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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3881/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
29/07/2024
DA
) rappresentato e difeso, per _1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI
MASSIMO
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI MASSIMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra e in data 25/02/2001, trascritto _1 CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) nell'anno 2001, Numero 0397, Registro 01 Parte 2 Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della relativa sentenza.
2)Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3)Il figlio minore avrà collocazione abitativa prevalente presso la residenza Per_1 della madre in Corsico (MI), via G. Pascoli n. 11. Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni.
Il figlio trascorrerà con il padre:
a)dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 18 della domenica a settimane alternate;
b)n. 2 settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si riservano, di comune accordo, di concordare anche un periodo più lungo di permanenza del figlio minore Per_1 presso il padre durante le vacanze estive, qualora il figlio avanzasse tale richiesta.
c)dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 alternativamente durante le vacanze natalizie d)i giorni di sabato, domenica lunedì di Pasqua pure ad anni alternati. Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione delle problematiche lavorative che potessero insorgere nell'attuazione degli accordi sopra individuati e si riservano comunque di apportare, di comune accordo, modifiche agli stessi sulla base delle necessità e delle esigenze che dovessero eventualmente insorgere.
4)Il sig. dovrà concorrere al mantenimento del figlio minore _1
versando la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento//00), da Per_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese tramite CP_1 bonifico alle seguenti coordinate Iban:
(il sig. sta già corrispondendo il predetto importo a far data dal mese _1 di ottobre 2023). Considerato che l'importo del predetto contributo al mantenimento stabilito a carico del sig. risulta di per sé adeguato a garantire _1 il necessario sostegno economico al figlio e considerata altresì la situazione economica di entrambi i genitori, le parti rinunciano all'adeguamento automatico dello stesso.
5)Il sig. dovrà inoltre concorrere nel mantenimento del figlio _1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, versando la Per_2 somma mensile di Euro 500,00 (il padre sta già corrispondendo il predetto importo a far data dal mese di ottobre 2023). Considerato che l'importo del predetto contributo al mantenimento stabilito a carico del sig. risulta di _1 per sé adeguato a garantire il necessario sostegno economico al figlio e considerata altresì la situazione economica di entrambi i genitori, le parti rinunciano all'adeguamento automatico dello stesso. Il contributo al mantenimento per il figlio sarà corrisposto dal sig. Per_2 direttamente al figlio stesso, entro il giorno 15 di ogni mese, _1 tramite bonifico alle seguenti coordinate Iban: [...].
6)Le spese straordinarie relative ai figli e saranno sostenute in via Per_2 Per_1 esclusiva dalla sig.ra qualora la singola spesa non superi l'importo CP_1 di Euro 100,00 (cento//00).
Saranno invece sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che (singolarmente) superino il predetto importo di Euro 100,00 e secondo il seguente schema:
6.1) senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche
2 odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico di medicina generale ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabile in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b)spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola secondaria di primo e secondo grado pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (solo se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative degli stessi e non vi sono alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche nel limite massimo di spesa di Euro 500,00; spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
6.2) saranno invece parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato e pre-scuola, se uno dei genitori non lavora;
per cure-anche dentistiche, ortodontiche ed oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o tablet (fuori dall'ipotesi di cui al precedente punto 6.1); per l'acquisto di telefono cellulare, motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7)La casa familiare di AN (MN), via Leopoldo Carnevali n. 30, divenuta di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata in via definitiva a _1 quest'ultimo. I coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza, in ragione della presenza del figlio minore.
8)Nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri. …(omissis)…”
3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MILANO il 25/02/2001 ed ivi trascritto al numero 397, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2001 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.12.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3881/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data
29/07/2024
DA
) rappresentato e difeso, per _1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI
MASSIMO
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI RIZZINI MASSIMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti ricorrono congiuntamente all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra e in data 25/02/2001, trascritto _1 CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) nell'anno 2001, Numero 0397, Registro 01 Parte 2 Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla trascrizione della relativa sentenza.
2)Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'educazione, all'istruzione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3)Il figlio minore avrà collocazione abitativa prevalente presso la residenza Per_1 della madre in Corsico (MI), via G. Pascoli n. 11. Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni.
Il figlio trascorrerà con il padre:
a)dalle ore 18,30 del venerdì fino alle ore 18 della domenica a settimane alternate;
b)n. 2 settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si riservano, di comune accordo, di concordare anche un periodo più lungo di permanenza del figlio minore Per_1 presso il padre durante le vacanze estive, qualora il figlio avanzasse tale richiesta.
c)dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01 alternativamente durante le vacanze natalizie d)i giorni di sabato, domenica lunedì di Pasqua pure ad anni alternati. Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione delle problematiche lavorative che potessero insorgere nell'attuazione degli accordi sopra individuati e si riservano comunque di apportare, di comune accordo, modifiche agli stessi sulla base delle necessità e delle esigenze che dovessero eventualmente insorgere.
4)Il sig. dovrà concorrere al mantenimento del figlio minore _1
versando la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento//00), da Per_1 corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese tramite CP_1 bonifico alle seguenti coordinate Iban:
(il sig. sta già corrispondendo il predetto importo a far data dal mese _1 di ottobre 2023). Considerato che l'importo del predetto contributo al mantenimento stabilito a carico del sig. risulta di per sé adeguato a garantire _1 il necessario sostegno economico al figlio e considerata altresì la situazione economica di entrambi i genitori, le parti rinunciano all'adeguamento automatico dello stesso.
5)Il sig. dovrà inoltre concorrere nel mantenimento del figlio _1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, versando la Per_2 somma mensile di Euro 500,00 (il padre sta già corrispondendo il predetto importo a far data dal mese di ottobre 2023). Considerato che l'importo del predetto contributo al mantenimento stabilito a carico del sig. risulta di _1 per sé adeguato a garantire il necessario sostegno economico al figlio e considerata altresì la situazione economica di entrambi i genitori, le parti rinunciano all'adeguamento automatico dello stesso. Il contributo al mantenimento per il figlio sarà corrisposto dal sig. Per_2 direttamente al figlio stesso, entro il giorno 15 di ogni mese, _1 tramite bonifico alle seguenti coordinate Iban: [...].
6)Le spese straordinarie relative ai figli e saranno sostenute in via Per_2 Per_1 esclusiva dalla sig.ra qualora la singola spesa non superi l'importo CP_1 di Euro 100,00 (cento//00).
Saranno invece sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che (singolarmente) superino il predetto importo di Euro 100,00 e secondo il seguente schema:
6.1) senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a)spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche
2 odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico di medicina generale ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabile in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b)spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola secondaria di primo e secondo grado pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (solo se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative degli stessi e non vi sono alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche nel limite massimo di spesa di Euro 500,00; spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
6.2) saranno invece parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato e pre-scuola, se uno dei genitori non lavora;
per cure-anche dentistiche, ortodontiche ed oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o tablet (fuori dall'ipotesi di cui al precedente punto 6.1); per l'acquisto di telefono cellulare, motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7)La casa familiare di AN (MN), via Leopoldo Carnevali n. 30, divenuta di proprietà esclusiva del sig. sarà assegnata in via definitiva a _1 quest'ultimo. I coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza, in ragione della presenza del figlio minore.
8)Nessun assegno di mantenimento viene stabilito tra i coniugi, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri. …(omissis)…”
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
MILANO il 25/02/2001 ed ivi trascritto al numero 397, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2001 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 5.12.2024
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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