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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1595/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1595/2024 R.G. promossa
1 da con sede legale in Parte_1
RA (VC), Piazza Paolotti 2, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. SIMONE
FORTE del Foro di Napoli, presso il cui studio in Milano, Galleria San Babila 4/A è elettivamente domiciliato attore contro
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar 14, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. FABRIZIO CASSELLA del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via Susa 13 è elettivamente domiciliata in persona del Sindaco p.t., corrente in RA (VC) Controparte_2
convenuti
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
Conclusioni
(come da atto di citazione): Parte_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di Pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973, n. 12184202400005972001, notificato in data 5 settembre 2024, per i motivi esposti nel corpo del ricorso originario e parzialmente ribaditi nel presente atto di citazione;
- disporre lo svincolo delle somme pignorate, stante l'irrimediabile pregiudizio arrecato al contribuente;
- condannare l' alla restituzione in favore dell'attore di somme eventualmente Controparte_1
diversategli o, comunque, assegnategli dal terzo pignorato.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): TR
“Voglia Codesto Tribunale, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, 2
- Rigettare l'istanza di sospensione proposta da parte ricorrente, per assenza di entrambi i requisiti richiesti dalla legge;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alle eccezioni relative alla notifica CP_4
degli Avvisi di addebito da parte dell' con espresso richiamo di quanto esposto al paragrafo n. I;
CP_5
- Accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa;
in ogni caso,
- Respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in Controparte_1
fatto e in diritto.
Con riserva di ammissione di mezzi istruttori qualora ritenuti necessari dal Giudice adito.
Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri di legge.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 617 CPC del 24.9.2024 si è opposta all'atto di Parte_1
pignoramento presso terzi (Comune di RA) ex art. 72 bis DPR 602/1973 n. 12184202400005972001, notificato il 5.9.2024 e ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva
RG Es. 746/2024 avviata innanzi all'intestato tribunale da in Controparte_1
forza delle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 12120230001248864000 notificata il 26.4.2023 e contenuta nell'intimazione di pagamento n.
12120249001790362;
2. n. 12120230002969162000 notificata il 15.9.2023;
3. n. 12120240000932950000 notificata il 5.3.2024;
4. n. 12120240001363275000 notificata il 21.3.2024;
5. n. 12120240001741141000 notificata il 18.4.2024.
I motivi di opposizione sono:
1. nullità del pignoramento per mancata notifica degli atti della procedura – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 502 DPR 602/1973, perché non solo non sono mai state notificate le cartelle di pagamento di cui all'atto di pignoramento, ma nemmeno l'intimazione di pagamento n. 3 12120249001790362, che l'Agenzia sostiene di aver notificato il 30.7.2024;
2. nullità del pignoramento per difetto di motivazione per relationem ex artt. 7 e 17 l. 212/2000 per mancata allegazione degli atti prodromici;
3. nullità del pignoramento per mancata notifica, nullità e/o illegittimità degli atti prodromici e conseguente nullità degli stessi: le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sono nulli perché mai ricevuti dall'opponente.
Nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione si è costituita soltanto l' TR
, mentre il terzo pignorato è rimasto contumace.
[...]
Con ordinanza 7.11.2024 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito.
Questo giudizio è stato tempestivamente introdotto da con atto di Parte_1
citazione notificato ad e al terzo pignorato il 16.12.2024, con cui TR
è stato riproposto il solo motivo indicato sopra al n. 1, “espressamente rinunciando ai restanti motivi di opposizione articolati” (pag. 9 atto di citazione). Anche in questo giudizio l'Agenzia fiscale si è costituita, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
L'attrice ha depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC, non depositate dall' CP_3
Alla prima udienza, ritenuta la causa, documentale, matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e discutere la causa ex art. 281 sexies CPC, che, avvenuti questi adempimenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 della stessa disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
Anzitutto, va dichiarata la contumacia del a cui l'atto di citazione è stato Controparte_2
notificato via pec il 16.12.2024.
Preliminarmente, va osservato che in prima memoria integrativa l'opponente ha eccepito la nullità della costituzione dell , a cui non sarebbe consentito ricorrere ad TR
avvocati del libero foro, ma solo all'Avvocatura dello Stato. 4 L'eccezione è infondata.
Come ritenuto da CSU n. 30008/2019 “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Controparte_6
tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n.
225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione CP_3
dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo CP_3 presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”
(sottolineature aggiunte).
Dunque, alla luce di questo principio affermato dalle Sezioni Unite (fatto proprio da Cass. n.
16314/2021), anche nelle ipotesi in cui, in base alla convenzione, una materia spetterebbe alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, se l' si costituisce con un avvocato del libero foro, TR
ciò postula “implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”, senza, quindi, che sia necessario, come invece ritiene l'opponente, l'allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri che legittimano il ricorso ad avvocati del libero foro e la specifica motivata deliberazione.
Ciò premesso, con l'unico motivo di opposizione reiterato nel presente giudizio di merito è dedotta la nullità del pignoramento per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento azionate e dell'intimazione dei pagamento n. 12120249001790362. 5 Scrive l'opponente: “La contribuente Società, infatti, (oltre a non aver ricevuto legale conoscenza delle cartelle di pagamento emarginate nell'atto di pignoramento) non ha mai ricevuto notificazione riguardante la propedeutica
Intimazione di pagamento, n. 121 2024 9001790362 asseritamente notificata il 30/07/2024, contrariamente a quanto indicato nell'atto.” (pag. 5 atto di citazione).
L'opposizione, quindi, va qualificata ex art. 6172 CPC con la conseguenza, tra le altre, che è esclusa Cont l'impugnabilità della presente sentenza: l'art. 6182 ult. per. prevede che “la causa è decisa con sentenza non impugnabile”.
Rispetto a questo motivo, come già rilevato dal giudice dell'esecuzione, vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, avanti al quale avrebbe dovuto essere proposta opposizione agli atti esecutivi (art. 617 CPC) e ex artt. 21 e 19 d.lgs. 546/1992 e ex art. 57 DPR
602/1973 per contestare che l'atto di pignoramento sarebbe viziato per omessa notificazione della cartella di pagamento “o di altro atto prodromico al pignoramento”, qual è l'intimazione di pagamento n.
12120249001790362 che l' sostiene di non aver mai ricevuto. Con la Parte_1
sentenza CSU n. 13913/2017 è stato affermato che “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma
1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario”.
Occorre aggiungere che, negandosi la giurisdizione in capo al giudice ordinario, non dev'essere accertato se le cartelle o l'intimazione di pagamento siano state o no effettivamente notificate: la pronuncia sulla giurisdizione non dipende dal raggiungimento in concreto della prova della notificazione della cartella e dell'intimazione di pagamento, che attiene al merito e dev'essere accertato dal giudice che ha giurisdizione sulla controversia, cioè quello tributario.
Spese di lite.
soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere ad Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM Controparte_1
147/2022, secondo i seguenti criteri: 6
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione in € 47.254,56) → scaglione: € 26.001,00 - € 52.001,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per la prima fase, minime per le altre, sia perché l' ha depositato CP_3
soltanto la comparsa di costituzione senza le memorie integrative, sia perché la discussione della causa è avvenuta ex art. 281 sexies CPC alla prima e unica udienza con integrale richiamo agli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1595/2024 R.G. promossa da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
e , ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_2
respinta:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in relazione all'unico motivo di opposizione;
- CONDANNA a rimborsare a Parte_1 TR
le spese di lite, che si liquidano in € 3.750,00 per compensi, oltre spese generali e
[...]
accessori secondo legge.
Vercelli, 15 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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