stesso sia manifestamente infondato, poiché con una decisione “ benevola” il Giudice altro non ha fatto che applicare parzialmente, a favore, si noti, degli appellanti, il principio di soccombenza, in rapporto alle sole spese afferenti all'istruttoria tecnica, specificatamente onerosa, la cui causalità non poteva che essere ricondotta a chi aveva, va, in conclusione detto, proposto un'azione comunque infondata. La mancanza di appello incidentale, in punto regolazione delle altre spese di lite, esime dal considerare se vi fossero davvero i presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per pervenire alla decisa compensazione, fermo restando che, rispetto a quanto devoluto a questa Corte, nessuna ragione poteva sostenere la condanna dei convenuti a pagare, anche “ pro quota”, le spese di CTU, rispetto all'esito del processo e, a ben vedere, tenuto conto di quanto sopra esposto, dello stesso esito effettivo dell'accertamento tecnico in questione, irrilevante essendo ogni questione di “ incertezza della vicenda”, rispetto al chiaro disposto normativo, incertezza, peraltro, per “facta concludentia”, ritenuta dagli stessi appellanti insussistente, atteso il gravame nel merito, nonostante l'ampia trattazione della sentenza di primo grado. La doglianza è, pertanto, infondata e va respinta.
*** *** ***
21 Esaurito l'esame dell'appello, va osservato che le difese finali non evidenziano ragioni meritevoli di ulteriore trattazione, risolvendosi nella riproposizione di argomenti già spesi e, dunque, affrontati. Le spese di lite del grado non possono che seguire la soccombenza, nulla consentendo di pervenire ad una compensazione, la tragicità, indubbia, dell'evento non potendo essere valutata ai sensi dell'art.92 c.p.c. Le spese medesime, allora, vanno liquidate in ragione della pluralità di domande, di valore diverso, proposte da più attori, con riferimento allo scaglione di riferimento per quella più alta, e, dunque, per le cause fino ad € 520.000,00, applicando il parametro medio, salvo che per la fase istruttoria/trattazione, da contenersi nei minimi, il che determina la condanna degli appellanti al pagamento in favore della Compagnia assicurativa e delle Associazioni appellate, unitariamente intese, pari, per ciascuna Parte, ad € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge ( distrazione ex art.93 c.p.c. quanto alle Associazioni sportive, come da conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e mai mutate). Occorre, infine, dare atto che ricorrono, atteso il totale rigetto dell'appello, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 576/2024 pronunciata in data 08/10/2024 dal Tribunale di Massa, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
RA UT e NN gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida:
- in favore di in € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, Controparte_1
CPA ed IVA come per legge;
- in favore delle Associazioni Sportive di cui in epigrafe, unitariamente intese, in € 17.179,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, con distrazione a favore dei Difensori dichiaratisi antistatari ex art.93 c.p.c.
DA' ATTO che ricorrono, in capo agli appellanti, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 14.10.25
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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